Corte costituzionale

Sentenza n. 505/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale

di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 "Approvazione del testo unificato

delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi"; dell'art.

30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 "Approvazione del testo

unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella

Provincia di Bolzano" e dell'art. 30 della legge provinciale di

Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificato dalla legge provinciale di

Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10 "Norme modificatrici, interpretative

ed integrative delle leggi provinciali 29 marzo 1954 n. 1 e 2

settembre 1954 n. 2 contenenti le norme fondamentali sull'ordinamento

dei masi chiusi", promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1980 dal

Tribunale di Bolzano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Pircher Paul, Pircher Theresia ed altri e Pircher Franz, iscritta al

n. 520 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione di Pircher Theresia ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Giovanni Rotunno per Pircher Theresia ed altri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 21 marzo 1980, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli

artt. 3, 42 e 44 Cost., dell'art. 30 della legge provinciale di

Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (art. 29 del t.u. delle leggi provinciali

sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del

presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978 n. 32) nella

parte in cui esclude il diritto dei coeredi verso l'assuntore alla

divisione suppletoria dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione del

maso chiuso sul prezzo di assunzione nel caso di trasferimento

coattivo, e in particolare di vendita in un procedimento di

esecuzione forzata. Nella specie il prezzo di assunzione era stato

fissato dal Pretore in L. 10.066.660, con la quale somma l'assuntore

aveva tacitato i diritti di legittima sul maso dei suoi tredici

fratelli. Successivamente, essendosi l'assuntore fortemente

indebitato, il maso fu messo all'asta dai creditori ricavandone un

prezzo di aggiudicazione di L. 234.000.000, con un'eccedenza in

favore del debitore di lire 54.000.000.

La disposizione impugnata prevede che la differenza tra il prezzo

di assunzione (calcolato sul valore di reddito, non sul valore

venale) e il ricavo dall'alienazione del maso, ove questa sia

intervenuta entro dieci anni dall'assunzione, sia versata alla massa

ereditaria, ai fini di un supplemento di divisione, solo in caso di

alienazione "volontaria", restandone così esclusi i trasferimenti

coattivi, salva soltanto, ove si tratti di espropriazione forzata, la

prova della simulazione del debito.

Secondo il giudice a quo tale limitazione è priva di

giustificazione razionale, e quindi viola l'art. 3 Cost., ove si

consideri che anche un'alienazione non volontaria può far acquisire

all'assuntore in tutto o in parte il valore commerciale del fondo, e

al pari della vendita volontaria lo spoglia della veste di

coltivatore, funzionale agli interessi generali economici alla buona

coltivazione. Il principio di eguaglianza esige che la regola del

primo comma della norma in questione sia estesa a tutte le

alienazioni, essendo la limitazione a quelle volontarie giustificata

soltanto per le norme del terzo e del quarto comma.

Sarebbero inoltre violati anche gli artt. 42 e 44 Cost. perché

"l'esclusione del diritto alla divisione suppletoria sul ricavato da

alienazione coattiva comporta un operare della compressione

quantitativa dei diritti di comproprietà ereditaria anche quando

siano venute meno le ragioni di favore dell'assuntore, che dopo

l'alienazione non è più colui che contribuisce al razionale

sfruttamento del suolo e alla salvezza dell'economia agricola

montana; con un risultato che contrasta anche con le finalità di

perseguimento di equi rapporti sociali".

2. - Subordinatamente all'accoglimento della questione di

costituzionalità sopra esposta, il Tribunale di Bolzano ha

sollevato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali,

un'altra questione di legittimità dell'art. 30 della legge

provinciale citata, "in quanto nel rapporto differenziale tra il

prezzo di assunzione e quello di vendita infradecennale non tiene

conto per la spettanza e l'entità della divisione suppletoria del

tempo intercorso, con idonea rivalutazione monetaria del prezzo di

assunzione".

3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite quattro

delle parti attrici nel giudizio principale; non ha spiegato

intervento il Presidente della giunta provinciale di Bolzano.

Le parti private, con argomenti analoghi a quelli svolti

nell'ordinanza di rimessione, insistono per l'accoglimento della

questione. In una memoria illustrativa, depositata il 17 febbraio

scorso, fanno inoltre presente che nel frattempo è intervenuta la

legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10, introduttiva nel testo unico

citato di un art. 29/a, che estende il diritto alla divisione

suppletoria al caso di vendita o assegnazione forzata del maso,

limitatamente però al residuo finale spettante al debitore

esecutato, dedotte eventuali spese inerenti all'assunzione e al

miglioramento del maso. Comunque, questa nuova norma, non essendo

retroattiva, non è applicabile nel caso di specie. Considerato in diritto

1. - La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità è

l'art. 30 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1,

ordinato come art. 29 nel testo unificato dalle leggi provinciali

sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del

Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978 n. 32. Non

vengono in considerazione, in quanto non applicabili nel caso di

specie, né il testo dell'art. 29, primo comma, né l'art. 29/a,

successivamente introdotti nel citato testo unico dagli artt. 7 e 9

della legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10.

2. - La questione è fondata.

La norma denunziata attribuisce ai coeredi dell'assuntore il

diritto a un supplemento di divisione (recte: a una seconda

divisione) - previo conferimento alla massa ereditaria della

differenza tra il prezzo di assunzione e il prezzo ricavato dalla

vendita del maso intervenuta entro dieci anni dall'assunzione,

"decurtata del valore di eventuali miglioramenti da lui eseguiti, da

stimarsi da esperti" - solo nel caso di vendita "volontaria", non

anche nel caso di vendita o assegnazione in un procedimento di

esecuzione forzata. Il limite risponde a una ratio legis orientata a

coniugare una misura di equità con una misura sanzionatoria del

comportamento dell'assuntore, che ha alienato il maso, appropriandosi

del suo valore commerciale, prima di avere soddisfatto, coltivando il

fondo per un periodo di tempo ragionevole (valutato dalla legge in

dieci anni dall'assunzione, ossia dall'apertura della successione),

le finalità di utilità sociale in vista delle quali gli era stato

concesso di assumere il maso a un prezzo agevolato, commisurato al

valore di reddito anziché al valore venale. Alla radice della norma

sta la concezione della proprietà - sviluppata dalla cultura

religioso-giuridica germanica - come dotazione o attrezzatura

dell'"ufficio" al quale Dio ha chiamato il proprietario,

costituendolo amministratore fiduciario del fondo al servizio del

bene comune.

La logica sanzionatoria spiega l'esclusione della pretesa dei

coeredi nei casi di trasferimento coattivo del maso. Ma, almeno nel

caso di vendita o assegnazione forzata per debiti, essa non è più

integrata in una giustificazione sostanziale che valga a legittimare

la disparità di trattamento dei coeredi al cospetto del principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. L'idea che la vendita forzata

del maso non possa normalmente intervenire se non a causa di una

sfortunata gestione dell'impresa agricola, cioè per una causa non

imputabile a cattiva volontà o a negligenza dell'assuntore,

presuppone un contesto sociologico inattuale, incentrato sul maso

chiuso come supporto economico di una "grande famiglia", nella quale

"il diritto di comandare discendeva di generazione in generazione

insieme con la proprietà dei fondi ereditari". Allora la successione

a causa di morte, regolata dal diritto di primogenitura, non era

soltanto una vicenda patrimoniale di mutamento del soggetto

proprietario, ma aveva preminentemente il significato socio-politico

di investitura nella qualità di capo del gruppo parentale. In

siffatto contesto i membri del gruppo, pur in posizione subalterna,

esercitavano, in virtù del rapporto di parentela, un controllo sulle

decisioni del titolare, e in particolare sulle decisioni che

comportassero assunzione di debiti, vigilando che esse fossero

giustificate dai bisogni della conduzione del maso.

Oggi il declino della grande famiglia e dei costumi che ne

salvaguardavano la compattezza distorce la funzione originariamente

assegnata alla norma in esame: piuttosto che sollecitare l'interesse

dell'assuntore a perseverare nella fedele e diligente coltivazione

del fondo e a resistere a tentazioni speculative, il limite della

"volontarietà" della vendita, non più radicato nell'intimo legame

un tempo esistente tra lo spirito della famiglia e la conservazione

della terra, può trasformarsi in incentivo a una conduzione poco

oculata o addirittura a comportamenti fraudolenti intenzionati a

creare le premesse di una vendita forzata pilotata dall'assuntore

allo scopo di lucrare un consistente residuo attivo sottratto a

pretese dei coeredi.

In questo diverso contesto viene meno il supporto fattuale della

logica sanzionatoria sopra enucleata e invece si propaga anche al

caso di vendita o assegnazione forzata l'esigenza di equità che

impone all'assuntore l'obbligazione restitutoria verso i coeredi

prevista dall'art. 30 della legge prov. n. 1 del 1954.

2. - Lo stesso legislatore provinciale ha riconosciuto che la

detta condizione non è più giustificata. Tuttavia non ha cancellato

la differenza di trattamento dei coeredi dell'assuntore nei due casi

di vendita volontaria e di vendita forzata del maso, ma soltanto l'ha

attenuata. La legge prov. 26 marzo 1982 n. 10 ha inserito (art. 9)

nel testo unico del 1978 cit. il seguente art. 29/ a: "(1) Se il

maso, in tutto o in parte, viene venduto o assegnato in esecuzione

forzata entro il termine previsto dal precedente articolo,

l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria per la

divisione suppletoria l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del

valore di assegnazione sul prezzo di assunzione. (2) In tal caso si

applicano il secondo, quinto e sesto comma (quest'ultimo aggiunto

dall'art. 8 della medesima legge) dell'art. 29. Il diritto dei

coeredi può esercitarsi sul ricavato dell'esecuzione forzata solo

nei limiti del residuo finale spettante al debitore esecutato, previa

deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e al

miglioramento del maso".

Questa norma, non essendo retroattiva, non è applicabile al caso

di specie. Ma nemmeno può fornire un modello alla pronuncia di

illegittimità costituzionale modificativa della norma applicabile,

cioè dell'art. 30 della legge n. 1 del 1954. La soluzione adottata

dalla legge del 1982 restringe l'obbligo di restituzione

dell'assuntore verso i coeredi nella misura del solo arricchimento,

consentendogli di dedurre dal prezzo ricavato dalla vendita forzata,

oltre al prezzo di assunzione e alle eventuali spese ad essa

inerenti, non soltanto il valore delle migliorie apportate al maso,

ma anche le passività contratte per altri scopi, non esclusi gli

scopi voluttuari.

Pur nella misura ridotta dal nuovo art. 29/ a del testo unico, la

disparità di trattamento dei coeredi a seconda del carattere

volontario o coatto della vendita non appare giustificata, né dal

punto di vista dei principi dogmatici del nostro ordinamento, né dal

punto di vista di una razionale politica legislativa. La limitazione

al mero arricchimento della responsabilità di chi ha alienato senza

dolo un bene spettante alla massa ereditaria è una direttiva

estranea al nostro ordinamento, come attestano l'art. 535 cod. civ.,

che ha abbandonato la regola romana della responsabilità dell'erede

apparente di buona fede verso l'erede vero, e più puntualmente, con

riguardo alla questione in oggetto, l'art. 748, che indica le

deduzioni consentite al coerede donatario tenuto a conferire per

imputazione il bene donato. D'altra parte, la soluzione accolta

dall'art. 29/ a, in quanto limita il diritto di riparto dei coeredi

al residuo attivo dell'esecuzione forzata, non è adeguata

all'esigenza, individuata dall'ordinanza di rimessione, "che la

divisione suppletoria scoraggi l'assuntore dal lasciare, senza troppo

preoccuparsene, che si creino le premesse di una vendita forzata per

debiti".

3. - In conseguenza dell'accoglimento della questione in relazione

all'art. 3 Cost., restano assorbiti gli incidenti di

costituzionalità sollevati in riferimento agli artt. 42 e 44 Cost.

4. - Subordinatamente all'accoglimento della questione di

costituzionalità esaminata nei precedenti nn. 2 e 3, il Tribunale di

Bolzano solleva, sempre in relazione ai medesimi parametri, un'altra

questione di legittimità dell'art. 30 della legge prov. n. 1 del

1954, questa volta in favore dell'assuntore: la norma impugnata è

reputata illegittima anche nella parte in cui prevede che la

differenza tra il prezzo di assunzione e il prezzo ricavato dalla

vendita del maso sia calcolata senza applicare alla somma già

corrisposta ai coeredi coefficienti di rivalutazione riferiti agli

indici statistici di diminuzione del potere di acquisto della moneta.

La questione è ammissibile, essendo il giudice a quo chiamato a

decidere non solo sull' an della divisione suppletoria, ma anche, in

caso affermativo, sul quantum dell'oggetto della nuova divisione.

Peraltro, essa è infondata.

Occorre considerare che, a norma dell'art. 35/ a del testo unico,

il maso chiuso si trasmette recta via dal de cuius all'assuntore: la

legge lo separa dall'eredità e lo fa oggetto di una successione

(anomala) a titolo particolare (c.d. assunzione del maso).

Corrispondentemente si produce un effetto di surrogazione reale, per

cui in luogo del maso entra nella massa dividenda, sotto forma di

un'obbligazione pecuniaria dell'assuntore, il prezzo di assunzione

fissato ai sensi dell'art. 25. Ciò significa che, in ordine al maso,

la divisione ereditaria non è una divisione per equivalente nel

senso tecnico dell'art. 720 cod.civ. (cioè una divisione avente per

oggetto l'immobile, attuata mediante assegnazione per intero del bene

alla porzione di uno dei coeredi e costituzione in favore degli altri

di un diritto di conguaglio), bensì è una divisione avente per

oggetto il valore di reddito del maso, tradotto in una obbligazione

di somma determinata "posta a carico dell'assuntore" (art. 26 t.u.

cit.).

Ne consegue che, ove si proceda al supplemento di divisione

previsto dall'art. 30 della legge n. 1 del 1954 (e ora dagli artt. 29

e 29/ a del t.u. del 1978 modificato dalla legge prov. n. 10 del

1982), previo conferimento alla massa del prezzo ricavato dalla

vendita del maso, l'obbligazione di restituzione alla massa mediante

imputazione alle rispettive quote, alla quale sono tenuti a loro

volta i coeredi dell'assuntore in ragione di ciò che sul valore di

reddito del maso hanno ricevuto nella prima divisione, è

un'obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico.

L'applicazione di tale principio alla collazione di danaro donato, e

quindi anche all'imputazione di debiti di somme di denaro insorti tra

coeredi, è stata riconosciuta costituzionalmente legittima dalla

sentenza 25 giugno 1981 n. 107 di questa Corte, in relazione agli

artt. 747, 750 e 751 cod.civ.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge

della Provincia Autonoma di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 ("Ordinamento

dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano") nella parte in cui non

prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso,

in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine

ivi contemplato, l'assuntore è tenuto a versare alla massa

ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo

dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione,

previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del

valore delle migliorie apportate al maso;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30 della citata legge provinciale n. 1 del 1954 nella parte

in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di

assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo

dall'alienazione, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 42 e 44

Cost., dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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