Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 cod.

proc. pen. (casi di conflitto) promosso con ordinanza emessa il 23

giugno 1975 dal Tribunale di Belluno, nel procedimento penale a carico

di Gennari Albino, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8

ottobre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Gennari Albino venne chiamato a rispondere avanti al Tribunale di

Belluno di omicidio colposo in danno di Baccarini Domenico e di lesioni

personali con postumi permanenti in danno di Mauri Adriano per avere,

durante l'espletamento del servizio militare, provocato gli eventi

suddetti guidando con imperizia ed imprudenza un'auto campagnola

appartenente all'Esercito, sulla quale i predetti suoi commilitoni

erano trasportati.

Il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 23 giugno 1975, dato

atto che, con sentenza passata in giudicato il 18 aprile 1972, il

Tribunale Militare di Verona in relazione ai predetti fatti aveva

condannato il Baccarini ed il Mauri per concorso nei reati di violata

consegna e di furto d'uso dell'auto suddetta rispettivamente previsti e

puniti dagli artt. 120 e 133 C.P.M.P. ed osservava che, con ciò, non

si era tenuto conto della connessione esistente a mente dell'art. 264

C.P.M.P. fra i detti reati militari e quelli per i quali esso Tribunale

era chiamato a giudicare, connessione dalla quale sarebbe derivata, ai

sensi del citato art. 264, l'attribuzione all'Autorità giudiziaria

ordinaria della giurisdizione su tutti i reati contestati.

Con ciò, afferma il Tribunale, si sarebbe verificata nella specie

una lesione dei diritti della parte civile, regolarmente costituita, la

quale, per effetto del giudicato del Tribunale militare, vedrebbe

escluso l'obbligo di risarcimento del danno dal Ministero della Difesa,

citato in giudizio quale responsabile civile.

In tale situazione, opina il Tribunale, l'art. 51 c.p.p. che regola

i conflitti di giurisdizione non costituirebbe un utile rimedio,

difettando l'elemento della contemporaneità della affermazione

positiva o negativa di giurisdizione prevista appunto dalla norma

suddetta per l'elevazione del conflitto. Ma tale elemento, prosegue il

Tribunale, in un caso come quello in esame si appaleserebbe come

"pleonasmo normativo" e "causa generatrice di irreparabile pregiudizio

per la parte civile e per l'accertamento erga omnes dei fatti

processuali", ed emergerebbe pertanto il contrasto dell'articolo

citato, in relazione all'art. 185 c.p.p., con gli artt. 3 e 24 Cost.,

che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e la

tutela in giudizio dei diritti soggettivi.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla G.U. n. 268 dell'8 ottobre 1975.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che il presupposto per l'elevazione del

conflitto di giurisdizione costituito dalla consistenza di due o più

procedimenti deriva logicamente dal concetto e dalla natura stessa del

conflitto ed afferma che tale presupposto evidentemente difetta quando

uno dei giudici che si pretendono in conflitto abbia definito,

irrevocabilmente il procedimento pendente avanti a lui.

Comunque, soggiunge l'Avvocatura, l'impossibilità di sollevare

conflitto di giurisdizione in un caso in cui, come nella specie, un

giudice abbia pronunciato nel merito con sentenza divenuta irrevocabile

deriverebbe anche dai principi generali in materia di giudicato penale

e dei suoi effetti, quali sono precisati dall'art. 90 c.p.p., per il

quale l'imputato condannato o prosciolto con sentenza divenuta

irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale

per il medesimo fatto. Nuovo giudizio che invece si imporrebbe

accogliendo le tesi del Tribunale che tendono appunto a sottoporre

nuovamente a processo penale il Gennari ed il Mauri per i medesimi

reati sui quali è intervenuta la sentenza irrevocabile del Tribunale

Militare di Verona.

L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione - dopo aver rilevato che la sentenza

del Tribunale militare è stata emessa in violazione dell'art. 264

C.P.M.P., che attribuisce al giudice ordinario la cognizione di tutti i

reati in caso di connessione tra procedimenti di competenza

dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza del

giudice militare - osserva che l'intangibilità del giudicato

costituitosi a seguito dell'anzidetta sentenza preclude la

applicabilità dell'art. 51 c.p.p. e la conseguente possibilità di

denuncia del conflitto, difettando la contemporaneità dei

procedimenti. Ritiene, peraltro, che tale situazione è causa di

"irreparabile pregiudizio sostanziale e processuale per una delle parti

del processo (la parte civile)" e ravvisa per tale ragione un contrasto

tra la norma dell'art. 51 c.p.p. e gli artt. 3 e 24 Cost., che

"sanciscono l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la

tutela in giudizio dei diritti e degli interessi legittimi".

2. - Il dubbio di costituzionalità, nei termini in cui la

questione è stata proposta, è privo di fondamento.

L'ordinanza riconosce che condizione necessaria per sollevare un

conflitto di giurisdizione o di competenza è la contemporanea pendenza

di più procedimenti innanzi a giudici diversi e ritiene coerentemente

che la denuncia del conflitto fosse nella specie preclusa per difetto

delle cennate condizioni. Ma ravvisa in ciò un dubbio di

costituzionalità per i pregiudizi di varia natura che possono

derivarne a danno di una delle parti del processo.

È palese l'infondatezza di tale assunto non essendo utilizzabile

lo strumento giuridico cui l'ordinanza ritiene possa farsi ricorso, per

il riconosciuto difetto della contemporanea pendenza dei procedimenti

connessi.

Né a diversa conclusione può pervenirsi per effetto della mancata

applicazione dell'art. 264 C.P.M.P. e la conseguente mancata riunione

presso il giudice ordinario dei procedimenti connessi per essere

definiti con unica sentenza.

Il risultato cui condurrebbe la tesi sostenuta dal giudice a quo

sarebbe la sottoposizione a nuovo giudizio delle persone già giudicate

dal tribunale militare con sentenza oramai irrevocabile. E ciò

violerebbe gli effetti del giudicato, che impediscono di sottoporre a

nuovo procedimento penale per il medesimo fatto chiunque sia stato

condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile. Trattasi di

uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che non può

subire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. - La proposta questione va, pertanto, dichiarata non fondata,

non potendo ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza per la

peculiarità della situazione processuale determinatasi per effetto

della sentenza del tribunale militare né violazione del diritto di

difesa, che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, va

esercitato secondo le regole proprie del procedimento cui inerisce.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51 del Codice di procedura penale sollevata dal Tribunale di

Belluno con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari