Corte costituzionale

Sentenza n. 428/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1,

lettere c) e d) del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze emesse il 20 novembre 1998 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, il 16 novembre

1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Genova e l'11 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Marsala, rispettivamente iscritte ai nn. 17,

199 e 386 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 4, 14 e 28

dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa in data 16 novembre 1998 (r.o. n. 199

del 1999), il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 392,

comma 1, lettera c) del codice di procedura penale nella parte in cui

consente

l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti

la responsabilità di altri senza che ricorrano le circostanze

previste dalle lettere a) e b) dello stesso articolo e quindi "in un

momento scelto discrezionalmente dalla parte che conduce le

indagini".

Il giudice a quo premette in fatto che in sede di udienza

preliminare, su richiesta del pubblico ministero, era stato ammesso

incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lettera c) cod.

proc. pen., avente ad oggetto l'esame di imputati che avevano reso

dichiarazioni nei confronti di altri e che, alla successiva udienza,

il difensore di un imputato aveva chiesto di dichiarare inammissibile

l'incidente.

Osserva inoltre il rimettente che la legge n. 267 del 1997,

modificando l'art. 513 cod. proc. pen., da un lato ha introdotto

consistenti limitazioni alla possibilità di utilizzare in

dibattimento le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle

indagini al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari

nei confronti di altri, prevedendone l'utilizzabilità, nel caso in

cui l'imputato si sia rifiutato di sottoporsi all'esame, solo con il

consenso della parte interessata; dall'altro ha ampliato le ipotesi

di incidente probatorio, eliminando le limitazioni di cui alle

lettere c) e d) in relazione all'esame dell'indagato e dell'imputato

in procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilità di

terzi.

Su tale tessuto normativo è poi intervenuta la sentenza n. 361 del

1998 della Corte costituzionale che, "ripristinando la

utilizzabilità (...) delle dichiarazioni concernenti la

responsabilità altrui, (ha fatto) venire meno la ragione ispiratrice

della riforma dell'art. 392 cod. proc. pen.".

Sostiene infatti il rimettente che l'estensione dell'incidente

probatorio doveva ritenersi funzionalmente collegata al nuovo regime

(più restrittivo) previsto per la utilizzazione delle dichiarazioni

sul fatto altrui, e quindi finalizzata a consentire l'utilizzabilità

dibattimentale delle dichiarazioni eventualmente rese in tale sede;

venuto meno, a seguito della predetta sentenza, il pericolo di

dispersione della prova nel dibattimento, la possibilità di

anticipare la formazione della prova in un momento scelto

discrezionalmente dalla parte che conduce le indagini, verrebbe a

costituire una non più giustificata limitazione del diritto di

difesa.

La norma violerebbe inoltre l'art. 3 della Costituzione sia

perché, ad avviso del rimettente, appare oggi irragionevole la

deroga ai principi della concentrazione e dell'immediatezza nella

formazione della prova, sia perché, "una volta equiparato il regime

di utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato che si rifiuta

di rispondere a quello dettato per il testimone reticente, la

diversità di disciplina contenuta nell'art. 392 cod. proc. pen. per

le due ipotesi non appare più giustificata".

Anche il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Marsala, con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 (r.o. n. 17 del

1999), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 392,

comma 1, lettera d), cod. proc. pen. "nella parte in cui tale

disposizione non subordina l'ammissibilità della richiesta di esame

del chiamante in correità, nei casi suddetti, alla ricorrenza di una

delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo".

Il giudice a quo, premesso in fatto che l'incidente probatorio era

stato richiesto per procedere all'esame di alcune persone che avevano

già reso al pubblico ministero dichiarazioni accusatorie nei

confronti di altri e che, essendo state separatamente rinviate a

giudizio, rivestivano nel processo la qualifica di imputati di reato

connesso, ex art. 12, lettera c) cod. proc. pen., osserva che il

pubblico ministero, nel chiedere l'esame, aveva "omesso di indicare

l'esistenza di qualsivoglia condizione o circostanza che rendesse

indifferibile l'assunzione della prova nella sede propria

dell'eventuale dibattimento".

Emerge in tal modo, sempre secondo il rimettente, una disparità di

trattamento irragionevole ed ingiustificatamente discriminatoria tra

situazioni analoghe quali sono quelle dell'imputato in procedimento

connesso e quella del testimone, in contrasto quindi con l'art. 3

Cost.

Sarebbe inoltre violato l'art. 24 della Costituzione in quanto

l'indagato, stante la disciplina dell'art. 392 cod. proc. pen., "è

costretto "a subire" l'esame del coimputato o dell'imputato in

procedimento connesso in una sede che non è quella naturale del

dibattimento, senza poter esaminare o controesaminare il dichiarante

alla luce delle prove eventualmente già acquisite nel corso del

dibattimento o, comunque, nel caso in cui la richiesta di incidente

probatorio sia presentata dal P.M. nel corso delle indagini

preliminari, sulla base di quanto acquisito definitivamente in esito

all'attività istruttoria; ed ancora non consentendo alla difesa di

far valere le proprie eccezioni od opposizioni innanzi al giudice che

dovrà adottare la decisione finale, che è quello del dibattimento".

Analoga questione è stata sollevata da altro giudice per le

indagini preliminari dello stesso Tribunale di Marsala con ordinanza

dell'11 maggio 1999 (r.o. n. 386 del 1999) a seguito della richiesta,

avanzata dalla difesa di un imputato, di procedere, nel corso

dell'udienza preliminare, e con le forme dell'incidente probatorio,

all'esame di due persone imputate in procedimento connesso.

Nell'ordinanza di rimessione il giudice richiama e fa espresso

rinvio alle argomentazioni svolte nell'ordinanza 20 novembre 1998

(r.o. n. 17 del 1999), facendo però esclusivo riferimento alla

violazione dell'art. 3 Cost.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che le questioni vengano dichiarate

inammissibili e, comunque, infondate.

Successivamente la stessa Avvocatura ha depositato due memorie.

Con la prima, in data 3 settembre 1999, concernente l'ordinanza

iscritta al n. 199 del r.o. del 1999, l'Avvocatura, dopo aver

richiamato le argomentazioni del rimettente secondo cui l'attuale

formulazione dell'art. 392, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

(possibilità di procedere con incidente probatorio all'esame della

persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la

responsabilità di altri, indipendentemente dal concorso delle

condizioni - più restrittive - previste dalle lettere a) e b) dello

stesso articolo per l'assunzione della testimonianza) è frutto della

novella operata dall'art. 4 della legge n. 267 del 1997 ed appare

funzionalmente collegata alla modifica contestualmente apportata

all'art. 513 cod. proc. pen. ed alle relative, consistenti

limitazioni previste nella nuova disciplina dell'utilizzabilità

delle dichiarazioni rese al pubblico ministero dall'imputato che poi,

in dibattimento, si sia rifiutato di rispondere, afferma che la

questione appare "meritevole di considerazione". La sentenza n. 361

del 1998, sostiene l'Avvocatura, facendo sostanzialmente cadere le

predette limitazioni, avrebbe reso "problematico il reperimento di

una razionale giustificazione del diverso trattamento" in punto di

ammissibilità dell'incidente probatorio "tra assunzione della

testimonianza (...) ed esame della persona sottoposta ad indagini su

fatti concernenti la responsabilità di altri".

Nella seconda memoria, in data 25 settembre 1999, concernente

l'ordinanza iscritta al n. 17 del r.o. del 1999 e, quindi, l'art.

392, comma 1, lettera d) cod. proc. pen., l'Avvocatura, riassunto il

quadro fattuale e normativo della vicenda in esame, come ricostruito

dal giudice rimettente, chiede che la questione sia dichiarata non

fondata alla luce della significativa differenza tra la posizione

dell'imputato in procedimento connesso e quella del testimone;

l'imputato infatti "non giura, può affermare il falso senza

commettere il reato di cui all'art. 372 cod. pen. ed ha il diritto al

silenzio". Appare pertanto logico, conclude l'Avvocatura, che

l'ordinamento "appresti qualche rimedio compensativo allo scopo di

assicurare, senza ledere altre esigenze di pari grado, la non

dispersione delle sue dichiarazioni pregresse". Considerato in diritto

1. - Con tre ordinanze di tenore sostanzialmente analogo i Giudici

per le indagini preliminari dei Tribunali di Genova e di Marsala

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

392, comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale, nella

parte in cui la richiesta di esame della persona sottoposta alle

indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri (r.o. n.

199 del 1999) e delle persone imputate in un procedimento connesso

(r.o. nn. 17 e 386 del 1999) non è subordinata alla sussistenza

delle condizioni previste dalle lettere a) e b) della medesima

disposizione.

Poiché le ordinanze hanno ad oggetto la medesima norma, i tre

giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

Con argomentazioni in gran parte coincidenti, i giudici rimettenti

sostengono che la più ampia possibilità di assumere mediante

incidente probatorio l'esame dei soggetti sopra indicati - introdotta

dall'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267, mediante

l'eliminazione nelle lettere c) e d) dell'art. 392 cod. proc. pen.

del richiamo alle condizioni previste per l'esame dei testimoni dalle

lettere a) e b) (il fondato motivo di ritenere, rispettivamente, che

il testimone non potrà essere esaminato in dibattimento per

infermità o altro grave impedimento, ovvero sia esposto a violenza,

minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché

non deponga o deponga il falso) - deve ritenersi funzionalmente

collegata al più restrittivo regime di utilizzazione dibattimentale

delle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui,

contestualmente previsto dalla modifica dell'art. 513, commi 1 e 2,

cod. proc. pen. operata dalla stessa legge.

Venuti meno, a seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del

1998, i limiti di utilizzazione delle dichiarazioni rese sul fatto

altrui dai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 392 cod.

proc. pen., la possibilità di anticipare la formazione della prova

mediante la mera richiesta di incidente probatorio, e la conseguente

violazione dei principi della concentrazione e dell'immediatezza,

risulterebbero privi di razionale giustificazione, e si porrebbero

quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione a causa della

irragionevolezza complessiva del sistema venuto così a delinearsi

(r.o. n. 199 del 1999).

Inoltre, avendo la sentenza n. 361 del 1998 esteso al coimputato e

all'imputato in un procedimento connesso la disciplina prevista per

il testimone che in dibattimento omette o rifiuta in tutto o in parte

di rispondere, così consentendo il recupero delle dichiarazioni rese

da tali soggetti sul fatto altrui mediante il meccanismo delle

contestazioni, risulterebbe violato anche il principio di eguaglianza

per la irragionevole disparità delle condizioni previste per

assumere mediante incidente probatorio l'esame di soggetti aventi la

medesima posizione processuale di persone chiamate a rendere

dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri (r.o. nn. 17,

199 e 386 del 1999).

Infine, il fatto che la persona sottoposta alle indagini sarebbe

costretta a subire l'esame del coimputato o dell'imputato in

procedimento connesso in una sede diversa da quella naturale del

dibattimento, senza potere esaminare o controesaminare il dichiarante

alla luce delle prove eventualmente già acquisite nel corso del

dibattimento, né fare valere le proprie eccezioni o opposizioni

davanti al giudice del dibattimento, e comunque senza avere la

possibilità, ove l'incidente probatorio venga disposto nel corso

delle indagini preliminari, di tenere conto di tutti gli elementi

acquisiti durante le indagini stesse, si porrebbe in contrasto con il

diritto di difesa (r.o. nn. 17 e 199 del 1999).

2. - Nell'affrontare le censure di illegittimità costituzionale

prospettate dai rimettenti, è opportuno richiamare in somma sintesi

il sistema delineato dalla legge n. 267 del 1997 in tema di esame

mediante incidente probatorio dei soggetti indicati nelle lettere c)

e d) dell'art. 392 cod. proc. pen.

La legge in esame, al fine di evitare il rischio di dispersione

delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati in procedimenti

connessi nella fase predibattimentale, correlato alla contestuale

modifica apportata all'art. 513 cod. proc. pen., ha introdotto la

possibilità per le parti di richiedere l'esame dei soggetti chiamati

a rendere dichiarazioni sul fatto altrui anche in assenza delle

condizioni previste per i testimoni dalle lettere a) e b) dell'art.

392 cod. proc. pen., così da favorire nella fase antecedente al

dibattimento la formazione della prova nel contraddittorio tra le

parti.

La sentenza n. 361 del 1998, dopo aver preso atto che il

legislatore del 1997 aveva ampliato, "mediante strumenti attivabili

anche per iniziativa della difesa dell'imputato, gli spazi del

contraddittorio (sia pure anticipato) su atti destinati ad essere

utilizzati in dibattimento" (con riferimento, appunto, alle modifiche

introdotte negli artt. 392, comma 1, lettere c) e d), e 421, comma

2, cod. proc. pen.), è intervenuta sul diverso piano della

disciplina della utilizzabilità dibattimentale delle precedenti

dichiarazioni rese sul fatto altrui dal soggetto sottoposto ad esame

(imputato in procedimento connesso o imputato nel medesimo

procedimento) estendendo al dichiarante che si avvalga della facoltà

di non rispondere il meccanismo delle contestazioni, già previsto

dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. per il testimone che

rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere sulle

circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. La Corte ha

infatti ritenuto privo di ragionevole giustificazione un sistema in

cui la utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni sul fatto

altrui, rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su

delega del pubblico ministero, veniva fatta dipendere dalla scelta

meramente discrezionale del dichiarante di esercitare la facoltà di

non rispondere.

Tale sentenza non ha in alcun modo inciso sull'istituto

dell'incidente probatorio, che si colloca nella fase delle indagini

preliminari e rimane deputato alla formazione anticipata, nel

contraddittorio delle parti, di una prova soggetta a rischio di

dispersione, i cui verbali sono destinati ad essere letti, e quindi

utilizzati, in dibattimento ove ricorrano le condizioni previste

dall'art. 511, comma 2, cod. proc. pen.

Ne è emerso un sistema in cui risulta potenziata la facoltà di

scelta delle parti in ordine al momento di formazione della prova di

cui si discute: ad esse è rimessa la valutazione se attivare la

formazione anticipata della prova mediante incidente probatorio,

ovvero fare esclusivamente affidamento sulla sua assunzione in

dibattimento, caratterizzato dalla contestuale attuazione dei

principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, e

sulla residua possibilità di recuperare le dichiarazioni

precedentemente rese mediante il meccanismo delle contestazioni

disciplinato dall'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen.

3. - Nel quadro così delineato, le questioni sono infondate con

riferimento ad entrambi i parametri evocati dai giudici rimettenti.

4. - Le censure di irragionevolezza complessiva del sistema,

prospettate in relazione all'art. 3 Cost., si basano su

argomentazioni prive di fondamento.

L'attuale assetto normativo, come si è già accennato, rafforza

l'esercizio dei poteri dispositivi delle parti in materia di

formazione della prova. Né può ritenersi che la menzionata sentenza

della Corte abbia reso irragionevole la deroga ai principi

dell'immediatezza e dell'oralità introdotta dal legislatore del

1997, in quanto la deroga rimane pur sempre giustificata dalle

particolarità della prova in esame, caratterizzata dall'essere resa

da soggetti aventi la qualità di coimputato o di imputato in un

procedimento connesso e dall'avere per oggetto circostanze relative

alla responsabilità di altri. La disciplina che, a prescindere dal

presupposto della non rinviabilità al dibattimento, consente di

assicurare anticipatamente la formazione di tale prova, rende invero

le parti (e anche la difesa) maggiormente garantite anche

nell'ipotesi in cui in dibattimento il dichiarante rifiuti di

rispondere.

Parimenti infondate sono le censure riferite alla violazione del

principio di eguaglianza, sotto il profilo della supposta simmetria

tra la posizione del teste e quella del coimputato o dell'imputato in

procedimento connesso chiamati a rendere dichiarazioni concernenti la

responsabilità di altri, e della conseguente irragionevole

disparità tra i presupposti dell'incidente probatorio

rispettivamente previsti per le due categorie di soggetti dall'art.

392 cod. proc. pen.

Nella sentenza n. 361 del 1998 questa Corte ha equiparato la

posizione processuale di tali soggetti solo ai fini delle

contestazioni nell'esame dibattimentale, in base alla constatazione

che tali dichiarazioni "sono contraddistinte dall'essere rivolte, e

dall'essere destinate a valere, nei confronti di altri", ma ha nello

stesso tempo richiamato la distinzione, prevista dall'attuale

disciplina, tra le posizioni sostanziali dell'imputato in

procedimento connesso (nonché del coimputato chiamato a rendere

dichiarazioni sul fatto altrui) e del testimone. Ed infatti, a

differenza del testimone, la persona sottoposta alle indagini e

l'imputato in procedimento connesso, anche quando sono chiamati a

rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di

altri, non sono soggetti all'obbligo del giuramento, non commettono

il delitto di falsa testimonianza ove affermino il falso o rifiutino

di rispondere, sono assistiti dal diritto al silenzio.

5. - Le censure sollevate con riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione si basano, in primo luogo, sul confronto

con i più ampi poteri che la difesa dell'imputato potrebbe

esercitare ove l'esame si svolgesse in dibattimento. Sotto questo

profilo, esse ripropongono i rilievi di incostituzionalità, già in

precedenza esaminati, relativi alla presunta irragionevolezza

complessiva della nuova disciplina, in quanto i rimettenti in realtà

criticano il più ampio ricorso all'incidente probatorio e il

conseguente sacrificio peraltro futuro ed eventuale, dell'esame

dibattimentale.

Per altro aspetto tali censure sono il frutto di un'insufficiente

valutazione delle potenzialità connesse all'esercizio del diritto di

difesa nelle varie fasi del processo.

Invero, ove l'incidente probatorio venga richiesto nel corso delle

indagini preliminari, la persona sottoposta alle indagini può

anticipatamente prendere cognizione delle dichiarazioni rese in

precedenza dalla persona da esaminare (art. 398, comma 3, cod. proc.

pen.); se, poi, l'incidente viene chiesto durante l'udienza

preliminare (v., per l'appunto, r.o. nn. 199 e 386 del 1999), la

difesa ha facoltà di prendere visione, a norma degli artt. 419,

commi 2 e 3, cod. proc. pen. e 131 disp. att. cod. proc. pen., del

complesso degli atti delle indagini preliminari.

I rimettenti inoltre non considerano che l'incidente probatorio

può essere chiesto anche dalla persona sottoposta alle indagini come

d'altronde è avvenuto in uno dei procedimenti a quibus (r.o. n. 386

del 1999), e non solo dal pubblico ministero.

È assorbente comunque il rilievo che, contrariamente a quanto

sembrano ritenere i rimettenti, l'incidente probatorio non preclude

la facoltà delle parti di richiedere l'esame in dibattimento, con le

più ampie possibilità di contestazioni derivanti da questa fase

processuale. Ove, poi, l'esame dibattimentale non abbia luogo, il

diritto di difesa risulta certamente più garantito dai meccanismi

che sovraintendono alla formazione anticipata della prova mediante

incidente probatorio rispetto all'ipotesi in cui le dichiarazioni su

fatti concernenti la responsabilità di altri vengano raccolte

unilateralmente dal pubblico ministero, senza la partecipazione del

difensore dell'indagato cui le dichiarazioni si riferiscono.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d)

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, dai Giudici per le indagini preliminari

del Tribunale di Marsala e del Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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