Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 8 l. 7 gennaio 1929 n. 4 - secondo cui per ogni violazione della stessa disposizione di una legge finanziaria si applica la relativa sanzione e nondimeno nel caso di piu` violazioni commesse, anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo` essere applicata una sola volta - non esclude l'applicazione delle disposizioni comuni sul reato continuato con esso non incompatibili ed in particolare l'applicabilita` del cumulo giuridico delle pene nel caso di continuazione tra reati eterogenei, stabilita dall'art. 81 cod. pen. modificato dalla l. 7 giugno 1974 n. 220. Esso pertanto non contrasta col principio di eguaglianza.
Art. 2 c.p. · Art. 69 c.p. · Art. 81 c.p. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per ogni violazione della stessa disposizione di legge si applica la relativa sanzione.
tolto: Non di meno, nel caso di piu' violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata una sola volta, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalita' dell'autore delle violazioni.
tolto: In tal caso la sanzione e' applicata in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purche' non si superi la meta' dell'ammontare complessivo delle pene, delle pene pecuniarie e delle sopratasse, che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art8 · fonte del testo
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