Corte costituzionale

Sentenza n. 422/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.530, primo e

secondo comma del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1984 dal Pretore di Nicosia nel

procedimento penale a carico di Pirrone Giuseppe, iscritta al n. 1272

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 80- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dal Pretore di Leonforte

nel procedimento penale a carico di Cocuzza Gaetano, iscritta al n.

33 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n.137- bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal Pretore di Fermo nel

procedimento penale a carico di Fratalocchi Leonardo, iscritta al n.

817 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5 prima ss. dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'Udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Pretore di Nicosia, con ord. 24 ottobre 1984 (n. 1272/84 reg.

ord.), il Pretore di Leonforte, con ord. 26 novembre 1984 (n. 33/85

reg. ord.), impugnavano l'art. 530, primo co., cod. pen. con

riferimento all'art. 36 Cost.

Il Pretore di Fermo, con ord. 22 gennaio 1986 (n. 817/86 reg.

ord.), impugnava primo e secondo co. dello stesso articolo, e sempre

in riferimento allo stesso parametro costituzionale.

Le argomentazioni, tuttavia, sono comuni a tutte le ordinanze.

Lamentano, in buona sostanza, i giudici rimettenti che l'art. 530

cod.pen. non consenta al giudicante di valutare la maturità

etico-intellettuale del minore infrasedicenne ma ultraquattordicenne.

Per tal modo non è possibile conoscere se il consenso del minore

prestato per un atto sessuale integri una responsabile manifestazione

del diritto alla propria autodeterminazione sessuale, sì da poter

essere valutato nel contesto della scriminante di cui all'art. 50

cod. pen.

Secondo i primi giudici, una siffatta presunzione juris et de jure

di immaturità, equipara, agli effetti del trattamento sanzionatorio

giuridico-penale, due situazioni diverse nelle quali la prestazione

del consenso svolge ruolo di evidente differenziazione, a seconda che

promani da soggetto maturo o da chi tale non è.

Trattamento eguale, peraltro, privo di razionalità ove si

consideri che l'art. 98 cod. pen. prevede, invece, l'accertamento

caso per caso della maturità dei minori di anni 18

ultraquattordicenni autori di reati.

Per cui accade che, ove due minori, nelle dette condizioni di età,

consumassero consensualmente un rapporto sessuale, il minore che

avesse preso l'iniziativa dell'induzione, e perciò imputato del

delitto di cui all'articolo in esame, sarebbe sottoposto

all'accertamento del grado di maturità, mentre per il partner si

dovrebbe presumere l'immaturità.

D'altra parte, secondo in particolare il Pretore di Nicosia,

proprio le sentenze di questa Corte n. 151 del 1973 e n. 209 del

1983, confermando la "ragionevolezza" dell'analoga presunzione di

immaturità degl'infraquattordicenni in relazione al delitto di cui

agli artt. 519 n. 1 e 524 cod. pen, offrono argomenti che rivelano a

contrario l'incoerenza e l'irragionevolezza della presunzione che

impone l'immaturità dei minori ultraquattordicenni. Mentre, infatti,

nei casi esaminati dalla Corte la presunzione trova riscontro

nell'art. 97 cod. pen. che la prevede anche per gli autori di reato

infraquattordicenni, nell'area dell'art. 530 cod.pen. s'è visto

invece l'insorgere di un manifesto contrasto con quanto dispone

l'art. 98 cod. pen. Altrettanto dicasi per quanto si riferisce al

comune attuale modo di sentire ed alle tendenze dell'ordinamento

giuridico-penale segnatamente, dato che, a differenza di quanto

esattamente rilevava questa Corte per gli infraquattordicenni, la

presunzione assoluta di immaturità non è stata mantenuta per gli

ultraquattordicenni infrasedicenni nel disegno di legge contenente

"nuove norme a tutela della libertà sessuale" approvato dalla

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati: salvo per le note

ipotesi in cui il minore si trovi in particolari condizioni di

subalternità psicologica.

Per quanto, poi, si riferisce alle difficoltà delle indagini sul

grado di maturità dei minori, rileva lo stesso Pretore che esse non

sono diverse da quelle che devono essere affrontate quando il minore

è autore di reati: e così dicasi per il pesante coinvolgimento dei

minori nello scontro processuale.

Aggiunge, poi, il Pretore di Leonforte che, già prima della

riforma del diritto di famiglia del 1975, la donna di età fra i 14 e

i 16 anni poteva contrarre matrimonio dietro autorizzazione del

competente Tribunale: di tal che il giudice penale, se quella stessa

donna avesse consentito ad un unico rapporto sessuale avrebbe dovuto

considerarla presuntivamente immatura e incapace, mentre il Tribunale

minorile, premessi i dovuti accertamenti, la dichiarava matura e

capace di esprimere valido consenso a duraturi rapporti matrimoniali.

Interveniva in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale chiedeva che le sollevate questioni fossero dichiarate

infondate.

Secondo l'Avvocatura, la predeterminazione dell'età, a partire

dalla quale il minore debba essere considerato maturo e capace di

prestare valido consenso all'atto sessuale, è una scelta

discrezionale del legislatore che non può essere censurata sul piano

della legittimità costituzionale, come questa Corte avrebbe già

ritenuto risolvendo l'analoga questione relativa all'art. 519 cod.

pen. (sent. 28 giugno 1973 n. 151 e 30 giugno 1983 n. 209).

Una tale scelta non risulterebbe irragionevole - secondo

l'Avvocatura - alla luce delle correnti valutazioni etico-sociali.

Solo il legislatore, pertanto, potrebbe adottare diversa soluzione

tenendo conto di eventuale evoluzione del costume e del diverso grado

di maturità psico-sessuale dei minori. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze dei Pretori di Nicosia, Leonforte e Fermo

sollevano la stessa questione di legittimità. Gli incidenti possono,

quindi, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Secondo, dunque, le tre ordinanze pretoree, correttamente la

Corte Costituzionale ha negativamente risolto la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 519 n. 1 e 524 cod. pen.

(cfr. sentenze n. 151 del 1973 e 209 del 1983), in quanto ne ha messo

in luce la coerenza rispetto al sistema e alle sue linee tendenziali,

nonché la loro sostanziale ragionevolezza. Da una parte, infatti, la

presunzione di immaturità del minore infraquattordicenne, che

impedisce ogni indagine del giudice su di un'eventuale prestazione di

consenso, trova corrispondenza nell'analoga disposizione dell'art. 97

cod. pen. che sancisce uguale presunzione nei confronti del minore

infraquattordicenne, autore di reati, e magari proprio del reato di

cui il partner è soggetto passivo. Dall'altra, il testo unificato

del disegno di legge, approvato dalla Commissione di Giustizia della

Camera dei deputati nella precedente legislatura, attesta che le

linee tendenziali dell'ordinamento sono nello stesso senso perché

l'art. 3 mantiene la presunzione assoluta d'immaturità dei minori

infraquattordicenni, soggetti passivi dei reati previsti da quelle

fattispecie.

Ma proprio siffatte argomentazioni, che i rimettenti condividono,

danno spunto alla questione sollevata nei riguardi dell'art. 530 cod.

pen. in esame. Secondo le ordinanze, infatti, qui verrebbe meno la

rispondenza rispetto all'analoga disposizione sull'imputabilità dei

minori, perché l'art. 98 cod.pen. stabilisce, invece, che per i

minori ultraquattordicenni (e quindi anche per gli infrasedicenni)

l'immaturità dev'essere accertata caso per caso per stabilire se

fosse stata o non presente la capacità d'intendere e di volere:

mentre l'art. 530 cod. pen. continuerebbe contradditoriamente a

presumere quell'immaturità fino al sedicesimo anno di età. Inoltre,

l'articolo in esame contraddice anche le linee tendenziali

dell'ordinamento, dato che lo stesso già citato disegno di legge

testimonierebbe il ben diverso attuale comune sentire con

l'eliminazione, dal testo approvato dalla Commissione Giustizia della

Camera, di qualsiasi riferimento all'illecito in esame.

Alla luce di siffatte considerazioni, non sembra avere consistenza

l'obbiezione dell'Avvocatura Generale che fa semplice riferimento

alle già ricordate sentenze di questa Corte in tema di artt. 519 n.

1 e 524 cod. pen. I rimettenti, infatti, rilevano che la

predeterminazione dell'età, a partire dalla quale il minore è

considerato maturo, è una scelta che in quelle fattispecie il

legislatore ha fatto secondo criteri di coerenza e di ragionevolezza,

che mancano invece nella fattispecie impugnata: ed a quei rilievi

l'Avvocatura non risponde.

In realtà, in prima approssimazione questo attribuire, da una

parte, e negare, dall'altra, al giudice il potere di indagare sulla

maturità del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, a seconda

che egli si presenti quale vittima o quale autore del reato, c'è chi

ritiene che possa effettivamente non apparire ispirato a criteri di

razionalità.

Senonché il problema, così come proposto dalle ordinanze di

rimessione, non ha fondamento.

Se è vero, infatti, che qua e là, nel contesto delle

motivazioni, si allude ad una presunzione che impedisce al giudice di

indagare sulla maturità del minore infrasedicenne, è pur vero,

però, che - secondo le ordinanze - una siffatta indagine dovrebbe

condurre a stabilire "se il consenso prestato dal minore integri un

consapevole e responsabile atto di disposizione del diritto

all'autodeterminazione sessuale" che dovrebbe avere - ad avviso dei

giudici - efficacia scriminante nell'area dell'art. 50 cod. pen.

Altrimenti, nella situazione attuale, si avrebbe la lesione dell'art.

3 Cost., in quanto il legislatore avrebbe equiparato "il trattamento

penale della fattispecie in cui l'imputato ha commesso il fatto in

presenza di un consenso del soggetto passivo validamente prestato, e

quello della differente fattispecie in cui l'imputato ha commesso il

reato con un consenso minorile invalido per l'immaturità del

soggetto passivo".

3. - In realtà, i termini della questione non possono essere

questi, se si ha rispetto al significato della norma impugnata e di

quelle corrispettive richiamate.

Nella fattispecie di cui all'art. 530 cod. pen. il consenso del

minore ultraquattordicenne è scontato, ed è ritenuto dal

legislatore validamente prestato. Se il consenso mancasse o se,

comunque, fosse invalido a causa di immaturità o di infermità

mentale o a cagione di condizioni d'inferiorità fisica o psichica,

la fattispecie applicabile sarebbe quella di cui all'art. 519, o

quella dell'art. 521 cod. pen., a seconda della qualità degli atti

di libidine consumati. La struttura materiale dell'art. 530 cod. pen.

è, infatti, esattamente la stessa di quella delineata nell'art. 521

cod. pen.: colla sola differenza che nell'art. 530, quando si

nominano gli "atti di libidine", non è ripetuta l'espressione

"diversi dalla congiunzione carnale" che si legge, invece, nell'art.

521. Il che comporta che gli "atti di libidine", di cui parla la

fattispecie impugnata, ricomprendono anche la "congiunzione carnale".

Per verità, nell'art. 530 cod. pen. è prevista in più l'ipotesi

degli atti di libidine compiuti "in presenza del minore": dal che è

chiaramente rilevabile il carattere diverso della tutela che qui il

legislatore appresta al minore. Ma, per il resto, tutti gli atti

sessuali descritti nelle due predette fattispecie sono richiamati

dall'art. 530 cod. pen.: la differenza fra quest'ultima ipotesi e le

altre due - salvo quanto si è osservato per gli atti compiuti in

presenza del minore - è data esclusivamente proprio dalla presenza o

dalla mancanza di un valido consenso da parte del minore

ultraquattordicenne ma infrasedicenne.

Come testimonia la stessa espressione "fuori dei casi etc.", solo

se il minore ha validamente prestato il suo consenso, diventa

applicabile la fattispecie di cui all'art. 530 cod. pen. Non avrebbe

senso, pertanto, dichiarare l'illegittimità della norma per

consentire un'indagine diretta a stabilire ciò che è già

chiaramente affermato dal legislatore. Il quale, fra l'altro, proprio

consentendo al minore ultraquattordicenne di esprimere un valido

consenso al compimento degli atti di libidine descritti negli artt.

519 e 521 cod. pen., gli ha già riconosciuto il diritto di

autodeterminazione sessuale. Non senza ragione, quei due reati sono

posti sotto il capo che ha per rubrica "delitti contro la libertà

sessuale".

La questione, peraltro, è malposta non soltanto perché non si è

tenuto conto di siffatti elementi essenziali delle fattispecie

chiamate in causa, ma anche perché non è stata rettamente intesa la

natura del delitto contemplato nell'articolo impugnato.

Non si tratta, infatti, come s'è visto, dell'autodeterminazione

sessuale né del consenso al compimento degli atti di libidine ivi

descritti, che il legislatore riconosce e presuppone, ma si tratta

della tutela che, a torto o a ragione, il legislatore dell'epoca ha

inteso dare, secondo la rubrica del Capo II "al pudore o all'onore

sessuale", o più correttamente all'integrità etica del minore in un

momento delicato dello sviluppo dell'età evolutiva: quello appunto

fra i 14 e i 16 anni.

Ed il legislatore ha costruito la tutela incriminando direttamente

quegli atti quando sieno compiuti con il consenso del minore di

quell'età, senza accennare nel testo della norma alla corruzione,

che è lasciata soltanto alla rubrica dell'articolo. Ne è così

risultata una fattispecie di pericolo presunto o - come pure suol

dirsi - di condotta pericolosa, dove la punibilità non è

subordinata al concreto verificarsi di una contaminazione spirituale,

essendo sufficiente il presentarsi del comportamento, che il

legislatore presume iuris et de jure carico di pericolo, e la sua

contemporanea incidenza sul piano dei valori.

Ora, pur immaginando la delegittimazione della fattispecie di

pericolo presunto per dare ingresso ad una indagine del giudice, non

si comprenderebbe quale mai consenso essa dovrebbe accertare.

Escluso, per le ragioni già illustrate, che possa trattarsi di

quello proposto dalle ordinanze, non è pensabile un consenso ad

essere "spiritualmente contaminato", ad essere "depravato",

"guastato", visto che tale è il significato di "corruzione" secondo

il lessico più autorevole.

In realtà, dovrebbe trattarsi di un'indagine di tutt'altra

natura; diretta bensì a stabilire la maturità del minore

infrasedicenne, ma non certo - come si chiede - per dedurne un

consenso agli atti di libidine (che è scontato). L'indagine, invece,

dovrebbe tendere ad accertare se il minore, per avere raggiunto un

grado di sufficiente maturità psichica nel processo dell'età

evolutiva, recepisca quegli atti, anziché traumaticamente, come

naturale espressione dei rapporti fra i due sessi.

Tutto questo, però, dovrebbe essere poi valutato anche in

relazione a quella maturità che il legislatore ritiene, al

contrario, già raggiunta dall'infrasedicenne, al punto da rendere

lecita la piena e libera disponibilità sessuale del suo corpo, ai

sensi degli artt. 519 e 521 cod. pen. Non sembra, infatti,

conciliabile questa consapevole e libera disponibilità ad atti che

poi, per altro verso, il legislatore considera pericolosi per lo

sviluppo etico-evolutivo del minore.

Ma la questione sollevata è indirizzata in ben altro senso: a

risolvere, cioè, un quesito di legittimità, che è già risolto,

per definizione, nella norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 530 cod. pen. sollevate dal

Pretore di Nicosia con ordinanza 24 ottobre 1984 (n. 1272/84 reg.

ord.), dal Pretore di Leonforte con ordinanza 26 novembre 1984 (n.

33/85 reg. ord.), dal Pretore di Fermo con ordinanza 22 gennaio 1986

(n. 817/86 reg. ord.), tutte con riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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