Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1970 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

2, 3, 4, secondo comma, 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la

sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 dicembre 1968 dal tribunale di Torino nel

procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti

di D'Angela Matilde, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26

febbraio 1969;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1968 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Di Dedda Guerrino, iscritta al n. 20

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;

3) ordinanza emessa il 31 gennaio 1969 dal tribunale di Vibo

Valentia nel procedimento penale a carico di Carrà Maria Rosa,

iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;

4) ordinanza emessa il 21 aprile 1969 dal tribunale di Milano nel

procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti

di Sparisci Alberto, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13

agosto 1969;

5) ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Sorrentino Alfonso, iscritta al n. 379

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;

6) ordinanza emessa il 18 settembre 1969 dal pretore di Novi Ligure

nel procedimento penale a carico di Fratino Anna Maria, iscritta al n.

404 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;

7) ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal pretore di Legnano nel

procedimento penale a carico di Lorenzet Mirella, iscritta al n. 450

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento per l'applicazione di misure di

prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei

confronti di Matilde D'Angela, il tribunale di Torino, con ordinanza

del 13 dicembre 1968, su istanza della difesa, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della citata

legge, nella parte in cui, davanti al tribunale, l'assistenza tecnica

del difensore, in violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, è prevista come facoltativa e non obbligatoria.

Premesso che l'interesse a proporre l'eccezione sorgeva dal fatto

che il difensore di fiducia non era stato avvisato del deposito della

proposta del questore di applicazione della misura, il tribunale, sulla

non manifesta infondatezza della questione, richiamava la sentenza n.

53 del 1968 di questa Corte, la quale, nell'esporre i motivi

dell'illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di

procedura penale sull'esecuzione delle misure di sicurezza - ai quali

espressamente rinvia l'art. 4 della citata legge - ebbe testualmente a

precisare che l'assistenza tecnica di un difensore è da rendere

"obbligatoria e non facoltativa, come invece è disposto, per analoghe

situazioni, dall'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956,

sulle misure di prevenzione".

La violazione del principio di eguaglianza viene, poi, prospettata

in considerazione della dipendenza dell'esercizio concreto della

facoltà della difesa dalle capacità economiche dell'interessato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26 febbraio 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte.

2. - La medesima disposizione è stata denunciata - per identiche

ragioni, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

e per violazione del principio di eguaglianza, a motivo della

diversità di posizione tra chi ha nominato e chi non ha nominato un

difensore - con ordinanza 19 dicembre 1968 del pretore di Torino, nel

corso di un procedimento a carico di Guerrino Di Dedda, imputato di

contravvenzione alle prescrizioni del decreto di sorveglianza.

Con la stessa ordinanza, il pretore ha anche sollevato la questione

di legittimità degli artt. 1 e 3 della citata legge del 1956, n. 1423,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, per l'indeterminatezza non già

delle categorie di cui all'art. 1 della stessa legge - indeterminatezza

esclusa da questa Corte con sentenza n. 23 del 1964 - bensì per

quella afferente al grado di pericolosità, la cui valutazione sarebbe

rimessa alla mera discrezione degli organi di polizia e, comunque, non

sarebbe fondata su criteri obiettivi, neppure se fosse da ritenere

affidata all'autorità giudiziaria.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 12 marzo 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte.

- La stessa questione, nei confronti dell'art. 4, secondo comma,

citato, con esplicito rinvio agli argomenti ivi esposti, è stata

promossa con altra successiva ordinanza del tribunale di Torino del 10

luglio 1969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 5 novembre

1969, dopo le rituali notificazioni e comunicazioni. Neppure in questo

giudizio innanzi alla Corte vi è stata costituzione di parte.

4. - Nel corso del procedimento penale a carico di Maria Rosa

Carrà, il tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 31 gennaio

1969, ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, poi, nella

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 9 aprile 1969, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della citata legge n. 1423,

nella parte in cui consente al questore di adottare provvedimenti

limitativi della libertà di soggiorno e circolazione, anche per motivi

di "moralità pubblica", in riferimento all'art. 16 della Costituzione,

che prevede, invece, l'adozione di siffatti provvedimenti soltanto per

motivi di sanità e di sicurezza.

La stessa questione è stata sollevata dal pretore di Novi Ligure,

nel procedimento penale a carico di Anna Maria Fratino, con ordinanza

del 18 settembre 1969, pubblicata, dopo gli adempimenti di rito, nella

Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26 novembre 1969.

Nei due giudizi innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

di parte.

5. - Nel corso di un procedimento penale per contravvenzione

all'ordine del questore di rientro al comune di residenza con foglio di

via obbligatorio a carico di Mirella Lorenzet, il pretore di Legnano,

con ordinanza del 10 luglio 1969, riteneva sia rilevante, sia diversa

da quelle già decise da questa Corte, sia non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n.

1423 del 1956, unitamente all'art. 1 ivi esplicitamente richiamato, in

riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione.

Ad avviso del pretore, l'indicazione delle categorie di persone,

contenuta nell 'art. 1, sarebbe incompleta, oltre che conseguente alla

aprioristica valutazione di una scelta politica arbitraria, e, come

tale, "decisamente incostituzionale in relazione all'art. 3 della

Costituzione", perché, non esaurendo la casistica dei tipi pericolosi,

isolerebbe da essa ed escluderebbe quelle altre persone che, pur non

rispondendo alle qualificazioni della norma denunziata, potrebbero, per

effettive e provate manifestazioni delinquenziali, essere altrettanto,

se non maggiormente pericolose.

La violazione della duplice riserva di legge di cui all'art. 13,

secondo comma, della Costituzione, viene, poi, prospettata in relazione

al potere discrezionale e insindacabile che si assume attribuito alla

pubblica amministrazione di stabilire quali, tra le persone indicate

dalla legge, siano da considerare pericolose, e di rimandarle al luogo

di residenza, non già operando una specificazione nel novero dei tipi

pericolosi previsti dalla norma, ma in forza di "criteri presuntivi

d'indole soggettiva, oggettiva e ambientale, seppure sorretta da note

comportamentali identificabili sul piano oggettivo".

Sulla base della più recente giurisprudenza di questa Corte in

tema di diritti della difesa anche in relazione ad atti che, per quanto

fuori del processo, non sono estranei al giudizio, si afferma che il

provvedimento del questore e i propedeutici atti di polizia giudiziaria

si saldano nel contesto processuale e costituiscono, anzi, gli unici

elementi di cui il giudice può disporre per il suo convincimento; e si

assume la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione

per la mancata previsione, nelle norme denunziate, di ogni garanzia

difensiva e dello stesso interrogatorio dell'imputato, durante gli atti

di polizia.

L'ordinanza, dopo le notifiche e comunicazioni di rito, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 gennaio 1970.

Non si è avuta costituzione di parte innanzi a questa Corte.

6. - Il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 21 aprile

1969, nel corso del procedimento per l'applicazione della misura della

sorveglianza speciale nei confronti di Alberto Sparisci, ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale, sotto vari profili, delle

norme contenute negli artt. 1, n. 3, 5 e 9 della più volte menzionata

legge del 1956, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 17, 18.25 e 27.

secondo e terzo comma. della Costituzione.

Nell'ordinanza si premette che, sulle questioni ora accennate,

questa Corte si sarebbe pronunziata solo in parte con le sentenze n. 27

del 1959 e n. 23 del 1964, e che, in ogni caso, l'intero istituto delle

misure di prevenzione, così come ripristinato sul modello del testo

unico fascista, deve essere rimesso in discussione.

Si osserva, infatti, che il potere del legislatore di disciplinare

le ridette misure, quando siano limitative delle libertà fondamentali,

non potrebbe trovare la sua giustificazione soltanto nel precetto di

cui all'art. 13 della Costituzione, dato il suo carattere di norma di

procedura e, quindi, strumentale rispetto ad altre norme costituzionali

che legittimino restrizioni alla libertà personale sul piano

sostanziale; e che, di conseguenza, per conservare, nel vigente

sistema, la stessa ammissibilità di misure ante delictum,

occorrerebbe, fra l'altro, equipararle a quelle post delictum, di cui

all'art. 25, terzo comma, della Costituzione, aventi analoga funzione

di sicurezza.

Neppure una tale soluzione, però, renderebbe, ad avviso del

tribunale, la vigente disciplina immune da censure, le quali, ai fini

della rilevanza della questione, vengono formulate in ordine ai

presupposti di cui all'art. 1, n. 3, ed al contenuto delle

prescrizioni della sorveglianza speciale di cui all'art. 5, nonché

alla relativa sanzione penale, prevista dall'art. 9 della legge del

1956.

Per quanto concerne i suindicati presupposti (art. 1, n 3), si

osserva che essi, non consistendo nella descrizione di situazioni e

comportamenti specifici, non vincolerebbero la misura a casi tassativi

legislativamente descritti, in contrasto con gli artt. 13 e 25, terzo

comma, della Costituzione; e violerebbero anche il precetto

costituzionale della presunzione di non colpevolezza - che, a

differenza di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 23 del

1964, si assume non riducibile alla sola materia penale - perché

consentirebbero l'applicazione della misura alla ricorrenza di

situazioni, anziché di pericolo, di mero sospetto.

Le disposizioni sul contenuto delle prescrizioni della sorveglianza

speciale (art. 5) e sulla relativa sanzione penale (art. 9) vengono,

poi, denunziate sia nel loro complesso, sia con riferimento a

prescrizioni singole.

Nel loro complesso, perché, essendo state ereditate dal T.U. del

1931, n. 773, nel quale avevano una funzione di discriminatoria difesa

del regime, provocherebbero una emarginazione della persona pericolosa,

esposta a dismisura ai rischi di incorrere nella contravvenzione e

così di ricadere nella vita da cui doveva essere distolta, nonché una

sua degradazione giuridica ed una deformazione del suo stato

costituzionale, in contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, 25,

terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento specifico alle prescrizioni del "vivere

onestamente" e di "non dare ragioni di sospetto", rispettivamente, si

sostiene che non è suscettibile di seri controlli l'individuazione dei

comportamenti vietati, essendo questi integralmente rimessi a pretese

norme di civiltà, né stabili né univoche nella società attuale,

eterogenea di fatto e pluralistica de iure; e che, essendo il sospetto

non una caratteristica intrinseca di dati comportamenti, ma il

risultato di valutazioni ad opera di terzi, il sospettato verrebbe

assoggetato ad una sanzione, senza che la legge gli fornisca a priori

idonee direttive cui commisurare la propria condotta.

Per entrambe le suddette prescrizioni, si denunzia, pertanto, la

violazione del principio di tassatività o determinatezza della legge

penale di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, quale

logica conseguenza del principio di legalità ex art. 1 del codice

penale.

Alla medesima violazione, unitamente a quella del principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, darebbe, poi, luogo

la prescrizione di "rispettare le leggi", sia per la mancata

indicazione delle categorie di leggi a cui la prescrizione si

riferisce, sia per la duplicità della sanzione: quella prevista dalla

legge comune e quella dell'art. 9 della legge del 1956: una

irragionevolezza di trattamento analoga a quella di cui all'art. 708

cod. pen., dichiarato illegittimo con sentenza n. 110 del 1968 da

questa Corte, proprio con riguardo al sorvegliato speciale.

In violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 18 della

Costituzione, si assume, altresì, la prescrizione, sulla quale questa

Corte si è già pronunciata con sentenza n. 27 del 1959, di "non

associarsi abitualmente" a persone pregiudicate o prevenute, in quanto,

nel suo indifferenziato divieto di relazioni che potrebbero anche

essere lecita estrinsecazione della loro personalità, esprimerebbe una

valutazione "degradata" della dignità sociale di certe classi di

persone, e si baserebbe su un sospetto a priori di pericolosità delle

suddette relazioni, ignorando l'eventualità della rieducazione e

precludendo la possibilità di un reinserimento sociale tentato in

comune, in formazioni o in rapporti di amicizia o di affetto.

La prescrizione concernente il divieto di partecipare a pubbliche

riunioni, sebbene ritenuta legittima da questa Corte con la sentenza n.

27 del 1959, sarebbe in contrasto con l'art. 17 della Costituzione, in

quanto l'esigenza - asserita in detta sentenza - di tenere lontani i

sorvegliati dalle occasioni di maggior pericolo, finirebbe, ad avviso

del tribunale, col rifarsi, al limite, ad una logica di regime, e cioè

a quella per cui l'esclusione dalle pubbliche riunioni tendeva

all'eliminazione sociale degli ammoniti antifascisti "pericolosi per

gli ordinamenti politici dello Stato". Si osserva che, attualmente, il

diritto di riunione non subisce limitazioni soggettive, né è

condizionato a riserve di legge nel testo costituzionale, e che i

motivi di sicurezza potrebbero giustificare il divieto o lo

scioglimento di specifiche riunioni, soltanto per comprovata

pericolosità di esse è non dei singoli partecipanti.

Si aggiunge che la negazione del diritto di riunione non potrebbe

concepirsi come contenuto di misure di sicurezza, in quanto non è

concepibile che queste, le quali hanno e debbono avere finalità di

rieducazione e di reinserimento nella civile convivenza, escludano il

sorvegliato da ambienti e da occasioni - come le pubbliche riunioni -

che della convivenza e del libero espandersi della personalità

rappresentano una estrinsecazione essenziale e tipica, e gli neghino la

libertà di scegliere, partecipando a riunioni di confronto, di

propaganda o di dibattito, il proprio indirizzo etico - sociale.

In riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 25 della

Costituzione, si denunzia, infine, la disposizione contenuta nel quarto

comma dell'art. 5 della legge del 1956, sulle prescrizioni facoltative,

le quali, nonostante il pregio della adattabilità caso per caso (per

la loro illimitatezza e per il criterio di applicabilità, diretta

esclusivamente verso le esigenze della difesa sociale),

qualificherebbero l'orientamento autoritario di fondo delle vigenti

misure di prevenzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13 agosto 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è

costituita.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con deduzioni

depositate il 2 settembre 1969, chiedendo che le questioni siano

dichiarate infondate.

L'Avvocatura generale, nel fare richiamo alle citate sentenze n. 27

del 1959 e n. 23 del 1964, deduce, in via generale, che la vigente

disciplina delle misure di prevenzione troverebbe il suo valido

presupposto nelle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione ed

il suo fondamento nella necessità che il pacifico ed ordinato

svolgimento dei rapporti sociali sia assicurato, oltre che da norme

repressive di fatti illeciti, da un insieme di misure idonee a

prevenire il verificarsi di tali fatti, in conformità alla stessa

esigenza riconosciuta negli art. 13, 16 e 17 della Costituzione.

Dovendo, poi, le misure suddette essere collegate, non al verificarsi

di fatti determinati, ma ad un complesso di comportamenti ritenuti

dalla legge come indice di pericolosità sociale, sarebbe consentito al

legislatore fare riferimento anche a dati presuntivi, dedotti da

atteggiamenti obiettivi, come nelle ipotesi dell'art. 1, n. 3, della

legge del 1956, né vaghe, né indeterminate.

Per quanto concerne, poi, le prescrizioni relative alla

sorveglianza speciale, l'Avvocatura ne esclude l'illegittimità,

perché esse, impedendo il contatto con ambienti ed individui

socialmente inquinati, indicherebbero, sia pure coattivamente, la

strada da percorrere per il raggiungimento di finalità educative.

In quanto si richiamerebbero a concetti ben noti, non sarebbero, in

particolare, da considerare indeterminate le prescrizioni di "vivere

onestamente", di "non dar luogo a sospetto" e di "rispettare le leggi",

né quest'ultima prescrizione violerebbe il principio di eguaglianza,

data la specialissima condizione del sorvegliato rispetto a chi

commetta identico reato.

Tenere lontano il sorvegliato da persone e da situazioni per lui

particolarmente pericolose rientrerebbe nella stessa finalità di

prevenzione: di qui i due divieti di non associarsi abitualmente a

persone già condannate o sottoposte a misure di sicurezza e di non

partecipare a pubbliche riunioni. Nell'accertamento della loro

violazione, spetterebbe sempre al giudice di tener conto del carattere

eccezionale di tali limitazioni di libertà e distinguere i contatti

che la legge presume pregiudizievoli da quelli normali ed innocui.

Data l'impossibilità di prevedere legislativamente tutte le

situazioni di pericolo per la difesa sociale, ad avviso della

Avvocatura, sarebbe, infine, da ritenersi immune da censura il potere

del giudice di imporre altre prescrizioni che ravvisi necessarie,

dovendo tale potere esercitarsi entro i limiti di legalità e nel

rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate con le sette ordinanze si riferiscono

allo stesso testo legislativo. Le relative cause sono state trattate

congiuntamente e possono essere decise con unica sentenza.

2. - Sono stati denunciati, per violazione degli artt. 2, 3, 13,

16, 17, 18, 24, 25 e 27 della Costituzione, gli artt. 1 (e per

relationem, l'art. 3), nonché gli artt. 2, 4, 5 e 9 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità").

Le questioni sollevate per gli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 sono state più

volte dichiarate infondate da questa Corte in riferimento ai richiamati

artt. 2, 3, 13, 16, 17, 25 e 27 della Costituzione (sentenze n. 27 del

1959, n. 45 del 1960, n. 126 del 1962, n. 23 del 1964, n. 68 del 1964 e

n. 32 del 1969).

Quanto all'assunta lesione dell'art. 3, primo comma, della

Costituzione, sotto il diverso profilo dell'irrazionale e

discriminatoria duplicazione della pena, per il fatto che colui che sia

sottoposto alla sorveglianza speciale debba rispondere, insieme, di

violazione degli obblighi particolari impostigli (art. 9) e di

violazione della norma di diritto comune che prevede un reato, tale

motivo non può essere accolto, perché altra è la situazione

soggettiva di chi commetta un reato rispetto a quella di chi lo

commetta essendo sorvegliato speciale.

Né ricorre la violazione dell'art. 3, secondo comma, dato che la

disciplina denunciata non priva il sorvegliato speciale del diritto al

mantenimento e all'assistenza sociale dell'art. 38 della Costituzione.

Gli stessi criteri che sono stati adottati nella citata sentenza n.

27 del 1959, quanto al preteso contrasto con l'art. 17 della

Costituzione, valgono per la denunciata lesione dell'art. 18.

3 - Infondata è anche la questione di legittimità degli stessi

artt. 1 e 2, avanzata sotto il profilo della mancata previsione

dell'interrogatorio dell'inquisito, da parte del questore. La Corte

costituzionale ha ritenuto che l'interrogatorio dell'imputato sia

necessario solo quando si compiano atti istruttori. Ciò non può dirsi

per un procedimento che, come quello disciplinato dalla legge

impugnata, sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non

preordinati al processo.

4. - Le doglianze, invece, sono fondate in ordine alla assunta

violazione, ad opera dell'art. 4, secondo comma, e dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, per la omessa previsione

dell'assistenza tecnica obbligatoria del difensore (ordinanze del

pretore e del tribunale di Torino). E lo sono, per carenza del diritto

di difesa, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la quale,

con la sentenza n. 53 del 1968, pronunciando l'illegittimità

costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, ha

già esposto i motivi dell'incostituzionalità dell'art. 4, secondo

comma, che a quelle due norme espressamente si richiama (v. anche

sentenza n. 69 del 6 maggio 1970).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione

nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la

pubblica moralità"), nella parte in cui non prevede l'assistenza

obbligatoria del difensore;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della stessa legge, sollevata con l'ordinanza 10

luglio 1969 del pretore di Legnano, in riferimento agli artt. 3, 13,

secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 della stessa

legge, sollevate dai pretori di Torino, di Legnano e di Novi Ligure e

dai tribunali di Vibo Valentia, di Torino e di Milano, con le ordinanze

indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 18,

25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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