Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed esecuzione della

convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre

1957), con riguardo agli artt. 8 e 9 di detta convenzione, promosso

con ordinanza emessa il 5 settembre 1996 dalla Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da Priebke Erich, iscritta al n. 1212 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 45, prima serie speciale dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, pronunciandosi su di un ricorso

promosso avverso i provvedimenti di convalida dell'arresto

provvisorio a fini di estradizione, eseguito ai sensi dell'art. 715

cod. proc. pen. dalla polizia giudiziaria, e di applicazione della

misura coercitiva della detenzione in carcere, adottati nei confronti

di un imputato sottoposto a processo penale in Italia per lo stesso

fatto a cui si riferisce la richiesta di estradizione, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 112 della

Costituzione, della legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed

esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a

Parigi il 13 dicembre 1957), "a riguardo degli artt. 8 e 9 di detta

convenzione".

Rileva la Corte remittente che propedeutica all'esame di vari

motivi del ricorso appare la verifica richiesta dall'art. 714, comma

3, cod. proc. pen. - applicabile in tutti i casi di estradizione,

anche se regolati pattiziamente - secondo il quale le misure

cautelari coercitive non possono comunque essere disposte "se vi sono

ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una

sentenza favorevole all'estradizione".

Nella specie - osserva il giudice a quo - è pacifico che la

richiesta di estradizione riguarda gli stessi fatti (l'eccidio delle

Fosse Ardeatine, avvenuto in Roma il 24 marzo 1944) per i quali si

procede penalmente in Italia nei confronti della persona di cui è

chiesta l'estradizione (era già stata pronunciata sentenza di merito

in primo grado, peraltro dichiarata nulla successivamente

all'ordinanza di rimessione, onde il processo è tornato allo stadio

del rinvio a giudizio dell'imputato, in attesa di processo). La

normativa specificamente applicabile non sarebbe tuttavia quella

risultante dall'art. 705, comma 1, ultima parte, del codice di rito,

che vieta, fra l'altro, la pronuncia di sentenza favorevole

all'estradizione ove per lo stesso fatto sia in corso procedimento

penale in Italia, poiché su di essa prevarrebbe la normativa

pattizia risultante dalla combinazione degli artt. 8 e 9 della

convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con la

legge n. 300 del 1963, dalla quale emerge che l'estradizione può

essere rifiutata quando la persona reclamata sia oggetto nello Stato

richiesto di procedimenti penali per i fatti per i quali

l'estradizione è domandata (art. 8), mentre l'estradizione non è

accordata quando la persona richiesta è stata giudicata in via

definitiva dalle autorità competenti della parte richiesta per i

fatti per i quali l'estradizione è domandata (art. 9).

Nell'ordinanza si afferma che secondo tale sistema normativo il

ricorrente potrebbe essere estradato per rispondere degli stessi

fatti per i quali egli è sottoposto a giudizio in Italia, e che la

decisione sull'accoglimento o meno della richiesta di estradizione

spetterebbe, secondo la giurisprudenza uniforme della stessa Corte di

cassazione, al Ministro di grazia e giustizia, il quale deciderebbe a

discrezione, senza essere vincolato a (o anche solo indirizzato da)

criteri o parametri normativi, rendendosi così evanescente la

garanzia giurisdizionale, che pure assiste tutto il procedimento di

estradizione.

Tale sistema normativo sarebbe, secondo il giudice remittente,

lesivo anzitutto del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, poiché, non essendo possibile l'abbandono

del procedimento nel nostro Stato, per il principio di

irretrattabilità dell'azione penale, la persona sottoposta a tale

processo, una volta estradata, non sarebbe più in grado di

difendersi personalmente partecipando al processo medesimo. Né si

potrebbe eccepire la possibilità di riestradizione o di sospensione

del processo per legittimo impedimento dell'imputato: da un lato,

infatti, sarebbe interesse costituzionalmente protetto quello

dell'accusato di veder decisa la controversia in tempi ragionevoli;

dall'altro lato, la decisione penale definitiva cui si pervenga nello

Stato richiedente renderebbe giuridicamente impraticabile l'ulteriore

prosecuzione del giudizio in Italia, opponendosi il principio del ne

bis in idem internazionale, enunciato dall'art. 9 della convenzione

europea di estradizione.

In secondo luogo, secondo il giudice a quo, la normativa

applicabile sarebbe in contrasto col divieto di distrazione dal

giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25, primo

comma, della Costituzione, perché la discrezionale determinazione

dell'autorità politico-amministrativa risulterebbe capace di

sottrarre l'imputato al giudice precostituito per legge, già

individuato attraverso la celebrazione del processo.

In terzo luogo, si avrebbe violazione del principio di

irretrattabilità dell'azione penale, corollario indefettibile della

regola dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112

della Costituzione, perché, per effetto della discrezionale

decisione dell'autorità politico-amministrativa, con l'esecuzione

dell'estradizione il giudizio verrebbe consumato nello Stato

richiedente, sicché il processo penale in Italia dovrebbe essere

abbandonato.

La Corte remittente ritiene che la predetta situazione di contrasto

con i principi costituzionali costituisca il frutto del recepimento

nell'ordinamento giuridico italiano delle due richiamate disposizioni

(artt. 8 e 9) della convenzione europea di estradizione, sicché il

vizio di incostituzionalità si appunterebbe sugli artt. 1 e 2 della

legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione, per la parte

in cui essa ha recepito nella nostra legislazione norme in contrasto

con l'ordine costituzionale, che condiziona anche l'esercizio delle

potestà dei soggetti pubblici attraverso le quali si realizza la

cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza

giudiziaria.

Rileva il giudice a quo che l'art. 705, comma 1, ultima parte, cod.

proc. pen., individua il corretto meccanismo cui dovrebbero - e, nel

caso di accoglimento della questione, dovranno - attenersi sia

l'organo giurisdizionale che quello politico-amministrativo, vale a

dire la reiezione della richiesta di estradizione quando sia già

stata esercitata in Italia l'azione penale per gli stessi fatti per i

quali l'estradizione stessa è domandata: tanto più quando, come

nella specie, i fatti siano stati commessi in Italia e in danno di

cittadini italiani, così che l'estradizione implicherebbe anche una

deroga alla disposizione di cui all'art. 11, primo comma, cod. pen.,

che prevede in tal caso il rinnovamento del giudizio nello Stato

anche quando l'imputato sia stato giudicato all'estero.

In punto di rilevanza, la Corte remittente osserva che a seguito

dell'eventuale accoglimento della questione verrebbe meno la

possibilità giuridica dell'estradizione richiesta, sicché dovrebbe

riconoscersi l'inesistenza del presupposto di legittimità per

l'applicazione della misura coercitiva provvisoria adottata ed

impugnata.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

L'Avvocatura osserva che la regola, enunciata nell'art. 705, comma

1, cod. proc. pen. (il quale però fa salve le diverse disposizioni

delle convenzioni internazionali), rispondente alla tradizionale

concezione per cui l'estradizione presuppone la previa soddisfazione

delle pretese punitive dello Stato richiesto, non assurge alla

dignità di principio di diritto internazionale generalmente

riconosciuto: al contrario, la disposizione di ciascuno Stato a

soddisfare le pretese altrui, pure in presenza di un concomitante

esercizio della propria giurisdizione penale per lo stesso fatto,

formerebbe oggetto di apprezzamento anche alla luce dei criteri e dei

vantaggi connessi alla cooperazione internazionale.

In tale ottica l'art. 8 della convenzione europea di estradizione

contemplerebbe in termini di semplice facoltà il diniego dello Stato

richiesto di concedere l'estradizione in caso di "litispendenza

internazionale", lasciando alla valutazione dei poteri a ciò

preposti in ogni ordinamento il compito di verificare se sia

opportuno o meno avvalersi di detta facoltà, in relazione alla

pregnanza dell'interesse di ciascuno Stato al perseguimento del

giudicabile nel caso concreto: in linea con il moderno fondamento

dell'istituto dell'estradizione, consistente nel riconoscimento

internazionale del dovere reciproco degli Stati di consegnare gli

imputati o i condannati a quello Stato che ha il maggior interesse

alla punizione del colpevole, salvo espresso divieto stabilito dalle

convenzioni internazionali.

In questo quadro organico, secondo l'Avvocatura, dovrebbe

escludersi la fondatezza della questione. Non sussisterebbe, in primo

luogo, contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in

quanto lo stato di detenzione all'estero costituisce motivo di

legittimo impedimento dell'imputato che impone la sospensione o il

rinvio del processo penale. Né si potrebbe far rientrare nell'orbita

del diritto di difesa il distinto e più sfumato interesse a vedere

decisa la controversia penale in tempi ragionevoli, interesse

riconosciuto dalla convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in una disposizione

diversa da quella attinente al diritto di difesa.

Gli artt. 8 e 9 della convenzione europea di estradizione, secondo

l'interveniente, non avrebbero, inoltre, derogato all'art. 11 cod.

pen. (sul rinnovamento del giudizio nei confronti dell'imputato già

giudicato all'estero) in relazione al principio del ne bis in idem

onde non sussisterebbe il divieto per il giudice italiano di

conoscere degli stessi fatti che formano oggetto di procedimento

penale in un altro Stato firmatario della convenzione.

Del resto, il principio del ne bis in idem non sarebbe generalmente

riconosciuto in ambito internazionale, e non potrebbe essere fatto

derivare né dal patto internazionale sui diritti civili e politici

adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia

con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, dato il carattere meramente

programmatico delle relative disposizioni, né dalla convenzione

degli Stati membri delle comunità europee firmata a Bruxelles il 25

maggio 1987 e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 350, che

contiene una espressa riserva relativamente, fra l'altro, al caso di

fatto commesso nel territorio dello Stato. In definitiva, secondo

l'Avvocatura, una volta cessata la impossibilità di partecipare al

procedimento legata allo stato di detenzione all'estero, il processo

sospeso nei confronti della persona estradata potrebbe ben

proseguire, a norma dell'art. 11 cod. pen., anche se nel frattempo

l'imputato fosse stato giudicato in via definitiva all'estero.

Non si avrebbe nemmeno, secondo l'interveniente, alcuna sottrazione

dell'estradato al giudice precostituito dall'ordinamento italiano, ma

solo la possibilità che sia invertita la normale priorità

nell'esercizio della giurisdizione penale fra Stato richiesto e Stato

richiedente, e non già uno spostamento di competenza dal giudice

italiano a quello straniero. Comunque il principio di cui all'art.

25, primo comma, della Costituzione, sarebbe posto essenzialmente a

garanzia dell'assoluta imparzialità degli organi giudiziari, e

sarebbe del tutto estraneo all'ipotesi di coordinamento fra le

giurisdizioni di diversi Stati.

Egualmente dovrebbe escludersi, ad avviso dell'Avvocatura, la

violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, in

quanto l'accoglimento della richiesta di estradizione non

precluderebbe la possibilità della prosecuzione del procedimento

penale in Italia, anche dopo la formazione del giudicato nello Stato

richiedente.

In ogni caso l'art. 112 della Costituzione mirerebbe essenzialmente

ad escludere qualsiasi discrezionalità del pubblico ministero

nell'esercizio dell'azione penale, e pertanto non vieterebbe che

l'ordinamento introduca determinate condizioni per il promuovimento o

la prosecuzione dell'azione penale: così non sarebbe in contrasto

con il precetto costituzionale la previsione di una decisione,

impeditiva della proseguibilità dell'azione, da parte del Ministero,

volta a realizzare il più acconcio regolamento dei rapporti fra le

giurisdizioni di diversi Stati, ove pure volesse in via di ipotesi

leggersi in tale chiave l'accoglimento della richiesta di

estradizione in situazione di litispendenza internazionale.

Infine l'Avvocatura dubita della rilevanza della questione,

osservando che il giudizio a quo non ha ad oggetto il provvedimento

di estradizione, ma la convalida dell'arresto provvisorio, ai cui

fini la legittimità costituzionale o meno del potere del Ministro di

concedere successivamente, ove lo ritenga, l'estradizione, non

avrebbe diretto rilievo.

3. - In prossimità della camera di consiglio l'Avvocatura dello

Stato ha depositato memoria insistendo per l'inammissibilità ovvero,

in ogni caso, per l'infondatezza della questione.

Dopo aver ricordato che il procedimento di estradizione

disciplinato dal codice di procedura penale si articola in due fasi,

la prima giurisdizionale, culminante in una sentenza del giudice

ordinario che dichiara la estradabilità della persona richiesta

dallo Stato estero, e la seconda, nella quale il Ministro di grazia e

giustizia, sulla base della pronuncia giurisdizionale, decide se

concedere o meno l'estradizione, con atto soggetto al sindacato del

giudice amministrativo, l'interveniente ricostruisce il rapporto tra

la valutazione dell'autorità giudiziaria e quella del Ministro in

ordine al caso della pendenza in Italia di procedimento penale a

carico della persona richiesta.

Mentre nel codice di rito abrogato la valutazione di tale elemento

era in toto confidata al Ministro, secondo il nuovo codice (art.

705, comma 1) la Corte d'appello può pervenire ad una pronuncia di

estradabilità a condizione che per lo stesso fatto non sia in corso

un procedimento penale in Italia.

Se però esiste una convenzione internazionale che consenta

l'estradizione anche in pendenza di procedimento penale in Italia,

tale ultima circostanza perderebbe ogni rilevanza per il giudice

ordinario, che "deve pronunciarsi a prescindere dall'esistenza o meno

del procedimento penale" che abbia ad oggetto lo stesso fatto.

Se dunque la questione della pendenza di siffatto procedimento,

soggiunge l'Avvocatura, è estranea al giudizio di estradabilità,

essa è ovviamente estranea anche al giudizio di convalida della

misura cautelare, rispetto alla quale il giudice ordinario, oltre a

verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal codice per

l'adozione delle misure cautelari coercitive (fatta eccezione per

quelle di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), potrebbe

valutare in questa sede processuale solo se "vi sono ragioni per

ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole

all'estradizione".

La questione sollevata, dunque, secondo l'Avvocatura, potrebbe

avere rilevanza solo qualora fosse impugnato davanti al giudice

amministrativo il decreto ministeriale che conceda l'estradizione. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata dalla Corte di cassazione investe gli

artt. 1 e 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed

esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a

Parigi il 13 dicembre 1957), concernenti rispettivamente

l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione in Italia della

convenzione europea di estradizione, nella parte in cui consentono

che abbiano esecuzione gli artt. 8 e 9 di detta convenzione. L'art.

8, ad avviso della Corte remittente, darebbe facoltà al Ministro

della giustizia di concedere o meno l'estradizione, con

determinazione discrezionale, nel caso in cui sia in corso in Italia

procedimento penale nei confronti della persona richiesta, per lo

stesso fatto per il quale è domandata l'estradizione (art. 8), come

sarebbe altresì confermato a contrario dall'art. 9, che esclude

invece l'estradizione quando per lo stesso fatto sia stata

pronunciata nel nostro paese sentenza definitiva. Secondo il giudice

a quo, il riconoscimento all'autorità politico-amministrativa del

potere discrezionale di concedere l'estradizione in pendenza del

procedimento interno per il medesimo fatto comporterebbe violazione

dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiché l'estradato

non potrebbe difendersi partecipando al processo, che d'altra parte

non potrebbe né venir meno (data l'irretrattabilità dell'azione

penale), né essere sospeso senza violare il diritto dell'imputato ad

una sollecita definizione del processo, né comunque riprendere

successivamente in Italia perché lo impedirebbe il divieto del bis

in idem dopo la formazione del giudicato nello Stato destinatario

dell'estradizione. Sarebbero inoltre violati l'art. 25, primo comma,

e l'art. 112 della Costituzione, perché la decisione

politico-amministrativa discrezionale di estradizione sottrarrebbe il

processo al giudice interno precostituito e comporterebbe l'abbandono

del processo pendente in Italia e la rimessione della formazione del

giudicato alla giurisdizione dello Stato richiedente, sfociando nella

retrattazione dell'azione penale esercitata nel nostro Stato.

2. - L'eccezione di irrilevanza della questione, sollevata

dall'Avvocatura erariale, non può essere accolta. La Corte

remittente ha infatti argomentato, con motivazione congrua e

convincente, che il giudizio sul ricorso contro la decisione di

convalida dell'arresto provvisorio e di applicazione della misura

cautelare coercitiva provvisoria nei confronti dell'estradando

comporta, ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen., la

verifica che non vi siano "ragioni per ritenere che non sussistono le

condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione": tali

ragioni sussisterebbero se, a seguito dell'accoglimento della

questione, si dovesse applicare l'art. 705, comma 1, ultima parte,

cod. proc. pen., che prevede il diniego dell'estradizione quando per

lo stesso fatto sia pendente procedimento penale in Italia nei

confronti dell'estradando.

3. - Nel merito, la questione non è fondata nei termini di seguito

precisati.

La premessa - esplicita, ma non argomentata - dell'ordinanza di

rimessione è che alla specie risulti applicabile l'art. 8 della

convenzione europea, inteso nel senso che esso comporti la facoltà

discrezionale del Ministro di concedere l'estradizione in pendenza

del processo in Italia, e non invece l'art. 705, comma 1, ultima

parte, del codice di procedura penale, che vieta l'estradizione

quando per lo stesso fatto sia in corso procedimento penale nei

confronti della persona della quale è domandata l'estradizione. La

Corte remittente si limita ad affermare che sulla normativa

codicistica prevale quella pattizia.

Questa è anche, evidentemente, la premessa da cui hanno preso le

mosse sia il Ministro della giustizia, quando ha autorizzato

l'arresto provvisorio dell'estradando, sia la Corte d'appello, che ha

convalidato detto arresto e ha disposto la misura coercitiva

provvisoria: conformandosi in ciò agli unici due precedenti di

legittimità che si riscontrano nel vigore del codice di procedura

penale del 1989, secondo i quali l'art. 8 della convenzione

comporterebbe, prevalendo sull'art. 705 del codice di rito, la

possibilità di estradizione in pendenza di procedimento per lo

stesso fatto (Cass. 29 aprile 1992, Stokman; nonché, implicitamente,

Cass. 27 settembre 1995, Celik Oral).

4. - Tuttavia, ad avviso di questa Corte, tale ricostruzione del

sistema non tiene sufficiente conto della natura della norma

contenuta nell'art. 8 della convenzione europea di estradizione, ai

cui sensi "une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu

reclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour

le ou les faits à raison desquels l'extradiction est demandee".

Si tratta di una norma di diritto internazionale pattizio, rivolta

agli Stati contraenti e non operante direttamente negli ordinamenti

interni di questi. Essa attribuisce allo Stato richiesto (la Partie

requise è lo Stato come soggetto di diritto internazionale, non

questo o quell'organo previsto dall'ordinamento interno), che abbia

in corso un procedimento penale per lo stesso fatto nei confronti del

soggetto di cui è chiesta l'estradizione, la facoltà di rifiutarla:

ponendo dunque un limite all'estensione dell'obbligo di concedere

l'estradizione, che costituisce l'oggetto principale della

convenzione, il cui art. 1 appunto stabilisce che "les Parties

Contractantes s'engagent à se livrer reciproquement, selon les

regles et sous les conditions determinees par les articles suivants,

les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherches

aux fins d'execution d'une peine ou d'une mesure de sureté, par les

autorites judiciaires de la Partie requerante".

Questa, e non altra, è la portata normativa, nel diritto

internazionale, della disposizione in questione: la quale non

costituisce e non regola poteri o competenze degli organi interni

degli Stati contraenti, ma si limita a prevedere una condizione,

verificandosi la quale non sussiste l'obbligo internazionale di

estradizione.

Non sussiste, peraltro, nemmeno un divieto internazionale di

concedere l'estradizione in presenza di procedimento penale in corso

nello Stato richiesto, come invece è previsto dall'art. 9 della

stessa convenzione nella diversa ipotesi di esistenza di un giudicato

definitivo, per lo stesso fatto, nel medesimo Stato richiesto. Ciò

significa che, dal punto di vista internazionale, lo Stato richiesto

può sia concedere, sia negare l'estradizione, senza incorrere in

violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.

5. - In presenza di siffatta norma internazionale che riconosce una

facoltà, non può che rimanere rimesso all'ordinamento interno di

ciascuno degli Stati contraenti regolare la fattispecie, stabilendo

se e a quali condizioni, e per determinazione di quale autorità,

l'estradizione possa o debba essere concessa o negata. Qualunque sia

la soluzione discendente dall'ordinamento interno dello Stato

richiesto - e dunque sia che si preveda la possibilità o l'obbligo

di estradare, sia che viceversa si preveda un divieto di estradare -

la norma internazionale risulta pienamente osservata.

Orbene, allorché l'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., determina

le condizioni alle quali la Corte d'appello pronuncia sentenza

favorevole all'estradizione, "quando non esiste convenzione, o questa

non dispone diversamente", pone in essere una norma certamente

cedevole rispetto a contrastanti norme internazionali pattizie, che

lo Stato si sia impegnato ad osservare dandovi esecuzione

nell'ordinamento interno, ma, appunto, solo quando tali norme

internazionali risultino incompatibili con la predetta norma interna.

L'applicazione di quest'ultima è infatti esclusa non per il solo

fatto che esista una convenzione, bensì quando questa esista e

disponga altresì "diversamente". Se la convenzione esiste, ma non

dispone "diversamente", la norma interna resta pienamente

applicabile. Da questo punto di vista l'art. 705, comma 1, prima

parte, non fa che ripetere la clausola generale contenuta nell'art.

696 dello stesso codice, secondo cui le estradizioni "sono

disciplinate dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore

per lo Stato", oltre che dalle norme di diritto internazionale

generale (cui l'ordinamento interno si "adatta" automaticamente in

forza dell'art. 10, primo comma, della Costituzione), ma "se tali

norme mancano o non dispongono diversamente si applicano le norme che

seguono", cioè le norme del codice, fra le quali quelle di cui

all'art. 705.

Non può ritenersi che si sia in presenza di una convenzione che

dispone "diversamente" per il solo fatto che la formulazione della

norma pattizia non coincide con quella della norma del codice.

Infatti, così argomentando, non si terrebbe conto della diversa

natura delle due disposizioni: l'una, quella interna, diretta a

disciplinare le condizioni alle quali, secondo l'ordinamento interno,

l'organo giudiziario deve pronunciare una sentenza favorevole

all'estradizione (condizioni fra le quali è compresa l'assenza di un

procedimento penale in corso per lo stesso fatto nei confronti

dell'estradando); l'altra, quella internazionale, diretta a

disciplinare gli obblighi internazionali dello Stato nei confronti

degli altri Stati contraenti, e, in particolare, le condizioni in

presenza delle quali l'obbligo internazionale di estradare viene

meno, pur senza essere sostituito da un divieto, sempre

internazionale, di estradare.

Alla norma internazionale che riconosce una facoltà corrisponde,

come si è detto, una situazione di assenza di obbligo a carico dello

Stato verso gli altri Stati (in concreto, verso lo Stato

richiedente), e pertanto può trovare piena applicazione, perché non

contrasta con detta norma internazionale, la norma interna che

disciplina le condizioni per la pronuncia di estradabilità,

ricomprendendo fra queste, l'assenza di un procedimento interno per

lo stesso fatto. Tali condizioni valgono quando siano compatibili

con le norme convenzionali: la compatibilità sussiste, a sua volta,

se l'applicazione di dette condizioni (e dunque della norma interna

che le stabilisce) non comporta violazione della norma

internazionale, e pertanto violazione degli obblighi che lo Stato ha

assunto con la stipulazione della convenzione.

Ora, come si è detto, il diniego dell'estradizione, ai sensi

dell'art. 705, comma 1, ultima parte, allorquando penda un

procedimento penale nello Stato per il medesimo fatto, non comporta

alcuna violazione degli obblighi convenzionali, dal momento che la

convenzione consente appunto allo Stato richiesto, in tale

situazione, di rifiutare l'estradizione.

6. - Non sarebbe corretto, d'altra parte, desumere dalla sola

disposizione dell'art. 8 della convenzione l'esistenza di un potere

discrezionale, attribuito al Ministro della giustizia, di concedere o

meno l'estradizione in pendenza del procedimento penale nello Stato.

La norma pattizia in quanto tale, come si è detto, non disciplina le

procedure e i poteri relativi all'estradizione nell'ordinamento

interno ma solo gli obblighi internazionali e i relativi limiti.

Né diversa portata può attribuirsi alla norma interna di

esecuzione della corrispondente clausola pattizia.

La convenzione in questione, infatti, ha ricevuto attuazione in

Italia mediante la tecnica dell'"ordine di esecuzione": quello

contenuto nell'impugnato art. 2 della legge n. 300 del 1963. Tale

tecnica - che si esprime nella clausola secondo cui "piena ed intera

esecuzione è data alla convenzione..." - dà luogo alla produzione

nell'ordinamento interno delle norme di "adattamento" ai disposti del

trattato. L'ordine di esecuzione produce implicitamente tutte le

norme interne necessarie perché lo Stato possa adempiere, sul piano

internazionale, agli obblighi convenzionalmente assunti, ma anche le

sole norme interne strettamente indispensabili a tale scopo.

Dall'ordine di esecuzione non può dunque desumersi alcuna norma

interna ulteriore che disciplini l'uso che lo Stato italiano abbia

inteso fare della facoltà ad esso riconosciuta di rifiutare

l'estradizione in pendenza di procedimento penale in Italia, e quindi

nemmeno una norma che attribuisca, in proposito, poteri discrezionali

al Ministro. Tale disciplina si desume esclusivamente dal diritto

interno (cfr., per un analogo rilievo, in una fattispecie sotto

questo profilo non dissimile, sent. n. 446 del 1990).

In assenza di ogni altra norma interna, l'applicazione della norma

internazionale comporterebbe certamente l'espansione del generale

potere di concedere o meno l'estradizione, che l'ordinamento interno

attribuisce al Ministro (cfr. art. 708, comma 1, cod. proc. pen.).

Si comprende perciò come, nel vigore del codice di procedura penale

abrogato, che non conteneva una disposizione analoga all'art. 705,

comma 1, ultima parte, del codice vigente, sul divieto di

estradizione in pendenza di procedimento penale per lo stesso fatto,

la giurisprudenza abbia ritenuto che l'applicazione dell'art. 8 della

convenzione europea comportasse il potere discrezionale del Ministro

di concedere o non concedere, in tale caso, l'estradizione (cfr.

Cass., I sez., 7 aprile 1982, Batrouni).

Ma la situazione è mutata con l'entrata in vigore del nuovo

codice, il quale ha introdotto la regola di cui all'art. 705, comma

1, ultima parte, in omaggio al principio ne bis in idem che pur non

essendo ancora assurto a regola di diritto internazionale generale

(sentenze n. 48 del 1967 e n. 69 del 1976), né essendo accolto senza

riserve nelle convenzioni internazionali che ad esso si riferiscono

(cfr. gli artt. 1 e 2 della convenzione fra gli Stati membri delle

comunità europee relativa all'applicazione del principio ne bis in

idem, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 e resa esecutiva in

Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 350), è tuttavia principio

tendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale, e

risponde del resto a evidenti ragioni di garanzia del singolo di

fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati.

L'art. 705 cod. proc. pen., in assenza di contrastanti disposizioni

di convenzioni internazionali (cioè di disposizioni che sanciscano

l'obbligo per lo Stato italiano di concedere l'estradizione pur in

pendenza di procedimento penale in Italia), comporta ora il divieto

di estradare, e dunque comporta una pronuncia di non estradabilità

da parte dell'autorità giudiziaria competente, con esclusione di

ogni potere discrezionale del Ministro. Alla facoltà, riconosciuta

allo Stato nell'ordinamento internazionale, di rifiutare

l'estradizione, corrisponde ora dunque, nell'ordinamento interno, il

divieto di concederla.

Che tale regola risponda ad esigenze dell'ordinamento, anche di

pregnanza costituzionale, è del resto convinzione della stessa Corte

di cassazione remittente, la quale dubita, per questa ragione, della

legittimità costituzionale di una diversa norma, che essa ritiene

esistente ed applicabile, traendola dalla convenzione, in base alla

quale sussisterebbe un potere discrezionale del Ministro di concedere

l'estradizione pur in pendenza di procedimento penale per lo stesso

fatto. Tali esigenze appaiono peraltro perfettamente soddisfatte

proprio dall'applicabilità generale dell'art. 705, comma 1, non

derogata e non impedita dall'esistenza di una clausola convenzionale

che si limita a riconoscere la facoltà dello Stato, in detta

ipotesi, di rifiutare l'estradizione.

7. - Il sistema normativo, in presenza del nuovo codice, va dunque

ricostruito nel senso che la pendenza del procedimento penale vieta,

anche nelle fattispecie cui risulta applicabile la convenzione

europea di estradizione, di adottare una pronuncia di estradabilità.

Né la conclusione qui raggiunta trova ostacolo in un contrario

diritto "vivente". Ancorché, come si è accennato, risultino, nel

vigore del nuovo codice, due sentenze della sesta sezione penale

della Corte di cassazione che - in linea con quanto sostenuto anche

nell'ordinanza introduttiva del presente giudizio - traggono

dall'art. 8 della convenzione l'esistenza di un potere discrezionale

del Ministro di concedere l'estradizione in pendenza di procedimento

penale per lo stesso fatto (Cass. 29 aprile 1992, Stokman; 27

settembre 1995, Celik Oral), non si può dire, anche per il numero

ancora esiguo di pronunce, che tale interpretazione sia

incontrastatamente consolidata. Anzi è significativo che proprio la

sentenza sul caso Stokman sia stata resa su un ricorso della procura

generale presso la Corte d'appello di Torino, nel quale si faceva

valere l'opposta interpretazione. Del resto, rispetto ad un

indirizzo interpretativo non consolidato, gli stessi dubbi di

costituzionalità proposti dal giudice di legittimità nell'ordinanza

che ha promosso il presente giudizio testimoniano l'esigenza di un

ripensamento.

8. - Così ricostruito il sistema normativo, ed escluso quindi che

alle norme di origine convenzionale denunciate dal giudice a quo si

debbano attribuire il significato e la portata da esso presupposti,

la questione di legittimità costituzionale risulta priva di

fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed

esecuzione della convenzione europea di estradizione, firmata a

Parigi il 13 dicembre 1957), sollevata, con riguardo agli artt. 8 e 9

di detta convenzione, e in riferimento agli artt. 24, secondo comma,

25, primo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di cassazione

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1997.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1997:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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