Codice penale

Art. 11 c.p. — Rinnovamento del giudizio

[1]Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

[2]Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 289/1989

    Questione infondata
    25 maggio 1989

    La richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia cui sono subordinati la perseguibilità del delitto comune del cittadino all'estero (art. 9, secondo comma, c.p.) e il rinnovamento del giudizio (art. 11, secondo comma, c.p.), razionalmente e` affidata a tale organo dell'esecutivo - considerate le sue competenze istituzionali - in quanto l'atto di cui trattasi consegue ad una scelta vincolata al perseguimento di fini, legislativamente determinati, di politica criminale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del cod. pen.,sollevata in riferimento agli artt. 3, 107, secondo comma e 110 Cost.).

    Art. 9 c.p. · Art. 11 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 107 cost.

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  • Sentenza n. 69/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    Il divieto del "ne bis in idem" con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali moderni, e non può pertanto considerarsi come una delle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione. L'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e seguenti del codice penale; e in particolare prevede la punibilità anche dei delitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10, con la possibilità di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo già svoltosi all'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11, hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realtà della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi. - v. S. n. 48/1967.

    Art. 11 c.p. · Art. 10 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 48/1967

    Questione infondata
    18 aprile 1967

    L'estensione del principio del ne bis in idem, al di la' delle sentenze dei tribunali internazionali, contrasta con la realtà attuale, dove la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialita '. La previsione contenuta in alcuni codici, quali per esempio il danese ed il greco, che il giudice nell'infliggere la pena debba tener conto di quella eventualmente scontata per lo stesso fatto in altro Stato costituisce una particolare norma, suggerita da comprensibili criteri di equità, che conferma il principio di territorialità. Anche a voler ammettere - prescindendo dalla considerazione che il divieto di estradizione è cosa ben diversa da divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto - che le disposizioni di cui agli artt. 7, n. 1, e 9 della Convenzione europea per l'estradizione del 13 dicembre 1957 stiano a significare una tendenza verso il principio del ne bis in idem, bisognerebbe inevitabilmente dedurne che, se soltanto per quello che sarebbe un parziale affermarsi del principio, i vari Stati hanno avvertito la necessità di un'apposita convenzione, ciò costituisce argomento tutt'altro che favorevole per ritenere come generalmente riconosciuto il principio stesso in una sua più lata estensione.

    Art. 11 c.p. · Art. 10 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art11 · fonte del testo

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