Corte costituzionale

Sentenza n. 418/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo ed

ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della

professione di dottore commercialista) e 1, primo ed ultimo comma,

del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di

ragioniere e perito commerciale) promosso con ordinanza emessa il 10

ottobre 1995 dal giudice di pace di Fano nel procedimento civile

vertente tra Polytech s.r.l. e Manifattura del Legno s.r.l., iscritta

al n. 929 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento promosso dalla società "Polytech

s.r.l." corrente in Pesaro, per sentire condannare la ditta "MDL -

Manifattura del legno s.r.l." al pagamento della somma di lire

3.570.000, oltre ad interessi, a titolo di compenso per l'attività

di consulenza aziendale svolta in favore della convenuta, il giudice

di pace di Fano ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, nonché

3, 4, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27

ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore

commercialista) e 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre

1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito

commerciale), nella parte in cui riservano concretamente in via

esclusiva a quei professionisti l'esercizio professionale nelle

materie della "economia" e della "consulenza aziendale".

Il giudice remittente preliminarmente rileva di aver risolto

positivamente la questione, posta d'ufficio, dell'ammissibilità

della pretesa fatta valere in giudizio nell'impero della legge 23

novembre 1939, n. 1815, la quale all'art. 2 pone il divieto di

"costituire, esercitare o dirigere .... società, istituti .... i

quali abbiano lo scopo di dare ai terzi prestazioni di assistenza o

consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa,

contabile o tributaria".

La natura dell'attività esercitata dall'attrice di consulenza

aziendale, secondo il giudice a quo, afferendo alla materia

economica, esorbita dal campo di applicazione del divieto di cui

all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939.

Nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, lo stesso giudice

sostiene che l'attività di consulenza aziendale è riservata, per

specifiche disposizioni, nei confronti delle quali solleva questione

di costituzionalità, ai dottori commercialisti e ai ragionieri

iscritti negli appositi albi.

Oltre al divieto all'esercizio dell'attività di consulente da

parte di chi non sia iscritto negli albi delle categorie

professionali indicate, sempre ad avviso del giudice remittente,

l'art. 2229 cod. civ., prevedendo che la legge determina le

professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria

l'iscrizione in appositi albi o elenchi, con la conseguenza che i non

iscritti non possono pretendere il compenso di tipo professionale,

preclude l'esame della domanda della società ricorrente volta ad

ottenere la condanna al pagamento del compenso per l'attività svolta

in favore della convenuta.

Proprio sul carattere dell'attribuzione esclusiva dell'attività di

consulenza aziendale si fonda la violazione del criterio direttivo

della legge delega 28 dicembre 1952, n. 3060 sulla revisione degli

ordinamenti professionali di dottore commercialista e di ragioniere,

che all'articolo unico, lettera a), dispone che "la determinazione

del campo delle attività professionali non deve importare

attribuzioni di attività in via esclusiva".

Oltretutto gli ultimi commi degli artt. 1 dei d.P.R. nn. 1067 e

1068 del 1953, dettati in applicazione del criterio direttivo della

legge delega appena richiamata sul divieto di attribuzione esclusiva

delle materie indicate agli iscritti negli albi dei commercialisti,

ben lungi dall'aver tale effetto, hanno - di contro, concretamente -

impedito l'esercizio di tale attività di consulenza a chi non sia

iscritto negli albi, dal momento che, secondo il suo tenore testuale,

solo i professionisti iscritti in altri albi possono esercitare nelle

stesse materie, purché loro attribuite da leggi e regolamenti.

Poiché nessuna legge prescrive alcun "albo dei consulenti

aziendali", ne consegue che l'esercizio in via esclusivo

dell'attività professionale in materia "economica" ai commercialisti

e ai ragionieri assorbe anche quella di consulenza aziendale,

determinando l'esercizio esclusivo in favore di questi ultimi.

Si dubita, altresì, della legittimità costituzionale, sotto il

profilo della ragionevolezza, del diritto di eguaglianza e del

diritto al lavoro oltre che a quello d'impresa, della facoltà di

esercitare in materia economica, e in particolare in quella di

consulenza aziendale, "ai soli professionisti singoli", non

organizzati in forma societaria.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri eccependo preliminarmente l'irrilevanza della questione di

costituzionalità sollevata dal giudice di pace di Fano nel giudizio

a quo, tenuto conto che l'attrice è una società di capitali e non

un professionista cui si riferiscono le disposizioni impugnate.

Nel merito l'Avvocatura generale dello Stato contesta

l'interpretazione sistematica della normativa di riferimento su cui

si fondano le questioni di costituzionalità, soprattutto

sull'attribuzione in via esclusiva ai dottori commercialisti e ai

ragionieri delle "materie economiche" e "dell'economia aziendale".

L'espressa attribuzione della competenza all'esercizio

professionale nelle materie appena indicate sia ai dottori

commercialisti che ai ragionieri e ai periti commerciali nonché a

tutti gli altri professionisti iscritti in altri albi cui quelle

stesse materie siano attribuite per leggi e regolamenti consente,

infatti, di ritenere assolto in pieno il dettato imposto dal

legislatore delegante.

Da ultimo l'asserito contrasto con i parametri normativi

costituzionali della limitazione ai soli professionisti singoli, non

organizzati in forma di società, si rileva infondato una volta

individuata la ratio della limitazione che muove dall'intuitiva

esigenza, corrispondente ad un rilevante interesse pubblico, che le

attività in questione, che godono di un regime giuridico specifico,

siano esercitate unicamente da professionisti iscritti in appositi

albi. Considerato in diritto

1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte riguardano

l'art. 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067

e l'art. 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n.

1068, nelle rispettive parti in cui riservano in via esclusiva

l'esercizio professionale nelle materie dell'economia e della

consulenza rispettivamente ai dottori commercialisti, e ai ragionieri

e periti commerciali, sotto il profilo della violazione dell'art. 76

della Costituzione per contrasto del decreto delegato con il criterio

direttivo formulato alla lettera e) della legge delega "sulla riforma

degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e

commercio e di ragioniere" (legge 28 dicembre 1952, n. 3060), secondo

cui "la determinazione del campo delle attività professionali non

deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva"; le stesse

norme nella parte in cui riservano ai professionisti singoli, non

organizzati in forma societaria, l'esercizio professionale nelle

stesse materie, per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41 della

Costituzione sotto i profili della ragionevolezza, del diritto di

uguaglianza, del diritto di lavoro e del diritto di impresa.

2. - L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della

questione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, non può

essere accolta in quanto l'ordinanza del giudice a quo motiva, sia

pure succintamente, sulla rilevanza, con una valutazione

astrattamente congrua e non contraddittoria.

3. - Le questioni sono prive di fondamento, in quanto le norme

delegate denunciate possono essere interpretate in senso conforme ai

principi e ai criteri direttivi fissati nella legge delega, anche

perché l'interprete è tenuto a scegliere, tra le varie

interpretazioni in astratto possibili, quella che non si pone in

contrasto con la Costituzione (v., da ultimo, sentenze n. 296 del

1995 e n. 360 del 1995).

Infatti, di fronte alla precisa prescrizione contenuta

nell'articolo unico, lettera a), della legge 28 dicembre 1952, n.

3060 (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma

degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e

commercio e di ragioniere) che "la determinazione del campo delle

attività professionali non deve importare attribuzioni di attività

in via esclusiva", deve ritenersi che tale principio, di per sé

esaustivo, poteva intendersi derogato solo per effetto di un'univoca

ed espressa disposizione attributiva di funzioni e competenze

esercitabili solo dalla categoria professionale presa in

considerazione dalle norme delegate, che ne stabilivano l'ordinamento

(con esclusione di ogni altra categoria), a parte ogni profilo sulla

legittimità di una tale deroga.

Nella specie non solo nelle norme delegate non si rinviene alcuna

attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che

l'elencazione delle attività, oggetto della professione

disciplinata, non pregiudica né "l'esercizio di ogni altra attività

professionale dei professionisti considerati né quanto può formare

oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di

leggi e regolamenti". In altri termini la disposizione comporta, da

un canto, la non tassatività della elencazione delle attività; e,

dall'altro, la non limitazione dell'ambito delle attribuzioni e

attività in genere professionale di altre categorie di liberi

professionisti.

L'espressione "a norma di leggi e regolamenti", di cui all'ultimo

comma di entrambe le disposizioni impugnate, dei d.P.R. nn. 1067 e

1068 del 1953, deve doverosamente essere intesa non con esclusivo

riferimento a professioni regolamentate mediante iscrizione ad albo,

ma anche, per quel che qui più rileva, con riferimento agli spazi di

libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di

attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione in albi.

Inoltre, una tale interpretazione si impone alla luce dei principi

affermati da questa Corte (sentenza n. 345 del 1995), in materia di

ordinamenti di categorie professionali, improntati a concorrenza

parziale ed interdisciplinarità e, non già a tutela corporativa di

ordini e collegi professionali, "il che porta ad escludere una

interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di

generale esclusività monopolistica".

Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono

essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di

specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge

come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di

professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di

assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di

professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale

l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di

lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del

contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi

gli oneri amministrativi o tributari).

4. - Passando all'esame della specifica attività oggetto della

ordinanza di rimessione, deve essere sottolineato che la

giurisprudenza prevalente, coerentemente al quadro normativo di

riferimento delineato, ha maturato l'indirizzo di considerare

l'attività di consulenza aziendale come non riservata agli iscritti

nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e

periti commerciali, potendo essere svolta anche da altri soggetti non

iscritti in albo.

Dalle predette considerazioni non solo risulta la esclusione della

violazione dell'art. 76 della Costituzione, ma anche viene in radice

eliminata ogni possibilità che le norme impugnate si pongano in

contrasto, secondo i profili denunciati (ragionevolezza,

eguaglianza, diritto di lavoro e libertà di impresa), con gli artt.

3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n.

1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) e 1,

primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068

(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale),

sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 4, 35 e 41 della

Costituzione, dal giudice di pace di Fano, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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