Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1973 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30,

31, 32 e 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Mori Mina, iscritta al n. 39 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal tribunale di Pistoia

nel procedimento penale a carico di Albertini Impeno e Guazzaloca

Chiara, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale (per evasione dell'imposta

di consumo) contro Mina Mori, promosso a seguito di accertamenti della

guardia di finanza, il pretore di Livorno - tenuto conto che questa, ai

fini di fare risultare la trasgressione, aveva proceduto a verifica

generale, ispezioni di contrassegni e perquisizioni presso la sede

dell'azienda - con ordinanza del 30 ottobre 1970, ha ritenuto rilevante

e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale

degli artt. 30, 31, 32 e 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che,

consentendo le anzidette operazioni, violerebbero l'art. 24 della

Costituzione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 10 aprile 1971 ed ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata.

L'Avvocatura afferma che l'ordinanza si limita alla mera asserzione

del contrasto degli artt. 30, 31 e 32 col suindicato precetto

costituzionale, senza che vi si rinvenga neppure una parvenza di

motivazione. Quanto, poi, all'art. 33 deduce che, nel facoltizzare la

perquisizione domiciliare per le ipotesi quivi previste, prescinde dal

presupposto della flagranza di reato e da quello dell'evasione

dell'imputato, richiesti dall'art. 224 cod. proc. pen., ma non esonera

dall'osservanza delle garanzie di difesa, esplicitamente richiamate in

quest'ultima disposizione.

Osserva, infine, che neppure potrebbe ritenersi vulnerato il

precetto costituzionale sulla inviolabilità del domicilio, dato che

l'art. 14, ultimo comma, Cost. rimette alle leggi speciali la

disciplina degli accertamenti e delle ispezioni a fini economici e

fiscali.

2. - Nel corso di altro procedimento penale contro Imperio

Albertini e Chiara Guazzaloca, imputati del medesimo reato, analoga

questione di legittimità costituzionale delle stesse norme della legge

n. 4 del 1929, in riferimento al medesimo art. 24 Cost., veniva

sollevata dal tribunale di Pistoia, con ordinanza del 25 febbraio 1972,

che fa espresso richiamo a quella del pretore di Livorno.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze sollevano la stessa questione, sicché i

procedimenti vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Per i giudici a quibus (il pretore di Livorno e il tribunale

di Pistoia) l'equiparazione della polizia tributaria alla polizia

giudiziaria (art. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) e, più

particolarmente, il potere loro attribuito di effettuare perquisizioni

domiciliari (art. 33 della stessa legge) "senza che - essi affermano -

sia prevista una qualsiasi garanzia per i diritti della difesa" sarebbe

in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

3. - La questione non ha fondamento.

Gli artt. 30, 31 e 32 della legge contengono norme di carattere

organizzativo e di competenza funzionale, la cui matrice risiede

nell'art. 221, ultimo comma, cod. proc. pen. e che, di per sé, non

conferiscono agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria (e ai loro

coadiutori) poteri diversi da quelli che il codice di rito prevede per

la polizia giudiziaria.

Invero, l'art. 30 statuisce che l'accertamento delle violazioni

alle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie spetta agli

ufficiali ed agenti della polizia tributaria e agli ufficiali ed agenti

della polizia giudiziaria. L'art. 31 indica le categorie degli

ufficiali e degli agenti di polizia tributaria, ai quali equipara, nei

limiti della materia stabilita dalla legislazione speciale e del

servizio cui sono destinati, i funzionari e gli agenti

dell'amministrazione finanziaria. L'art. 32 regola i rapporti, per

l'accertamento dei reati finanziari, tra la polizia tributaria e la

polizia giudiziaria, nonché le attribuzioni, sia concorrenti che

sostitutive, della polizia giudiziaria.

Non v'è relazione alcuna tra gli articoli ora riassunti e l'art.

24, secondo comma, Cost., che non ne è, né può esserne, vulnerato;

e, d'altronde, in entrambe le ordinanze manca qualsiasi motivazione in

proposito.

4. - Diverso è il problema che attiene all'art. 33 della legge n.

4 del 1929, che autorizza gli ufficiali della polizia tributaria, senza

provvedimento dell'autorità giudiziaria, a procedere a perquisizioni

domiciliari, "qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni

delle leggi finanziarie costituenti reato".

5. - È estraneo all'indagine il collegamento dell'art. 33 della

legge (il quale, nel suo secondo comma, detta che la facoltà di

eseguire perquisizioni domiciliari attiene "esclusivamente alle

violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei

sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e

polveri piriche o agli altri casi in cui sia espressamente stabilito

dalle leggi speciali") con l'autonoma regolamentazione contenuta

nell'art. 54 del r.d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 (t.u. della finanza

locale). Ché, anzi, le ordinanze di rimessione non ne fanno il benché

minimo cenno (i capi di imputazione si conoscono solo dai fascicoli

delle cause di merito), presupponendo per implicito l'applicabilità

alle res iudicandae del censurato art. 33.

6. - Non è dato risolvere la questione senza tenere presenti

alcune indispensabili premesse:

A) V'è differenza tra la inviolabilità della libertà personale,

quale è tutelata dall'art. 13 Cost., e la inviolabilità del

domicilio, quale lo è dall'art. 14 della Costituzione. La

perquisizione personale e la ispezione personale (al pari della

detenzione e di qualsiasi altra forma di restrizione della libertà

personale) non sono ammesse "se non per atto motivato dell'autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge" (art. 13,

secondo comma) e i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà

personale ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza sono sottoposti

alle condizioni, tassative ed estremamente rigorose,

dell'eccezionalità, della necessità e dell'urgenza (art. 13, terzo

comma), mentre, per l'inviolabilità del domicilio, l'equiparazione

all'inviolabilità della libertà personale e l'estensione delle stesse

garanzie prescritte per la tutela di quest'ultima (art. 14, secondo

comma) subiscono una deroga espressa, a fini economici e fiscali,

oltreché per motivi di sanità e di incolumità pubblica (art. 14,

terzo comma).

B) L'art. 224 cod. proc. pen. consente alla polizia giudiziaria di

procedere di propria iniziativa a perquisizione personale e domiciliare

nella flagranza del reato o quando vi sia stata evasione. Orbene,

l'art. 33, primo comma, della legge n. 4 del 1929, che si apre con la

dizione "Oltre a quanto stabilito dal codice di procedura penale per

gli ufficiali di polizia giudiziaria ecc." non innova il sistema,

perché non fa che estendere questo potere - epperò soltanto per le

perquisizioni domiciliari con esclusione delle perquisizioni personali

- ad altre situazioni, in aggiunta a quelle previste dalla legge

processuale comune, ritenute de jure contingibili, urgenti e meritevoli

di pronto intervento per il raggiungimento di scopi di essenziale

interesse pubblico, costituzionalmente protetto. Questa Corte,

occupandosi dell'art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, che dà

facoltà agli ispettori del lavoro di visitare laboratori, opifici,

cantieri e locali annessi e connessi con l'esercizio dell'azienda, ha

asserito che tale norma, rientrando nell'ambito del terzo comma

dell'art. 14 Cost., è pienamente legittima (sentenza n. 10 del 1971).

C) È da tener fermo che, se il sospettato diventa imputato (e

anche prima per gli atti diversi da quelli in esame: sentenza n. 86 del

1968 di questa Corte), vanno rispettate le norme sull'istruzione

penale.

D) Va da sé che già nella fase di accertamento è ammessa la

presenza del difensore che sia avvertito e chiamato dal sospettato od

inquisito. Ed è appena il caso di osservare che, per quanto riguarda

la perquisizione domiciliare, la garanzia difensiva si esprime,

appunto, nella facoltà del difensore di assistervi, senza il diritto

alla comunicazione dell'atto che sta per compiersi (art. 304 ter, terzo

comma, cod. proc. pen.; sentenza n. 63 del 1972 di questa Corte).

In conclusione, non sussiste il contrasto tra l'art. 33 della legge

e l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4

(Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi

finanziarie), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 33 della stessa legge, sollevata con le medesime ordinanze in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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