Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 111/1962

    Questione infondata
    20 dicembre 1962

    La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. Cfr.: 24/1956 D.

    Art. 5 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 3 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 1 Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici · Art. 3 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici

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  • Sentenza n. 7/1962

    Questione infondata
    27 febbraio 1962

    Il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3 Cost., va inteso nel senso che, come non è consentito di trattare in modo diverso situazioni identiche, così non è consentito di trattare in modo eguale situazioni obbiettivamente diverse. Pertanto, il mantenimento della riduzione del canone di fitto determinato in grano o ragguagliato a grano, pur dopo l'eliminazione del premio di coltivazione e l'abolizione dell'ammasso obbligatorio, disposto dall'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 - statuizione ribadita, per le rispettive annate agrarie, dall'art. 1 legge n. 479 del 1949, dall'art. 3 legge n. 505 del 1950, dall'art. 1 legge n. 435 del 1951, e prorogata sine die dall'art. 1 legge n. 765 del 1952 -, non contrasta con il principio in questione perché non da' luogo ad ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto praticato nei casi di canoni non pattuiti in grano - diversificando la posizione dei produttori in base alla circostanza del tutto accidentale di essere ammessi al conferimento -, dato che per la quantità rientrante nel contingente il concedente si avvantaggia in modo diretto del prezzo superiore a quello di libera contrattazione fissato dal C.I.P. e per l'altra viene a godere del sovraprezzo che indirettamente risulta dalla graduale immissione al consumo del grano ammassato che, stabilizzando i prezzi, preserva i produttori dai ribassi che altrimenti si produrrebbero a loro danno.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici · Art. 1 Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1952 al 16 dicembre 2010. 229 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati, con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioritaria e quelli di mezzadria o colonia mista d'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari. La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nei godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacita' lavorativa della propria famiglia. Le disposizioni contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e negli articoli seguenti della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonche' quelle di cui agli articoli 4 e 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, si applicano con le modificazioni di cui agli articoli successivi, fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della nuova legge di cui al precedente primo comma. Resta in vigore il comma secondo dell'art. 5 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, anche se i cereali non sono piu' soggetti ad ammasso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-11;765~art1 · fonte del testo

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