Corte costituzionale

Sentenza n. 766/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 39d.P.R. 1067/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, lett. c, e terzo comma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067

(Ordinamento della professione di dottore commercialista), promosso

con ordinanza emessa il 13 febbraio 1986 dal Tribunale di Padova sul

reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica di Padova nei

confronti di Baccarin Alfredo ed altro, iscritta al n. 525 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Uditi gli avvocati Paolo Barile e Piero d'Amelio per il Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'Avvocato dello Stato Oscar

Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Padova, con ordinanza 13 febbraio 1986,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,

primo comma, lett. c), e terzo comma d.P.R. n.1067 del 1953, con

riferimento agli articoli 27, terzo comma, 3, 18 e 39 Cost.

Il Tribunale, infatti, era stato investito del reclamo del

Procuratore della Repubblica avverso la decisione 26 marzo 1985 del

Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti che aveva confermato

precedente decisione del Consiglio dell'Ordine di Padova.

Quest'ultimo aveva respinto la richiesta del P.M. diretta ad ottenere

la sospensione dall'esercizio della professione di un dottore

commercialista che, colpito da mandato di cattura, aveva poi ottenuto

la libertà provvisoria.

Osserva il Tribunale che l'art. 39, primo comma della legge

impugnata ricollega la sospensione all'emissione del mandato di

cattura, senza prendere in considerazione l'ipotesi della successiva

concessione di libertà provvisoria. Si è posto così il quesito se

si tratti di sospensione cautelare obbligatoria, destinata a durare

fino alla sentenza definitiva, oppure di sospensione facoltativa. La

Corte di Cassazione è ferma nel primo senso, mentre di recente la

giurisprudenza amministrativa, compresa quella del Consiglio di

Stato, è orientata a ritenerla facoltativa.

L'ordinanza di rimessione, però, in relazione all'interpetrazione

data dalla Corte di Cassazione, ravvisa in essa - secondo i

suggerimenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti -

aspetti di possibile illegittimità costituzionale. Secondo

l'ordinanza, infatti, la sospensione ex art. 39 della legge impugnata

equivale nella sostanza alla interdizione temporanea dalla

professione disciplinata dagli art.li 30 e 31 cod. pen. Ma

l'applicazione provvisoria di questa sanzione accessoria, che il

giudice può disporre durante l'istruzione, è sottoposta alla serie

di garenzie previste dall'art. 140 cod. proc. pen., così come

novellato dall'art. 124 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Al

contrario, la sospensione ex art. 39 d.P.R. impugnato è

automaticamente conseguente all'emissione di un mandato di cattura, e

- nel silenzio della legge - tale dovrebbe rimanere anche dopo che è

intervenuta la concessione della libertà provvisoria, protraendosi

perciò a tempo indeterminato, per tutta la durata - notoriamente

lunga - del processo penale, magari attraverso tre gradi di giudizio.

Si avrebbe, per tal modo, una sospensione amministrativa con

conseguenze più gravi di quella disposta dal giudice nel processo

penale come anticipazione provvisoria della pena accessoria, senza

che nulla giustifichi così grave disparità di trattamento. Fra

l'altro si tratta di libera professione, per la quale non sono

previste corresponsioni di assegni alimentari come per il pubblico

impiego.

L'ordinanza è stata ritualmente pubblicata, notificata e

comunicata.

2. - Si è costituito, anche nel giudizio innanzi a questa Corte,

il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, rappresentato e

difeso dal prof. avv. Paolo Barile e dall'avv. Piero D'Amelio. I

difensori, in un intervento molto diffuso e articolato, da una parte

negano che, una volta concessa la libertà provvisoria, il mandato di

cattura conservi efficacia: e ciò perché dagli art.li 277 e 292

cod. proc. pen. si desume che, per sottoporre a nuova limitazione

della libertà colui che l'aveva provvisoriamente ottenuta, è

necessaria l'emissione di un nuovo mandato di cattura. Dall'altra,

dopo avere contestato che la sospensione, prevista dall'art. 39,

primo e secondo comma, impugnato, sia in relazione ad altre

situazioni se non a quelle che impediscono di fatto o di diritto la

possibilità di esercitare la professione (il che spiegherebbe la

durata a tempo indeterminato, funzionale alla incerta durata

dell'impedimento), conforta per il resto la tesi dell'ordinanza di

rimessione, ampiamente argomentando, e sostenendo l'illegittimità

anche sotto il profilo di quei parametri (art.li 27, 18 e 39 Cost.)

sui quali l'ordinanza del Tribunale non ha espresso motivazione.

In particolare, nella scrittura della parte si fa riferimento ad

una lettera c) tanto del terzo comma dell'art. 27 quanto dell'art. 3

Cost., che non è dato ravvisare nel testo della legge fondamentale.

3. - È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura l'ordinanza del Tribunale di Padova sarebbe

innanzitutto inammissibile perché, esposta l'esistenza nel diritto

vivente di due contrastanti filoni interpetrativi, non precisa quale

sia la sua interpetrazione, lasciando non identificato il thema

decidendum a causa di quell'insoluta antinomia che rende l'ordinanza

"ancipite".

In ogni caso, se pure si ritenesse che una scelta vi sia stata,

essa sarebbe carente di motivazione in ordine alla non manifesta

infondatezza.

Ma indeterminato sarebbe anche il petitum, non essendo chiaro

quale additiva il Tribunale si attenda dalla Corte, mentre si esige

dalla giurisprudenza costituzionale che il giudice rimettente abbia

ad indicare la statuizione costituzionalmente obbligata atta a

colmare la denunziata carenza.

Sul merito, l'Avvocatura osserva che, se si dà alla norma

l'interpetrazione offerta dalla Corte di Cassazione, la questione di

legittimità costituzionale sarebbe, comunque, infondata, non potendo

contrastare con alcun parametro costituzionale la preoccupazione del

legislatore di dare tutela alla dignità e alla integrità morale

della categoria con il ritenere ininfluente la concessione della

libertà provvisoria sugli effetti del mandato di cattura diversi

dalla limitazione della libertà personale.

Nell'imminenza dell'udienza, la difesa di parte privata ha

presentato elaborata memoria che ribadisce e sviluppa i temi

enunciati nella comparsa di costituzione. Considerato in diritto

1. - Vanno esaminate innanzitutto le eccezioni d'inammissibilità

avanzate dall'Avvocatura Generale dello Stato. Ad avviso della Difesa

del Presidente del Consiglio, l'inammissibilità deriverebbe

dall'incertezza del thema decidendum che rende ancipite l'ordinanza:

e ciò perché il Tribunale non avrebbe indicato quale sia

l'interpetrazione che intende dare alla norma impugnata e, comunque,

non avrebbe motivato. In realtà, invece, l'ordinanza, dopo avere

riferito le contrastanti interpetrazioni della Corte di Cassazione e

del Consiglio di Stato in ordine alla caducazione o meno del mandato

di cattura quando sia stata concessa la libertà provvisoria (momento

decisivo nell'interpetrazione della norma), svaluta e contraddice per

più pagine le contrarie argomentazioni del Consiglio nazionale

dell'Ordine dei dottori commercialisti che aveva sostenuto la tesi

del Consiglio di Stato. Proprio sulla base di siffatta scelta

interpetrativa, d'altra parte, il Tribunale ha potuto, poi, fare

propria la questione di legittimità costituzionale, in subordine

adombrata dallo stesso Consiglio, correttamente motivando sia sulla

rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

Quanto poi al profilo d'inammissibilità che si verificherebbe -

giusta la stessa giurisprudenza di questa Corte - per non avere

l'ordinanza indicata la soluzione costituzionalmente obbligata in

ordine all'additiva che viene richiesta, deve dirsi che una tale

ipotesi di inammissibilità può aversi soltanto in presenza di

possibili concrete alternative: il che nella specie non si verifica.

2. - Venendo al merito della questione, devono essere espressi

innanzitutto alcuni rilievi in ordine sia alla norma impugnata che ai

parametri costituzionali indicati.

Quanto alla norma, va rettificato un manifesto errore materiale in

cui incorre l'ordinanza. Sta bene, infatti, il primo comma, lett. c,

dell'art. 39 impugnato, ma non il terzo comma. Ciò che l'ordinanza

ritiene costituzionalmente incompatibile è il fatto che,

nell'ipotesi di cui alla lett. "c" citata (emissione di un mandato o

di un ordine di cattura), la durata della sospensione di diritto

dall'esercizio della professione non sia soggetta a limiti di tempo:

ma questo è previsto nel quarto e non nel terzo comma dell'art. 39.

In quest'ultimo, invece, è contemplata la sospensione facoltativa,

per le ipotesi in cui si renda necessario salvaguardare la dignità

ed il decoro professionale, che nulla ha a che vedere con la

questione sollevata. Si tratta, perciò, di una semplice svista nella

numerazione dei commi che può essere de plano rettificata dalla

Corte.

In ordine, poi, ai parametri costituzionali cui l'ordinanza fa

riferimento, deve dirsi che soltanto in ordine all'art. 3 Cost. è

stata espressa una sia pur succinta motivazione.

Ben è vero che l'ordinanza stessa, là dove dà inizio

all'esposizione della questione sollevata dal Consiglio Nazionale

dell'ordine, fa un accenno al principio di non colpevolezza

dell'imputato: in realtà, poi, la motivazione lascia cadere lo

spunto, in ordine al quale non esiste alcun ulteriore riferimento.

Senza rilevare, peraltro, che, comunque, quel principio sarebbe

previsto nel secondo e non nel terzo comma dell'art. 27 Cost. Infine,

nulla assolutamente è detto in ordine ai parametri di cui agli

art.li 18 e 39 Cost.

La Corte, pertanto, dovrà prendere in considerazione la questione

esclusivamente sotto il profilo dell'art. 3 Cost.

3. - L'art. 39 impugnato prevede sicuramente nel primo comma

ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria, dato che si tratta di

"sospensione di diritto", promanante direttamente dalla legge, che il

Consiglio dell'Ordine si limita a "dichiarare", come è detto nel

secondo comma. Non si vede, perciò, come si possa fare questione di

una sua eventuale natura facoltativa.

Ma l'obbligatorietà della sospensione di diritto non comporta di

per se stessa anche la conseguenza che essa sia destinata a durare

sino alla sentenza che conclude definitivamente il giudizio.

È, infatti, pacifico per tutti che, venendo a cessare la causa

che comporta la sospensione di diritto, il competente organo

disciplinare ha facoltà di prendere in esame la posizione del

sospeso, sia - se lo ritenga - per riammetterlo alle funzioni, sia

per confermarne la sospensione in piena autonomia dalla forza

vincolante della norma che ne aveva disposto la sospensione ex lege.

Nel caso di specie, la facoltà è prevista dal terzo comma

dell'art. 39.

La questione, perciò, sul piano della giurisdizione ordinaria, è

stata tutta incentrata nello stabilire quando si debba ritenere

verificata la cessazione della causa di sospensione ex lege: nella

specie, trattandosi del mandato di cattura di cui alla lettera c) del

primo comma, si controverte circa gli effetti della concessione della

libertà provvisoria sull'ulteriore efficacia del mandato stesso.

E poiché, come subito vedremo, la giurisprudenza accoglie

soluzioni contrastanti a seconda che si tratti di pubblico impiegato

o di libero professionista, l'ordinanza di rimessione dubita che le

situazioni conseguenti a quel contrasto abbiano a pregiudicare il

principio di uguaglianza dei cittadini.

L'ordinanza, però, propone anche un raffronto fra la situazione

concernente la sospensione amministrativa - sia pure ex lege - com'è

quella di specie, e la sospensione derivante dall'applicazione

provvisoria di pene accessorie ai sensi degli art.li 30 e 31 cod.

pen.

Per tal modo, in definitiva, da una parte viene prospettata una

questione di uguaglianza interna fra cittadini sottoposti a misure

cautelari di natura amministrativa, e, dall'altra, una questione

esterna rispetto a coloro che vengono sottoposti sostanzialmente alla

stessa sospensione, ma ad opera del giudice, e perciò in sede

giudiziaria.

4. - Il contrasto giurisprudenziale cui si è accennato si è

così profilato.

La Corte di Cassazione ha osservato che la concessione della

libertà provvisoria non determina la caducazione dell'ordine di

cattura perché, a differenza della revoca, "lascia integri gli

addebiti" e l'imputato liberato provvisoriamente resta in istato di

soggezione, dato che gli possono essere imposti obblighi e

condizioni. Né avrebbe pregio la considerazione secondo cui, per

riportare l'imputato in cattività, necessita l'emissione di un nuovo

mandato di cattura (segno evidente che il precedente avrebbe perduto

ogni efficacia) perché - secondo la Cassazione - il nuovo mandato

null'altro sarebbe che il "mezzo tecnico" per ridurre nuovamente in

vincoli l'imputato, ma pur sempre un mezzo che presuppone il mandato

originario. Ne deriva che la sospensione di diritto, conseguente al

mandato di cattura, resterà ferma nonostante la libertà

provvisoria, potendo cessare soltanto se il mandato venga revocato o

annullato o sostituito con un mandato di comparizione.

Di contrario avviso il Consiglio di Stato che, rilevando come la

sospensione di diritto dell'impiegato sia collegata unicamente

all'emissione di un mandato di cattura, indipendentemente dal titolo

dei reati o dalla loro gravità o dalle ragioni processuali che

possono avere suggerito il provvedimento, ne deduce che "la

concessione della libertà provvisoria incide sulla preesistente

situazione di collegamento tra mandato di cattura e sospensione di

diritto e, pur restando fermi gli effetti prodotti dal mandato di

cattura, determina l'impossibilità di ulteriori effetti processuali

e produce quindi, una situazione che implica una valutazione di

merito". Conseguentemente, il Ministro ben può riammettere

l'impiegato in servizio.

A questo punto la Cassazione, che si è pronunziata per ben due

volte a Sezioni Unite civili (1983 e 1986), nella seconda decisione,

e nel manifesto intento di attenuare il contrasto, ha giudicato

plausibile la soluzione adottata dal Consiglio di Stato in quanto

quella del professionista libero e quella del pubblico impiegato

sarebbero situazioni diverse. Quest'ultimo, infatti, essendo soggetto

al diretto ed immediato controllo del superiore gerarchico, potrebbe

comprensibilmente essere riammesso in servizio, in caso di libertà

provvisoria, anche perché nei suoi confronti possono ipotizzarsi

"provvedimenti più articolati ed improntati anche a valutazioni di

merito".

Il professionista, al contrario, non solo non sarebbe soggetto ad

analoghi controlli ma, per di più, esercita una professione,

subordinata ad abilitazione e ad iscrizione ad albo, che rende

obbligatorio ai cittadini avvalersi della sua opera per determinati

fini.

Il giudice a quo, respingendo - come già si è rilevato - talune

contrarie argomentazioni di parte privata, si è attenuto

all'opinione della Corte regolatrice. Ma, a quel punto, ha ritenuto

che il trattamento diverso e deteriore che, attraverso siffatte

interpetrazioni, viene a ricevere il cittadino libero professionista

rispetto al pubblico impiegato, venga a risultare incompatibile con

il principio di cui all'art. 3 Cost.

Per verità, come si è visto, la Corte di Cassazione ha

giustificato il divario affermando che si tratta di situazioni

diverse: il che, secondo consolidato indirizzo di questa Corte,

dovrebbe escludere l'incompatibilità costituzionale.

Ora, a parte che le considerazioni svolte in proposito dalla Corte

di Cassazione non apparirebbero, comunque, esaustive (anche i

professionisti sono soggetti al controllo di un organo di vigilanza

deontologica e disciplinare, e il cittadino, peraltro, non è

costretto a rivolgersi proprio a quel professionista, nonostante

l'obbligo di conferire il mandato professionale a chi è abilitato ed

inscritto all'albo), sta di fatto che il punto non è questo. Non si

tratta, infatti, di trovare ragioni di opportunità per giustificare

un possibile diverso trattamento nei confronti del pubblico impiegato

rispetto al libero professionista, perché il problema è a monte ed

è di diritto processuale penale.

La sospensione di diritto (tanto del pubblico impiegato quanto del

libero professionista), che consegue all'emissione di un ordine o

mandato di cattura, resta in vigore anche se viene concessa la

libertà provvisoria? Questo era il quesito di fondo che però - come

appare anche dalle decisioni contrastanti dei due Organi delle

magistrature superiori - implicava la risoluzione dell'ulteriore

quesito che sta alla base del primo: la concessione della libertà

provvisoria influisce o non sull'ulteriore vigenza del mandato di

cattura? Essendo, infatti, la sospensione di diritto collegata per

ambo le situazioni all'emissione di quel mandato, è alla sorte di

quest'ultimo che la sospensione di diritto è ancorata.

In altri termini, si tratta di un problema concernente i rapporti

fra l'istituto della libertà provvisoria e quello del mandato di

cattura, sulla cui soluzione non possono certo interferire

considerazioni di opportunità attinenti all'una o all'altra delle

categorie di soggetti: che la legge, peraltro, disciplina, per questo

riguardo, in modo uniforme.

Qualunque sia la risposta che si dà al quesito, essa non può non

riguardare ugualmente tutti i cittadini che versino in quella stessa

situazione giuridica (sospensione di diritto a seguito di emissione

di mandato di cattura).

5. - È indispensabile, quindi, a questo punto, affrontare il

contrasto giurisprudenziale. È ben noto come all'interno del novum

che la Costituzione ha instaurato nel rapporto cittadino-Stato,

libertà-autorità, vi è il riconoscimento di diritti fondamentali

dell'uomo ex art.2 Cost. Di questi sicuramente - comunque si voglia

intendere la portata di quella formula - la libertà personale è

primaria ed essenziale espressione, così come poi particolarmente

descritta e disciplinata dagli art.li 13 e seguenti.

Ciò comporta che - giusta quanto si va prospettando nel progetto

preliminare del nuovo codice di procedura penale (ma già si evince

da numerose modifiche dell'attuale codice) - la libertà personale

dell'uomo, quale bene fondamentale inviolabile, mal s'adatta al

concetto di "provvisorietà" così come configurato nel processo del

tramontato ordinamento. Ché, anzi semmai, la Costituzione,

prevedendo che la libertà possa essere eccezionalmente ristretta

soltanto dall'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti

dalla legge, assegna proprio al provvedimento restrittivo del giudice

carattere di manifesta provvisorietà rispetto a quell'inviolabile

diritto.

Nello spirito di tale nuova concezione, appare arduo allora

persistere nel ritenere che, riattribuita al cittadino la libertà

compressa dal mandato di cattura, quest'ultimo provvedimento continui

tuttavia a spiegare effetti in ordine alla libertà stessa. Che il

giudice possa sottoporre la riacquistata libertà a limiti e

condizioni è esatto, ma questi promanano direttamente dalla nuova

ordinanza del giudice e non dal precedente mandato di cattura.

Al quale proposito, non può bastare una risposta puramente

formale a superare il rilievo secondo cui tanto poco è incidente il

mandato di cattura sulla libertà riottenuta dall'imputato che, per

togliergliela nuovamente, occorre poi l'emissione di altro mandato.

Non può essere considerato, infatti, quale mero "mezzo tecnico",

un provvedimento formale che ha nel codice processuale una sua

precisa fisionomia sostanziale ed è disciplinato da rigorose

condizioni. Nella specie, poiché la cosidetta "libertà provvisoria"

è concessa con ordinanza, e tutte le ordinanze del giudice sono

motivatamente revocabili, se davvero fosse tuttora efficace e valido

il precedente mandato - quasi fosse semplicemente rimasto sospeso nei

suoi effetti - basterebbe la revoca di quell'ordinanza per far

riprendere vigore al mandato di cattura. Il legislatore, invece

(persino il legislatore degli anni '30), esige che sia emesso un

nuovo mandato, con ciò dimostrando che non si tratta di un semplice

ricorso ad un "mezzo tecnico", ma dell'esigenza di uno strumento

indispensabile sul piano sostanziale, ed oggi anche nell'area

dell'art.13, secondo comma, Cost., per privare nuovamente il

cittadino del suo bene fondamentale.

La controprova si ha nell'ultima parte dell'art. 277 cod. proc.

pen. dove è prevista appunto la "revoca della libertà provvisoria

conceduta nell'istruttoria o nel giudizio "quando intervenga

condanna, in primo grado o in appello, per un delitto che importi

mandato di cattura obbligatorio. Ebbene, nonostante la revoca

dell'ordinanza, il legislatore esige che venga emesso "all'uopo

mandato di cattura".

È vero, invece, - come, del resto, riconosce anche il Consiglio

di Stato - che il titolo precedente conserva qualche suo effetto, ma

non certo sulla libertà dell'imputato. Si tratta, infatti, del

valore di contestazione dell'accusa che può essere ottenuto tanto

mediante il mandato di cattura quanto mediante l'emissione di mandato

di comparizione. Perciò coglie nel vero la Corte di Cassazione

quando rileva che, a differenza del mandato di cattura revocato per

carenza o insufficienza degli indizi, la semplice restituzione a

libertà "lascia integri gli addebiti". Ma anche il mandato di

comparizione li lascia integri, e tuttavia la Cassazione riconosce

che, quando esso venga sostituito al mandato di cattura, quest'ultimo

viene caducato. Il che dimostra in modo lampante che la persistenza

degli addebiti è effetto diverso dall'ulteriore incidenza del

mandato sulla riconquistata libertà dell'imputato.

Ma nemmeno può essere condivisa l'altra spiegazione offerta dalla

sentenza delle Sezioni Unite a proposito della negata equivalenza fra

concessione della libertà provvisoria e revoca del mandato di

cattura "perché quest'ultimo si fonda sull'imputazione, ed in

relazione a questa determina la sospensione di diritto".

La legge in esame, infatti (come, del resto, quella concernente il

pubblico impiegato), non fa alcun riferimento all'imputazione,

nemmeno attraverso la distinzione fra mandato di cattura obbligatorio

o facoltativo, né si riferise all'una o all'altra situazione

processuale che legittima il mandato. La sospensione di diritto è,

invece, collegata al solo fatto che un qualsiasi mandato di cattura

venga emesso, indipendentemente dal titolo del reato.

Deve, anzi, rilevarsi che, se l'emissione di un mandato di

comparizione non comporta lo stesso effetto, quantunque esso pure

presupponga un'imputazione e la pendenza di un processo penale, ciò

sta evidentemente a significare che è proprio e soltanto alla mera

privazione della libertà personale che il legislatore riconnette

così pregnante valore da rendere automatica la sospensione.

Da tutto ciò discende che, ripristinata la situazione di

libertà, la sospensione di diritto non ha più ragione di

persistere, salvo i provvedimenti facoltativi che gli organi

disciplinari ritengano tuttavia di assumere.

6. - Quanto sopra trova conforto anche nel confronto che il

giudice a quo instaura fra la sospensione ex art. 39 impugnato e la

interdizione temporanea della professione ai sensi degli art.li 30 e

31 cod. pen. Si tratta di quella questione di uguaglianza di cui s'è

detto al n. 2, e che si è definita esterna in quanto non assume a

tertium comparationis altro provvedimento di autorità amministrativa

ma bensì quello analogo dell'autorità giudiziaria.

In realtà il Tribunale rimettente, anche se non lo cita, intende

riferirsi all'art.140 del codice penale che consente al giudice,

durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso

di condanna, può essere applicata una pena accessoria, di disporne

l'applicazione in via provvisoria. In tal caso, come è stato deciso

da questa Corte (sent. 27 marzo 1969 n. 78), nonostante la

denominazione di pene accessorie, in realtà, tenendo conto delle

finalità e dei caratteri che contrassegnano quei provvedimenti di

provvisoria applicazione, il giudice fa luogo a misure cautelari.

Questa esatta definizione della Corte ha trovato conferma nelle

modifiche apportate all'art. 140 cod. pen. dall'art. 124 della l. 24

novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale). Mentre, infatti,

il testo originario non richiedeva altra condizione se non una

semplice previsione di condanna comportante la pena accessoria,

sicché la dottrina vi aveva ravvisato una vera e propria

anticipazione della pena (come probabilmente era negli intendimenti

del legislatore dell'epoca), a seguito dell'interpetrazione

adeguatrice di questa Corte il legislatore del 1981 ha decisamente

ancorato il provvedimento ad esigenze processuali istruttorie, o di

impedimento di ulteriori conseguenze dell'attività criminosa. Così

ridimensionata, non può esservi più alcun dubbio che l'interdizione

dalla professione o dal pubblico ufficio, che il giudice istruttore

può provvisoriamente applicare, abbia oggi, in virtù dello stesso

disposto normativo, identica natura della sospensione ex art. 39

impugnato (o dell'art. 91 T.U. 10-1-1957): quella, cioè, di misura

cautelare.

Ora, è ben vero che, nella specie, si tratta della sospensione di

diritto, voluta dallo stesso legislatore in presenza di determinate

situazioni, mentre il provvedimento ex art.140 cod. pen. è rimesso

al prudente apprezzamento del giudice.

Deve, però, osservarsi che, per l'ipotesi di cui alla lett. c),

che è quella in esame, la sospensione è collegata all'emissione di

un mandato di cattura, per la quale emissione il giudice deve tener

conto (art. 254, co. secondo, cod. proc. pen.), oltre ad altri

elementi, anche di quelli stessi che legittimano l'applicazione

provvisoria di pene accessorie ex art. 140 cod. pen. Sicché il

legislatore, nel disporre la sospensione di diritto, ha considerato

le valutazioni che il giudice ha operato per l'emissione del mandato

di cattura. E va da sé che ciò è tanto più implicito là dove la

legge, a causa della gravità del reato, impone l'emissione del

mandato di cattura presumendo l'esistenza dei detti elementi.

Ma quando la libertà provvisoria viene concessa, fosse o non

obbligatoria la cattura, il giudice, ai sensi del terzo comma

dell'art. 277 cod. proc. pen., ha già escluso che vi ostino ragioni

processuali e anche che l'imputato, in relazione alla sua

personalità e alle circostanze del fatto, una volta lasciato libero

possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela

della collettività. In altri termini, la concessione della libertà

provvisoria presuppone l'esistenza ormai di una situazione che non

consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena

accessoria dell'interdizione dalla professione.

Appare allora evidente il trattamento deteriore che il

professionista viene a ricevere dal provvedimento amministrativo di

sospensione de jure ex art. 39 impugnato, rispetto a quello

giudiziario ex art. 140 cod. pen., ove ci si attenga

all'interpetrazione che ne dà la Corte di Cassazione. Nonostante la

libertà provvisoria, dovrebbe rimanere fermo, e senza limiti di

tempo, un provvedimento che il giudice istruttore non potrebbe più

assumere perché ormai cessate le condizioni che lo avrebbero

legittimato, e che comunque avrebbe una durata limitata nel tempo se

lo assumesse, ed in ogni caso sarebbe impugnabile per ben due gradi

di giudizio (Sezione Istruttoria e Cassazione: art. 301, terzo comma,

cod. proc. pen).

Anche sotto questo riguardo, dunque, non è razionale che un

provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa

natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali è previsto

analogo provvedimento giudiziario, non offra al cittadino almeno le

stesse garenzie di durata e di impugnabilità.

La proposta questione è, quindi, fondata e va accolta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo co.,

lett. c, e quarto comma, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067

(Ordinamento della professione di dottore commercialista) nella parte

in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare

quando venga concessa la libertà provvisoria.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:766 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari