Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1973 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539

del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1970 dal tribunale di San Remo

nel procedimento civile vertente tra Guazzoni Romolo e Morrano Angela,

iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1972 dal tribunale di Messina nel

procedimento civile vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini

Salvatore, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Visti gli atti di costituzione di Guazzoni Romolo e Quatrini

Salvatore;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito l'avv. Vincenzo Mazzotti, per Quatrini Salvatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 1 dicembre 1970 nella causa vertente fra Guazzoni

Romolo e Morrano Angela il tribunale di San Remo ha sollevato eccezione

di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile in relazione

agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione in quanto con

sentenza 14 aprile 1969, numero 79, la Corte costituzionale ha fissato

il principio che la tutela giuridica dei figli naturali non deve

differenziarsi da quella stessa prevista per i figli legittimi, tutte

le volte che - come appunto nel caso di specie - manchi una famiglia

legittima.

Con ordinanza 9 maggio 1972 nella causa vertente tra Quatrini

Letteria e Quatrini Salvatore il tribunale di Messina ha sollevato

eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile sotto

il profilo che la riserva a favore della filiazione naturale

riconosciuta, disposta da tale articolo, quando il de cuius non lasci

discendenti legittimi né ascendenti, né coniuge, in ragione -

rispettivamente - di un terzo o della metà del patrimonio del genitore

- e quindi in misura più ridotta rispetto a quella disposta, in

ragione rispettivamente della metà o di due terzi, dal precedente art.

537 a favore della filiazione legittima, non trovando giustificazione

in alcuna incompatibilità con i prevalenti diritti di membri di

famiglia legittima, appare in contrasto sia col principio di

uguaglianza per tutti i cittadini sancito dall'art. 3 della

Costituzione, sia col diritto alla più ampia tutela giuridica e

sociale riconosciuto ai figli nati fuori del matrimonio dalla stessa

Costituzione nel terzo comma dell'art. 30, con la sola eccezione dei

casi di incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia

legittima.

Con successiva memoria Quatrini Salvatore ha insistito sulla

legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile,

richiamandosi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale nella

sentenza n. 79 del 1969 e sostenendo che l'art. 539 può ritenersi

legittimo solo quando il figlio naturale concorre alla successione con

membri della famiglia legittima in quanto in questa ipotesi vale a

conciliare gli interessi della filiazione naturale con quelli della

famiglia legittima. Quando invece non ricorre tale concorso, gli

interessi della filiazione naturale devono intendersi tutelati

immediatamente e compiutamente dalla norma costituzionale ed il figlio

naturale va considerato alla stregua di un figlio legittimo, in tutta

l'estensione del termine e per ogni effetto giuridico. Ha rilevato che

la citata sentenza ha affermato che la famiglia legittima sia quella

costituita col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e

dai figli legittimi, i quali nella specie mancano. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,

vanno riuniti e decisi con una stessa sentenza, in quanto si

riferiscono alla medesima disposizione di legge (articolo 539 del

codice civile) e prospettano questione identica in riferimento agli

artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Con sentenza n. 79 del 1969 la Corte costituzionale, esaminando la

questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 30, comma

terzo, della Costituzione, degli artt. 577 e 467 del codice civile, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo di questi e del

secondo limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione

il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo

o non volendo accettare l'eredità, non lasci o non abbia discendenti

legittimi, nonché, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, dell'art. 468 del codice civile e negli stessi limiti di cui al

precedente art. 467.

Con detta sentenza la Corte ha interpretato l'art. 30, comma terzo,

della Costituzione nel senso che questo garantisce al figlio naturale

riconosciuto o dichiarato "ogni" tutela giuridica e sociale, quando non

urti cogli interessi "dei membri della famiglia legittima", il che non

può che intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione

di figlio simile a quella che l'ordinamento attribuisce in ogni campo

ai figli legittimi, compreso quello della successione ereditaria, dato

che rispetto ad essa lo status di figlio legittimo o naturale ha,

secondo i principi, rilevanza precisa. Ed ha interpretato la

limitazione del terzo comma dell'art. 30 della Costituzione

"compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" nel

senso che per "famiglia legittima" debba intendersi quella costituitasi

col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli

legittimi.

Seguendo tale interpretazione della norma costituzionale di

raffronto appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 539

del codice civile, il quale dispone la riserva a favore dei figli

naturali riconosciuti o dichiarati, stabilendo che ad essi debba essere

riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lasci un solo

figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto

è disposto dagli artt. 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di

concorso.

Tale norma stabilisce, per la riserva ereditaria a favore dei figli

naturali riconosciuti o dichiarati quando manchino figli legittimi o

coniuge del de cuius e quindi non sussistano diritti dei membri della

famiglia legittima, che l'art. 30, comma terzo, della Costituzione

intende espressamente tutelare, una disparità rispetto alla riserva

ereditaria a favore dei figli legittimi dichiarata dall'art. 537 del

codice civile (metà del patrimonio del genitore se questo lascia un

figlio solo; due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto

dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso).

Pertanto, l'art. 539 codice civile, in quanto in contrasto con

l'art. 30, comma terzo, della Costituzione che assicura "ogni tutela

giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia

legittima" e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto stabilisce, in

mancanza di membri della famiglia legittima, un trattamento non

giuridicamente giustificato, di disparità successoria per i figli

naturali rispetto ai figli legittimi, deve essere dichiarato

costituzionalmente illegittimo nelle parti in cui fissa la riserva

ereditaria a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati nella

misura di un terzo del patrimonio del genitore se questo lascia un solo

figlio naturale o la metà se i figli sono più e non nella stessa

misura prevista dall'art. 537 del codice civile a favore dei figli

legittimi e cioè nella misura della metà se il genitore lascia un

figlio solo e di due terzi se i figli sono più.

Dato l'espresso richiamo dell'art. 539 del codice civile agli artt.

545 e 546 stesso codice, la Corte prende in esame anche la legittimità

costituzionale dell'art. 545 del codice civile, il quale dispone il

concorso di ascendenti legittimi con figli naturali e dell'art. 546, il

quale dispone il concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e

coniuge. Conseguentemente all'interpretazione che con la richiamata

sentenza n. 79 del 1969 la Corte ha dato all'art. 30, comma terzo,

della Costituzione, intendendo per "famiglia legittima" solo quella

costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e

dai figli legittimi, gli artt. 545 e 546 del codice civile risultano

contrastare con la predetta norma costituzionale in quanto limitano i

diritti del figlio naturale anche quando manchino "membri della

famiglia legittima", non rientrando fra questi gli ascendenti legittimi

del de cuius e quindi quando non sussiste l'incompatibilità prevista

dal citato art. 30, comma terzo, della Costituzione e in quanto

contrastano con l'art. 3 della Costituzione stabilendo un trattamento

non giuridicamente giustificato di disparità successoria dei figli

naturali rispetto ai figli legittimi. Il concorso del coniuge con i

figli naturali è già regolato dall'art. 543 codice civile così come

è regolato dall'art. 541 stesso codice il concorso di figli legittimi

e figli naturali e dall'art. 542 il concorso di figli legittimi,

coniuge e figli naturali. Pertanto i diritti dei membri della famiglia

legittima rispetto a figli naturali riconosciuti o dichiarati risultano

tutelati in piena conformità della disposizione dell'art. 30, comma

terzo, della Costituzione.

3. - Conseguentemente, per l'attuazione del principio

costituzionale di cui all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, la

legge deve stabilire che a favore dei figli naturali, quando la

filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservata la metà del

patrimonio del genitore se questo lascia un solo figlio naturale o i

due terzi se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli

artt. 541, 542, 543 per i casi di concorso.

4. - La Corte, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, afferma l'illegittimità costituzionale degli articoli 545 e 546

del codice civile e conseguentemente l'illegittimità costituzionale

degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno

richiamo ai predetti articoli 545 e 546.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in

motivazione, limitatamente alla parte in cui a favore dei figli

naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è

riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un

terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio

naturale o la metà se i figli naturali sono più, e non, come per i

figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia

un figlio solo o i due terzi se i figli sono più;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli

artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno

richiamo ai predetti artt. 545 e 546.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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