Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/04/1969 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1967 dal

pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Nanni Maria

Luisa, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto penale

di condanna pronunziato contro Nanni Maria Luisa per emissione di

assegno a vuoto, il pretore di Bologna ordinava l'acquisizione agli

atti di copia della sentenza in data 7 ottobre 1960 della Corte

d'assise d'appello di quella città, portante condanna della prevenuta

ad anni due di reclusione per infanticidio a causa d'onore e ad una

pena di pari durata per il delitto di soppressione di cadavere.

La copia di detta sentenza veniva richiesta al fine di valutare la

sussistenza delle condizioni relative all'applicazione di una recente

amnistia, dato che il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno

1966, n. 332, fra l'altro, statuisce che non si deve tener conto di

precedenti penali relativi a "condanne per delitti per i quali sia

stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale

e sociale" (art. 6).

All'udienza fissata per il dibattimento, il pretore, con ordinanza

del 24 giugno 1967, su istanza del pubblico ministero, alla quale si

associava, in via subordinata, la difesa dell'opponente, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 del Codice

penale, sull'infanticidio per causa d'onore, in riferimento agli artt.

2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.

2. - Si osserva nell'ordinanza che, per costante giurisprudenza e

corrente dottrina, la "causa d'onore" è da comprendere fra i "motivi

di particolare valore morale e sociale", ai quali si richiama l'art. 6

del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1966 nel

dettare le condizioni soggettive per ottenere il beneficio; e che,

sussistendo nella specie tutti gli altri requisiti per la sua

concessione, il precedente penale non ne sarebbe di ostacolo

all'applicazione.

Si deduce, peraltro, in via generale e con riferimento alla non

manifesta infondatezza della sollevata questione, che "la causa d'onore

non sembrerebbe potersi senz'altro collocare fra i motivi di

particolare valore morale e sociale che la Costituzione intende

tutelare", in quanto parrebbe, invece, collegarsi col principio

"lavacro di sangue".

Per quanto concerne la ratio della norma denunziata, nell'ordinanza

si fa, poi, richiamo ad una recente sentenza della Cassazione, la quale

ha escluso, per l'ipotesi criminosa ivi prevista, l'attenuante di cui

all'art. 62, n. 1, del Codice penale, non tanto perché assorbita da

quella complessa, posta come elemento costitutivo del reato, quanto

piuttosto per il rilievo che il movente dell'onore si ricollega ad un

criterio di moralità egoistica, non rispondente all'attenuante comune,

che è ispirata a valori altruistici.

Sotto questo profilo si ribadisce il dubbio che l'intenzione

dell'infanticida sia ora conforme alla morale ed al costume attuale,

per essere venuti meno i presupposti che avevano ispirato la norma, con

conseguenze sul piano della legittimità costituzionale.

Si fa, inoltre, presente che la disposizione denunziata prevede un

trattamento punitivo più severo per l'uccisione di un nato legittimo

rispetto all'illegittimo e che, oltre ad escludere l'applicabilità

delle aggravanti comuni, esclude altresì quella delle aggravanti

previste dagli artt. 576 e 577 del Codice penale per l'omicidio; ed

inoltre estende il più mite trattamento della madre infanticida ai

suoi prossimi congiunti, e riserva un ingiustificato favore anche a chi

concorre nel delitto per un fine diverso da quello di aiutare l'autore

principale a salvare l'onore.

3. - In riferimento alle assunte violazioni della Carta

costituzionale si afferma, in particolare, che l'art. 2, nel

riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, garantisce, quale

presupposto della stessa personalità, il diritto alla vita, la cui

protezione comporta parità di tutela, a prescindere dalla

cittadinanza, dall'età, dalla razza e dalla legittimità dei natali. A

conferma di tali principi, che si assumono ribaditi nel successivo art.

3, si richiamano le corrispondenti disposizioni contenute negli artt. 2

e 7, ultimo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

del 1948 e nell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo.

Si deduce, altresì, che dai precetti costituzionali ora indicati

deriverebbe che l'onore viene protetto in quanto inteso quale attributo

della persona, inestensibile per surrogazione familiare, come si

verifica, invece, nel "fatto di reato" previsto nella norma denunziata,

che opera, per di più, un'ingiustificata distinzione nell'ambito di

condizioni sociali e personali, in quanto discrimina i legittimi dagli

illegittimi (condizione sociale) e tutela con minore vigore gli infanti

(condizione personale), che sono più bisognosi del presidio

dell'ordinamento.

Il pretore si dà anche carico di confutare l'eventuale obiezione

che non sarebbe violato il principio di eguaglianza e della pari

dignità sociale, per essere l'uccisione, comunque, punita, sia pure

con pena più mite in considerazione dell'apparato di paure che

agirebbe violentemente sull'animo della donna. Al riguardo argomenta

che non si spiegherebbe la degradazione del reato e la notevole

riduzione della sanzione per il sicario, che a scopo di lucro sopprima

un neonato illegittimo, ignorandone, in ipotesi, la condizione; ed

aggiunge che la mitezza della pena non è giustificata dall'autonomia

del reato che, del resto, è già vulnerata per i compartecipi per

motivi propri, dato che questi, in relazione alla predetta autonomia,

avrebbero dovuto, se mai, rispondere, per l'art. 117 del Codice

penale, allo stesso titolo della madre o dei prossimi congiunti e non

con pena più rigorosa (art. 578, ultima parte del secondo comma).

L'ordinanza adduce poi ulteriori argomenti circa la violazione del

principio di eguaglianza. Assume che la "causa d'onore", la quale

attiene e perché attiene alla sfera emotiva, non può rappresentare un

presupposto logico obiettivo, idoneo a giustificare razionalmente un

trattamento differenziato del diritto alla vita; e che siffatto

trattamento, se aveva un certo fondamento nei precedenti stadi di

sviluppo della civiltà, non può ritenersi valido attualmente; al

riguardo fa richiamo alle vigenti disposizioni della Carta

costituzionale concernenti la formazione della famiglia, la protezione

della maternità e dell'infanzia, i diritti della madre lavoratrice,

sia nubile sia sposata, nonché il diritto al mantenimento e

all'assistenza sociale del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei

mezzi necessari per vivere.

4. - Per quanto riguarda l'assunta violazione dell'art. 30, terzo

comma, della Costituzione, l'ordinanza deduce che la tutela giuridica

ivi prevista ai "figli nati fuori del matrimonio" comprende tutti i

figli naturali e, pertanto, resta invalidata la norma denunziata, per

il ridotto presidio della vita del neonato illegittimo rispetto a

quello legittimo e per il contrasto con le mutate condizioni etiche e

sociali, rispecchiate anche nella relazione al disegno di legge

governativo sulla riforma della legislazione familiare, presentato

nella scorsa legislatura.

5. - Si afferma, infine, la rilevanza della questione, in quanto la

disposizione denunziata e la valutazione da essa operata si

inserirebbero come premessa necessaria nel sillogismo giuridico per la

"definizione del giudizio", che, nella specie, andrebbe a realizzarsi

nel momento dell'applicazione della pena, e rispetto al quale l'intero

processo si porrebbe in una relazione strumentale.

Sempre con riferimento alla rilevanza si sostiene, inoltre, che, in

caso di accoglimento della questione, la disposizione denunziata

verrebbe a perdere efficacia anche per quanto concerne la situazione

pregressa, salvo il limite del giudicato. E trattandosi di sentenza

penale irrevocabile di condanna, l'eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma dell'art. 578 del Codice

penale, comportando la reviviscenza della disciplina comune

dell'omicidio, opererebbe nel limitato senso di far cessare soltanto

gli effetti penali della condanna contrari alla Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell'11 novembre 1967.

6. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non si è costituita la

parte privata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 30 novembre 1967, nel quale si chiede che la questione

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Sotto il primo profilo, deduce l'Avvocatura generale che il giudice

a quo era stato chiamato a dare applicazione all'art. 6 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1966, e non all'art.

578 del Codice penale, già applicato dalla Corte d'assise d'appello di

Bologna con sentenza passata in giudicato.

L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma denunziata, pertanto, non varrebbe ad eliminare la sentenza, ma

solo i suoi effetti penali, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 87 del

1953. Né sarebbe accettabile l'equiparazione, affermata

nell'ordinanza, tra tali effetti e quelli contrari alla Costituzione,

posto che detto art. 30 costituirebbe una applicazione del principio

affermato nel secondo comma dell'art. 2 del Codice penale, e neppure la

pronunzia di illegittimità della disposizione denunziata potrebbe

valere ad aggravare la posizione del condannato.

Nel merito, sostiene che l'art. 578 del Codice penale, seppure

preveda una pena molto meno grave di quella comminata per l'omicidio,

non crea una discriminazione, ma punisce l'infanticidio con la sanzione

che il legislatore ha ritenuto nella sua discrezionalità adeguata,

sicché non lede i diritti inviolabili dell'uomo, né, in particolare,

il diritto alla vita. Essendo, poi, diverse le situazioni obiettive che

giustificano il diverso trattamento penalistico, non sarebbe violato

neppure il principio di eguaglianza, il quale non può essere

interpretato nel senso di un'eguale tutela della vita dei singoli

uomini e, invece, consente al legislatore di tener conto, nella

previsione della pena, di tutti gli elementi obiettivi e subiettivi che

compongono il reato.

Sulla pretesa violazione dell'art. 30, terzo comma, della

Costituzione, l'Avvocatura deduce infine che la norma denunziata, per

il fatto stesso di punire adeguatamente l'infanticidio, non consente al

genitore di sottrarsi ai suoi doveri. Considerato in diritto :

Il pretore, nella opinabile attribuzione di un significato più

lato all'art. 6 del decreto presidenziale di amnistia e di indulto n.

332 del 1966, accoglie la tesi più favorevole al condannato e

ricomprende nel concetto di "circostanza di particolare valore morale e

sociale" anche quella che, nell'infanticidio previsto dall'art. 578 del

Codice penale, è assunta ad elemento costitutivo del reato. Da ciò

trae poi spunto per sollevare davanti a questa Corte proprio la

questione della legittimità del trattamento penale dell'infanticidio.

Ma la questione è ictu oculi irrilevante, e deve perciò essere

dichiarata inammissibile.

Una eventuale pronunzia di incostituzionalità non influirebbe

infatti sulla decisione di merito, che concerne l'applicazione del

decreto di clemenza del 1966.

Pur ammesso - in ipotesi - che la Corte, nel presupposto che la

causa d'onore sia attualmente ravvisata come circostanza di particolare

valore morale e sociale, affermasse l'illegittimità di una siffatta

configurazione, la precedente condanna per l'art. 578 del Codice

penale, nella quale è incorso l'attuale reo, non potrebbe mai essere

di ostacolo alla concessione del beneficio nel giudizio pendente

davanti al pretore. Tale condanna, infatti, è coperta dal giudicato; e

i suoi effetti, meno gravi per il reo rispetto a quelli che

l'ordinamento comporterebbe in conseguenza della pronuncia della Corte,

non potrebbero certo essere aggravati in conseguenza di questa ultima.

È vero che l'art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, statuisce che "quando in applicazione della norma dichiarata

incostituzionale sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di

condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali": ma gli effetti

penali che vanno a cadere sono quelli pregiudizievoli, non quelli

favorevoli.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 578 del Codice penale in

riferimento agli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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