L'estensione del principio del ne bis in idem, al di la' delle sentenze dei tribunali internazionali, contrasta con la realtà attuale, dove la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialita '. La previsione contenuta in alcuni codici, quali per esempio il danese ed il greco, che il giudice nell'infliggere la pena debba tener conto di quella eventualmente scontata per lo stesso fatto in altro Stato costituisce una particolare norma, suggerita da comprensibili criteri di equità, che conferma il principio di territorialità. Anche a voler ammettere - prescindendo dalla considerazione che il divieto di estradizione è cosa ben diversa da divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto - che le disposizioni di cui agli artt. 7, n. 1, e 9 della Convenzione europea per l'estradizione del 13 dicembre 1957 stiano a significare una tendenza verso il principio del ne bis in idem, bisognerebbe inevitabilmente dedurne che, se soltanto per quello che sarebbe un parziale affermarsi del principio, i vari Stati hanno avvertito la necessità di un'apposita convenzione, ciò costituisce argomento tutt'altro che favorevole per ritenere come generalmente riconosciuto il principio stesso in una sua più lata estensione.
Art. 11 c.p. · Art. 10 cost.