Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1973 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11r.d. 3282/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, nn. 3 e

4, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge

sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre

1970 dal giudice istruttore del tribunale di Pisa nel procedimento

civile vertente tra Salvadore Aladino e Vangelisti Vasco ed altro,

iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1973 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio civile promosso da Aladino Salvadore,

attore ammesso al gratuito patrocinio, diretto a far dichiarare

l'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione del

sinistro stradale nel quale l'attore stesso aveva riportato lesioni

personali, si rendevano necessarie alcune indagini peritali, affidate

al consulente d'ufficio, ed essendo risultate talune manchevolezze

nella relazione tecnica, il giudice istruttore sottoponeva al

consulente d'ufficio ulteriori e più specifici quesiti, diretti

all'integrazione delle indagini già effettuate (articolo 196 c.p.c.).

Presa in esame l'istanza del professionista volta ad ottenere un

congruo anticipo a titolo di onorari per il deposito della seconda

relazione, il giudice istruttore, riconosciuta l'impossibilità

giuridica di accogliere la richiesta, sollevava d'ufficio questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, nn. 3 e 4, del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui esclude che sia

posto a carico dell'erario l'obbligo di anticipare, salvo ripetizione,

i compensi spettanti ai consulenti per l'opera prestata, in riferimento

agli artt. 3, cpv., e 24, terzo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'assistenza legale ai

non abbienti non può più essere concepita come un ufficio onorifico

ed obbligatorio delle categorie degli avvocati, procuratori, periti e

consulenti, chiamati ad una prestazione gratuita della loro opera, in

virtù di un dovere di solidarietà sociale che può gravare su di essi

specialmente in relazione al fatto che esercitano un servizio di

pubblica necessità.

Invero, secondo il giudice a quo, la normativa impugnata, imponendo

tale obbligo, realizza il dettato costituzionale in maniera meramente

apparente, perché la prestazione gratuita del professionista, avvocato

o perito che sia, si palesa, in linea di fatto, nella comune

applicazione assolutamente insoddisfacente per riconoscimento unanime

di tutti coloro che abbiano potuto averne conoscenza.

Pertanto l'istituto adottato dal legislatore, mancando dei

requisiti minimi richiesti al conseguimento dello scopo, si rivelerebbe

in chiaro contrasto con le disposizioni costituzionali invocate.

Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale deve decidere se l'art. 11, nn. 3 e 4, del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui esclude l'obbligo

dell'erario di anticipare ai consulenti tecnici anche le somme

spettanti a titolo di onorari, contrasti o meno con gli artt. 3, cpv.,

e 24, terzo comma, della Costituzione, che impongono al legislatore,

rispettivamente, di rimuovere gli ostacoli economici che limitano di

fatto l'eguaglianza dei cittadini, e di assicurare ai non abbienti, con

appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi in giudizio.

Nell'ordinanza di rimessione si afferma che il sistema vigente, non

assicurando una pronta retribuzione professionale ai consulenti

tecnici, realizzerebbe una difesa dei non abbienti del tutto

insoddisfacente.

Questa Corte ha più volte esaminato il problema della adeguatezza

della disciplina del gratuito patrocinio al fine garantito dalla

Costituzione. Ha più volte affermato che "de lege ferenda e da un

punto di vista di politica legislativa può anche auspicarsi una

diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti; ma dalla

opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe meglio

corrispondere alle finalità dell'art. 24 della Costituzione, non si

può trarre l'induzione della incostituzionalità dei mezzi ora

esistenti, che a quelle finalità sono ugualmente diretti" (sentenza n.

114 del 1964; cfr. anche sentenza n. 97 del 1970 e 149 del 1972).

Assai recentemente - con decisione concernente gli avvocati e

procuratori, ma valida, nella sua motivazione, anche per i consulenti

tecnici - ha riconosciuto che le disposizioni che non assicurano un

compenso al professionista non violano gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, perché il gratuito patrocinio e il complesso delle norme

vigenti in materia, costituiscono "mezzi per agire e difendersi davanti

ad ogni giurisdizione" compresi nella nozione di "appositi istituti"

adoperata dalla Costituzione (sentenza n. 35 del 1973).

In particolare va rilevato, per ciò che concerne l'ausilio del

consulente tecnico alla difesa del litigante non abbiente, che

l'anticipazione delle spese vive da parte dell'erario (art. 11 r.d. 30

dicembre 1923, n. 3282) rimuove, nei limiti ritenuti congrui dal

legislatore, gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto

l'uguaglianza dei cittadini in questo settore, e rappresenta uno

strumento rientrante negli appositi istituti che assicurano i mezzi per

agire e difendersi in giudizio (artt. 3 e 24 Cost.).

Si è provveduto infatti ad assicurare l'assistenza ai non abbienti

sotto il profilo in esame, con l'anticipazione, al consulente tecnico,

da parte dell'erario, delle spese di viaggio e di tutte le altre

effettivamente sostenute, e con l'imposizione dell'obbligo di prestare

gratuitamente la propria opera professionale. La constatazione di

eventuali inconvenienti non può indurre ad ignorare che il

legislatore, pur facendo legittimo affidamento sull'osservanza delle

norme deontologiche proprie dell'ordine professionale, ha affidato al

giudice il compito di dirigere e controllare l'opera del consulente

tecnico (artt. 194 e 196 c.p.c.).

Al fine poi di garantire che il consulente tecnico presti sempre la

propria opera in maniera del tutto adeguata alle necessità della

fattispecie, è stata prevista la sottoposizione del professionista ad

un apposito procedimento disciplinare per il caso di manchevolezze

nell'espletamento dell'incarico (artt. 19 ss. disp. attuaz. c.p.c.).

Per i casi più gravi soccorrono infine, ricorrendone gli estremi,

le disposizioni degli artt. 328 e 366 del codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, nn. 3 e 4, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (che

approva il testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI- LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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