Corte costituzionale

Sentenza n. 414/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1989 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, del d.P.R.

26 aprile 1986, n. 131 ("Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro") promosso con

ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Presidente della Corte

d'appello di Milano sul reclamo proposto da Spampinato Francesca,

iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Contro il rifiuto della Cancelleria del Tribunale di Milano

di rilasciarle, senza previa registrazione con pagamento della

relativa imposta, copia esecutiva della sentenza n. 4579 del 26

maggio 1988, portante condanna in suo favore al risarcimento dei

danni subiti in conseguenza di un grave incidente stradale, Francesca

Spampinato proponeva ricorso al Presidente del Tribunale ai sensi

dell'art. 745 cod.proc.civ.. In sede di reclamo avverso il decreto di

reiezione del ricorso, il Presidente della Corte d'Appello di Milano,

con ordinanza del 7 luglio 1988, pervenuta alla Corte costituzionale

il 18 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 66 del

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (legge di registro), nella parte in cui

subordina il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di

condanna al previo pagamento dell'imposta di registro (nella specie

ammontante a oltre 17.000.000).

Ritenute, in premessa, la natura giurisdizionale (camerale) del

procedimento ex art. 745 cod. proc.civ. e la reclamabilità del

provvedimento conclusivo, il giudice a quo ravvisa nella norma

denunciata una violazione del principio di eguaglianza, nonché del

diritto di difesa sotto l'aspetto del "diritto di ricorrere al

giudice per ottenere provvedimenti non soltanto accertativi, ma anche

realizzativi di giustizia", con conseguenze ancora più inique

quando, come nella specie, la pretesa del fisco determini il "rischio

non soltanto di non riuscire a ottenere il soddisfacimento del

diritto soggettivo di credito, ma addirittura di non potere più

rivalersi neppure dell'imposta pagata, a causa della economica

nullatenenza del condannato".

Sulla base della sollevata questione di legittimità

costituzionale, il giudice remittente ha poi accolto, con la medesima

ordinanza, il contestuale ricorso ex art. 700 cod.proc.civ.,

ordinando al cancelliere competente il rilascio della copia in

oggetto e disponendo che l'ufficiale giudiziario detragga dalla parte

di stipendio del danneggiante (unico suo cespite pignorabile) che

verrà assoggettata ad esecuzione forzata una quota proporzionale in

favore dell'Ufficio del registro fino a concorrenza dell'imposta

dovuta.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la parte

privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione.

L'inammissibilità è eccepita sulla base della sentenza della

Corte di Cassazione n. 1006 del 1948, secondo la quale il ricorso di

cui all'art. 745 darebbe luogo a un procedimento puramente

disciplinare che si esaurisce col provvedimento indicato nell'ultimo

comma, restando aperta alla parte interessata soltanto la

possibilità di instaurare ex novo un giudizio contenzioso per fare

accertare il proprio diritto ad avere la copia.

Quanto all'infondatezza, l'Avvocatura afferma "la totale

estraneità del principio di eguaglianza al tema trattato", e in

ordine all'art. 24 Cost., certamente applicabile anche al processo

esecutivo, osserva che il giudice remittente non prospetta una

incompatibilità in via generale e astratta della norma impugnata col

diritto di difesa, ma soltanto una particolare impossibilità per la

ricorrente, dipendente da contingenze di fatto, di recuperare dal

debitore l'imposta di registro. Considerato in diritto

1. - Investito del reclamo contro un provvedimento negativo

pronunciato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 745

cod.proc.civ., il Presidente della Corte d'appello di Milano ha

sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 66 del d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131 (legge di registro), nella parte in cui subordina il

rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna al

previo pagamento dell'imposta di registro.

L'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello

Stato non può essere accolta. Essa è fondata su una non recente

sentenza della Corte di Cassazione (n. 1006 del 24 giugno 1948), che

al procedimento previsto dall'art. 745 aveva attribuito natura di

procedimento amministrativo, analogo ai procedimenti disciplinari.

Tale opinione, abbandonata dalle Sezioni unite con la sentenza 20

marzo 1986, n. 1973, può considerarsi del tutto superata, da nessuno

essendo oggi posta in dubbio la natura giurisdizionale del detto

procedimento, nel quale il giudice competente è chiamato a

pronunciarsi sul diritto del ricorrente al rilascio della copia

oppure sul diritto del cancelliere o del pubblico depositario di

rifiutarlo.

Si discute, invece, se si tratti di un procedimento di

giurisdizione contenziosa ovvero di giurisdizione volontaria;

nell'ambito della prima opinione si pone l'ulteriore quesito se il

decreto indicato nell'ultimo comma dell'art. 745 sia suscettibile di

ricorso per Cassazione in base all'art. 111, secondo comma, Cost.,

mentre nell'ambito della seconda si disputa sulla reclamabilità del

decreto al giudice superiore, cioè sull'estensibilità al nostro

caso del principio della doppia istanza di reclamo applicato

dall'art. 739. Il giudice remittente ha seguito quest'ultima

opinione, alla stregua della quale si è ritenuto competente a

promuovere l'incidente di legittimità costituzionale. La Corte non

può che prendere atto di tale valutazione, essendo sua

giurisprudenza costante che una questione di legittimità

costituzionale può essere dichiarata inammissibile per carenza di

potere del giudice a quo solo quando il difetto di giurisdizione sia

evidente e incontestabile (cfr., da ultimo, sent. n. 777 del 1988).

2. - La questione non è fondata nel senso e nei limiti appresso

indicati.

La regola dell'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 è

limitata non solo dalle eccezioni stabilite nel secondo comma, ma

anche, per quanto riguarda la condizione del previo pagamento

dell'imposta, dall'art. 59, il quale prevede quattro casi di

"registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle

imposte dovute". Tra questi casi, con una importante innovazione

nella disciplina del precedente art. 57 del d.P.R. n. 634 del 1972,

sono state incluse "le sentenze che condannano al risarcimento del

danno prodotto da fatti costituenti reato". Come si legge negli atti

parlamentari, l'innovazione "si basa non su principi di carattere

tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto si tende

a non gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese",

considerata l'aleatorietà dell'azione di rivalsa contro il

danneggiante. In questo caso, secondo le istruzioni impartite dal

Ministero delle Finanze, "gli Uffici, che riceveranno dai cancellieri

le sentenze di cui sopra, procederanno alla registrazione a debito

con le modalità di cui al successivo art. 60, ma, ai sensi del

secondo comma di tale ultimo articolo, il recupero dell'imposta

prenotata potrà essere effettuato soltanto nei confronti della parte

obbligata al risarcimento, dovendosi considerare anche per questa

fattispecie non applicabile il principio della solidarietà di cui al

precedente art. 57".

Col termine generico "sentenze" l'art. 59, lettera d), si

riferisce sia alle sentenze penali, sia alle sentenze civili, ben

potendo il giudice civile, secondo la giurisprudenza consolidata, in

caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare

incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della

risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059

cod. civ.

3. - Il caso oggetto del giudizio a quo è perfettamente

sussumibile sotto la previsione dell'art. 59, lett. d, della legge di

registro. La sentenza 2 febbraio-26 maggio 1988, n. 4579, del

Tribunale Civile di Milano ha condannato il convenuto anche al

risarcimento dei danni morali (liquidati in lire 200 milioni, "tenuto

conto dell'estrema gravità delle sofferenze fisiche e psichiche")

sulla base della "configurabilità astratta del fatto come reato",

cioè della conformità della condotta del convenuto alla fattispecie

di reato prevista dall'art. 590, terzo comma, cod.pen., l'azione

penale essendo improcedibile per mancata proposizione della querela.

Pertanto, nei limiti in cui è rilevante, ossia con riguardo alle

"sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti

costituenti reato", la questione va dichiarata non fondata alla

stregua di una interpretazione sistematica che coordina l'art. 66

della legge di registro con gli artt. 59 e 60. Tale interpretazione

chiarisce che, per le dette sentenze, il rilascio della copia

esecutiva è bensì subordinato alla previa registrazione, ma senza

obbligo di contemporaneo pagamento dell'imposta: anziché l'ammontare

dell'imposta pagata il cancelliere indicherà sulla copia l'ammontare

dell'imposta prenotata a debito, da recuperare, ai sensi dell'art.

60, secondo comma, nei confronti di chi risulta dalla sentenza

definitivamente obbligato al risarcimento del danno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Presidente della Corte d'appello

di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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