Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/03/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi

assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti),

promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 1997 dal pretore di

Cagliari, il 24 gennaio 1997 dal pretore di Modena ed il 15 maggio

1997 dal pretore di Milano rispettivamente iscritte ai nn. 90, 165 e

468 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 10, 15 e 30, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visti gli atti di costituzione di Cadoni Consolata Maria Giuseppa,

di Saetti Franco, dell'INPS, di Muci Luigi, della Cassa Nazionale di

Previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali e dell'Ente

nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli per Saetti Franco e Muci Luigi,

Carlo De Angelis per l'INPS, e l'avvocato dello Stato Luigi Mazzella

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Consolata Cadoni contro

l'INPDAI e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il

pretore di Cagliari, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1997, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi

assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti).

L'art. 1 della legge n. 45 del 1990 prevede la facoltà di chiedere

la ricongiunzione, nella gestione di attuale afferenza, di tutti i

periodi di contribuzione maturati presso forme obbligatorie di

previdenza per i liberi professionisti cui il lavoratore, dipendente

o autonomo, sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa.

Si tratta di una ricongiunzione onerosa, poiché la gestione presso

la quale si effettua pone a carico del richiedente la somma

risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in

base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per

la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le

somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma

del primo comma dell'art. 2 ("Ai fini di cui all'art. 1, la gestione

o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la

ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza

maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per

cento"). Le disposizioni impugnate - osserva, ai fini della

motivazione della rilevanza, il pretore rimettente - impongono il

rigetto della domanda attrice, diretta ad ottenere l'applicazione del

sistema della "totalizzazione" dei contributi, basato sulla

erogazione del trattamento pensionistico pro-rata da parte dei

diversi enti previdenziali, ciascuno dei quali interessato in

proporzione alla contribuzione versata dall'assicurato. Sotto il

profilo della non manifesta infondatezza della questione, la

disciplina impugnata appare al giudice a quo in contrasto con l'art.

3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'entità del

trasferimento imposto all'ente cedente dal primo comma dell'art. 2,

irragionevolmente commisurato al mero equivalente monetario dei

contributi a suo tempo versati, non rivalutato, e maggiorato di un

interesse addirittura inferiore a quello legale; sia sotto il profilo

della disparità di trattamento in relazione a ipotesi di

ricongiunzione meno onerose per gli interessati: il rimettente

richiama la legge 7 febbraio 1979, n. 29 - che riguarda i lavoratori

autonomi iscritti alle gestioni INPS - secondo la quale l'onere di

ricostituire la riserva matematica grava sull'assicurato nella misura

del 50 per cento (art. 2, terzo comma); l'irragionevolezza dell'art.

2 della legge n. 45 del 1990 diventa ad avviso del giudice a quo

"ancora più evidente in riferimento alle ipotesi di ricongiunzione

che interessano i lavoratori subordinati, i quali non risultano mai

penalizzati dal passaggio ad un diverso settore di attività (dal

pubblico al privato e viceversa) e, dunque, da un regime

previdenziale ad un altro" (oltre alla citata legge n. 29 del 1979,

nell'ordinanza di rimessione si menziona la legge n. 322 del 1958 e,

per il passaggio dal regime INPS a quello INPDAI, l'art. 5 della

legge n. 44 del 1973). L'onere talora insostenibile posto dalla

legge n. 45 del 1990 a carico del richiedente la ricongiunzione

rende, secondo il giudice a quo la disciplina impugnata incompatibile

con gli artt. 2 e 38 della Costituzione, giacché quella che la legge

"configura come una 'facoltà' del libero professionista si traduce,

in sostanza, nell'unica strada percorribile per rendere produttivi i

periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, e viola il

dettato costituzionale nel momento in cui non prevede l'alternativa

opzionabilità di un meccanismo che eviti, nell'ipotesi in cui il

costo della ricongiunzione non sia sostenibile, il verificarsi della

sterilizzazione della contribuzione versata presso gestioni diverse

e, nella peggiore delle ipotesi, il pregiudizio della privazione del

diritto stesso al trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle

predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo

prescritto". Dopo il rinvio ad una serie di ipotesi di applicazione

del principio della "totalizzazione" e del criterio del pro-rata ad

alcune categorie di lavoratori autonomi (commercianti, coltivatori

diretti e artigiani ex art. 16 della legge n. 233 del 1990;

imprenditori agricoli, agenti e rappresentanti di commercio ex artt.

11, legge n. 537 del 1993 e 2, comma 26, legge n. 335 del 1995;

ostetriche libere professioniste; liberi professionisti forniti di

albo ma sprovvisti di autonoma cassa di previdenza, ex decreto

legislativo n. 103 del 1996), nell'ordinanza di rimessione si

conclude per la non manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del

1990, "nella parte in cui non prevedeno la facoltà dell'assicurato

libero professionista di optare per un meccanismo alternativo alla

ricongiunzione onerosa dei periodi di contribuzione maturati presso

altre gestioni, e tuttavia idoneo ad attribuire valenza alla suddetta

contribuzione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico".

2. - Ha depositato fuori termine l'atto di costituzione nel

giudizio dinanzi a questa Corte Consolata Cadoni, ricorrente nel

procedimento a quo pendente di fronte al pretore di Cagliari.

3. - Questioni parzialmente analoghe di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990 sono state sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38 e 41 della Costituzione, dal

pretore di Modena con ordinanza emessa il 24 gennaio 1997, nel corso

di un giudizio iniziato da Franco Saetti contro la Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi

professionisti e contro l'INPS, per ottenere la pensione di

anzianità o di vecchiaia commisurata a tutti i contributi

obbligatoriamente versati in base al principio della totalizzazione,

che comporterebbe l'obbligo degli enti convenuti di corrispondere al

ricorrente i rispettivi pro-rata di pensione. In via subordinata, il

ricorrente chiedeva che l'onere di ricongiunzione preteso dalla Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli

architetti ex art. 2, comma 2, della legge n. 45 del 1990, fosse

determinato sulla base del criterio della riserva matematica al

cinquanta per cento, analogamente a quanto il terzo comma dell'art. 2

della legge 7 febbraio 1979 n. 29 dispone per gli altri lavoratori

autonomi, e che fosse accertato l'obbligo dell'INPS di trasferire

alla suddetta Cassa la riserva matematica nella stessa misura del

cinquanta per cento, o almeno le somme versate a titolo di

contributi, maggiorate da rivalutazione monetaria ed interessi legali

dalla data del pagamento alla data del trasferimento. Il pretore di

Modena ritiene evidente la rilevanza delle questioni sollevate, "in

quanto l'esistenza stessa della normativa impugnata comporta per ciò

stesso il rigetto della domanda attrice". In relazione agli artt. 3

e 38 della Costituzione, premesso il rinvio ad una serie di testi

normativi che prevedono ipotesi di totalizzazione (oltre a quelli

richiamati nell'ordinanza del pretore di Cagliari, si menzionano

l'art. 5 della legge n. 44 del 1973; l'art. 17 della legge n. 1079

del 1971; la legge n. 402 del 1995; il rimettente richiama altresì

l'art. 51 del Trattato CEE, nonché l'art. 45 e seguenti del

regolamento CEE n. 1408 del 1971, integrato dal regolamento n. 2001

del 1983), la questione di legittimità costituzionale sollevata è

ritenuta dal pretore di Modena non manifestamente infondata in

quanto, a suo avviso, la mancata estensione del modello della

totalizzazione ai soggetti contemplati dalla disciplina denunciata

"viola il principio di eguaglianza, non essendo dato individuare

alcuna ragione di tale diverso trattamento". L'art. 2 della legge n.

45 del 1990, in particolare, appare al rimettente in contrasto con i

menzionati parametri costituzionali, "nella parte in cui non prevede

la scelta per l'interessato tra totalizzazione e ricongiunzione, e

cioè la facoltà di optare per un meccanismo alternativo alla

ricongiunzione onerosa dei periodi di contribuzione maturati presso

altre gestioni e tuttavia idoneo ad attribuire valenza alla suddetta

contribuzione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico".

Non manifestamente infondata appare al giudice rimettente l'eccezione

di illegittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente nel

giudizio a quo in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dell'impugnato art. 2, nella parte in cui prevede modalità di

calcolo degli oneri da porsi a carico dei richiedenti la

ricongiunzione irragionevoli e comunque difformi senza alcuna ragione

rispetto a quelli previsti dall'art. 2, terzo comma, della legge n.

29 del 1979, a norma del quale l'onere di ricostruire la riserva

grava sull'assicurato nella misura del cinquanta per cento. Sotto il

profilo della ragionevolezza, il giudice a quo condivide l'eccezione

del ricorrente, che evidenziava la sperequazione tra il criterio

dettato per la determinazione a carico dell'ente cedente dell'importo

da trasferire (mero equivalente monetario dei contributi versati,

maggiorato dall'interesse del 4,50 per cento, senza applicazione

degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria)

e quello dettato per la determinazione, a favore dell'ente

cessionario, dell'importo da introitare (riserva matematica

necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile

interessato dall'operazione). Ad avviso del pretore di Modena, lo

"sproporzionato onere economico" derivante dall'applicazione del

criterio di calcolo previsto dalla legge impugnata, viene a

precludere di fatto l'esercizio del diritto alla ricongiunzione e

conseguentemente ad impedire la maturazione del diritto a pensione

nel caso di mancato raggiungimento in ciascuna gestione del requisito

contributivo minimo, ciò che renderebbe la disciplina denunciata

difficilmente conciliabile, per un verso, con gli artt. 36 e 38, per

un altro verso, con gli artt. 4, 36 e 41 della Costituzione. A

quest'ultimo riguardo, si legge nell'ordinanza di rimessione, la

disciplina della ricongiunzione recata dalla legge n. 45 del 1990

"costituisce una limitazione alla libertà di scelta dell'attività

lavorativa", ed incide sul principio dell'equa retribuzione "sia per

la decurtazione di fatto del reddito prodotto che, seppure a

posteriori, essa determina, sia in virtù del collegamento tra il

suddetto art. 36 e l'art. 38 della Costituzione, che garantisce la

permanenza di una interrelazione tra contributo lavorativo e

trattamento pensionistico".

4. - Si è costituito nel giudizio davanti alla Corte

costituzionale Franco Saetti, per chiedere l'accoglimento delle

questioni sollevate dal pretore di Modena e per svolgere deduzioni

largamente coincidenti con quanto esposto da quest'ultimo

nell'ordinanza di rimessione. Sul criterio di riparto disparitario

degli oneri di ricongiunzione tra ente previdenziale cedente ed ente

previdenziale cessionario, a danno dell'assicurato, previsto dalla

legge n. 45 del 1990, la parte ricorrente nel procedimento a quo

aggiunge un richiamo all'art. 6, comma 3, della legge 29 dicembre

1988, n. 554, che, in riferimento ai pubblici dipendenti interessati

da processi di mobilità, impone al fondo cedente di trasferire al

fondo di destinazione i corrispettivi capitali di copertura

costituiti dalla riserva matematica. In merito alla mancata

rivalutazione dei contributi versati presso la gestione cedente, a

sostegno ed in aggiunta alle argomentazioni già contenute

nell'ordinanza, Saetti ricorda che normativa previdenziale e

giurisprudenza irrazionalmente riservano un trattamento più

favorevole, quanto a maggiorazione per interessi, alla somma erogata

all'assicurato in restituzione dei contributi non utilizzabili. In

merito all'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al meno

oneroso regime di ricongiunzione previsto dalla legge n. 29 del 1979

per i lavoratori autonomi iscritti nella corrispondente gestione INPS

(alla quale possono ora iscriversi anche taluni liberi

professionisti, in base alle leggi, già citate, richiamate

nell'ordinanza di rimessione), il ricorrente ricorda che "è

principio generale dell'ordinamento previdenziale quello

dell'armonizzazione dei regimi pensionistici (pur nel rispetto della

pluralità degli organismi), reso ormai norma precettiva dalla legge

di riforma pensionistica del 1995 (art. 1, comma 1, legge 8 agosto

1995, n. 335) e ribadito espressamente anche per i regimi

previdenziali dei liberi professionisti (art. 3, comma 12)". Al

Saetti appare altresì ingiustificata la differenza di disciplina

rispetto alla ricongiunzione, sostanzialmente priva di oneri per

l'assicurato, che interessa i lavoratori subordinati, in base a varie

leggi (oltre alla già menzionata legge n. 29 del 1979, si

richiamano: la legge n. 322 del 1958 e gli artt. 11 e 12 del d.P.R.

n. 1092 del 1973 per il passaggio da attività di lavoro subordinato

nel settore pubblico a quella nel settore privato; l'art. 5 della

legge n. 44 del 1973, per il passaggio dal regime INPS a quello

INPDAI, o da quest'ultimo ad altri enti; l'art. 16 della legge n. 669

del 1978, concernente il regime previdenziale dei lavoratori dello

spettacolo iscritti all'ENPALS; l'art. 5 della legge n. 54 del 1994,

per il passaggio dal regime previdenziale di altri enti a quello del

fondo telefonici, gestito dall'INPS). Quanto alla mancata estensione

ai soggetti interessati dalla legge n. 45 del 1990 del sistema della

totalizzazione - che non comporta oneri aggiuntivi nei confronti

degli assicurati - previsto dalla legge n. 223 del 1990 e, per altri

lavoratori autonomi e liberi professionisti, da una serie di leggi

ulteriori (richiamate nell'atto di costituzione, e già menzionate

nell'ordinanza di rimessione), secondo il Saetti il modello della

totalizzazione dei contributi e della liquidazione pro-rata delle

prestazioni pensionistiche, oltre a rappresentare un "principio

fondamentale del diritto comunitario", avrebbe "pieno titolo per

essere considerato il modello tendenzialmente generale ...

dell'ordinamento previdenziale", e quindi il tertium comparationis da

privilegiare.

5. - Nel giudizio di fronte a questa Corte si è costituito l'INPS

per chiedere la declaratoria di infondatezza delle questioni

sollevate dal pretore di Modena. L'INPS premette che un'eventuale

introduzione tramite sentenza additiva del criterio della

totalizzazione comporterebbe un aggravio delle spese previdenziali,

anche in considerazione della circostanza che "ogni prestazione

previdenziale è determinata secondo un proprio articolato sistema

che tiene conto sia della specificità dell'attività lavorativa che

quella disciplina assicurativa tende a tutelare ..., sia del criterio

di determinazione della misura stessa della pensione ..., sia infine

della possibilità, in deroga al principio di solidarietà

categoriale, di ottenere la restituzione di tutti i contributi

versati qualora non siano sufficienti a liquidare una pensione".

L'ente convenuto nel procedimento a quo esclude che all'eventuale

riforma del complesso e stratificato corpus normativo formatosi in

questa materia possa porsi mano senza un intervento del legislatore,

dovendosi "evitare di alterare inevitabilmente il complessivo sistema

di valutazioni ponderate previsto in ciascuna delle ricordate leggi".

Ad avviso dell'INPS, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, appare infondata "in relazione alla

specificità del fondo assicurativo in argomento, i cui oneri e le

cui prestazioni, non omologabile a quelli di altri fondi e gestioni

(per la diversità delle prestazioni, per il diverso numero degli

utenti, etc.) ben giustificano i diversi costi ed i diversi oneri".

In merito al lamentato contrasto della disposizione impugnata con gli

artt. 4, 36 e 41 della Costituzione, l'INPS afferma essere "del tutto

ragionevole la disciplina che pone un costo corrispettivo ai vantaggi

che la ricongiunzione dei periodi assicurativi può fornire al

lavoratore", e conclude sottolineando che "la posizione del

lavoratore 'statico' non è uguale a quella del lavoratore 'dinamico'

per il quale si pone l'esigenza della ricongiunzione".

6. - In prossimità dell'udienza, la parte privata costituita ha

depositato una memoria illustrativa ad integrazione di quanto già

dedotto con l'atto di costituzione. Nella memoria illustrativa,

Franco Saetti ricorda come recentemente, con il decreto legislativo

30 aprile 1997, n. 184, ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 19,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, sia stata accordata la facoltà di

optare per il criterio della totalizzazione, mentre agli enti

privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore

dei liberi professionisti sia stato attribuito il potere di

riconoscere ai propri iscritti analoga facoltà, sia pure "al solo

fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti

dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione

e non la misura di quest'ultima". Ciò avrebbe generalizzato

l'istituto della totalizzazione, in alternativa all'istituto della

ricongiunzione, rendendo più evidente "l'irrazionalità" della

lacuna del sistema previdenziale rilevata dall'ordinananza di

rimessione. In merito alle lamentate disparità rispetto ad altre

categorie di lavoratori autonomi, alle deduzioni già svolte con

l'atto di costituzione Saetti aggiunge che, rappresentando la riserva

matematica il risultato del prodotto dell'incremento pensionistico

concretamente erogabile per il coefficiente di capitalizzazione

stabilito nelle tabelle approvate con decreto ministeriale, "le

differenze tra le varie gestioni incidono sul calcolo dell'incremento

pensionistico e, dunque, sui contenuti delle tabelle". Tali

differenze, pertanto, non dovrebbero incidere sulla quota della

riserva matematica da porre a carico del richiedente. Anche la

circostanza che l'onere della ricongiunzione non muti in relazione

alla gestione presso la quale opera dimostrerebbe che la misura di

tale onere "dipende dall'attività professionale del soggetto fisico

che opera la ricongiunzione, non già da reali esigenze della

gestione previdenziale di accorpamento".

7. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica anche

l'INPS ha depositato una memoria illustrativa per svolgere più

ampiamente deduzioni già contenute nell'atto di costituzione,

attinenti all'infungibilità - in questa materia - dell'intervento

legislativo; alla necessaria gradualità nell'attribuzione dei

benefici di cui si tratta; all'eterogeneità e conseguente

incomparabilità dei regimi previdenziali posti a raffronto; al

problema della copertura finanziaria di un'eventuale estensione del

principio della totalizzazione, comportando quest'ultima, si legge

nella memoria dell'INPS, "l'utilizzazione di posizioni contributive

altrimenti non utilizzabili".

8. - In prossimità dell'udienza, Franco Saetti, ricorrente nel

giudizio a quo pendente davanti al pretore di Modena, ha depositato

una ulteriore memoria illustrativa, ad integrazione di quanto già in

precedenza dedotto.

Nella predetta memoria si richiama la relazione governativa sul

decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (Disposizioni correttive

dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n.

181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia

pensionistica), parzialmente modificativo del citato decreto

legislativo n. 184 del 1997, che disattende l'indicazione delle

Commissioni lavoro della Camera e del Senato favorevole

all'estensione della facoltà di totalizzazione - già riconosciuta

dal decreto legislativo n. 184 del 1997 ai lavoratori i cui

trattamenti pensionistici sono liquidati con il sistema contributivo

- ai lavoratori i cui trattamenti siano invece liquidati con il

sistema retributivo o misto.

La difesa del Saetti contesta gli argomenti addotti dal Governo

nella richiamata relazione, sottolineando, in primo luogo, che il

criterio della totalizzazione "è tecnicamente applicabile ... anche

nei casi di calcolo retributivo o reddituale del trattamento

pensionistico"; in secondo luogo, che, contrariamente all'avviso del

Governo, "è proprio la regola di computo del 'pro rata' sulla base

del criterio dettato dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.

184 del 1997 ad escludere la possibilità che la (generalizazione

della) totalizzazione possa comportare oneri impropri".

9. - Nel corso di un giudizio promosso da Luigi Muci contro la

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti

(CNPR), contro l'INPS e contro l'Ente nazionale di previdenza e

assistenza dei consulenti del lavoro (ENPACL), il pretore di Milano,

con una terza ordinanza, emessa il 15 maggio 1997, ha sollevato, in

riferimento agli art. 3, 38 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo

1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai

fini previdenziali per i liberi professionisti). Il giudice

rimettente premette, in fatto, che Luigi Muci (il quale ha esposto di

aver versato: in qualità di ragioniere, oltre 13 anni di contributi

obbligatori alla CNPR, alla quale è attualmente iscritto; come

consulente del lavoro, 14 anni di contributi all'ENPACL, dal 1979 al

1992; come lavoratore dipendente, 14 anni di contributi all'INPS) ha

presentato domanda di ricongiunzione presso la gestione di attuale

appartenenza, la CNPR, la quale ha comunicato al richiedente che gli

oneri di ricongiunzione ammonterebbero a 149.012.448 lire, al netto

di lire 45.512.610 trasferiti dall'ENPACL, e che l'incremento

pensionistico annuo derivante dalla ricongiunzione ammonterebbe a

lire 12.885.181. Il ragionier Muci - si legge nell'ordinanza di

rimessione - ha accettato di pagare le prime rate della

ricongiunzione, ma ha agito in giudizio "confidando di poter

ricongiungere le sue posizioni contributive in base a criteri equi e

conformi alla contribuzione già versata". Davanti al pretore di

Milano, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art 2 della legge n. 45 del 1990. Il giudice

rimettente ritiene tale questione rilevante nel giudizio a quo

giacché quest'ultimo, "allo stato della legislazione, dovrebbe

chiudersi con una pronuncia di rigetto". La questione è ritenuta

altresì non manifestamente infondata dal pretore rimettente,

apparendo allo stesso la disposizione impugnata in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui determina l'onere

della ricongiunzione per i liberi professionisti nella misura del

cento per cento della riserva matematica, mentre per gli altri

lavoratori autonomi lo stesso onere è stabilito, dal terzo comma

dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979, nella misura del cinquanta

per cento della riserva matematica, ed è pari a zero per alcune

categorie di lavoratori dipendenti (il rimettente menziona la legge

n. 322 del 1958 per i dipendenti statali; la legge n. 889 del 1971

per i regimi sostitutivi; la legge n. 44 del 1973 per gli iscritti

all'INPDAI). Il giudice a quo esclude che le constatate disparità

di trattamento si giustifichino in considerazione della circostanza

che la ricongiunzione dei liberi professionisti va ad incidere su

gestioni "privatizzate". Questo argomento - ad avviso del rimettente

- non è persuasivo, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto pagare il

cento per cento della riserva matematica anche se avesse ricongiunto

presso l'INPS. Il pretore di Milano ritiene la disposizione

impugnata in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche "nella

parte in cui dispone che alla gestione di destinazione venga versata

la intera riserva matematica, mentre alla gestione di provenienza

consente di trasferire non la propria riserva matematica

corrispondente alla posizione previdenziale del ricorrente, ma i soli

contributi maggiorati dell'interesse composto del 4,50 per cento

all'anno, ossia una somma non rivalutata secondo le reali dinamiche

monetarie e non comprensiva dei contributi integrativi". Ad avviso

del giudice a quo "se si stabilisce che la gestione di destinazione

ha diritto di ricevere la riserva matematica, sembra logico che anche

la gestione di provenienza trasferisca la propria riserva matematica;

se invece sembra giusto trasferire i contributi, anche la gestione di

destinazione deve accontentarsi dei contributi, rivalutati nella

stessa misura". Richiamando la sentenza di questa Corte n. 508 del

1991, il rimettente, a dimostrazione del carattere abnorme dell'onere

di ricongiunzione, sottolinea che quest'ultimo è tale, nel caso di

specie, "da assorbire l'incremento pensionistico di oltre 20 anni"

(tenuto conto anche della non deducibilità dal reddito imponibile ai

fini IRPEF degli oneri di ricongiunzione). Il giudice a quo aggiunge

poi, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del

1991 e la giurisprudenza comune, che "la polverizzazione del valore

della posizione contributiva della gestione di provenienza, ...

attraverso il trasferimento dei contributi non rivalutati, urta

contro la natura previdenziale del credito che l'assicurato vanta

verso la cassa di provenienza, come tale disciplinato dall'art. 429

c.p.c.", ciò che evidenzierebbe un ulteriore motivo di contrasto con

il principio di eguaglianza ed altresì la violazione dell'art. 38

della Costituzione. Un ultimo profilo d'incostituzionalità viene

ravvisato dal pretore di Milano nella non deducibilità fiscale

dell'onere di ricongiunzione, a fronte dell'assoggettamento del

correlativo incremento pensionistico al regime fiscale delle pensioni

obbligatorie. L'importo da versare per la ricongiunzione, assume il

rimettente, dovrebbe invece essere fiscalmente equiparato alla

contribuzione obbligatoria cui esso inerisce, giacché, l'attuale

disciplina rende irragionevolmente oneroso il costo della

ricongiunzione e si pone in contrasto sia con l'art. 38 sia con

l'art. 53 della Costituzione, "in quanto le somme da pagare per la

ricongiunzione non possono essere incluse nel novero di quelle

rivelatrici della capacità contributiva, essendo destinate alla

salvaguardia della posizione previdenziale".

10. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Luigi

Muci per argomentare la fondatezza dei dubbi sollevati dal pretore di

Milano. Sul criterio di riparto degli oneri di ricongiunzione tra

ente previdenziale cedente ed ente cessionario, il ricorrente nel

giudizio a quo deduce, a dimostrazione dell'irragionevolezza di tale

criterio disparitario: che per tutti i regimi previdenziali

interessati dall'operazione vale non già il sistema della

capitalizzazione, bensì il sistema di gestione delle risorse

finanziarie secondo il criterio della ripartizione, il quale non

prevede che le pensioni vengano pagate con il rendimento di capitali

previamente accantonati; che per tutti i predetti regimi

previdenziali gli oneri pensionistici si calcolano con gli stessi

criteri (art. 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982; art. 1, commi

8 e 9, della legge n. 335 del 1995); che le medesime regole si

applicano in qualunque direzione l'interessato intenda indirizzare la

ricongiunzione. Ad avviso della difesa del Muci, l'iniquità e

l'irrazionalità del criterio di riparto degli oneri tra ente di

provenienza ed ente cessionario - che si traduce in un onere talora

insostenibile per l'assicurato - sono aggravate dall'applicazione ai

contributi oggetto di trasferimento di un interesse (4,50 per cento)

inferiore allo stesso interesse legale, nonché dall'esclusione della

rivalutazione monetaria che, invece, si applica tanto nel sistema

retributivo che in quello contributivo di calcolo delle pensioni per

riportare ai valori attuali, al momento della determinazione della

pensione, rispettivamente, i ratei di retribuzione e i periodi di

contribuzione (art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 29;

art. 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335). La parte

osserva che, ove per evitare i suddetti, sproporzionati, costi della

ricongiunzione, rinunciasse a quest'ultima, "potrebbe vedersi

definitivamente preclusa la possibilità di maturare il requisito

pensionistico presso ciascuno degli enti presso i quali è o è stato

iscritto, in quanto ciascuno di essi riconosce il diritto a pensione

... solo se nella propria gestione risultano soddisfatti requisiti

contributivi minimi, di durata superiore a quella che il ricorrente,

anche continuando a lavorare fino al raggiungimento dell'età

pensionabile, potrà maturare". Da quanto precede, richiamandosi alla

sentenza n. 508 del 1991 di questa Corte, deriverebbe ad avviso della

parte privata costituita nel presente giudizio, una violazione sia

dell'art. 3 - sotto il profilo del principio di razionalità - sia

dell'art. 38 della Costituzione. Nell'atto di costituzione si

prospetta anche un contrasto con gli artt. 4 e 41 della Costituzione,

per la limitazione che deriverebbe alla libertà di scelta

dell'attività lavorativa; con l'art. 36 della Costituzione, per la

decurtazione della retribuzione che, sia pure a posteriori, il

pagamento dell'onere della ricongiunzione determinerebbe; con l'art.

53 della Costituzione, "per il carattere sproporzionato e

assolutamente non calibrato sulla capacità contributiva dell'onerato

dei costi della ricongiunzione" (non deducibili a norma dell'art. 10

del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La disciplina impugnata appare

al Muci incompatibile con gli artt. 2 e 3 della Costituzione anche,

e specialmente, a causa della disparità di trattamento rispetto ad

altre categorie di lavoratori autonomi, per i quali il diritto alla

ricongiunzione è subordinato dalla legge al pagamento di oneri

notevolmente inferiori, e rispetto ai lavoratori subordinati, in

favore dei quali il legislatore ha previsto la possibilità di

avvalersi di una ricongiunzione gratuita. Quanto ai primi, il

ricorrente nel giudizio a quo insiste nel rimarcare la

discriminazione cui sono soggetti i liberi professionisti rispetto ai

lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, per i quali - a norma

dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 -

l'onere di ricongiunzione è pari al 50 per cento della riserva

matematica, invariata restando la disciplina del trasferimento dei

contributi dalla gestione cedente. Nell'atto di costituzione si

aggiunge che nella gestione INPS per i lavoratori autonomi,

implicante il diritto di ricongiunzione meno oneroso, "possono ora

iscriversi anche quei liberi professionisti, cui l'art. 3, comma 1,

lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha

attribuito la tutela previdenziale obbligatoria della quale in

precedenza erano privi, mentre, oltre ai lavoratori parasubordinati

(art. 11 della legge n. 537 del 1993), già da epoca risalente sono

obbligatoriamente iscritti in quella gestione gli agenti e

rappresentanti di commercio, gli imprenditori agricoli a titolo

principale (legge n. 233 del 1990), le ostetriche libere

professioniste (legge n. 249 del 1990)". Quanto alla lamentata

disparità di trattamento rispetto ai lavoratori subordinati, il Muci

elenca una serie di disposizioni che prevedono per questi ultimi la

ricongiunzione gratuita (art. 1 della legge n. 29 del 1979,

concernente la ricongiunzione presso la gestione dell'assicurazione

generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dell'INPS; legge n.

322 del 1958, art. unico, e artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 1092 del

1973, per il passaggio da attività di lavoro subordinato nel settore

pubblico ad attività di lavoro subordinato nel settore privato; art.

5 della legge n. 44 del 1973, concernente gli iscritti all'INPDAI;

art. 16 della legge n. 669 del 1978, riguardante i lavoratori dello

spettacolo iscritti all'ENPALS; art. 5 della legge n. 54 del 1994,

per il passaggio dal regime previdenziale di altri enti a quello del

fondo telefonici, gestito dall'INPS). Sotto un ulteriore profilo, la

disciplina impugnata contrasta, ad avviso della difesa del Muci, con

gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, laddove - penalizzando il

lavoratore "mobile" rispetto al lavoratore "statico" - esclude la

facoltà di optare per la c.d. totalizzazione, prevista dall'art. 16

della legge 2 agosto del 1990, n. 233, per i lavoratori autonomi che

liquidano la pensione in una delle gestioni speciali ad essi

destinate con il cumulo dei contributi versati nelle medesime

gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori

dipendenti. A proposito del modello della totalizzazione la parte

ricorrente nel procedimento civile a quo osserva che già l'art. 35,

comma 2, lettera c della legge 30 aprile 1969, n. 153, delegava il

Governo ad "attuare il principio della pensione unica, determinandone

la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da

contribuzione obbligatoria, volontaria, o figurativa, mediante

l'applicazione del criterio del pro-rata". La delega non è stata

esercitata - rileva il Muci - ma in una serie di settori il

legislatore ha comunque introdotto il principio della totalizzazione

(art. 16 della legge n. 233 del 1990; art. 5 della legge n. 44 del

1973; art. 17 della legge n. 1079 del 1971; art. 70, lettera c) della

legge 28 dicembre 1995, n. 549, attuato dal decreto legislativo 29

giugno 1996, n. 414; artt. 1, comma 12, e 3, comma 12, della legge 8

agosto 1995, n. 335), che rappresenta altresì un principio accolto

dal diritto comunitario (art. 51 del Trattato CE; artt. 45 ss. del

regolamento CEE n. 1408 del 1971, così come integrato dal

regolamento CEE n. 2001 del 1983).

11. - Nel presente giudizio si è costituita anche la Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti

commerciali, parte convenuta nel giudizio a quo per dedurre

l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate dal

pretore di Milano. L'inammissibilità deriverebbe

dall'insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore in

ordine alle modalità ed ai tempi della ricongiunzione a fini

previdenziali dei periodi assicurativi. L'infondatezza viene invece

argomentata a partire dalla premessa - desunta dalla giurisprudenza

costituzionale - secondo cui i diversi sistemi previdenziali di

categoria sono tra loro autonomi e non comparabili, sì che, "fino a

quando il legislatore non provveda al riordinamento, con criteri

unitari, dei trattamenti di previdenza delle varie categorie di

lavoratori, tra cui appunto quelle dei liberi professionisti, i vari

sistemi previdenziali conservano una propria autonoma individualità,

e la soluzione accolta da uno di essi non può essere valutata

paragonandola con la soluzione accolta da altri". Quanto al

lamentato difetto di ragionevolezza della previsione legislativa

dell'obbligo, per la gestione cedente, di trasferire a quella presso

la quale il richiedente opera la ricongiunzione l'importo dei

contributi da quest'ultimo versati, aumentato nella misura

dell'interesse del 4,50 per cento, la Cassa osserva che si tratta di

interessi composti, ciò che diminuirebbe la denunciata disparità di

valore tra ciò che la gestione di destinazione è autorizzata a

porre a carico del richiedente e ciò che invece la gestione di

provenienza deve versare, importo comunque non corrispondente ad un

credito previdenziale.

12. - Fuori termine, ha depositato le sue deduzioni l'Ente

nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro

(ENPACL).

13. - Nel presente giudizio si è costituito anche l'INPS, per

chiedere che la questione sollevata dal pretore di Milano sia

dichiarata infondata. L'INPS muove dall'assunto - affermato

richiamando la giurisprudenza costituzionale - della non

raffrontabilità, ai fini del sindacato alla stregua del principio di

eguaglianza, di sistemi previdenziali diversi ed osserva che il

meccanismo previsto dall'art. 2 della legge n. 45 del 1990 "tiene

conto delle diverse esigenze finanziarie che le forme assicurative

dei liberi professionisti pongono ai loro iscritti".

14. - Nel giudizio davanti a questa Corte, ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato. L'Avvocatura rileva innanzi

tutto che se si avverte da tempo una generale esigenza di unificare o

almeno rendere omogenei i vari regimi previdenziali, "ciò è anche

la riprova che l'attuale ordinamento è informato invece al principio

della pluralità dei sistemi previdenziali, ognuno caratterizzato da

criteri particolari". Quanto alla misura dell'onere della

ricongiunzione, nell'atto di intervento si sottolinea che "le

gestioni che interessano i liberi professionisti sono state

recentemente privatizzate, per cui si è fatta ancor più pressante

l'esigenza di conseguire il loro pareggio di bilancio", e - con

richiami a precedenti decisioni di questa Corte - si aggiunge che

"nell'àmbito di tali gestioni, pur riconoscendosi la sussistenza di

forti elementi di solidarietà, si è sempre affermato che questi non

cancellano ma si limitano ad integrare e correggere i fondamentali

elementi di mutualità e corrispettività che le caratterizzano".

L'Avvocatura aggiunge che il recente decreto legislativo 30 aprile

1997, n. 184, all'art. 1 ha previsto la ricongiunzione dei periodi

contributivi, a titolo gratuito, sotto forma di totalizzazione, con

riferimento ai soli periodi liquidati in base al sistema

contributivo, mentre l'art. 5 ha lasciato all'autonomia degli enti

privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore

dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo di eventuali

periodi liquidati secondo il sistema retributivo, presso altre forme

di previdenza, "al solo fine ... del conseguimento del requisito

contributivo e non già per la misura di quest'ultimo". In merito

alla censura concernente il trasferimento dei contributi dalla

gestione di provenienza a quella di destinazione, rileva l'Avvocatura

che il trasferimento della riserva matematica da parte delle prime

"avrebbe comportato per quelle un notevole aggravio, rispetto alle

somme ricevute dal contribuente negli anni precedenti". Quanto alla

denunciata illegittimità della disciplina impugnata nella parte in

cui prevede il trasferimento dei contributi senza il calcolo di

interessi e rivalutazione, si osserva che "non si può assumere

neppure indirettamente a parametro ... l'art. 429 c.p.c.

nell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza prevalente, tanto

più ora che il legislatore è intervenuto a modificare tale assetto

esegetico escludendo il c.d. cumulo con l'art. 16, comma 6, della

legge 412 del 1991". Inoltre, conclude su questo punto l'Avvocatura

dello Stato, "l'importo della maggiorazione del contributo

(l'interesse composto del 4,50 per cento annuo) all'atto del

trasferimento è frutto di un giudizio insindacabile del legislatore,

in quanto calcolato in base alle disponibilità finanziarie degli

enti e comunque in una misura non insignificante". In merito alla

non deducibilità fiscale dell'onere di ricongiunzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art 10 del d.P.R. n. 917 del

1986 è ritenuta infondata dall'Avvocatura, la quale deduce che il

raffronto operato tra il regime fiscale dei contributi previdenziali

e quello dei premi di assicurazione non appare appropriato.

15. - In prossimità dell'udienza, Luigi Muci, ricorrente nel

giudizio a quo pendente davanti al pretore di Milano, ha depositato

una memoria illustrativa ad integrazione di quanto già dedotto con

l'atto di costituzione. Ad ulteriore dimostrazione

dell'irrazionalità della ripartizione degli oneri di ricongiunzione

secondo la disciplina impugnata, il Muci osserva che il criterio

dettato dal citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per calcolare

la riserva matematica "è calibrato sulle caratteristiche di un

sistema di gestione 'a capitalizzazione', mentre viene impiegato in

un sistema di gestione 'a ripartizione' quale è quello del vigente

ordinamento pensionistico nella sua totalità (compresi, cioè, i

regimi previdenziali dei liberi professionisti)". Inoltre, si legge

nella memoria, "le conseguenze discriminatorie" in danno dei liberi

professionisti risultano aggravate dalla circostanza che le

disposizioni censurate costringono l'interessato ad "accollarsi, per

i periodi di assicurazione come lavoratore subordinato, oneri

contributivi che, ai sensi della vigente legislazione, sarebbero

altrimenti gravati essenzialmente sul datore di lavoro, e soltanto

pro quota (minimale) su di lui". Per ribadire la ritenuta

irrazionalità del trattamento discriminatorio riservato ai liberi

professionisti dalla normativa denunciata, la parte ricorrente

davanti al pretore di Milano procede nella memoria ad una elencazione

riassuntiva dei vari e più favorevoli regimi di ricongiunzione o

cumulo dei periodi assicurativi previsti per altre categorie di

lavoratori, già evocati come tertia comparationis in sede di

costituzione nel presente giudizio e nelle stesse ordinanze di

rimessione.

16. - Anche l'INPS ha depositato una memoria per svolgere più

ampiamente - a sostegno dell'infondatezza della questione sollevata

dal pretore di Milano - argomenti già addotti con l'atto di

intervento. Ad avviso dell'INPS sussistono "valide ragioni che

giustificano il diverso trattamento dell'onere economico della

ricongiunzione dei liberi professionisti rispetto alle disposizioni

di cui alla legge n. 29 del 1979": sia in considerazione della

circostanza che "i contributi versati dagli iscritti alle Casse

professionali ... sono di gran lunga inferiori a quelli versati

nell'A.G.O. per il lavoro subordinato, correlati ad una aliquota pari

oggi al 32% della retribuzione complessiva, mentre aliquote analoghe

sono previste nella previdenza dei dirigenti industriali"; sia in

considerazione del fatto "che nel sistema previdenziale dei

professionisti è prevista la restituzione dei contributi qualora

l'iscritto cessi dall'iscrizione senza aver maturato i requisiti per

il diritto a pensione", ciò che non è consentito dalla disciplina

riguardante i lavoratori dipendenti ed autonomi. Per quanto riguarda

l'invocazione dell'art. 429 cod. proc. civ., la difesa dell'INPS

osserva "che le somme che i professionisti versano a titolo di

contributi non hanno natura retributiva". In ordine all'assunto

secondo il quale l'introduzione del modello della totalizzazione non

comporterebbe alcun onere aggiuntivo, l'INPS rileva che "ogni

prestazione previdenziale è determinata secondo un proprio

articolato sistema che tiene conto sia della specificità

dell'attività lavorativa ... sia delle aliquote contributive",

cosicché può avvenire che, "a parità di anni per accedere alla

pensione di anzianità ... due fondi prevedano aliquote di

rendimento, oppure aliquote contributive, ovvero ancora criteri di

determinazione della retribuzione pensionabile assolutamente diversi,

per cui differenti sono i risultati a seconda che una pensione venga

liquidata in un fondo anziché in un altro". Ad avviso dell'INPS, "se

una prestazione previdenziale viene liquidata nella Gestione o Fondo

in cui il lavoratore è stato iscritto per ultimo, in base a

variabili più vantaggiose di quelle stabilite nella Gestione o Fondo

di prima iscrizione, la spesa previdenziale finale sarà tanto

maggiore quanto più elevata sarà la valutazione attribuita a

periodi contributivi che, nel coacervo, hanno invece una minore

valenza ponderata". L'INPS disconosce infine la portata generale del

criterio della totalizzazione sia in àmbito comunitario sia nel

nostro ordinamento previdenziale, sottolineando che in quest'ultimo

tale criterio "trova una specifica e delimitata applicazione

nell'art. 16 della legge n. 233 del 1990". Considerato in diritto

1. - Con due distinte ordinanze, i pretori di Cagliari e Milano

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione

dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi

professionisti). Di quest'ultima legge, il pretore di Modena ha

impugnato solo l'art. 2. Le tre ordinanze prospettano questioni in

parte analoghe, in riferimento a parametri costituzionali in parte

comuni.

Le questioni sollevate dai giudici a quibus possono essere

riformulate come segue.

Nelle ordinanze in epigrafe, in primo luogo, si dubita, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella

parte in cui prevede, da un lato, che l'ente cedente trasferisca alla

gestione di confluenza il mero equivalente monetario dei contributi

versati, maggiorato nella misura dell'interesse composto al tasso

annuo del 4,50 per cento; dall'altro lato, che l'ente cessionario

riceva dall'iscritto l'importo corrispondente all'intera riserva

matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al

periodo utile interessato dall'operazione, al netto del trasferimento

operato dall'ente cedente. Le disposizioni denunciate

realizzerebbero in tal modo, ad avviso dei rimettenti, una

distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi

dell'operazione medesima.

In secondo luogo, i rimettenti dubitano, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1

e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui impongono

all'assicurato di versare all'ente previdenziale di afferenza

l'importo corrispondente all'intera riserva matematica, al netto del

trasferimento operato dall'ente cedente, introducendo una disciplina

disparitaria rispetto agli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma,

della legge n. 29 del 1979, che pone a carico dei lavoratori autonomi

iscritti alle gestioni speciali INPS l'onere della riserva matematica

nella più modesta misura del 50 per cento.

In terzo luogo, ancora in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, i Pretori rimettenti censurano le disposizioni

denunciate nella parte in cui prevedono un trattamento

irragionevolmente diverso rispetto a quello stabilito dal primo comma

dell'art. 1 della legge n. 29 del 1979, che disciplina la

ricongiunzione "gratuita" per i lavoratori dipendenti.

Le ordinanze di rimessione emesse dai pretori di Cagliari e Modena,

in quarto luogo, sollevano, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1

e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono, in

favore dell'interessato, la facoltà di scelta tra totalizzazione e

ricongiunzione, o comunque la possibilità di optare per un

meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa (questione

sollevata dal pretore di Cagliari anche in riferimento agli artt. 2 e

38 della Costituzione). I rimettenti richiamano a questo riguardo

l'art. 51 del Trattato CE e talune previsioni legislative, indicate

come tertia comparationis che, in caso di maturazione di posizioni

contributive presso gestioni diverse, prevedono la totalizzazione dei

periodi assicurativi mediante applicazione del criterio del pro-rata

istituto che i rimettenti assumono privo di costi aggiuntivi per le

gestioni interessate, chiamate ad erogare una quota di pensione

commisurata al periodo di contribuzione maturato presso le medesime.

I pretori di Cagliari e Modena prospettano poi un contrasto con

l'art. 38 (e, solo il secondo, anche con l'art. 36) della

Costituzione, giacché l'onere previsto dalle disposizioni impugnate

potrebbe talora rivelarsi insostenibile per il richiedente, con il

rischio - in assenza di forme alternative di ricongiungimento o di

cumulo dei periodi previdenziali - di vedere "sterilizzata" la

contribuzione versata e, nella peggiore delle ipotesi, di vedersi

precluso qualsiasi trattamento pensionistico, qualora in nessuna

delle gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto

(questione sollevata dal pretore di Cagliari anche in riferimento

all'art. 2 della Costituzione).

Il pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 anche in riferimento agli

artt. 4, 36 e 41 della Costituzione, giacché, qualora l'onere da

essi previsto si dimostrasse insostenibile, si realizzerebbe un

condizionamento ed una limitazione alla libertà di scelta

dell'attività lavorativa.

Il pretore di Milano solleva altresì, in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui impone

alla gestione di provenienza di trasferire alla gestione di

confluenza i contributi versati dall'assicurato, rivalutati solo

nella misura del 4,50 per cento all'anno, con esclusione degli

interessi legali e della rivalutazione monetaria. Ad avviso del

giudice a quo tale esclusione contrasterebbe con la ritenuta natura

previdenziale del credito vantato dall'assicurato verso la gestione

di provenienza che, in base ai principi contenuti nella sentenza di

questa Corte n. 156 del 1991, richiamata nell'ordinanza di

rimessione, dovrebbe essere disciplinato dall'art. 429 cod. proc.

civ.

Il pretore di Milano dubita infine, in riferimento agli artt. 38 e

53 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt.

1 e 2 della legge n. 45 del 1990, in quanto aggraverebbero

ulteriormente il costo della ricongiunzione attraverso la mancata

previsione della sua deducibilità fiscale.

2. - Le tre ordinanze di rimessione sollevano questioni di

legittimità costituzionale in gran parte coincidenti, relative alle

stesse disposizioni legislative. I relativi giudizi possono pertanto

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - Sotto il primo profilo, la questione concernente l'art. 2

della legge 5 marzo 1990, n. 45, sollevata dai giudici a quibus in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, è inammissibile.

I rimettenti censurano la previsione che impone alla gestione o

alle gestioni interessate di trasferire a quella in cui opera la

ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza

maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

Nel disporre che l'ente cedente trasferisca alla gestione di

confluenza il mero equivalente monetario dei contributi versati,

maggiorato solo nella misura indicata, e che l'ente presso il quale

si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente

l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per

la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato

dall'operazione, al netto del trasferimento operato, la disciplina

impugnata realizzerebbe una distribuzione non equilibrata ed

irragionevole dei costi dell'operazione.

La disciplina impugnata - sotto questo primo profilo non può

formare oggetto di una decisione di accoglimento di tipo additivo,

data l'impossibilità di prefigurare una soluzione univocamente

imposta dalla Costituzione, ed in considerazione della particolare

complessità del necessario bilanciamento tra i diversi interessi

coinvolti che, nel rispetto del canone di razionalità, il

legislatore è chiamato ad operare. D'altro canto, una pronuncia

meramente caducatoria farebbe subentrare alla normativa denunciata

una disciplina della materia ancor più lontana dai parametri

costituzionali invocati, rendendo impossibile la rincongiunzione in

favore dei liberi professionisti.

La disparitaria distribuzione dei costi dell'operazione che i

giudici rimettenti lamentano, non si manifesta per altro ogni qual

volta un soggetto intenda esercitare il diritto alla ricongiunzione

di cui alle disposizioni impugnate. Gli squilibri denunciati possono

al contrario presentarsi o meno, ed in misura più o meno accentuata,

a seconda delle premesse di diritto e di fatto di volta in volta

rilevanti per le singole posizioni assicurative.

Quanto alle prime, va ricordato che sono previsti, per le diverse

gestioni in direzione delle quali si opera la ricongiunzione, criteri

differenti per il calcolo della riserva matematica, la quale si

ricava moltiplicando l'incremento (teorico) di pensione derivante

dalla ricongiunzione per il coefficiente di capitalizzazione

(corrispondente all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva

determinata tenendo conto dei periodi ricongiunti) di cui alle

tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, a norma dell'art. 13, ultimo comma, della legge

n. 1338 del 1962.

Diversi sono i criteri sia per il calcolo dell'incremento di

pensione derivante dalla ricongiunzione sia per l'individuazione del

coefficiente di capitalizzazione, a seconda che si operi la

ricongiunzione di cui alla legge n. 45 del 1990 presso le casse di

previdenza dei liberi professionisti, presso l'INPS, presso l'INPDAI,

ovvero nell'ordinamento statale.

Quanto alle premesse di fatto destinate ad incidere sui costi

dell'operazione, occorre constatare che l'onere di ricongiunzione -

equivalente alla differenza tra la riserva matematica ed i contributi

trasferiti dalla gestione, o dalle gestioni, cedenti, rivalutati

nella misura dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per

cento - può in concreto assumere entità variabile in relazione

all'età del soggetto richiedente, alla situazione reddituale al

momento della richiesta ed al momento della maturazione dei

requisiti, all'anzianità contributiva nella gestione di provenienza

ed alla consistenza della posizione assicurativa nella gestione di

confluenza.

In particolare, l'onere della ricongiunzione - dipendente

dall'importo della riserva matematica, che a sua volta è calcolata

tenendo conto della situazione reddituale del richiedente al momento

della richiesta - potrà risultare ex post commisurato ad un

incremento teorico di pensione (calcolato al momento della richiesta)

eccessivo e privo di riscontro nella realtà, ove l'effettiva, e

successiva, liquidazione della pensione in base al sistema

retributivo sconti - ciò che non può escludersi a priori - una

diminuzione del reddito negli ultimi anni dell'attività lavorativa.

Per contro, in caso di aumento del reddito negli ultimi anni di

attività, l'onere della ricongiunzione apparirà sostanzialmente

proporzionato, quando non sottodimensionato, rispetto al reale

incremento della pensione.

Si tratta, come si vede, di una materia influenzata da più

variabili, di ordine sia normativo sia fattuale, suscettibili di fare

apparire più o meno equilibrata la distribuzione tra i vari soggetti

dell'onere della ricongiunzione, che in taluni casi ben può

risultare nullo.

Quanto precede non consente un intervento da parte del giudice

della costituzionalità delle leggi, volto a configurare una

ripartizione dei costi della ricongiunzione diversa da quella

stabilita dal legislatore e regolata dagli artt. 1 e 2 della legge n.

45 del 1990.

4. - I giudici a quibus sotto un diverso profilo, dubitano, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella

parte in cui impongono all'assicurato di versare all'ente

previdenziale di destinazione l'intera riserva matematica al netto

del trasferimento operato dall'ente cedente, introducendo così una

disciplina disparitaria rispetto agli artt. 1, terzo comma, e 2,

terzo comma, della legge n. 29 del 1979, che pone a carico dei

lavoratori autonomi afferenti alle gestioni speciali INPS l'onere

della riserva matematica nella più modesta misura del 50 per cento.

La questione non è fondata.

Nel nostro ordinamento previdenziale non mancano - come anche i

rimettenti rimarcano - previsioni legislative disciplinanti forme di

ricongiunzione meno onerose rispetto alla disciplina impugnata:

oltre alla citata legge n. 29 del 1979, artt. 1, terzo comma, e 2,

terzo comma, invocata quale tertium comparationis il decreto

legislativo n. 103 del 1996, art. 3, lettera d), riguardante i liberi

professionisti con obbligo di iscrizione ad albi o elenchi, ma

sprovvisti di autonoma cassa di previdenza; la legge n. 249 del 1990,

che all'art. 2 equipara ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni

speciali INPS, anche ai fini della ricongiunzione, le ostetriche

esercenti la libera professione già iscritte al disciolto ENPAO; la

legge n. 233 del 1990, art. 16, comma 3, riguardante ancora i

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS.

L'estensione ai liberi professionisti della disciplina della

ricongiunzione prevista per i lavoratori autonomi dagli artt. 1,

terzo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, non può

considerarsi costituzionalmente imposta, né ammettono procedimenti

analogici le ulteriori norme sopra ricordate.

L'incomparabilità delle norme disciplinanti la ricongiunzione

presso gestioni previdenziali diverse in favore di soggetti

provenienti da esperienze lavorative e contributive differenti,

deriva sia dalla diversa incidenza dei costi dell'operazione a

seconda del numero di iscritti ad ogni singola gestione tra i quali

eventualmente "ripartire" l'onere; sia dalle differenze ulteriori tra

lavoratori autonomi e liberi professionisti, concernenti l'entità

della contribuzione, i livelli delle prestazioni, il regime della

restituzione dei contributi non utilizzati, o non utilizzabili.

Come anche poc'anzi si è osservato, peraltro, in relazione ad una

serie di variabili (entità della contribuzione pregressa, situazione

reddituale del richiedente al momento della ricongiunzione, ecc.)

l'onere può risultare più o meno elevato e, talora, inesistente.

5. - Le considerazioni che precedono impongono, a fortiori di

dichiarare infondata anche la questione prospettata dai giudici a

quibus sotto il profilo seguente.

Ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, come si è

anticipato, i Pretori rimettenti censurano le disposizioni denunciate

nella parte in cui prevedono un trattamento irragionevolmente diverso

rispetto a quello stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge

n. 29 del 1979, che disciplina la ricongiunzione "gratuita" per i

lavoratori dipendenti.

I rimettenti richiamano anche altre ipotesi legislative di

ricongiunzione priva di oneri: dalla legge n. 322 del 1958,

disciplinante la ricongiunzione dei lavoratori iscritti a forme

obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione I.V.S.

(invalidità, vecchiaia, superstiti), cessati dal servizio prima del

30 aprile 1958, al d.P.R. n. 1092 del 1973, riguardante i dipendenti

civili e militari dello Stato; dalla legge n. 44 del 1973, che

all'art. 5 regola la ricongiunzione dei dirigenti di aziende

industriali, alla legge n. 669 del 1978, art. 1, concernente i

lavoratori dello spettacolo. Nelle ordinanze di rimessione viene

richiamato altresì l'art. 5 della legge n. 58 del 1992, riguardante

il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Se non che, rispetto ai lavoratori subordinati, risultano ancora

più evidenti le differenze che rendono eterogenee ed incomparabili

le situazioni poste a raffronto.

In ordine alla possibilità di introdurre, con sentenza additiva,

la facoltà di ricongiungere nell'assicurazione generale obbligatoria

periodi maturati presso gestioni per i liberi professionisti, questa

Corte ha già avuto occasione in passato di chiarire che i due regimi

si differenziano sia per quel che riguarda le contribuzioni sia per

quanto attiene alle prestazioni sotto vari aspetti, "come ad esempio

la mancanza di un intervento finanziario anche solo eventuale dello

Stato, l'ambito dei rischi coperti rispetto a quelli propri

dell'I.V.S., la misura dei contributi e i criteri per la loro

determinazione, le modalità di liquidazione della pensione con

riferimento ai contributi versati ed alla durata dei periodi

assicurativi, la durata minima del periodo contributivo, il

raggiungimento dell'età pensionabile" (sentenza n. 527 del 1987).

6. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2

della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono, in

favore dell'interessato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione

e la totalizzazione, o comunque la possibilità di optare per un

meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa, sollevata dai

Pretori di Cagliari e Modena (che limita l'impugnazione all'art. 2),

in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione (gli artt. 2

e 38 sono stati invocati solo dal pretore di Cagliari), è fondata

nei limiti appresso precisati.

Il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente

al soggetto - in possesso dei requisiti dell'età pensionabile e

dell'anzianità contributiva in virtù di una fictio iuris potendosi

a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di

percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del

pro-rata una quota della prestazione proporzionata al periodo di

iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente

medesimo.

Il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla

totalizzazione non comporta l'impropria estensione di norme

previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non

comparabili con quelle in esame.

D'altro canto, l'accoglimento della questione entro i limiti di

séguito specificati è imposto dall'esigenza di neutralizzare, con

l'introduzione del diritto alla totalizzazione (per il caso in cui

essa rappresentasse l'unica possibilità di accesso alla prestazione

pensionistica), elementi di irrazionalità ed iniquità che la

disciplina impugnata evidenzia, i quali non si esauriscono nel

rischio, già di per sé non giustificabile dal punto di vista

costituzionale, che l'entità elevata dell'onere - qualora in nessuna

delle gestioni presso le quali sono stati versati contributi siano

raggiunti i requisiti necessari - comporti di fatto l'impossibilità

di accedere allo stesso trattamento minimo di pensione.

Non si può, in particolare, non rimarcare come la riserva

matematica venga addebitata per intero al richiedente sia che operi

in direzione di una Cassa previdenziale di liberi professionisti, sia

che operi in direzione di una gestione INPS (o di una diversa

gestione previdenziale per lavoratori dipendenti, quale, ad esempio,

l'INPDAI), e come la riserva matematica venga addebitata per intero

(al netto dei contributi trasferiti) anche quando la contribuzione

confluita nella gestione accentratrice (che sia una forma

previdenziale obbligatoria per liberi professionisti) si riferisca a

periodi di lavoro dipendente che, se ricongiunti ai sensi della legge

n. 29 del 1979, non comporterebbero oneri (ove convogliati verso

l'assicurazione generale obbligatoria) o richiederebbero il pagamento

di oneri inferiori (se ricongiunti in una gestione speciale INPS).

Da tali elementi di irrazionalità non può prescindersi, al di là

della possibilità di ravvisare nelle fattispecie sottoposte alla

cognizione dei giudici a quibus quel "carattere abnorme" della

copertura assicurativa e dell'onere imposto al richiedente, a fronte

degli obiettivi dell'operazione (il pretore di Milano osserva che,

tenuto conto della non deducibilità fiscale, "l'onere di

ricongiunzione tale, nel caso di specie, da assorbire l'incremento

pensionistico di oltre 20 anni") che questa Corte (sentenza n. 508

del 1991) ha ritenuto, in via di mera ipotesi, possibile motivo

d'incostituzionalità della disciplina della rincongiunzione onerosa.

L'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi

assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di

oneri - consente di porre rimedio alla situazione denunciata dalle

ordinanze di rimessione senza alterare il sistema discrezionalmente

delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la

disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in

relazione ai diversi profili professionali e sulla base di

valutazioni delle compatibilità finanziarie interne alle diverse

gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del

giudice della costituzionalità delle leggi.

La ricongiunzione così come disciplinata dalle disposizioni

censurate può rimanere nell'ordinamento senza vulnerare i princìpi

costituzionali invocati dai rimettenti solo se ridotta a mera opzione

- più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato -

alternativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi, il ricorso

alla quale il legislatore deve rendere sempre possibile fino a quando

in una delle gestioni dove è iscritto l'interessato non abbia

maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, e dal

momento che l'onere di ricongiunzione potrebbe risultare talmente

elevato da precludere l'esercizio del diritto di cui agli artt. 1 e 2

della legge n. 45 del 1990.

L'istituto di cui si tratta, contrariamente all'avviso dei giudici

a quibus può comportare costi aggiuntivi per le gestioni

interessate. All'onere derivante agli enti di previdenza dalla

mancata sterilizzazione della contribuzione insufficiente non può,

tuttavia, annettersi alcuna rilevanza; il costo derivante alla

gestione cedente dall'obbligo di corrispondere - in luogo del valore

nominale dei contributi versati dall'interessato, rivalutato nella

misura del 4,50 per cento all'anno - un segmento di prestazione di

importo, nel lungo periodo, eventualmente più elevato è, d'altra

parte, imposto dai principi costituzionali evocati nelle ordinanze di

rimessione, ed in particolare dall'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, al fine di garantire al lavoratore il diritto alla

prestazione previdenziale.

Finalità ed effetto della ricongiunzione - come questa Corte

ancora di recente ha avuto occasione di osservare - è consentire

all'assicurato di concentrare presso la gestione prevedibilmente

destinata ad erogare la prestazione la posizione assicurativa già

posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle gestioni, di

provenienza, nella sua integrale consistenza (sentenza n. 374 del

1997). La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi

solitamente presso la gestione cui l'assicurato afferisce al termine

della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l'accesso al

regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si

tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti - ma il

rilievo potrebbe estendersi all'INPDAI, gestione nella quale sovente

operano la ricongiunzione i liberi professionisti - che liquidano la

pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo

il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e

contribuzione.

La facoltà di operare la ricongiunzione presso l'ente

previdenziale di attuale afferenza può rappresentare, talora,

un'opportunità per il lavoratore, chiamato a contribuire

all'operazione in una misura congrua e proporzionata; talaltra,

l'unica via di accesso alla prestazione, subordinata al pagamento di

un onere che in qualche caso può risultare non sostenibile, o tale

da assorbire per diversi anni la prestazione medesima. In queste

ipotesi, l'onere particolarmente gravoso della ricongiunzione può

effettivamente provocare la paventata "sterilizzazione" della

contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle

ipotesi, la privazione del diritto al trattamento pensionistico,

qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il

minimo contributivo prescritto.

Nonostante le anomalie e gli elementi di irrazionalità che, come

si è constatato, caratterizzano la disciplina della ricongiunzione

censurata dai giudici a quibus quest'ultima - occorre ribadire - non

può formare oggetto di una pronuncia meramente caducatoria, se non

altro in considerazione della lesione degli stessi parametri

costituzionali invocati che deriverebbe dalla conseguente esclusione

di qualsiasi possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi

per i liberi professionisti. Essa, d'altro canto, si appalesa

incostituzionale, più che per il suo contenuto, per l'assenza di

alternative in caso di eccessiva onerosità, quando l'assicurato non

abbia maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni

previdenziali alle quali ha contribuito.

I principi costituzionali impongono la previsione di un'alternativa

alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre

l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela

previdenziale, nonostante il versamento di contributi per un numero

complessivo di anni eventualmente anche superiore rispetto

all'anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi

pensionistici. L'alternativa di cui si tratta non può tuttavia

essere indicata in un diverso - meno oneroso e meno vantaggioso,

sotto il profilo dell'entità della prestazione - regime di

ricongiunzione: la Costituzione, da un lato, come si è chiarito, non

consente di estendere integralmente ai liberi professionisti la

disciplina del ricongiungimento dei periodi assicurativi dettata dal

legislatore per i lavoratori autonomi, né tantomeno quella

riguardante i lavoratori subordinati, sia per l'eterogeneità delle

situazioni poste a raffronto, sia per l'effetto di sperequazione che

ne deriverebbe sul versante opposto; dall'altro lato, non consente di

desumere né una soluzione univocamente necessitata, né princìpi e

criteri da indicare al legislatore per la delineazione e la

precisazione di modelli di ricongiunzione differenti ed alternativi.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi è stata concepita dal

legislatore come operazione destinata a permettere la concentrazione,

nella gestione di attuale afferenza, delle diverse posizioni

previdenziali maturate dal lavoratore presso le gestioni alle quali

sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. La disciplina

relativa ha come scopo prioritario quello di provvedere - attraverso

la previsione dell'onere corrispondente ad una quota più o meno

consistente della riserva matematica - alla copertura assicurativa

necessaria per alimentare l'incremento di pensione derivante

dall'operazione. Si tratta di normative calibrate sui diversi

ordinamenti e sulle diverse gestioni di destinazione, reciprocamente

non comparabili ai fini del sindacato di costituzionalità,

espressione di una discrezionalità la cui ampiezza, in tema di

ricongiunzione, la Corte ha già riconosciuto al legislatore

previdenziale in più occasioni (v. le sentenze nn. 508 del 1991,

527 e 184 del 1987).

Esclusa la possibilità di prefigurare regole per la ricongiunzione

alternative a quelle previste dalle disposizioni denunciate, non

resta che indicare allo stato - nella totalizzazione dei periodi

assicurativi - principio già risultante da varie disposizioni del

nostro ordinamento previdenziale - il sistema alternativo che il

legislatore dovrà disciplinare affinché l'eccessiva onerosità

della ricongiunzione non esponga l'assicurato - costretto nel corso

della sua esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e

pertanto carente dei requisiti per accedere alla prestazione in una

singola gestione - al rischio di veder sterilizzata la contribuzione

versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso,

l'anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore

abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela

previdenziale.

Come poc'anzi si è detto, la totalizzazione costituisce un

principio già noto alla normativa previdenziale sia interna sia

comunitaria (oltre che internazionale).

Prevedono, tra le altre, forme di totalizzazione dei periodi

assicurativi la legge n. 233 del 1990, all'art. 16, comma 1 e 2, che

consente ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS

di optarvi in alternativa alla ricongiunzione; il decreto legislativo

n. 184 del 1997, art. 1, commi 1-3, che prevede la totalizzazione per

i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati

secondo il sistema contributivo (v. art. 1, comma 19, della legge n.

335 del 1995); la legge n. 153 del 1969, art. 35, lettera c) che

conferisce al Governo una delega legislativa, mai esercitata, ad

"attuare il principio della pensione unica determinandone la misura

con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione

obbligatoria volontaria e figurativa mediante l'applicazione del

criterio del pro-rata"; la legge n. 1079 del 1971, che all'art. 17

prevede la totalizzazione per i dirigenti dell'ENEL e delle aziende

elettriche private; la legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 70,

lettera c) ed il decreto legislativo n. 414 del 1996, art. 3, che

prevedono un'applicazione del criterio del pro-rata al personale

addetto ai pubblici servizi di trasporto.

I giudici rimettenti richiamano anche l'art. 51 del Trattato CE,

riguardante i lavoratori migranti nei paesi membri dell'Unione

Europea, ed il regolamento CEE n. 1408/1971, che agli artt. 45 ss.

disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei

diversi ordinamenti dai lavoratori mobili in a'mbito comunitario.

L'esame delle menzionate disposizioni mostra tuttavia che la

disciplina della totalizzazione - principio, basato sul criterio del

pro-rata che indubbiamente possiede una sua ben delineata fisionomia

- può variare, per quanto concerne taluni aspetti di dettaglio,

sotto più di un profilo, specie per quanto riguarda la

determinazione del reddito pensionabile ai fini del calcolo della

(quota di) pensione e, più in generale, l'adattamento del principio

di cui si tratta alle particolarità dei diversi regimi

previdenziali.

Si presenta pertanto, nell'a'mbito del modello rappresentato dalla

totalizzazione dei periodi assicurativi, una pluralità di soluzioni

astrattamente ipotizzabili, idonee a costituire, per l'assicurato che

in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla

prestazione, un'alternativa alla ricongiunzione onerosa prevista

dalle disposizioni denunciate, in armonia con i princìpi

costituzionali, tra le quali il legislatore può operare una scelta.

Il necessario intervento legislativo dovrà precisare le modalità di

attuazione del principio della totalizzazione dei periodi

assicurativi, intesa come alternativa alla ricongiunzione che

risultasse eccessivamente onerosa per il soggetto che non abbia

maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica in

nessuno degli ordinamenti previdenziali ai quali ha contribuito nel

corso della sua vita lavorativa.

Potrà naturalmente il legislatore disciplinare la materia in

maniera diversa purché venga comunque evitato che, a causa

dell'eccessiva onerosità del sistema, risulti di fatto vanificato il

diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi

pregressi.

Nei limiti sopra precisati, gli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del

1990 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella

parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione

onerosa, il diritto dell'assicurato che in nessuna gestione

previdenziale abbia maturato il diritto alla pensione di avvalersi di

una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo

modalità legislativamente previste, ed in conformità ai princìpi

sopra indicati.

7. - Il pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 38 della Costituzione, una ulteriore questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in

cui prevede, a carico della gestione di provenienza, il trasferimento

alla gestione di destinazione dei contributi versati, rivalutati solo

nella misura del 4,50 per cento all'anno. L'esclusione degli

interessi legali e della rivalutazione monetaria contrasterebbe con

la ritenuta natura previdenziale del credito vantato dall'assicurato

verso la gestione di provenienza, che, in base ai princìpi contenuti

nella sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, richiamata

nell'ordinanza di rimessione, dovrebbe essere disciplinato dall'art.

429 cod. proc. civ.

La questione non è fondata.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che la sentenza n. 156 del

1991 ha fondato l'estensione della regola del cumulo di interessi e

rivalutazione prevista per i crediti di lavoro "sul requisito di

adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore, enunciato nell'art.

38, secondo comma, Cost.", con riguardo alla pensione, in quanto

prestazione dotata di "una funzione sostitutiva di un reddito di

lavoro cessato" (sentenza n. 361 del 1996). In questi casi si fa

riferimento ad una prestazione previdenziale ormai liquida ed

esigibile, non comparabile al "credito" - che, a rigore, l'assicurato

può esercitare solo attraverso la richiesta di restituzione

eventualmente consentita dal singolo ordinamento previdenziale -

relativo ai contributi che la legge impugnata impone alla gestione

cedente di trasferire a quella di destinazione, ai fini della

ricongiunzione.

8. - Il pretore di Milano dubita infine, in riferimento agli artt.

38 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, in quanto aggraverebbero

ulteriormente l'onere da essi imposto attraverso la mancata

previsione della sua deducibilità fiscale.

La questione è inammissibile.

Il rimettente imputa agli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990

un'omissione riferibile, se mai, all'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi), sollevando tuttavia una questione irrilevante nel

procedimento a quo non potendo venire in discussione, nell'a'mbito

dello stesso, la deducibilità fiscale dell'onere di ricongiunzione.

9. - Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2

della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei

periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi

professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore

dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento

pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato,

iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi

dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi

indicati in motivazione;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per

la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per

i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dai Pretori di Cagliari, Modena e Milano con le

ordinanze in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45

(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini

previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento

agli artt. 38 e 53 della Costituzione, dal pretore di Milano con

l'ordinanza in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45

(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini

previdenziali per i liberi professionisti), sollevate, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Cagliari, Modena e

Milano con le ordinanze in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per

la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per

i liberi professionisti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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