Corte costituzionale

Sentenza n. 479/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.P.R. 303/1956
  • art. 3d.P.R. 547/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo

comma, del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene

del lavoro) e 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1980 dal Pretore di Legnano

nel procedimento penale a carico di Sciuccati Maria Luisa ed altra,

iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 1981;

2) ordinanza emessa il 23 aprile 1985 dal Pretore di Adria nel

procedimento penale a carico di Ghinati Renzo ed altro, iscritta al

n. 643 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 54 - 1ª serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1980

(R.O. n. 277/1981), nel procedimento penale a carico di Sciuccati M.

Luisa ed altra - imputate del reato di cui agli artt. 8 e 39 del

d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del

lavoro), per avere svolto da sole, in società di fatto, attività

produttiva di beni in un locale seminterrato privo di servizi

igienici - ritenendo accertati i fatti contestati, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 41 Cost., dell'art. 3, secondo comma, del

suindicato d.P.R.

n. 303 del 1956, che equipara, ai fini dell'applicazione delle norme

per l'igiene del lavoro, ai lavoratori subordinati i soci di società

e di enti cooperativi, anche di fatto, i quali prestino la loro

attività per conto della società o degli enti.

Ad avviso del pretore, la disposizione denunciata, in base alla

quale dovrebbe essere affermata la responsabilità penale di ciascuna

delle socie di fatto, sarebbe illegittima, poiché subordina la

libertà di iniziativa economica di più persone che vogliono

intraprendere, con lavoro proprio e associato, senza dipendenti, al

rispetto di una normativa di igiene del lavoro, comportante oneri

economici non indifferenti e il divieto di usare, per l'attività,

locali non conformi alle prescrizioni di legge, senza che tale

limitazione trovi ragione nella necessità di tutelare la sicurezza e

la dignità umana, che, ai sensi dell'art. 41 Cost., devono

intendersi come sicurezza e dignità altrui, non dei soggetti stessi

che intraprendono l'attività economica. Sussisterebbe, inoltre,

disparità di trattamento tra i soci lavoratori di una società senza

dipendenti e i soggetti che esercitano attività lavorativa da soli,

senza soci né dipendenti, poiché questi ultimi non sono tenuti

all'osservanza di alcuna norma di igiene, a differenza dei primi,

senza che, in ambo i casi, esista alcun soggetto, diverso dagli

esercenti l'attività, da tutelare.

La questione - secondo il giudice a quo - è rilevante, poiché la

sussistenza o meno della disposizione denunciata decide l'alternativa

tra l'emissione di decreto penale nei confronti delle imputate e

l'archiviazione.

2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la

fondatezza della questione.

Circa l'asserita violazione dell'art. 41 Cost., osserva

l'interveniente che il pretore muove da una inaccettabile nozione

della "sicurezza e dignità umana" in termini di interessi

liberamente disponibili dai loro titolari, mentre si tratta di

esigenze che non possono non ricevere una tutela in forme generali

alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost. D'altra parte, la lamentata

inapplicabilità delle norme a tutela dell'igiene del lavoro

all'ipotesi di persona che esercita la propria attività lavorativa

da sola, senza dipendenti o senza forma associata, può, al più,

costituire una carenza legislativa, non un argomento di

incostituzionalità della norma denunciata nella parte in cui essa

attua fondamentali precetti della Costituzione.

3. Il Pretore di Adria, con ordinanza emessa il 23 aprile 1985

(R.O. n. 643/1986), nel procedimento penale contro Ghinati Renzo ed

altro - imputati del reato di cui agli artt. 70 e 77, lett.b), del

d.P.R. 7 maggio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro nelle costruzioni), per aver fatto eseguire ad

altro componente della società di fatto tra essi esistente lavori

edili senza aver adottato le necessarie cautele idonee a

salvaguardare l'incolumità del lavoratore, che era rimasto ferito ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 3, lett. a), e dell'art. 4 del

d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro), nella parte in cui equiparano, ai fini

dell'applicazione della normativa antinfortunistica, i soci della

società di fatto ai lavoratori subordinati, con conseguente

responsabilità, nel caso di mancata adozione di misure di

prevenzione, degli altri soci di fatto, come datori di lavoro.

Ad avviso del pretore, la normativa denunciata si appalesa

giustificata per le società munite di personalità giuridica, ma è

invece in contrasto con princìpi di eguaglianza, ragionevolezza e

della responsabilità penale per fatto proprio di cui all'art. 27

della Costituzione relativamente alle società di fatto, in quanto

non si può, in un'identica situazione di lavoro a cui sono addette

due persone non gerarchicamente subordinate l'una all'altra, bensì

soci di fatto con eguali diritti e doveri, far dipendere da un evento

estraneo alla loro volontà e cioè il verificarsi di un infortunio

ad uno dei due, il sorgere della responsabilità penale dell'altro;

con l'ulteriore assurda conseguenza che, nel caso in cui anche

l'altro socio possa lamentare lievi inconvenienti fisici conseguenti

all'infortunio, nessuno sarebbe penalmente responsabile.

4. È intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata non fondata.

Rileva infatti l'interveniente che:

a) l'equiparazione di cui all'art. 3 lett. a) del d.P.R. n.

547/1955, denunziata con riguardo esclusivo ai soci della società di

fatto, non viola per alcun profilo l'art. 3 Cost. perché i rapporti

tra soci versanti nella medesima situazione vengono assoggettati ad

uguale equilibrata disciplina; invero, nella considerata "identità"

(di ruoli e) di condizioni di lavoro svolto per conto della società

di fatto, i soci di essa, in forza della equiparazione di cui

all'art. 3, lett. a), sono tutti da considerare lavoratori

subordinati per la propria attività e datori di lavoro per

l'attività degli altri e quindi reciprocamente obbligati al rispetto

delle norme antinfortunistiche e destinatari della protezione

inerente all'obbligo altrui;

b) del pari nessuna violazione dell'art. 27 Cost. appare

configurabile ad opera della norma censurata, in quanto la

responsabilità penale per il reato d'inosservanza della norma

antinfortunistica scaturisce dalla condotta omissiva tenuta dal socio

nella sua veste di datore di lavoro, che lo obbliga all'osservanza

delle prescrizioni di sicurezza a tutela degli altri soci prestatori

di lavoro. Considerato in diritto 1. Le due ordinanze sollevano questioni tra loro connesse, ed i

relativi giudizi vanno pertanto riuniti e definiti con unica

sentenza.

2. Il Pretore di Legnano (R.O. n. 277/1981) pone in dubbio la

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 41 Cost., dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo

1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), in quanto

equipara, ai fini dell'applicazione delle norme sull'igiene del

lavoro, ai lavoratori subordinati i soci di società, anche di fatto,

i quali prestino la loro attività per conto della società, così

determinando la sottoposizione dei soggetti associati alle

prescrizioni sull'igiene del lavoro e sui requisiti dei locali.

Ciò importerebbe, secondo il giudice a quo:

a) una limitazione della libertà di iniziativa economica per

gli associati, non giustificata dalla esigenza di tutelare la

sicurezza e la dignità umana, avendo l'art. 41 Cost. riguardo a tali

valori rispetto ai terzi, non già rispetto agli stessi soggetti che

intraprendono una attività economica;

b) una ingiustificata discriminazione sfavorevole per i soci

lavoratori di una società di fatto senza dipendenti rispetto ai

soggetti che svolgono un'attività economica da soli (senza soci né

dipendenti), per essere tali soggetti esonerati dall'osservanza delle

norme sull'igiene del lavoro.

3. La questione va dichiarata non fondata sotto entrambi gli

aspetti.

È di tutta evidenza che, diversamente da quanto opina il giudice

a quo, il legislatore bene può imporre limitazioni all'iniziativa

economica privata in vista della tutela della salute, della sicurezza

e della dignità umana dello stesso soggetto esercente l'attività

(sent. n. 21 del 1964). Ciò in considerazione del valore assoluto

della persona umana sancito dall'art. 2 Cost., e tenuto conto della

primaria rilevanza che l'art. 32 Cost. assegna alla salute, nonché

dell'arbitrarietà di ogni discriminazione fra coloro che,

esplicando, sia pure in posizione diversa (nella specie lavoratori

associati e lavoratori subordinati) una medesima attività, siano

esposti ai medesimi rischi quanto agli indicati valori costituzionali

(cfr. ancora sent. n. 21 del 1964).

Per quel che concerne, poi, la disparità di trattamento che

deriverebbe dalla dedotta inoperatività della legislazione

sull'igiene del lavoro nei confronti dei lavoratori autonomi (quelli

appunto senza soci né dipendenti), è sufficiente osservare che

un'omissione irragionevole (o non sicuramente ragionevole) del

legislatore non può condurre alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale di altra norma per sé ragionevole (cfr. sentt. n. 297

del 1986; n. 168 del 1982; ordinanza n. 303 del 1984).

4. Il Pretore di Adria (R.O. n. 643/1986) censura, in riferimento

agli artt. 3 e 27 Cost., gli artt. 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27

aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro), in quanto equiparano, ai fini dell'applicazione della

normativa antinfortunistica, i soci delle società di fatto ai

lavoratori subordinati, con conseguente responsabilità, nel caso di

mancata adozione di misure di prevenzione, degli altri soci di fatto.

Secondo il giudice a quo la normativa impugnata violerebbe il

principio della responsabilità penale per fatto proprio (art. 27,

primo comma, Cost.), in quanto, nell'espletamento paritario, da parte

di soci di fatto, della stessa attività lavorativa, verrebbe fatto

dipendere da un evento estraneo alla loro volontà, qual è il

verificarsi dell'infortunio in danno di uno dei soci, il sorgere

della responsabilità penale dell'altro. Sotto altro aspetto, sarebbe

manifesta l'irragionevolezza di una disciplina in base alla quale,

nell'eventualità di infortunio di tutti i soci, nessuno sarebbe

penalmente responsabile.

5. La questione va dichiarata non fondata sotto entrambi gli

aspetti.

Quanto all'asserita lesione del princìpio della personalità

della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), è

sufficiente notare come tale princìpio sia pienamente rispettato

dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché

la responsabilità penale dei soci di fatto, lungi dal dipendere da

un evento estraneo alla loro volontà, è ricollegata ad una

omissione ai medesimi direttamente riferibile, e cioè alla mancata

adozione delle misure antinfortunistiche. È innegabile che tali

misure tutti i soci di fatto sono tenuti ad adottare o a far adottare

in ragione dei poteri di organizzazione e di gestione che ad essi

spettano in ordine all'attività produttiva costituente l'oggetto

sociale, e, correlativamente, di quei doveri che ad essi

individualmente incombono (cfr.artt. 2291, 2297, 2293, 2257 cod. civ.

concernenti le società in nome collettivo ed applicabili alle

società di fatto).

È inesatto, poi, il presupposto della dedotta irrazionalità

della normativa, e, cioè, che in relazione all'eventualità di

infortunio coinvolgente tutti i soci, nessuno sarebbe tenuto

all'osservanza delle norme antinfortunistiche, per l'impossibilità

di ravvisare il concorso nella stessa persona della qualità di

soggetto beneficiario della tutela antinfortunistica e di quella di

soggetto obbligato alla adozione delle misure relative. Infatti tale

impossibilità, già opinabile in quanto le cautele

antinfortunistiche siano considerate come dirette a favore dello

stesso soggetto che è tenuto ad adottarle, non ricorre certamente in

quanto le dette cautele siano considerate come dirette alla

salvaguardia degli altri soci, ponendosi sotto tale aspetto ogni

socio come tutore dell'incolumità degli altri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 19

marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di

Legnano, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1980;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955,

n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Pretore di

Adria, con ordinanza emessa il 23 aprile 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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