Corte costituzionale

Sentenza n. 434/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/09/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 305, comma 2,

del codice di procedura penale, promossi con n. 6 ordinanze emesse il

10 ed il 29 settembre 1994 dal Tribunale di Catanzaro, iscritte ai

nn. 649, 685, 686, 687, 688 e 689 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 48,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello avverso varie

ordinanze di proroga dei termini di custodia cautelare, denuncia, con

sei ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, l'illegittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'applicazione delle disposizioni previste

dall'art. 127 dello stesso codice per il procedimento in camera di

consiglio.

2. - Sotto il primo profilo, sostiene il remittente, appare

ingiustificata l'esclusione del rito camerale a fronte dei

numerosissimi casi in cui la legge ne prescrive l'osservanza.

La palese diversità di trattamento rispetto a tutti gli altri

incidenti, de libertate e no, che devono essere trattati con la

applicazione della disciplina di cui all'art. 127 del codice di

procedura penale - che non sono di rilievo e importanza certo

maggiori - e la conseguente discriminazione, evidenzierebbero il

contrasto col principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della

Costituzione.

L'irrazionalità della disciplina può meglio apprezzarsi,

prosegue il giudice a quo, considerando che le più garantistiche

forme del rito camerale devono essere attuate allorquando si deve

procedere alla mera correzione materiale del provvedimento di proroga

(l'art. 130 c.p.p. richiama, appunto, l'art. 127 c.p.p.).

Sicché appare veramente assurdo, conclude il remittente, che,

laddove si tratti di rettificare l'ordinanza che ha disposto la

proroga, di guisa che l'emendamento non comporti una modificazione

essenziale dell'atto, la legge imponga di provvedere "in camera di

consiglio a norma dell'art. 127" e, invece, dispensi dall'osservanza

del rito camerale proprio quando si deve deliberare il contenuto

sostanziale del provvedimento.

3. - Sotto il secondo profilo la norma contrasterebbe col

principio del diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma,

della Costituzione.

Premette il remittente che il procedimento di cui all'art. 305,

comma 2, del codice di procedura penale dispiega rilevantissime

conseguenze sullo status libertatis dell'indagato, in quanto comprime

la libertà personale al di là dei limiti massimi di fase stabiliti

in via ordinaria per la durata della custodia cautelare.

Per questo motivo, una volta riconosciuta dal legislatore la

necessità dell'intervento della difesa nel procedimento incidentale,

disponendo che il giudice provvede "sentiti il pubblico ministero e

il difensore", non potrebbe ritenersi né congrua, né accettabile,

in relazione alla importanza dell'interesse in discussione ed alla

correlata esigenza dell'adeguato esercizio del diritto di difesa, la

sostituzione della disciplina del rito camerale (avviso della udienza

sia all'interessato che al difensore; termine dilatorio di dieci

giorni; facoltà di presentare memorie prima della udienza; adozione

del provvedimento nel pieno contraddittorio tra le parti) con la

riduttiva previsione della mera audizione del difensore, la quale

comporta: a) l'esclusione del preventivo deposito in cancelleria

della richiesta del pubblico ministero ed, eventualmente, degli atti

su cui la stessa si fonda; b) l'esclusione del termine dilatorio per

l'esame degli atti e per l'allestimento della difesa, previsto nei

procedimenti in camera di consiglio; c) e, infine, l'estromissione

dal procedimento incidentale dell'indagato, al quale neppure si

riconosce il diritto di aver notizia e di interloquire in merito alla

richiesta di proroga della propria coercizione.

4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Rileva l'Avvocatura che la norma impugnata prevede un procedimento

ed un contraddittorio semplificati che non appaiono in contrasto con

il principio costituzionale di uguaglianza e di ragionevolezza,

atteso che la detta semplificazione sarebbe giustificata, secondo la

giurisprudenza della Corte di cassazione, da ragioni di urgenza e

cioè dall'imminenza dello scadere dei termini di custodia cautelare,

in presenza di "gravi esigenze cautelari" e della complessità delle

indagini. Sarebbero le medesime ragioni a determinare una "legittima"

compressione del diritto di difesa. Come più volte affermato dalla

Corte costituzionale, rammenta la difesa del Governo (v. sentt. nn.

98 e 219 del 1994), tale diritto può subire limitazioni "solo in

presenza della necessità di evitare l'assoluta compromissione di

esigenze prioritarie nell'economia del processo".

In quest'ottica, conclude l'Avvocatura, la disciplina dettata dal

secondo comma dell'articolo 305 rappresenterebbe il giusto

contemperamento tra diritto di difesa, tutelato con l'obbligo del

giudice per le indagini preliminari di audizione del pubblico

ministero e del difensore, e l'esigenza di assicurare un procedimento

celere per la proroga dei termini di custodia cautelare di cui sia

imminente la scadenza. Considerato in diritto

1. - Con sei ordinanze di identico contenuto il Tribunale di

Catanzaro, adito in sede di appello avverso altrettanti provvedimenti

di proroga dei termini di custodia cautelare concessi dal giudice per

le indagini preliminari, dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 305, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui, sulla richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini

di custodia, esclude l'applicazione delle disposizioni previste

dall'art. 127 del medesimo codice per il procedimento in camera di

consiglio.

Poiché i provvedimenti di rimessione sollevano tutti la medesima

questione di legittimità costituzionale, i relativi giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Ad avviso del remittente la norma impugnata si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione in raffronto a tutte le

altre ipotesi, anche di minor rilievo (ad es.: ordinanza di

correzione degli errori materiali) regolate con la più garantistica

disciplina del rito camerale; nonché con l'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, in quanto, in relazione all'importanza

dell'interesse in discussione, la riduttiva previsione della mera

audizione del difensore (in luogo del più completo contraddittorio

previsto dall'art. 127 cit.) non consentirebbe un adeguato esercizio

del diritto di difesa.

3. - La questione, sotto entrambi i profili, non è fondata nei

sensi di seguito esposti.

Non può essere condiviso il presupposto interpretativo della

questione, e cioè la lettura rigorosamente restrittiva che il

giudice a quo compie della disposizione di cui al comma 2 dell'art.

305, la quale, a suo avviso, esclude del tutto la previa ed adeguata

conoscenza, da parte del difensore, dei motivi della richiesta del

pubblico ministero, ed eventualmente degli atti su cui si fonda,

nonché ogni termine dilatorio per l'esame di tali atti e la

preparazione della difesa.

È ben vero, da un lato, che l'orientamento consolidato della

giurisprudenza di legittimità esclude senz'altro la possibilità di

applicare le forme del procedimento in camera di consiglio

nell'ipotesi in esame, rilevando che la decisione sulla richiesta di

proroga trova la sua disciplina esclusiva nell'art. 305, comma 2, il

quale introduce un procedimento ed un contraddittorio semplificati ed

ispirati da evidenti ragioni d'urgenza; e cioè dall'imminenza dello

scadere dei termini di custodia in presenza di "gravi esigenze

cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi,

rendano indispensabile il protrarsi della custodia" (art. 305, comma

2).

Nondimeno la medesima giurisprudenza, in numerose pronunce, non ha

mancato di sottolineare che, pur senza l'osservanza di forme

specifiche, il difensore deve, con congruo termine, essere posto in

grado di interloquire, che le motivazioni della richiesta devono

essere adeguatamente specificate, ed anche che la congruità del

termine assegnato al difensore va valutata in rapporto alla richiesta

del pubblico ministero ed al grado di complessità della stessa.

Da ultimo, le stesse sezioni unite della Corte di cassazione,

chiamate a pronunciarsi sull'individuazione delle modalità

attraverso le quali il giudice, richiesto della proroga, deve

accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma, hanno

affermato che, stante l'eccezionalità dell'istituto della custodia

cautelare (che colpisce la libertà personale dei cittadini e del

quale è prevista l'applicazione sol quando risulti indispensabile,

come il legislatore ha recentemente confermato nelle nuove

disposizioni in tema di misure cautelari introdotte con legge 8

agosto 1995, n. 332), al pubblico ministero incombe, nel formulare la

richiesta, un dovere di allegazione riguardante non soltanto le

ragioni per le quali si rende indispensabile l'accertamento da

eseguire (in riferimento alla posizione processuale dell'indagato),

bensì anche quelle dimostrative della complessità

dell'accertamento, e dell'impossibilità che lo stesso si sia potuto

compiere durante il decorso del periodo ordinario di custodia

cautelare.

4. - Si tratta di affermazioni certamente esatte sulla scorta

delle quali è possibile pervenire ad un'interpretazione della norma

aderente al dettato costituzionale.

Già con la sentenza n. 219 del 1994 (resa in tema di rinnovazione

della misura cautelare ex art. 301 del codice di procedura penale:

istituto, per quanto qui rileva, affine a quello in esame) questa

Corte ha avuto occasione di affermare che, allorquando l'indagato sia

già assoggettato ad una misura cautelare, non possono sussistere

ragioni valide per escludere l'esercizio del diritto di difesa

mediante l'audizione del difensore da parte del giudice che deve

adottare il provvedimento.

Ora, poiché la garanzia del contraddittorio è certamente un

connotato essenziale del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della

Costituzione, oltreché, ovviamente, un cardine del vigente sistema

processuale, è del tutto evidente che tale diritto può dirsi

assicurato solo nella misura in cui si dia all'interessato la

possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale

(cfr. anche sentenze nn. 99 del 1975 e 190 del 1970).

Che l'art. 305, comma 2, non disciplini il procedimento da

instaurare sulla richiesta di proroga - limitandosi a stabilire che

il giudice, sentiti il pubblico ministero ed il difensore, provveda

con ordinanza - non può quindi assumere il significato di un esonero

dal rispetto del contraddittorio, ma soltanto che il legislatore non

ha inteso vincolare il giudice all'obbligo di determinate forme,

lasciandolo libero di scegliere, caso per caso, quelle ritenute più

opportune per assicurare sia pure in modo celere e semplificato, una

effettiva dialettica tra accusa e difesa.

In conclusione, a detta preventiva audizione del difensore è

certamente possibile dare significato concreto, alla stregua degli

indicati canoni giurisprudenziali, affinché sia realizzato, nei

limiti posti dall'oggetto del giudizio, un contraddittorio

semplificato ma effettivo, nel quale la parte sia tempestivamente

posta in grado di conoscere le ragioni addotte dal pubblico ministero

a fondamento della richiesta di proroga, con un congruo termine,

rimesso alla prudente valutazione del giudice, per l'esame degli atti

e l'allestimento delle difese.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

305, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Catanzaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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