Art. 15 — Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 11 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482 - Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3; 4 (primo comma); 38 (terzo comma); 97 (primo comma) Cost., con l'ordi…
Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 16 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
La giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione di diritti soggettivi, oltreché di interessi legittimi, in tema di rapporti di pubblico impiego non è lesiva del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio per la tutela delle situazioni soggettive. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della L. 2 aprile 1968 n. 482, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento, a cagione della diversa tutela giurisdizionale accordata, dell'invalido civile avviato all'impiego pubblico rispetto a quello avviato all'impiego privato). - cfr. S. nn. 47/1976 e 43/1977.
Art. 15 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 5 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000. 224 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo e' stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutivita' dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli e' subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto. I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonche' delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalita' di diritto pubblico, cui e' affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; puo' ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art15 · fonte del testo
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