Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1962 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del

D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277, dell'art. 1 della legge 3 agosto

1949, n. 479, dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, dell'art.

1 della legge 16 giugno 1951, n. 435, dell'art. 1 della legge 11 luglio

1952, n. 765, della legge 5 gennaio 1955, n. 4, dell'art. 3, ultimo

comma, della legge 18 agosto 1948, n. 1140, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 aprile 1960 dal Tribunale di Mantova nel

procedimento civile tra Grassi Corinna e Borroni Ferruccio ed altri,

iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 25 giugno 1960;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1960 dal Tribunale di Mantova nel

procedimento civile tra Lanfranchi Walter e Mario e Ceni Alberto,

iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 25 giugno 1960.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 novembre 1961 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Grassi Corinna e Ceni Alberto,

l'avv. Arturo Carlo Jemolo per Lanfranchi Walter e Mario, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna. per il

Presidente del Consiglio dei Ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 12 aprile 1960 la Sezione specializzata per la

perequazione dei canoni agrari presso il Tribunale di Mantova

sospendeva il giudizio promosso avanti ad essa da Grassi Corinna,

proprietaria di terreni concessi in affitto a Borroni Ferruccio ed

altri, onde ottenere la perequazione del canone in cereali dovuto dagli

affittuari, ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte,

avendo ritenuto che il giudizio non potesse essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata

dall'attrice sull'illegittimità costituzionale delle norme regolanti

la materia, ed in particolare dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 1 aprile

1947, n. 277, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Con successiva ordinanza del 26 aprile 1960 la Sezione medesima

disponeva l'invio alla Corte degli atti relativi ad altro giudizio

promosso dai sigg. Lanfranchi Walter e Mario, affittuari di un fondo di

proprietà dell'ing. Ceni Alberto, onde ottenere il riconoscimento del

diritto a corrispondere al proprietario il canone ridotto del 30 per

cento, anziché del 15 per cento come effettuato fin dall'annata

agraria 1949, avendo ritenuto pregiudiziale per la decisione di merito,

e non manifestamente infondata sulla base delle deduzioni del

convenuto, la risoluzione della questione di costituzionalità da

questi sollevata, nei confronti delle norme disciplinanti la materia,

per il loro contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 42 della Costituzione.

Le due ordinanze iscritte ai nn. 57 e 58 del Registro ordinanze

1960, regolarmente notificate e comunicate, furono pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 giugno 1960, n. 155.

Il 21 maggio 1960 si costituiva nel primo dei detti giudizi, con

atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri. Con atto depositato il 2 maggio

dello stesso anno e con l'assistenza dell'avv. Aldo Radonich si è

anche costituita la signora Grassi Corinna. Con successivo atto di

intervento e deduzioni dell'Avvocatura in data 21 maggio 1960, il

Presidente del Consiglio interveniva nell'altro giudizio proposto dai

sigg. Lanfranchi, mentre costoro producevano le proprie deduzioni il

12 luglio 1960 con l'assistenza dell'avv. Arturo Carlo Jemolo, e

l'altra parte, ing. Ceni, si costituiva in data 25 maggio 1960, con

deduzioni a firma degli avvocati Buzzatti, Scalori e Radonich.

Nei confronti della prima ordinanza la difesa della Grassi ha

osservato che il divieto disposto dall'art. 5, ultimo comma, del

D.L.C.P.S. n. 277 del 1947 (nonché dagli artt. 3 legge n. 1140 del

1948; 4 legge n. 321 del 1949; 1 legge n. 479 del 1949; 2 e 3 legge n.

505 del 1950; 1, ultimo comma, legge 16 giugno 1951, n. 435; 1, comma

terzo e quarto, legge 11 luglio 1952, n. 765; 1 legge n. 4 del 1955, ed

1 legge n. 244 del 1957) di richiedere la perequazione giudiziale per i

contratti con canoni determinati esclusivamente in cereali, non trova

giustificazione obiettiva in alcun elemento idoneo a differenziare i

medesimi dagli altri, per i quali il diritto di azione al fine di

ottenere la perequazione è riconosciuto, e pertanto viola in primo

luogo il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, ed in secondo

luogo quello di cui all'art. 24, perché fa venir meno la possibilità

di adire il giudice speciale, mentre d'altra parte rimane precluso ogni

altro mezzo di difesa in conseguenza del regime vincolistico di proroga

dei contratti agrari, nonché del divieto di ricorso al magistrato

ordinario. Conclude chiedendo che la Corte dichiari la

incostituzionalità della norma impugnata, nonché di quelle successive

ad essa connesse. Chiede, altresì, che, tenuto conto del fatto che

l'ordinanza de qua investe argomenti in parte identici, in parte

connessi con quelli che sono oggetto dell'altra ordinanza, disponga la

riunione dei procedimenti.

L'Avvocatura dello Stato, nel richiedere il rigetto dell'eccezione,

ha fatto osservare che la norma impugnata non viola il principio di

eguaglianza, poiché dispone lo stesso trattamento per tutti i canoni

che presentano i requisiti da essa stabiliti, e che, d'altra parte, non

si rende possibile al giudice della costituzionalità della legge (come

risulterebbe dalle pronuncie da questi emesse su tal punto) sindacare

l'apprezzamento compiuto dal legislatore circa le caratteristiche

differenziali di certi rapporti o istituti al fine di sottoporli ad una

disciplina diversa da quella disposta per altri. Ha, inoltre, messo in

rilievo che del pari insussistente è l'altra censura di violazione

dell'art. 24, perché da questo discende solo la pretesa di agire in

giudizio per la difesa di propri diritti o interessi, sicché esso non

è invocabile allorché non sussista nessuna di tali situazioni

soggettive, e d'altra parte la pretesa di carattere sostanziale, che si

fa valere nei confronti del citato art. 5, non rientra fra quei diritti

costituzionalmente garantiti che oppongono un limite invalicabile alla

discrezionalità del legislatore, per quanto riguarda il diritto di

azione giurisdizionale.

A sostegno dell'eccezione sollevata con la seconda ordinanza, la

difesa dell'ing. Ceni, convenuto nel giudizio a quo, ha fatto rilevare

che (mentre la legislazione anteriore alla legge 3 agosto 1949, n. 479,

nel disciplinare i canoni di affitto convenuti in cereali o con

riferimento al loro valore, si limitava ad erogare all'affittuario un

sussidio di coltivazione a carico dello Stato senza incidere sul prezzo

dell'affitto dovuto al proprietario) viceversa la legge del 1949 ora

citata e la successiva n. 4 del 1955, imponendo, la prima,

l'applicazione della riduzione del 30 per cento anche quando fosse

cessato l'obbligo dell'ammasso, e la seconda la stessa riduzione pure

ai canoni pagati in natura, hanno dato luogo ad una disuguaglianza di

trattamento rispetto a rapporti economico-giuridici che sono

sostanzialmente eguali fra loro: diseguaglianza aggravata, poi, dal

divieto di far ricorso all'Autorità giudiziaria onde ottenere la

perequazione del canone, con violazione, oltreché del citato art. 3,

anche dell'art. 24 della Costituzione. Altra violazione, poi, si

lamenta in relazione agli artt. 41, 42 e 44, poiché le norme

denunciate limitano, con la libertà contrattuale, quella

dell'iniziativa economica privata nonché il diritto di proprietà.

Conclude chiedendo che, previa riunione del procedimento con quello

promosso con la prima ordinanza, venga dichiarata l'incostituzionalità

delle norme impugnate.

La difesa dei resistenti sigg. Lanfranchi, ha eccepito

preliminarmente la mancanza nell'ordinanza di rinvio di ogni

motivazione in ordine sia alla rilevanza e sia alla non manifesta

infondatezza della questione proposta. Nel merito essa, dopo avere

osservato che le disposizioni legislative denunciate sono lo sviluppo

della disciplina già effettuata fin dal 1944 in poi, e che esse

trovano applicazione non solo per i vecchi contratti, ma anche per

quelli stipulati dopo il luglio 1952 (fino a che non si avrà la nuova

legge in materia), mette in rilievo come una loro invalidazione

verrebbe a sconvolgere le previsioni fatte dai contraenti sulla base

delle medesime, dando così un inatteso premio ai proprietari. Afferma

poi (sulla base anche di quanto ritiene di desumere da precedenti

sentenze di questa Corte): a) che il principio di eguaglianza non è

leso quando si faccia corrispondere a una situazione particolare

disposizioni anch'esse particolari, specie poi se si tenga presente il

compito, che lo stesso art. 3 Cost. affida allo Stato, di rimuovere gli

ostacoli che si oppongono al conseguimento di un'effettiva parità di

posizione giuridica; b) che neppure il principio della difesa

giudiziale è violato, dato che esso presuppone la titolarità di un

diritto sostanziale e spetta al legislatore stabilire quando questo

ultimo debba essere riconosciuto; c) che la libera iniziativa economica

ed il diritto di proprietà, di cui agli artt. da 41 a 44 Cost., non

escludono interventi limitativi per opera della legge, quando ciò sia

reso necessario dall'esigenza di incrementare la produzione o di

ricondurre ad equità determinati rapporti sociali. Chiede che la Corte

rigetti la eccezione sollevata.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha concluso in quest'ultimo senso,

sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle della

difesa Lanfranchi.

Le difese associate dell'ing. Ceni e della signora Grassi hanno

depositato in data 3 ottobre una memoria a firma anche dell'avv.

Antonio Sorrentino, con cui sono esaminate congiuntamente le questioni

sollevate con le due ordinanze. Esse rilevano, anzitutto, la

infondatezza della eccezione avversaria di inammissibilità, dato che

non occorre alcuna motivazione relativa alla rilevanza della questione

sollevata allorché, come nella specie, essa sia in re ipsa, sicché al

giudice non rimane che dichiararla, e che, quanto alla non

infondatezza, la motivazione può ben risultare dal rinvio che

l'ordinanza fa alle ragioni addotte dalle parti.

Nel merito, osserva che la violazione del principio di eguaglianza

si verifica per opera delle leggi denunciate, dato che la riduzione del

30 per cento, senza possibilità del giudizio di perequazione, colpisce

i soli contratti il cui canone sia stato pattuito "esclusivamente" in

cereali, mentre ne rimangono esenti quelli per i quali siano stati

stipulati canoni anche in parte in denaro, o in prodotti diversi. Non

si nega che lo Stato possa ridurre di impero i canoni onde favorire il

contraente che esso ritenga più debole, ma si contesta che ciò sia

disposto solo per alcuni fra i vari canoni da corrispondere sulla base

di contratti agrari. Il principio predetto sarebbe svuotato di pratico

significato se si riservasse al legislatore un potere assolutamente

discrezionale e, come tale, insindacabile nel disporre una disciplina

diversa per rapporti da esso ritenuti differenti, secondo avrebbe

riconosciuto questa Corte quando ebbe a dichiarare incostituzionale la

regolamentazione differenziata di situazioni presupposte uguali dallo

stesso legislatore, oppure quando ha fatto derivare il proprio giudizio

sul rispetto o meno del principio in parola dall'accertamento

dell'esistenza di "un'idonea giustificazione" o di un "ragionevole

motivo" del diverso trattamento. Dall'applicazione alla specie di tale

criterio interpretativo deduce come la particolare disciplina di cui si

tratta non possa apparire giustificata sulla base della peculiarità di

struttura dei contratti con canoni determinati in cereali, e neppure

dal fatto che la coltivazione di questi sia effettuata solo in singole

regioni, o che la coltivazione stessa presenti caratteriche la rendano

più onerosa di altre. Tanto meno una giustificazione di tal genere

sarebbe ammissibile quando si pensi che i contratti di cui trattasi non

hanno necessariamente ad oggetto "fondi" coltivati a cereali, ma solo

"canoni" commisurati in cereali, e che è del tutto fortuito il

pattuire tale specie di corresponsione del canone. In realtà, la

riduzione era strettamente connessa al preesistente regime di ammasso,

e avrebbe dovuto cessare con la soppressione del medesimo nonché del

sussidio di coltivazione cui ineriva, come del resto era riconosciuto

nella stessa relazione alla legge del 1949. Sicché, sulla base di tale

relazione nonché dalla lettera della legge predetta, si deve ritenere

che solo una situazione contingente determinava la riduzione del

prezzo, e che, una volta che essa fosse cessata, nessuna ragione di

discriminazione si sarebbe potuto far più valere. Né può dedursi

alcunché in contrario dalla sussistenza dell'ammasso volontario per

contingente poiché, una volta abolito il sussidio di coltivazione ed

introdotte le nuove disposizioni, il prezzo di ammasso è venuto a

coincidere con quello di mercato. D'altra parte, se fosse diversamente,

il regime così costituito (e limitato oggi al solo grano) sarebbe

fonte di ancora più grave sperequazione di trattamento, perché fatto

valere nell'ambito di una stessa categoria di contratti con canoni in

cereali già soggetti ad ammasso e sulla base di circostanze fortuite,

come sono il tipo del cereale e la misura del contingente che ogni

produttore può conferire all'ammasso. Osserva, altresì, che anche

l'esclusione del rimedio giuridico della perequazione dei canoni

importa una discriminazione capricciosa e irrazionale, perché non

tiene conto delle coltivazioni effettivamente praticate nel fondo; è

fatta valere solo per i canoni costituiti esclusivamente in cereali

(non già per quelli misti a danaro o con riferimento ad altri

prodotti) e, anche nell'ambito di tale tipo di canoni, discrimina

secondo le annate cui i canoni si riferiscono. Inoltre, disponendosi

che la riduzione colpisca anche coloro che avevano adito nel 1947 le

Sezioni specializzate ottenendo una perequazione, effettuata con

riguardo al canone in cereali computato al prezzo netto corrisposto

dall'ammasso (con riduzione cioè del 30 per cento), si è dato vita ad

una situazione più grave di quella che ebbe a verificarsi per la

riduzione dei canoni con corrispettivo determinato in canapa e che fu

oggetto di una pronuncia di incostituzionalità della Corte. Fa, poi,

rilevare che dalle stesse norme impugnate si desume come il legislatore

abbia considerato fra loro equivalenti i rapporti per i quali operava

un differente trattamento, negando per alcuni il rimedio della

perequazione accordato per gli altri, e come analoga deduzione può

trarsi dal fatto che il D. 5 aprile 1945, n. 157, ha ragguagliato i

canoni di affitto in denaro a quelli con corrispettivo riferito al

prezzo del grano, presupponendo così la piena identità fra gli uni e

gli altri, mentre poi sono state assoggettate a riduzione coattiva

anche i canoni in cereali provenienti da detta conversione,

differenziando così situazioni che erano state poste sullo stesso

piano, e, con altra contraddizione, ha poi negato per alcuni la

perequazione accordata agli altri. Infine, con particolare riferimento

alla denunciata violazione dell'art. 24, aggiunge che l'esclusione

dell'azione in perequazione ha anche per effetto di privare il

proprietario del diritto di cui all'art. 1467 Cod. civ., che ha come

alternativa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva

onerosità.

Anche la difesa del sig. Lanfranchi ha depositato una memoria in

data 5 ottobre 1961. In essa si insistepsreliminarmente sulla

eccezione di inammissibilità, osservandosi come, essendo controverso

il significato (se innovativo o integrativo) da dare allo art. 1 della

legge del 1952, che stabiliva il mantenimento in vigore dell'art. 5 del

decreto n. 277 del 1947 anche se i cereali non fossero più soggetti ad

ammasso, si rendeva necessario che la Sezione, nel giudizio sulla

rilevanza, chiarisse quale interpretazione intendesse dare alla legge

stessa. Nel merito, rileva come già l'art. 3 della legge 18 agosto

1948, n. 1140, aveva stabilito la riduzione del 30 per cento del prezzo

di ammasso, anche a prescindere dalla esistenza dell'obbligo pel

produttore di conferire cereali all'ammasso, sicché la successiva

legge del 1949 non ebbe a modificare il regime di riduzione di canoni,

mentre non si ebbero rilevanti mutamenti dei prezzi. Che, comunque,

rientra nel potere del legislatore intervenire nella materia

contrattuale modificando gli elementi economici e quelli di durata

delle convenzioni stipulate, senza che ciò trovi ostacolo negli artt.

41 e 42, perché questi prevedono limiti all'iniziativa ed alla

proprietà per motivi sociali e tali motivi sussistono nella specie,

tenuto conto che la cultura del grano, mentre si rivolge a un genere di

prima necessità, costituisce una delle coltivazioni meno redditizie. E

quando si pensi ancora che per il grano si può avere riferimento ad un

prezzo standard (quale si ha anche con l'ammasso per contingente),

che, inoltre, non vi sono grandi differenziazioni, secondo le varie

regioni, di patti contrattuali o di prezzi, si deve ammettere la

sussistenza di quel ragionevole motivo, da considerare sufficiente a

giustificare la limitazione imposta dal legislatore.

Con riferimento, poi, alla censura di violazione dell'art. 24 fa

osservare come non è possibile ammettere nel nostro diritto una

correzione da parte del giudice, sotto l'aspetto dell'equità, delle

regolamentazioni autoritative disposte dal legislatore relative a dati

rapporti.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha prodotto memoria per ciascuno dei

due giudizi in data 25 ottobre nella quale ribadisce le considerazioni

svolte negli atti di intervento.

Nella discussione orale i rappresentanti delle parti hanno

illustrato le rispettive conclusioni, nelle quali hanno dichiarato di

insistere. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, congiuntamente discusse all'udienza, possono

essere riunite e definite con unica sentenza, data l'identità delle

questioni con esse sollevate.

2. - Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità proposte

dalla difesa degli affittuari. Infatti, la Corte ha altre volte

statuito che il giudizio sulla non manifesta infondatezza della

questione di incostituzionalità può essere validamente effettuato dal

giudice a quo mediante rinvio alle deduzioni svolte a suo sostegno

dalla parte che l'ha sollevata. Anche in ordine all'apprezzamento della

rilevanza da attribuire alla soluzione della questione stessa per la

definizione della controversia di merito, la Corte ha ritenuto che non

sia da richiedere un'apposita motivazione quando dagli atti della causa

se ne palesi evidente la sussistenza. Non ha, pertanto, importanza il

rilievo (da cui si vorrebbe dedurre l'inammissibilità per

insufficiente accertamento della rilevanza) dell'omissione di ogni

indagine sul carattere, innovativo o interpretativo, rivestito

dall'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 765, e ciò anche a

prescindere dalla considerazione che, pur se questo dovesse

considerarsi innovativo, permarrebbe sempre l'interesse alla soluzione

della questione, sia pure limitato ad un minor numero di annate

agrarie.

3. - L'eccezione di incostituzionalità con cui si allega la

violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della

Costituzione, e correlativamente dell'art. 24, è prospettata sotto due

aspetti diversi; e cioè, in primo luogo, con riferimento al carattere

arbitrario che si attribuisce alla riduzione coattiva nella misura del

30 per cento, stabilita pei canoni in grano o ragguagliati al prezzo

del grano; in secondo luogo, in relazione all'esclusione, sancita

dall'art. 5 D. L. 1 aprile 1947, n. 277, dell'azione di perequazione

del canone relativamente ai contratti di cui trattasi.

Sul primo punto la Corte deve riconfermare i criteri enunciati in

passato con numerose pronuncie (nn. 3, 28, 118 del 1957; n. 53 del

1958; n. 46 del 1959; n. 16 del 1960), in ordine all'interpretazione da

dare all'art. 3 della Costituzione ed ai limiti del sindacato ad essa

consentito per l'accertamento dell'osservanza del principio di

eguaglianza da parte del legislatore: criteri secondo cui, mentre è

da ritenere implicita nel principio predetto l'esigenza di disporre

trattamenti differenziati per situazioni obiettivamente diverse,

rimane, tuttavia, aperto al giudice della costituzionalità

l'accertamento delle circostanze dalle quali si desuma l'inesistenza di

ogni presupposto idoneo a giustificare la diversità del trattamento.

Per rendersi conto se, alla stregua del criterio riferito, possa

ritenersi fondata l'eccepita violazione dell'art. 3 in conseguenza

della riduzione ope legis del canone di locazione pattuito in grano o

in misura equivalente, è da ricordare come tale riduzione, già

disposta per l'annata agraria 1944-45 e confermata per quella

successiva dal D.L.P. 22 giugno 1946, n. 44, era collegata al regime

dell'ammasso obbligatorio di tutta la produzione del grano, imposto

dall'esigenza di non far mancare un prodotto di prima necessità:

esigenza alla quale si volle provvedere, sia disponendo che, nel caso

di pattuizione del canone di affitto in quantitativi di grano o con

riferimento al suo valore, fosse corrisposto all'affittuario un "premio

di coltivazione" pari ad un terzo del prezzo base del prodotto, in

compenso delle maggiori spese culturali conseguenti agli eventi

straordinari che erano intervenuti, sia stabilendo pel prodotto

conferito all'ammasso un corrispettivo superiore a quello ricavabile

dal libero mercato. L'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nel

confermare tale ripartizione del prezzo fra concedente e colono,

stabilì che ad essa dovesse farsi luogo anche quando fosse venuto meno

l'obbligo del conferimento all'ammasso, e quest'ultima statuizione

venne ribadita, per le rispettive annate agrarie, dall'art. 1 legge n.

479 del 1949, dall'art. 3 legge n. 505 del 1950, dall'art. 1 legge n.

435 del 1951, e finalmente prorogata sine die dall'art. 1 legge n. 765

del 1952.

Si sostiene dalla difesa dei concedenti che il mantenimento della

riduzione del canone, pur dopo l'eliminazione del "premio di

coltivazione" e dopo che l'obbligo del conferimento all'ammasso (in un

primo momento limitato a determinati contingenti del prodotto - legge

n. 454 del 1950) venne abolito, consentendosi solo un ammasso

volontario, dia luogo ad ingiustificata sperequazione di trattamento

rispetto a quanto praticato nei casi di canoni non pattuiti in grano.

Riguardo a tale doglianza deve, anzitutto, mettersi in rilievo

l'inesattezza dell'argomentazione sulla quale è fondata, secondo cui

la riduzione del canone sarebbe venuta a pesare sul concedente solo in

conseguenza della trasformazione del regime dell'ammasso. In realtà

fin dalle prime leggi che ebbero a togliere al proprietario la

disponibilità del prodotto, questi è venuto a subire l'onere della

decurtazione del canone, poiché il c. d. "premio di coltivazione",

previsto dalle leggi stesse, in null'altro consisteva se non nella

facoltà conferita all'affittuario di corrispondere la sua prestazione

in misura inferiore a quella pattuita. È vero che tale riduzione

trovava un qualche compenso, in via di media, e di fatto, nella

corresponsione a favore del concedente di un prezzo per il grano da lui

conferito in certa misura superiore a quello di mercato. Ma non è meno

vero che di tale beneficio, anche se minore nella sua entità, egli

ancora gode pur dopo il passaggio dall'ammasso totale a quello

volontario per contingente. Ciò può dirsi non solo nei riguardi della

quantità rientrante nel contingente ma anche per la parte rimanente.

Infatti, mentre per la prima il concedente si avvantaggia in modo

diretto del prezzo superiore a quello della libera contrattazione,

qual'è fissato dal Comitato interministeriale prezzi, per l'altra

viene a godere del sovrapprezzo che indirettamente risulta dalla

manovra operata dalla pubblica autorità, la quale gradua l'immissione

al consumo del grano ammassato onde stabilizzare i prezzi e preservare

i produttori dai ribassi che altrimenti si produrrebbero a suo danno.

La cura posta dallo Stato onde ottenere tali risultati appare

comprovata anche dalle recenti disposizioni consacrate nel D.M. 9

agosto 1961, che, in attuazione delle direttive fissate dal piano

quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, di cui alla legge 2

giugno 1961, n. 454, ha regolato l'ammasso volontario del grano, allo

scopo di incoraggiare e sostenere (giovandosi degli stanziamenti di

appositi contributi posti a carico dello Stato), l'iniziativa dei

produttori, e ciò "anche in considerazione della nuova riduzione

dell'ammasso per contingente", secondo è detto nelle premesse del

decreto ministeriale predetto.

Se si tiene presente la circostanza ora messa in rilievo si rende

palese l'infondatezza della tesi di parte secondo cui l'ammasso per

contingente avrebbe aggravato la sperequazione fra gli stessi

produttori, in quanto avrebbe diversificato le loro posizioni in base

alla circostanza del tutto accidentale dell'essere o no ammessi al

conferimento.

Alle considerazioni che precedono, di per sé sufficienti a far

ritenere non arbitrario il trattamento differenziato disposto per i

canoni in grano, sono poi da aggiungere quelle deducibili, per una

parte, dagli interessi di carattere generale cui soddisfa la cultura

granaria, rivolta ad un prodotto avvertito di prima necessità dalla

massa della popolazione (tale, quindi, da giustificare ogni intervento

dello Stato idoneo ad incrementarla, o per lo meno a non scoraggiarla),

e, per l'altra parte, dalla struttura dei contratti agrari con canoni

in grano, che si presenta più uniforme nelle varie regioni (tale,

quindi, da non fare apparire ingiusta una riduzione operata nella

stessa misura per tutte).

Non esercita influenza sulla conclusione alla quale si è pervenuti

il fatto, rilevato dalla difesa dei concedenti, che la riduzione

coattiva (ai sensi della legge interpretativa 5 gennaio 1955, n. 4) si

applica tanto sul canone pagato in natura quanto su quello risultante

dalla conversione in danaro. Infatti, l'affittuario che non produce

grano nel fondo locato dovrà ragguagliare il canone al prezzo corrente

(che, come si è visto, non è quello di mercato) sobbarcandosi così

all'onere correlativo. Quest'ultima argomentazione è sufficiente anche

a far ritenere non probante l'argomentazione di parte, che, a riprova

della presunta iniquità della riduzione, fa rilevare come questa

colpisca in modo uguale tutti i canoni, senza riguardo al tipo di

cultura effettivamente praticato nel fondo, e tale quindi da non

trovare giustificazione nei particolari oneri connessi alla produzione

del grano.

Le considerazioni esposte conducono, pertanto, a far ritenere

infondata l'eccezione basata sulla violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

4. - Sfornita di fondamento è anche l'eccezione, sollevata con

l'ordinanza del 26 aprile 1960, di violazione degli artt. 41 e 42

della Costituzione. Infatti, tali articoli, mentre affermano in via di

massima la libertà dell'iniziativa economica privata ed il libero

godimento della proprietà privata, consentono tuttavia che all'una ed

all'altro siano imposti limiti, al fine di farli armonizzare con

l'utilità sociale e render possibile l'adempimento di quella funzione

sociale che non può dissociarsi dal godimento dei beni di produzione

o, più generalmente, dall'esercizio di ogni attività produttiva.

L'esigenza del conseguimento di tali fini come giustifica l'imposizione

di condizioni restrittive per lo svolgimento dell'autonomia

contrattuale, così può consentire la modifica o l'eliminazione di

clausole di contratti in corso quando esse si rivelino contrastanti con

l'utilità sociale.

Nella specie la riduzione obbligatoria dei canoni in grano ha

corrisposto all'esigenza di eliminare o attenuare il danno economico

che sarebbe provenuto agli affittuari dal mantenimento di quelli

pattuiti in contratto, in conseguenza del grave mutamento derivato

dagli eventi bellici. E non può esser dubbio che ricondurre ad equità

i rapporti contrattuali i quali appaiono gravemente sperequati a danno

di una delle parti, e tanto più di quella da ritenere più debole, ai

sensi del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, rientri nei

poteri che l'art. 41 conferisce al legislatore.

5. - Si deve ora passare all'esame dell'altro motivo con il quale

si è denunciata l'incostituzionalità degli artt. 5, ultimo comma, del

D.L.C.P.S. n. 277 del 1947 e 3, ultimo comma, della legge n. 1140 del

1948, pel fatto che essi, in contrasto con l'art. 24, precludono alle

parti, pei contratti con canoni in grano, il diritto di invocare avanti

alle Sezioni specializzate la revisione dei canoni che risultassero

sperequati.

È da ricordare al riguardo che il potere di esperimento

dell'azione giudiziaria, qual'è garantito dall'art. 24, ha a suo

presupposto il possesso in chi l'esercita della titolarità di un

diritto o di un interesse legittimo, cioè di una situazione giuridica

subiettiva di vantaggio, di carattere sostanziale, il cui

riconoscimento, in caso di controversia, sia posto ad oggetto della

pretesa fatta valere in giudizio.

Si tratta, pertanto, di vedere se la riduzione coattiva del 30 per

cento sui canoni in grano importi di per sé l'assorbimento del potere

di richiedere la revisione dei canoni così ridotti, perché, se così

fosse, i motivi dedotti a dimostrazione della legittimità della

riduzione dovrebbero farsi valere anche per ritenere valido il divieto

di perequazione.

Per quanto il punto abbia dato luogo in dottrina a dissensi di

opinione, non può del tutto escludersi la compatibilità della

diminuzione coattiva ed uniforme per tutta una categoria di canoni, con

la riduzione ad equità dei medesimi, rendendosi possibile che la

competente Sezione specializzata, dopo avere valutato, alla stregua dei

criteri fissati dagli artt. 1 e 2 del D. n. 277 del 1947, le condizioni

particolari relative al contratto denunciato, determini il quantitativo

ritenuto equo di derrate da corrispondere dall'affittuario ed applichi

poi sul medesimo la riduzione del 30 per cento (rimanendo in ogni caso

precluso che la riduzione stessa sia fatta valere quale motivo di

sperequazione). Tale compatibilità risulta del resto riconosciuta

dallo stesso legislatore, come si desume dalle leggi che per alcune

annate agrarie hanno ammesso le due categorie di misure (D. L. P. 22

giugno 1946, n. 44; art. 1 D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975), nonché

dai lavori preparatori della legge 16 maggio 1950, n. 505.

È, tuttavia, da tenere presente che l'esigenza di operare una

riequilibrazione delle prestazioni corrispettive, quali erano state

stipulate nei contratti agrari, prorogati sine die per opera della

legge, ha trovato la sua principale ragion d'essere nel mutamento

verificatosi nelle condizioni generali per effento degli eventi

bellici, ed in particolare modo nella grave alterazione del valore

della moneta. Ora, mentre per la generalità dei detti contratti si è

ritenuto necessario consentire la riduzione ad equità delle loro

clausole con riferimento alle situazioni specifiche dei singoli

rapporti, viceversa per quelli i cui canoni erano stati stipulati in

grano è parso opportuno effettuare una perequazione di carattere

generale ed uniforme, nella considerazione che per essi la

particolarità delle situazioni proprie di questo o di quel fondo, di

questa o di quella zona assumessero un valore secondario e marginale,

tale da non giustificare l'esperimento di appositi giudizi in

perequazione. Siffatto apprezzamento non può ritenersi irrazionale

quando si richiamino le precedenti osservazioni in ordine al beneficio

accordato agli affittuari con la riduzione del 30 per cento ed a quello

che ai concedenti è provenuto in virtù della corresponsione di un

prezzo politico del grano ammassato, prima, e poi delle provvidenze

adottate in regime di ammasso per contingente.

Né potrebbe dedursi un particolare motivo di incostituzionalità

per violazione dell'art. 3 dal fatto che il legislatore, per singole

annate agrarie, ha accordato il rimedio della perequazione pur in

presenza della riduzione coattiva, perché, una volta esclusa la

sussistenza di una vera pretesa alla perequazione, sfuggono

all'apprezzamento della Corte i motivi di opportunità che hanno

consigliato l'adozione in via temporanea di tale trattamento.

Neppure fondata è da ritenere l'altra censura di

incostituzionalità che la difesa dei concedenti ha prospettato, sempre

sotto l'aspetto della violazione degli artt. 3 e 24, allegando la

ingiustificata preclusione del rimedio della perequazione a danno di

coloro i quali, avendo adito per l'annata agraria 1946-47 le Sezioni

specializzate ed ottenuto la perequazione con riferimento anche alle

riduzioni del 30 per cento, ai sensi dell'art. 2 del D. n. 975 del

1947, sono stati poi colpiti da riduzioni del canone già sottoposto ad

un giudizio nel quale si era tenuto conto di tale falcidia. Infatti, la

giurisprudenza della Cassazione ha sempre fatto esatta applicazione

delle leggi che si sono succedute in materia, statuendo che le

revisioni effettuate dal giudice per l'annata agraria 1946-47 in base

al citato decreto n. 975 del 1947, devono considerarsi limitate

esclusivamente a tale annata, ed ogni loro ultrattività è esclusa

dalle altre leggi di proroga che, con riferimento alle annate

successive, hanno ripristinato il divieto di revisione.

6. - Dalla ammissione fatta della costituzionalità delle norme che

sottraggono i contratti di cui si parla al giudizio di perequazione non

discende la conseguenza prospettata dalla difesa del Ceni, cioè la

eliminazione nei confronti dei contratti stessi del potere garantito,

in via generale, alle parti contraenti dall'art. 1467 Cod. civ.,

poiché deve, invece, ritenersi che questa norma trova applicazione

anche per essi, allorché ricorrano le condizioni e sotto l'osservanza

delle modalità ivi previste, naturalmente senza che si possa invocare

come causa di eccessiva onerosità sopravvenuta la svalutazione

monetaria, ed al solo fine di ottenere non già la risoluzione del

contratto, bensì la modifica delle clausole relative alla prestazione

del canone.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti

indicati in epigrafe:

respinge le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura

generale dello Stato e dalla difesa dei sigg. Lanfranchi;

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza della

Sezione specializzata del Tribunale di Mantova del 12 aprile 1960,

sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, capoverso, D.L.C.P.S. 1

aprile 1947, n. 277, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, e con l'altra ordinanza 26 aprile 1960 sulla legittimità

costituzionale dell'art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 479; art. 3 legge

15 luglio 1950, n. 505; art. 1 legge 16 giugno 1951, n. 435; art. 1

legge 11 luglio 1952, n. 765; legge 5 gennaio 1955, n. 4, nonché art.

5, capoverso, D.L. 1 aprile 1947, n. 277, e art. 3, ultimo comma,

legge 18 agosto 1948, n. 1140, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 42

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Cosulta, il 20 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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