Corte costituzionale

Sentenza n. 559/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/12/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1d.l. 16/1982

applicata al caso

  • art. 13d.l. 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 25 marzo 1982, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in

materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario

nazionale) e dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con

modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e

per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari

settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 maggio 1983 dal Pretore di Milano nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Brambilla Enrico ed altri e

la s.p.a. Cassa Generale di Assicurazioni ed altre, iscritta al n. 45

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1984 dal Tribunale di Parma

nel procedimento civile vertente tra la Banca Commerciale Italiana e

Porcari Roberto, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis

dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 21 giugno 1985 dal Pretore di Sondrio nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Rossi Fernanda e la s.p.a.

Manifattura di Berbenno, iscritta al n. 571 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,

prima serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 2 aprile 1986 dal Tribunale di Modena nel

procedimento civile vertente tra la Banca Popolare dell'Emilia e

Bergonzini Emilio ed altri, iscritta al n. 551 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,

prima serie speciale, dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 3 febbraio 1987 dal Pretore di Brescia

nel procedimento civile vertente tra Negretti Roberto e la Banca

Nazionale del Lavoro, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1987

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Brambilla Enrico ed altri, della

Banca Commerciale Italiana, di Porcari Roberto, della Banca Popolare

dell'Emilia, di Bergonzini Emilio e della Banca Nazionale del Lavoro,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avv.ti Luciano Ventura per Porcari Roberto, Leopoldo

Parigini per Bergonzini Emilio e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico

per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 17 maggio 1983 (r.o. 45/84), il

Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 32, primo

comma, e 36, terzo comma, Cost., una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16,

convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, in

quanto prevede che "per le cure idrotermali non è consentita la

concessione di congedi straordinari".

Premesso che nella specie era contestata da alcuni dipendenti di

compagnie di assicurazione l'imputazione in conto ferie di assenze

dal lavoro per cure idropiniche, il giudice a quo nega innanzitutto

rilievo alle successive modifiche di detta disposizione - vigente

all'epoca dei fatti - e precisa che il testo normativo non ne esclude

l'applicabilità al rapporto di lavoro privato e si riferisce ad ogni

ipotesi di cura idrotermale, e non solo a quelle indifferibili, da

effettuarsi nell'immediatezza della malattia. Ratio della norma tesa

a disincentivare cure termali non necessarie - sarebbe quella di

consentirne la fruizione solo nel periodo feriale, cioè al di fuori

del normale svolgimento del rapporto di lavoro: sicché, - argomenta

il Pretore - se il lavoratore sacrifica il suo diritto alle cure

idropiniche - cioè alla salute - per conservare intatto il suo

"monte ferie", ne risulta violato l'art. 32 Cost.; se invece si

sottopone alle cure, vedrà limitato l'irrinunziabile diritto a ferie

annuali retribuite garantito dall'art. 36 Cost. Né ciò potrebbe

giustificarsi in vista degli obiettivi perseguiti dal legislatore

(contenimento della spesa pubblica, recupero di produttività e freno

al frequente abuso di cure non necessarie), dovendo i rimedi essere

ricercati in un maggiore rigore nelle concessioni e nei controlli

anziché nel sacrificio delle esigenze terapeutiche dei lavoratori.

I ricorrenti nel giudizio a quo, costituitisi a mezzo dell'avv. F.

Canera, hanno svolto considerazioni analoghe.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto.

2. - Con ordinanze emesse rispettivamente in data 19 dicembre 1984

(r.o. 78/85), 21 giugno 1985 (r.o. 571/85),

2 aprile 1986 (r.o. 551/86) e 3 febbraio 1987 (r.o. 139/87) il

Tribunale di Parma, il Pretore di Sondrio, il Tribunale di Modena ed

il Pretore di Brescia hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

assumendone, tutti, il contrasto con gli artt. 32, primo comma e 38,

secondo comma, Cost., ed inoltre, il terzo, con l'art. 36, primo

comma e gli altri con l'art. 3 Cost.

La disposizione di cui al predetto art. 13 prevede, per i

lavoratori pubblici e privati, la concessione di prestazioni

idrotermali fuori dai congedi e dalle ferie annuali, esclusivamente

per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata

prescrizione di un medico specialista della unità sanitaria locale o

dell'INPS (comma terzo), per un tempo non superiore a giorni quindici

l'anno e con intervallo di giorni quindici rispetto ai periodi di

ferie ed ai congedi ordinari (commi quarto e quinto). Essa non

prevede, però, che il lavoratore abbia diritto alla retribuzione.

I giudici a quibus muovono tutti dal presupposto

dell'inapplicabilità nella specie della disposizione di cui all'art.

2110 c.c., tanto in via diretta - in quanto la cura termale,

diversamente dalla malattia, non presuppone inabilità al lavoro -

quanto in via analogica, trattandosi di norma eccezionale che, in

deroga al principio sinallagmatico, consente il trattamento

retributivo anche in mancanza di prestazioni lavorative.

Ciò premesso, il contrasto con l'art. 3 Cost. viene ravvisato dal

Tribunale di Parma e dai Pretori di Sondrio e Brescia nel diverso

trattamento riservato al lavoratore che abbisogni di cure termali per

esigenze terapeutiche o riabilitative rispetto al lavoratore malato,

nell'assunto - esplicitato dal terzo di tali giudici - che le due

situazioni siano assai simili.

Quanto al dedotto contrasto con gli artt. 32 e 38 Cost., i giudici

ora citati adottano motivazioni generiche. Il Tribunale di Modena,

dal canto suo, assume che dalla seconda di tali disposizioni

scaturisce il diritto ad una retribuzione comunque sufficiente anche

con riferimento a quelle situazioni che interrompono il sinallagma

lavorativo e che alle situazioni in essa elencate (in modo non

tassativo) è assimilabile quella in questione: ciò perché, essendo

ricollegate dalla legge a certificate esigenze terapeutiche o

riabilitative, le cure termali si pongono in necessario collegamento

con uno stato patologico.

Ora - osserva il Tribunale (con ciò motivando anche in

riferimento all'art. 36 Cost.) - "è evidente che il diritto alla

salute non risulta efficacemente tutelato se il lavoratore si trova

nell'obbligata alternativa di far fronte alle proprie esigenze

curative senza percepire alcun emolumento o indennità, facendo venir

meno in parte l'assicurazione per sé e per la propria famiglia di

una esistenza libera e dignitosa, ovvero di non sottoporsi alle

necessarie cure per poter continuare a prestare la propria opera

percependo la relativa retribuzione, ovvero ancora di sacrificare

parte delle ferie - altro diritto costituzionalmente garantito - ove

non possa né rinunciare alle cure né perdere la retribuzione".

Il Pretore di Sondrio prospetta, infine, un ulteriore profilo di

disparità di trattamento scaturente dalla disposizione impugnata,

osservando che essa, in quanto ispirata ad esigenze di contenimento

della spesa pubblica, avrebbe dovuto escludere la retribuibilità

delle assenze per cure termali anche nel settore del pubblico

impiego, nel quale essa è consentita - e di fatto ottenuta mediante

l'istituto del congedo straordinario "per gravi motivi" di cui agli

artt. 37 e 40 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il Pretore ammette

peraltro esplicitamente la non rilevanza di tale questione nella

causa principale, avente ad oggetto la pretesa di retribuzione del

periodo di assenza per cure termali avanzata da un dipendente di

un'azienda privata (Manifattura di Berbenno). Nei giudizi principali

di cui alle altre tre ordinanze, analoga pretesa era stata avanzata

nei confronti di aziende di credito.

3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta con memorie di analogo

tenore nei quattro predetti giudizi, nega tanto l'equiparabilità

della situazione in esame a quella della malattia - nella quale sola

sussiste l'incapacità di prestare l'attività lavorativa - quanto la

violazione degli artt. 32 e 38 Cost., posto che spetta al legislatore

stabilire in quali casi si abbia diritto a cure gratuite, e che

l'assistenza sanitaria e la retribuzione sono garantiti solo in caso

di infortunio e malattia.

La questione sarebbe, inoltre, infondata in quanto, in punto di

retribuzione, la disposizione impugnata non ha innovato rispetto alle

precedenti normative sull'accesso alle cure termali (d.l. n. 16/1982

conv. in l. n. 98/1982); ed anzi essa sarebbe più propriamente

inammissibile, in quanto, non avendo la norma regolato il punto,

questo avrebbe dovuto - alla stregua degli artt. 2110 c.c. e 98 disp.

att. c.c. - essere deciso alla stregua delle leggi speciali per i

singoli rapporti ovvero dei contratti collettivi.

4. - Nei giudizi instaurati con le ordinanze dei Tribunali di

Parma e Modena si sono costituite, con memorie di tenore analogo, le

parti private Porcari Roberto e Bergonzini Emilio, rispettivamente

rappresentati dagli avv.ti L. Ventura e L. Petronio (la prima) e L.

Parigini e G.V. Provenzani (la seconda).

Le parti private chiedono che la Corte adotti una decisione

interpretativa di rigetto, assumendo che la norma impugnata non ha

provveduto in tema di retribuzione in quanto la situazione in essa

considerata rientra tra quelle di "malattia" regolate dall'art. 2110

c.c. La limitazione ai casi di "effettive esigenze terapeutiche"

comporta, invero, che si abbia riguardo solo a situazioni in cui la

tutela della salute del lavoratore richiede che egli si sottoponga ad

un trattamento sanitario; ed il nesso eziologico tra lo stato morboso

e l'astensione dal lavoro richiesto dall'art. 2110 c.c. sussisterebbe

"pur quando la capacità lavorativa permanga, ma la prestazione non

sia possibile in relazione alla natura ed alle modalità della cura".

L'assoggettamento alla regolamentazione propria della malattia

sarebbe poi confermato dall'avere il legislatore riferito le assenze

per cure termali ai medesimi titoli giuridici concernenti le assenze

per malattia "congedi straordinari", "aspettative per infermità"

ovvero "permessi per malattia comunque denominati".

A conforto della suesposta tesi le predette parti, hanno

richiamato, in memorie aggiunte, alcune recenti sentenze della Corte

di Cassazione (sez. lav., nn. 7875 del 1986, 49, 4279, 5921 del

1987); ed hanno sostenuto che non sarebbe condivisibile la tesi

sostenuta in sede parlamentare secondo cui, mentre per i pubblici

dipendenti la retribuzione spetterebbe già in base alla legge, per

quelli privati vi sarebbe una "riserva contrattuale", spettando ai

contratti collettivi stabilire se e in che misura i permessi in

questione debbano essere retribuiti. Il rinvio a tali contratti

potrebbe invero riferirsi solo al rinvio alle "norme corporative" di

cui all'art. 2110, primo comma, c.c., che però opera solo per la

misura e durata nel tempo della retribuzione (o indennità) e non per

la spettanza o meno di questo.

D'altra parte, il concetto di malattia non potrebbe essere

ristretto ai casi di impossibilità assoluta di lavorare, dovendo

esso, alla stregua dell'art. 32 Cost., essere definito come

instabilità della salute in senso lato, tale da rendere la persona

abbisognevole di cure ed attenzioni (cfr. Cass. 1° agosto 1986, n.

4957). Inoltre, l'indennità di malattia dovrebbe essere attribuita

non tanto per la sussistenza di un'incapacità lavorativa, quanto in

ragione di una astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od

indiretta, nella malattia del lavoratore e quindi anche solo nella

necessità di fruire delle opportune cure. (cfr.C. cost. n. 67/75).

Se non si accogliesse la prospettata tesi interpretativa,

l'incostituzionalità della norma sarebbe - ad avviso della difesa -

evidente, giusta quanto sottolineato dalla citata giurisprudenza

della Cassazione (sent. 7875/86) ed attesa anche l'inammissibile

disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati che

conseguirebbe al diniego della retribuibilità per questi ultimi.

5. - Non possono essere prese in considerazione, essendo mancata

una costituzione tempestiva, le memorie presentate nell'imminenza

dell'udienza dalla Banca Nazionale del Lavoro, dalla Banca Popolare

dell'Emilia e dalla Banca Commerciale Italiana, parti private nei

giudizi principali instaurati, rispettivamente, presso il Pretore di

Brescia e presso i Tribunali di Modena e Parma. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le

cinque ordinanze indicate in epigrafe investono la disciplina delle

cure idrotermali, quale dettata prima dall'articolo unico della legge

25 marzo 1982 n. 98 (di conversione del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16)

e poi dall'art. 13 della l. 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione

del d.l. 12 settembre 1983 n. 463): per l'identità della materia

considerata da tutti i giudici remittenti appare opportuna un'unica

decisione.

2.- Giova premettere che il regime normativo della materia delle

cure idrotermali anteriore all'emanazione delle disposizioni

impugnate era contrassegnato, innanzitutto, dall'obbligo di

erogazione - stabilito dall'art. 36 della legge

23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale

- da parte delle Unità sanitarie locali, delle prestazioni

idrotermali, peraltro limitate al solo aspetto terapeutico, con la

previsione della promozione con legge da parte delle regioni della

integrazione e qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali

pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione. A tali

erogazioni - prima della legge di riforma sanitaria - provvedeva, per

i lavoratori subordinati del settore privato, l'INAM, che, sin dalla

legge istitutiva dell'Ente, considerava le cure balneoterapiche ed

idropiniche come prestazioni integrative ordinarie e quindi

obbligatorie; altri Enti assicurativi prevedevano analoghe forme di

tutela a favore dei dipendenti del settore pubblico, e in entrambe le

situazioni le cure venivano erogate sia in forma diretta che

indiretta, con il concorso dell'Istituto alle spese alberghiere.

L'INPS, a sua volta, prevedeva le prestazioni idrotermali come

misura sanitaria idonea a prevenire, attenuare o eliminare le

invalidità, e a tale fine si era dotata di propri stabilimenti

termali a favore dei propri assicurati, nell'ambito dei quali cura e

soggiorno erano gratuiti. Infine le cure potevano essere erogate

dall'INAIL a favore di dipendenti infortunati sul lavoro.

Nel pubblico impiego i dipendenti potevano avvalersi dell'istituto

del congedo straordinario previsto dagli artt. 37 e 40 dello Statuto

degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3),

concesso per "gravi motivi" comprendenti - secondo prassi consolidata

- anche le malattie richiedenti cure idrotermali previste da

sanitari.

Nel settore privato, a partire dalla seconda metà degli anni '70,

i permessi per cure termali venivano previsti e disciplinati in

numerosi contratti collettivi, con soluzioni diverse in ordine alla

equiparazione dell'assenza per cure alla malattia, alle modalità e

provenienza della certificazione, alle ragioni della richiesta, alle

possibilità o meno di richieste plurime nel corso di un anno.

Questa situazione normativa, caratterizzata in generale - pur se

con non poche eccezioni nel settore privato - dalla possibilità di

usufruire di permessi retribuiti per le cure idrotermali prescritte,

ed erogate dai vari enti competenti, fuori dai periodi feriali e

spesso senza limitazioni temporali, viene radicalmente modificata con

l'art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio

1982, n. 16, disposizione per cui - nel testo sostituito con l'art.

unico della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 98 - "Per le cure

idrotermali, elioterapiche e climatiche non è consentita la

concessione di congedi straordinari". Per effetto di tale norma,

applicabile, secondo la prevalente interpretazione, sia al settore

pubblico che a quello privato, decadono le normative contrattuali che

prevedevano detti congedi e permessi.

Tale disciplina viene però a sua volta modificata, a brevissima

distanza di tempo, con la legge 7 agosto 1982, n. 526 (Provvedimenti

urgenti per lo sviluppo dell'economia) che, sostituendo integralmente

la sopracitata disposizione, stabilisce all'art. 4 che "l'aspettativa

per malattia che richiede cure idrotermali da fruirsi fuori dai

congedi ordinari, può essere concessa solo se la malattia sia stata

accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti

dalla unità sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti

della patologia in questione, che certifichino la impossibilità del

rinvio delle cure". Ma, subito dopo, il ripristino - nei limiti così

descritti - della concedibilità di "aspettativa per malattia che

richiede cure idrotermali da fruirsi fuori dei congedi ordinari"

viene più ampiamente regolato e definito da altre disposizioni

succedutesi nel corso del 1983. Dopo i dd.ll. nn. 2, 59, 176 e 317

del 1983, tutti decaduti, viene emanato il d.l. 12 settembre 1983, n.

463, l'art. 13 del quale consente la concessione ai lavoratori

dipendenti pubblici e privati di prestazioni idrotermali, fuori dei

congedi ordinari e delle ferie annuali, ma per non più di quindici

giorni all'anno, con intervallo di almeno quindici giorni dal periodo

feriale, ed "esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o

riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata

prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale"

ovvero dell'INPS e dell'INAIL per i lavoratori avviati alle cure da

detti istituti.

In sede di conversione del predetto d.l., avvenuta con la legge 11

novembre 1983, n. 638, viene soppresso il requisito della connessione

delle esigenze terapeutiche o riabilitative con "stati patologici in

atto".

3.- Il soprarichiamato art. 1, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25

gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico della

legge 25 marzo 1982, n. 98, è impugnato dal Pretore di Milano - in

una fattispecie verificatasi nel periodo di vigenza di tale alinea in

quanto stabilisce il divieto di concessione di congedi straordinari

per cure idrotermali e ne consente perciò la fruizione solo durante

le ferie annuali. Ad avviso del giudice a quo, ciò contrasta con gli

artt. 32, primo comma e 36, terzo comma, Cost. in quanto pone il

lavoratore nell'alternativa o di omettere le cure con ciò

sacrificandone il diritto alla salute - ovvero di rinunciare in parte

alle ferie, con ciò ledendo il diritto garantito dalla seconda di

tali disposizioni.

La questione è fondata.

Al riguardo, va preliminarmente chiarito, quanto all'efficacia

terapeutica delle cure idrotermali, che la crenoterapia è

generalmente ritenuta strumento efficace di intervento - pur se nel

quadro di un più ampio piano di cure e con funzione complementare

rispetto ad altri mezzi terapeutici - su una serie di situazioni

morbose, con funzione preventiva, di cura specialistica e

riabilitativa. Essa non è in genere indicata - quando non

controindicata - nelle affezioni acute, ma può positivamente operare

rispetto a numerose affezioni a carattere cronico o recidivante, o

nella fase di remissione del processo morboso, per agevolarne

l'andamento e consolidarne gli esiti, o a fini di rallentamento o di

arresto di un processo morboso, o per impedire complicazioni

aggravanti o ricadute, o più in generale - in via riabilitativa per

il pieno o parziale ripristino della funzionalità di organi lesi

dalla malattia.

È appena il caso di ricordare, inoltre, che il periodo feriale

viene in generale predeterminato dal datore di lavoro o dalla

contrattazione sindacale in modo da essere goduto continuativamente e

collettivamente dalla più parte dei dipendenti delle singole aziende

o uffici in un certo arco di tempo: e che in ogni caso, il lavoratore

non può assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie, in periodo da

lui scelto, ove questo non coincida con le esigenze dell'azienda.

Ora, l'obbligo, scaturente dalla norma impugnata, di usufruire

delle prestazioni idrotermali durante il periodo feriale - cioè o in

un periodo predeterminato da accordi aziendali o dalla decisione

dell'imprenditore sulla base dell'interesse dell'azienda - può in

concreto confliggere con le esigenze terapeutiche cui sono

finalizzate le cure idrotermali. La prescrizione di queste - come si

preciserà più diffusamente in appresso - può ben comportare,

invero, l'esigenza che esse siano effettuate con la necessaria

tempestività, in mancanza della quale i suindicati obiettivi della

cura potrebbero risultare frustrati o non essere conseguiti col

medesimo grado di efficacia.

Tanto basta a ritenere violato l'art. 32 Cost., essendo evidente

che l'impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle

esigenze terapeutiche si traduce in violazione del diritto primario

alla salute. Di ciò il legislatore si è del resto reso ben conto,

avendo in breve tempo provveduto a ripristinare - pur se con i

considerevoli limiti suaccennati - la fruibilità di cure termali al

di fuori del periodo feriale.

La preclusione alla disciplina in questione discendente dall'art.

32 Cost. non può, d'altra parte, essere aggirata - come avvenne nel

caso oggetto del giudizio a quo - concedendo il permesso per cure

idrotermali nel momento in cui si renda necessario e poi computandolo

"in conto ferie". In tal caso, infatti, risulterebbe violato il

diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite

(art. 36, terzo comma, Cost.), che comporta per il lavoratore la

facoltà di scelta del modo più adeguato per ritemprare le energie

psico-fisiche e non può perciò essere fatto coincidere, per

imposizione di legge, con le cure termali, che hanno finalità

diverse.

Qualunque sia, perciò, il modo in cui venga intesa ed applicata,

la norma impugnata confligge o con l'uno o con l'altro dei parametri

costituzionali invocati: di conseguenza, essa va dichiarata

costituzionalmente illegittima.

4. - I Tribunali di Parma e Modena ed i Pretori di Sondrio e

Brescia dubitano, a loro volta, della legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma terzo, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Le censure, variamente articolate nelle singole ordinanze - giusta

quanto specificato in narrativa - assumono a parametro gli artt. 3,

32, primo comma, 36, primo comma e 38, secondo comma Cost.

Come già più sopra precisato, la disposizione di cui al predetto

art. 13 prevede, per i lavoratori pubblici e privati, la concessione

di prestazioni idrotermali fuori dai congedi e dalle ferie annuali,

esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative,

su motivata prescrizione di un medico specialista della unità

sanitaria locale o dell'INPS (comma terzo), per un tempo non

superiore a quindici giorni l'anno e con intervallo di quindici

giorni rispetto ai periodi di ferie ed ai congedi ordinari (commi

quarto e quinto).

La norma non prevede espressamente che per il periodo di cura

così concesso il lavoratore abbia diritto alla retribuzione; ed i

giudici a quibus assumono che esso non spetti, e ravvisano in ciò

sia un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratore malato

- cui il diritto alla retribuzione spetta ex art. 2110 c.c. - e

lavoratore che abbisogni di cure termali per esigenze terapeutiche o

riabilitative (art. 3 Cost.), sia una lesione dei diritti alla

salute, ad una retribuzione sufficiente ed idonea a garantire

un'esistenza libera e dignitosa (artt. 32, 36 e 38 Cost.), atteso che

mancando la retribuzione per le assenze in discorso il lavoratore

verrebbe posto nell'obbligata alternativa di rinunciare o alle cure

necessarie, o alla retribuzione ovvero alle ferie.

Nell'escludere, in via interpretativa, il diritto alla

retribuzione per le assenze in questione, i giudici rimettenti

muovono dal presupposto dell'inapplicabilità nella specie della

disposizione di cui all'art. 2110 c.c., tanto in via diretta - in

quanto la cura termale, diversamente dalla malattia, non presuppone

inabilità al lavoro - quanto in via analogica, trattandosi di norma

eccezionale che, in deroga al principio sinallagmatico, consente il

trattamento retributivo anche in mancanza di prestazioni lavorative.

Tale assunto interpretativo contrasta però con l'orientamento

prevalente della Corte di Cassazione, sezione lavoro: la quale, in

numerose recenti pronunzie, ha viceversa ritenuto che nel concetto di

malattia, tutelabile ex art. 2110 c.c., rientri l'affezione per la

quale sia accertata l'esigenza effettiva di cure idrotermali,

contemplata dall'art. 13 della l. n. 638 del 1983.

Poiché non mancano pronunzie in senso difforme, si pone

l'esigenza di verificare se l'interpretazione presupposta dai giudici

a quibus sia corretta, ed in particolare se le censure da costoro

prospettate non traggano origine da un'inadeguata considerazione

dell'incidenza dei disposti costituzionali invocati in sede di

interpretazione delle suddette norme di legge ordinaria.

5. - Deve essere disattesa, in via preliminare, l'eccezione di

inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato, fondata

sulla tesi secondo cui il quesito sulla retribuibilità dei permessi

per cure termali andrebbe risolto alla stregua di disposizioni

contenute in leggi speciali o nella contrattazione collettiva.

Tale assunto, invero, poggia sull'implicito presupposto

dell'inapplicabilità nella specie dell'art. 2110 c.c., che è,

viceversa, proprio il punto da sottoporre a verifica.

L'opinione dalla quale muovono i giudici a quibus è che il

concetto di malattia nell'ambito del rapporto di lavoro sia non solo

diverso, e più ristretto, da quello biologico, ma che esso vada

limitato alle sole affezioni che di per sé, ed immediatamente,

determinano un'incapacità alla prestazione lavorativa, con

esclusione, quindi, di quelle a decorso cronico o recidivante, qui

considerate, nelle quali la temporanea impossibilità della

prestazione lavorativa non discende direttamente dalla malattia,

bensì dall'esigenza, clinicamente accertata, di sottoporsi alle cure

all'uopo necessarie.

Alla base di tale assunto sta la concezione secondo cui il

principio di corrispettività opererebbe, nell'ambito del rapporto di

lavoro, nel senso di esigere una puntuale corrispondenza tra singole

prestazioni lavorative e retribuzione, sicché la corresponsione di

questa in assenza delle prime potrebbe giustificarsi solo in virtù

di norme eccezionali - e come tali di stretta interpretazione - quale

appunto l'art. 2110 c.c.

Corollario di questa impostazione è che la retribuzione non

sarebbe dovuta per i periodi di assenza per cure termali, ancorché

rese necessarie da "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative"

del lavoratore, dovendosi ritenere strumento sufficiente di tutela

della salute di costui, nel bilanciamento tra i contrapposti

interessi, la concessione da parte del datore di lavoro del relativo

permesso, e non potendosi addossare al medesimo anche l'onere della

retribuzione corrispondente.

6. - La tesi secondo cui le assenze dal lavoro per fruire di cure

idrotermali non sarebbero riconducibili, ai fini retributivi, alla

assenza per "malattia" di cui all'art. 2110 c.c. è, già sul piano

lessicale, contraddetta dalla loro qualificazione, nel citato art.

13, come "aspettative per infermità" o "permessi per malattia",

oltre che dall'essere esse motivate da "effettive esigenze

terapeutiche o riabilitative", che ovviamente presuppongono uno stato

patologico.

Evidente è, poi, il vizio logico insito nell'assumere a priori

che l'art. 2110 c.c. consideri "malattia" solo gli stati patologici

acuti - cosa che non risulta affatto dal testo della norma - per

desumerne che esorbitino dall'ambito della tutela ivi prevista i

momenti curativi delle affezioni croniche: le quali, invece, non solo

nel significato biologico, ma anche in quello proprio del linguaggio

comune - cui in generale le norme giuridiche fanno riferimento - sono

malattie allo stesso titolo di quelle acute. La riprova di tale vizio

sta nelle aberranti conseguenze cui la predetta tesi conduce. Alla

stregua di essa, infatti, la tutela apprestata dall'art. 2110 c.c.

opererebbe rispetto alle assenze relative ad affezioni acute, magari

di lieve entità, e non opererebbe, invece, rispetto a quelle

conseguenti all'esigenza di sottoporsi ad accertamenti clinici resi

necessari dall'insorgenza dei sintomi di malattie gravissime, ovvero

rispetto ai periodi di degenza ospedaliera destinati agli

accertamenti prodromici ad operazioni chirurgiche o, comunque, ad

interventi terapeutici programmabili nel tempo: ipotesi queste, nelle

quali - così come nel caso delle cure termali - non è ravvisabile

un attuale impedimento alla prestazione di lavoro derivante

"direttamente" dalla malattia.

7. - Se poi dal piano delle conseguenze si passa all'esame delle

premesse fondanti la tesi in esame, si deve constatare che essa si

radica su una concezione della tutela della salute, e più in

generale dall'equilibrio dei contrapposti interessi nell'ambito del

rapporto di lavoro, difforme da quella emergente dalle disposizioni

che la Costituzione detta in materia.

Va ricordato innanzitutto - come questa Corte ha più volte avuto

occasione di sottolineare - che il valore primario assegnato al

diritto alla salute (art. 32 Cost.) comporta che la sua tutela debba

spiegarsi non solo in ambito pubblicistico - al che si è provveduto

con la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 - ma anche nei

rapporti tra privati, ove la salute rileva come posizione soggettiva

autonoma, la cui lesione va risarcita indipendentemente dalle

conseguenze incidenti sull'attitudine del soggetto a produrre redditi

(sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986).

Nell'ambito, poi, della generale garanzia assicurata a tutti i

cittadini, una tutela privilegiata spetta ai lavoratori, nei cui

confronti essa si svolge tanto sotto il profilo sanitario che sotto

quello economico, in quanto vanno ad essi assicurati, in caso di

infortunio, malattia o invalidità, mezzi adeguati alle loro esigenze

di vita (art. 38, secondo comma, Cost.).

Sotto il primo aspetto, sono coerenti con tale ispirazione

costituzionale sia le disposizioni volte in generale a garantire

l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro (artt. 20 ss. l. n.

833 del 1978); sia l'imposizione all'imprenditore di un rigoroso

dovere di garantire la sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.), che

si pone come condizione per il legittimo esplicarsi dell'iniziativa

economica privata (art. 41, secondo comma, Cost.); sia, infine,

l'attribuzione ai lavoratori di un potere di controllo e di

promozione delle misure idonee a garantire la loro salute ed

integrità fisica (art. 9 l. n. 300 del 1970).

Sotto il secondo profilo, la tutela della salute del lavoratore

nell'ambito del rapporto di lavoro si realizza, tra l'altro,

riversando entro certi limiti sull'imprenditore il rischio della

malattia di costui e perciò imponendogli - per un certo periodo sia

di non recedere dal contratto, sia di corrispondere la retribuzione

al dipendente (art. 2110 c.c.).

Ora, che la composizione degli interessi in gioco così realizzata

non possa intendersi limitata alle affezioni acute direttamente

invalidanti discende, sia dall'ampiezza della tutela della salute

accordata al lavoratore come singolo, sia dalla considerazione che la

salute è garantita, secondo l'art. 32 Cost., anche come interesse

della collettività, e che una sua efficace salvaguardia giova anche

al miglior assolvimento dei compiti assegnati allo Stato dall'art.

38, quarto comma, Cost.

Il perseguimento di una sempre migliore condizione sanitaria della

popolazione è, invero, uno degli obiettivi primari che la

Costituzione assegna alla Repubblica: ed è perciò interesse

generale che per le malattie croniche e recidivanti - quali sono

quelle qui tipicamente in discussione - siano tempestivamente

apprestate cure idonee ad arrestarne il corso o ad impedirne

l'aggravamento. Ciò anche perché l'esigenza di garantire a tutti il

diritto ad adeguate prestazioni sanitarie e previdenziali è

razionalmente soddisfatta promuovendo la somministrazione di cure

tempestive, sì da prevenire od attenuare oneri (per pensioni di

invalidità, o per spese farmaceutiche e specialistiche) destinati a

far carico in futuro sulla sfera sanitaria pubblica: ed è appunto

anche in quest'ottica che si collocano le cure idrotermali erogate

dagli enti assicurativi e previdenziali ai propri assistiti.

A tale interesse, individuale e collettivo, corrisponde del resto,

a ben vedere, l'interesse dello stesso datore di lavoro che,

retribuendo assenze limitate per cure idonee ad impedire il progresso

o l'aggravamento della malattia, può evitare di sopportare in futuro

l'onere di un ben maggiore periodo di assenza dovuto al verificarsi

di tali eventi.

8. - Il descritto rilievo che alla tutela della salute va

assegnato nell'ambito del rapporto di lavoro incide sulla definizione

del punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in esso dedotti

ed implica una concezione della corrispettività diversa da quella

presupposta dalle ordinanze di rimessione.

Innanzitutto, l'assumere che il principio di corrispettività nel

rapporto di lavoro si risolve meccanicamente, salvo deroghe

eccezionali, in una relazione biunivoca tra prestazione lavorativa e

retribuzione urta contro il concetto di retribuzione assunto

dall'art. 36 Cost., che non è - come questa Corte ha più volte

precisato - mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro

proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo

normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del

lavoratore e dei suoi familiari, che deve essere sufficiente ad

assicurare a costoro un'esistenza libera e dignitosa. Per realizzare

tale funzione della retribuzione, il legislatore può provvedere non

solo mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma

anche imponendo determinate prestazioni all'imprenditore: ciò per la

ragione che nel rapporto il lavoratore impegna non solo le proprie

energie lavorative ma - necessariamente ed in modo durevole - la sua

stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi interessi e

rapporti personali e sociali.

L'interesse alla salvaguardia della salute del lavoratore - che

può subire pregiudizio anche per le modalità della prestazione

lavorativa - fa perciò parte del sinallagma contrattuale; e

conseguentemente, la corresponsione della retribuzione durante le

assenze per malattia (art. 2110 c.c.) non è fatto eccezionale, ma

strumento per far assolvere ad essa la sua normale funzione.

Nell'interpretazione di tale norma non possono perciò introdursi

- in linea di principio - artificiose distinzioni tra le assenze per

malattia, a seconda che siano dovute all'insorgenza di affezioni

morbose acute ovvero alla necessità di cura di malattie croniche.

Nell'un caso e nell'altro, è in questione l'interesse alla salute

del lavoratore dedotto in contratto, ed un bilanciamento dei

contrapposti interessi che sia rispettoso delle direttive

costituzionali suenunciate non può operarsi - sempre in linea di

principio - escludendo le seconde dall'area della retribuibilità.

L'area del possibile bilanciamento va, viceversa, spostata sul

terreno concreto delle specificità degli stati morbosi e delle cure

considerate ed è in relazione a questo che la distribuzione del

rischio della malattia tra lavoratore ed imprenditore, ovvero tra

questi e gli istituti previdenziali di sicurezza sociale, può

formare oggetto di particolare regolamentazione.

9. - Alla stregua delle suesposte premesse, la specifica

disciplina dei permessi extraferiali per cure idrotermali dettata

nell'impugnato art. 13 appare idonea a realizzare un equilibrato

contemperamento delle varie esigenze in gioco.

Gli obiettivi di ridimensionamento della spesa sanitaria, di

riduzione del costo del lavoro e di contenimento dell'assenteismo

praticato col ricorso a cure termali non strettamente necessarie a

fini terapeutici - obiettivi che ispirano la disciplina in questione

fin dal d.l. n. 16 del 1982 - trovano realizzazione, da un lato, con

la fissazione di un periodo massimo di permesso di quindici giorni

l'anno (sicché, ove siano prescritti due cicli annuali di cure,

ciascuno di tale durata, solo uno potrà effettuarsi al di fuori

delle ferie) nonché con l'imposizione di un intervallo, pure di

quindici giorni, tra detto periodo ed i congedi ordinari o le ferie

annuali (commi quarto e quinto); dall'altro, nell'esclusione dei

permessi extraferiali tanto per le cure effettuate per esigenze

meramente preventive, quanto per quelle elioterapiche, climatiche,

psammoterapiche e similari (sesto comma). Ne risultano perciò

travolte - trattandosi di norme di ordine pubblico economico - quelle

disposizioni dell'autonomia collettiva che non ponevano siffatte

limitazioni.

Inoltre, la serietà ed imparzialità dell'accertamento

dell'esistenza di "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative"

richiedenti fruizione di cure termali "fuori dai congedi ordinari e

dalle ferie annuali" è dalla norma assicurata col richiedere, al

riguardo, una "motivata prescrizione" proveniente da "un medico

specialista" nelle affezioni di volta in volta considerate

dell'unità sanitaria locale (ovvero dell'INPS o dell'INAIL, ove

trattisi di lavoratori inviati alle cure da tali istituti); ed è

appena il caso di notare che eventuali atteggiamenti compiacenti

sarebbero imputabili non alla norma, ma alla carenza dei controlli

pubblici in tali ipotesi necessari.

Ed ancora: poiché la speciale disciplina limitativa della

concessione di permessi extraferiali retribuiti per cure termali

contenuta nel citato art. 13 si applica a tutti i lavoratori

dipendenti, sia pubblici che privati, ne risulta superata la censura

- peraltro dichiaratamente irrilevante nel giudizio a quo prospettata

dal Pretore di Sondrio nel presupposto della riconducibilità della

fattispecie in esame, per i primi, nell'istituto del congedo

straordinario "per gravi motivi" di cui agli artt. 37 e 40 del d.P.R.

n. 3 del 1957.

10. - Sul versante opposto, l'esigenza di adeguata tutela della

salute dei lavoratori è assicurata dalla disposizione in esame

ancorando la fruizione di cure termali in periodo extraferiale

all'accertata sussistenza di "effettive esigenze terapeutiche o

riabilitative".

Con tale formulazione, il legislatore ha, innanzitutto,

riconosciuto la rilevanza delle cure termali prescritte per esigenze

riabilitative, per ottenere cioè la remissione di una malattia o

almeno la regressione dei postumi di essa: esigenze che erano state

ingiustificatamente obliterate dalla legge n. 526 del 1982,

trattandosi di uno dei settori per i quali le cure termali sono

ritenute appropriate.

Inoltre, l'eliminazione di requisiti impropri o troppo restrittivi

- quali erano, rispettivamente, quelli concernenti la connessione

delle esigenze terapeutiche con "stati patologici in atto" (art. 13

d.l. n. 463 del 1983) e "l'impossibilità del rinvio delle cure"

(art. 4 l. n. 526 del 1982) - ha reso chiaro, da un lato, che la

tutela apprestata dalla norma concerne - tipicamente, anche se non

esclusivamente - le affezioni croniche o recidivanti, nonché le

esigenze di riabilitazione da stati morbosi di varia natura, e

dall'altro che le cure termali prescrivibili per il periodo

extraferiale non sono necessariamente, e solo, quelle reputate così

urgenti da risultare indifferibili.

Anche alla stregua di tali precisazioni, perciò, la disposizione

impugnata va intesa nel senso che le cure idrotermali ivi

disciplinate sono quelle per le quali risulti accertata la reale

esigenza - per il conseguimento dei divisati scopi terapeutici o

riabilitativi - che esse siano effettuate in periodo extraferiale.

Come ha esattamente precisato la Corte di Cassazione il lavoratore

non può cioè essere costretto a rinviare ad altra epoca cure

termali che, se effettuate prima, si rivelerebbero più efficaci:

maggiormente idonee, cioè, ad arrestare o rallentare il processo

morboso, o ad evitare aggravamenti o ricadute, ovvero a conseguire

una pronta remissione o riabilitazione.

Un'interpretazione della norma, quale quella presupposta dai

giudici a quibus, che comportasse in tali casi il mancato accollo

all'imprenditore dell'onere retributivo per il periodo di cura

condurrebbe al risultato - certamente incostituzionale - di indurre

nel lavoratore una rilevante remora alla tempestiva fruizione delle

cure necessarie, così compromettendone la guarigione, o esponendolo

al pericolo di aggravamenti o comunque frapponendo ostacoli alla

terapia ritenuta appropriata: ciò che tra l'altro implicherebbe non

consentite differenziazioni, in termini di tutela della salute, tra

chi sia in condizioni di rinunziare ad una quota della retribuzione e

chi, non possa invece privarsene.

Con la suesposta interpretazione le censure prospettate dai

giudici a quibus vengono meno, e perciò le questioni da costoro

sollevate vanno dichiarate infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo

sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98.

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,

del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,

nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 32, 36 e 38 Cost. dai Tribunali di Parma e Modena e dai

Pretori di Sondrio e Brescia con ordinanze emesse, rispettivamente,

in data 19 dicembre 1984, 2 aprile 1986, 21 giugno 1985 e 3 febbraio

1987 (ordd. nn. 78/85, 551/86, 571/85 e 139/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:559 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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