Corte costituzionale

Sentenza n. 412/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1,

della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di

psicologo), promossi con tre ordinanze emesse il 26 settembre ed il 7

dicembre 1994 dal Tribunale di Firenze ed il 13 febbraio 1995 dal

Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 62, 169 e 242

del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 7, 14 e 19, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visti gli atti di costituzione di Serena Biagini,

dell'Associazione unitaria psicologi italiani, dell'Ordine degli

psicologi della Toscana, di Annamaria Allegri D'Amico e dell'Ordine

degli psicologi della Lombardia nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Natale Giallongo per Serena Biagini e

l'Associazione unitaria psicologi italiani, l'avvocato Valerio Onida

per Annamaria Allegri D'Amico, gli avvocati Alberto Azzena e Paolo

Carrozza per l'Ordine degli psicologi della Toscana, gli avvocati

Cristiano Romano ed Eugenio Merlino per l'Ordine degli psicologi

della Lombardia e l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 26 settembre

(r.o. n. 62 del 1995) ed il 7 dicembre 1994 (r.o. n. 169 del 1995)

nel corso di altrettanti procedimenti promossi nei confronti

dell'Ordine degli psicologi della Toscana da iscritti all'albo degli

psicologi non ammessi all'esercizio dell'attività psicoterapeutica

perché laureati da meno di cinque anni, il Tribunale di Firenze ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, della

legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di

psicologo). Questa disposizione stabilisce - in deroga alla

disciplina a regime, che subordina l'esercizio dell'attività

psicoterapeutica ad un'apposita specializzazione conseguita dopo la

laurea in psicologia o in medicina e chirurgia (art. 3 della legge n.

56 del 1989) - che, in via di prima applicazione della legge, è

consentita l'attività psicoterapeutica per gli iscritti agli ordini

degli psicologi o dei medici, laureati da almeno cinque anni, che

abbiano acquisito una specifica formazione professionale in

psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con

l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la

continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. La

stessa legge prevede poi che spetta agli ordini stabilire la

validità delle certificazioni (art. 35, comma 2) e che queste

disposizioni sono applicabili fino al compimento del quinto anno

successivo alla data di entrata in vigore della legge (art. 35, comma

3).

Il Tribunale di Firenze ritiene che il possesso della laurea da

almeno cinque anni sia un requisito diverso ed ulteriore rispetto a

quello del raggiungimento di una sufficiente formazione professionale

e sia inoltre stabilito non solo per i medici ma anche per gli

iscritti all'albo degli psicologi. Non si terrebbe così

adeguatamente conto che prima della disciplina legislativa della

professione di psicologo l'esercizio della psicoterapia era

consentito anche a non laureati. La necessità della laurea

conseguita da almeno cinque anni sarebbe una condizione formale,

diretta a stabilire una presunzione di sufficiente maturazione

professionale, che si sovrapporrebbe al giudizio dell'ordine

sull'idoneità e sufficienza del curriculum formativo e professionale

dell'aspirante al riconoscimento.

Il requisito temporale connesso alla laurea contrasterebbe con

vari parametri costituzionali: con l'art. 3, perché gli iscritti

all'albo con la stessa preparazione professionale in psicoterapia

riceverebbero un trattamento irragionevolmente differenziato per

effetto di questo requisito; con l'art. 35, perché soggetti con

adeguata preparazione verrebbero impediti a proseguire l'esercizio di

una professione legittimamente intrapresa; con l'art. 32, perché i

pazienti di chi non è ammesso a continuare l'esercizio

dell'attività di psicoterapia sarebbero ingiustificatamente

costretti ad interrompere una terapia in corso o a sostituire il

proprio psicoterapeuta con un altro.

2. - In uno dei giudizi promossi dal Tribunale di Firenze (r.o. n.

62 del 1995) si sono costituiti Serena Biagini, l'Associazione

unitaria psicologi italiani e l'Ordine degli psicologi della Toscana,

tutti parte nel processo principale.

2.1. - Serena Biagini e l'Associazione unitaria psicologi italiani

hanno chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale

della disposizione denunciata e, comunque, che siano indicati i

criteri ermeneutici per la corretta applicazione della norma.

2.2. - L'Ordine degli psicologi della Toscana ha chiesto invece

che sia dichiarata l'infondatezza della questione, o, in subordine,

che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 35 della legge

n. 56 del 1989 sia limitata alla parte in cui tale disposizione

esclude dal riconoscimento dell'esercizio dell'attività

psicoterapeutica coloro che si siano laureati dopo l'entrata in

vigore della legge (10 marzo 1989), ma in una sessione dell'anno

accademico 1988-1989.

L'Ordine degli psicologi sottolinea la delicatezza dell'attività

demandata agli psicoterapeuti e segnala che il legislatore ha voluto

assoggettare a particolari cautele e garanzie l'esercizio di questa

professione.

I requisiti previsti per l'accesso alla professione di

psicoterapeuta, maggiori rispetto a quelli richiesti per la

professione di psicologo, si rifletterebbero anche sulla disciplina

transitoria, che stabilisce modalità di accesso diverse per le due

attività.

La disposizione denunciata condizionerebbe il riconoscimento

delle posizioni di chi esercitava l'attività di psicoterapeuta già

prima dell'entrata in vigore della legge all'accertamento di

requisiti tali da garantire, anche nell'interesse della salute

psichica dei cittadini, l'effettiva capacità professionale di chi

intenda proseguire nell'esercizio di tale attività, senza essere in

possesso del più qualificante dei requisiti posti dall'art. 3 della

stessa legge: la frequenza di un corso quadriennale di

specializzazione ed il superamento dei relativi esami.

La verifica della ragionevolezza delle norme transitorie dovrebbe

essere effettuata in relazione non solo alla precedente situazione,

priva di regole, ma anche all'attuale regime, di severa selezione per

l'accesso alla professione. Sarebbe, difatti, irragionevole

introdurre un regime rigoroso e restrittivo per il futuro,

consentendo tuttavia, con norme transitorie assai blande, una

sanatoria generalizzata delle posizioni precedenti.

Ad avviso dell'Ordine degli psicologi, non sarebbe irragionevole

avere posto il requisito del possesso della laurea da almeno cinque

anni, che costituisce elemento di legittima ed oggettiva

differenziazione.

La barriera temporale potrebbe ragionevolmente fare riferimento

all'anno accademico di laurea, seguendo il ciclo degli studi

universitari, piuttosto che ad una data fissa. In tal modo il

quinquennio della laurea comprenderebbe il periodo che rientra

utilmente nelle sessioni di esame dell'anno accademico preso in

considerazione.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

inammissibili e, in subordine, infondate.

L'Avvocatura eccepisce anzitutto l'irrilevanza delle questioni,

avendo le parti private conseguito la laurea successivamente

all'entrata in vigore della legge, sicché ad esse non sarebbe

applicabile il regime transitorio previsto dall'art. 35 della legge

n. 56 del 1989, ma quello ordinario stabilito dall'art. 3 della

stessa legge.

Nel merito l'Avvocatura ritiene che l'art. 35, comma 1, della

legge n. 56 del 1989 non violi i parametri costituzionali indicati

nelle ordinanze di rimessione.

Nell'operare il collegamento tra la nuova regolamentazione e la

preesistente situazione di fatto, il requisito del conseguimento

della laurea da almeno cinque anni non costituirebbe la presunzione

di una sufficiente maturazione professionale, ma il limite temporale

per assicurare la continuità tra due situazioni diversamente

disciplinate.

4. - Con ordinanza emessa il 13 febbraio 1995 (r.o. n. 242 del

1995) nel corso di un giudizio promosso da un'iscritta all'albo degli

psicologi per ottenere l'annullamento del diniego, da parte

dell'Ordine, dell'ammissione all'esercizio dell'attività

psicoterapeutica, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 35 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 35, comma 1, della legge n. 56 del 1989, nella parte in

cui, nel prevedere quale requisito per l'esercizio dell'attività

psicoterapeutica il possesso del diploma di laurea, esclude i non

laureati, sebbene siano stati iscritti all'albo degli psicologi per

avere operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche,

ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o

internazionale (art. 32, lettera d), della stessa legge).

Si prefigurerebbe così un irragionevole divieto di svolgimento

dell'attività di psicoterapia per coloro che, in base all'esercizio

di tale attività, hanno conseguito l'iscrizione all'albo degli

psicologi.

Avere privilegiato il possesso del diploma di laurea, anche in

materie che non hanno attinenza con la psicologia e la psicoterapia,

lederebbe gli artt. 3 e 35 della Costituzione. Con una norma

intrinsecamente irragionevole sarebbero discriminati nell'accesso

alla professione di psicoterapeuta i non laureati, che abbiano

tuttavia acquisito una sostanziale specifica formazione, esercitando

in precedenza tale attività.

5.1. - Si è costituito in giudizio l'Ordine degli psicologi della

Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

Il dubbio di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante per

giudicare la posizione di chi è privo di qualsiasi laurea, se si

sostiene l'irragionevolezza di una norma che non limita il titolo di

studio alle sole lauree attinenti alla psicologia ed alla

psicoterapia.

Nel merito l'Ordine degli psicologi ritiene che non sarebbe

irragionevole prescrivere, con la disciplina transitoria, che

l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia sorretto da una

cultura, quanto meno, di livello universitario.

La regola che vuole l'attività di psicoterapia preclusa ai non

laureati costituirebbe un principio cardine della legge. Secondo la

difesa dell'Ordine, il maggiore rigore rispetto alla psicologia è

posto a garanzia dei destinatari dell'attività ed è giustificato

dal fatto che la psicoterapia non si arresta alla osservazione ed

allo studio della condotta, ma si estende al trattamento dei disturbi, determinando una interazione sul paziente. Potendo realizzare

modificazioni della condizione psichica di quest'ultimo, la

psicoterapia deve essere esercitata esclusivamente da chi, in ragione

degli studi compiuti e dell'attività svolta, abbia dimostrato di

avere raggiunto un elevato livello di affidabilità professionale.

La diversità di attività dello psicologo e dello psicoterapeuta

consentirebbe di ritenere non irragionevole che gli iscritti all'albo

degli psicologi, se non laureati, non siano ammessi ad esercitare

l'attività psicoterapeutica.

5.2. - Si è costituita anche Annamaria Allegri D'Amico, parte

privata nel giudizio principale, sostenendo che all'art. 35 della

legge n. 56 del 1989 può essere attribuito un significato conforme a

Costituzione e concludendo, altrimenti, per l'accoglimento della

questione.

La norma denunciata subordinerebbe l'esercizio dell'attività

psicoterapeutica al possesso del diploma di laurea da almeno cinque

anni solo per gli iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,

ma non anche per gli iscritti all'ordine degli psicologi sulla base

delle altre disposizioni transitorie (artt. 32, 33 e 34 della legge

n. 56 del 1989), per le quali il titolo di studio non è condizione

sempre necessaria. In questi casi la mancanza della laurea sarebbe

compensata dalla specifica formazione e dalla continuità di

esercizio professionale, requisiti questi già dimostrati ed

accertati dallo stesso ordine all'atto dell'iscrizione all'albo.

La diversa interpretazione porterebbe ad un'irragionevole

discriminazione, quanto all'esercizio dell'attività

psicoterapeutica, in danno dei non laureati, che abbiano ottenuto

l'iscrizione all'albo degli psicologi proprio in forza di

un'accertata e documentata esperienza professionale nel campo della

psicoterapia, con riconoscimenti nazionali e internazionali. Inoltre

si determinerebbe una contraddittorietà nel testo normativo,

rivelatrice di un'intrinseca irrazionalità.

Anche la determinazione dei requisiti abilitanti all'esercizio

dell'attività psicoterapeutica sarebbe irragionevole. L'art. 35,

comma 1, della legge n. 56 del 1989 privilegerebbe, per gli iscritti

all'ordine degli psicologi, il possesso di una laurea qualsiasi,

anche in materia distante da quella relativa allo specifico settore

professionale, e svaluterebbe l'esperienza scientifica e

professionale dei non laureati.

Il divieto di continuare a svolgere l'attività psicoterapeutica

comprimerebbe il diritto al lavoro di quanti, pur non laureati, sono

iscritti all'albo degli psicologi, determinando un contrasto, oltre

che con l'art. 35, primo comma, anche con l'art. 4, primo comma,

della Costituzione, contrasto che, secondo la difesa della parte

privata, può essere prospettato senza che ciò comporti un

allargamento della questione di legittimità costituzionale, giacché

l'art. 4 della Costituzione enuncia un principio poi specificato

dall'art. 35.

6. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della

questione.

L'Avvocatura ritiene che la posizione differenziata degli

psicoterapeuti, nell'ambito della categoria degli psicologi,

introdotta dal regime ordinario della legge attraverso la previsione

per i primi di titoli e requisiti più severi, attesa la particolare

delicatezza dell'attività da essi esercitata, non poteva non

riflettersi anche sulla disciplina dettata per il periodo

transitorio, che richiede, con la laurea da almeno cinque anni, un

requisito di approfondimento e maturazione professionale. Non si

tratterebbe di una laurea qualsiasi, ma della laurea in psicologia o

in medicina, o quanto meno, di una laurea accompagnata dai requisiti

richiesti dall'art. 32 della legge n. 56 del 1989 ai fini

dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

7.1. - Nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze con la prima

delle ordinanze di rimessione hanno depositato memorie, in

prossimità dell'udienza, Serena Biagini e l'Associazione unitaria

psicologi italiani. La difesa delle parti private afferma che l'art.

35 della legge n. 56 del 1989, imponendo il possesso del diploma di

laurea ultraquinquennale, avrebbe scelto requisiti di selezione

eterogenei rispetto a quelli previsti dall'art. 3 della stessa legge

ed ultronei rispetto alla verifica della necessaria formazione ed

esperienza professionale. L'aggravamento recato dalla norma

denunciata sarebbe pertanto del tutto estraneo alle finalità della

disciplina a regime.

Il riferimento temporale all'anno accademico di conseguimento del

diploma, anziché alla data dell'esame di laurea, non escluderebbe

l'irragionevolezza della norma, posto che da ciò non deriverebbe

comunque una garanzia o la logica presunzione di un'adeguata

preparazione.

7.2. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria,

con la quale ribadisce l'eccezione di inammissibilità, dal momento

che la ricorrente ha conseguito la laurea in psicologia soltanto dopo

l'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989 e non ha dimostrato di

possedere, a prescindere dalla laurea, gli altri requisiti occorrenti

per il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica.

8. - Sempre in prossimità dell'udienza la difesa di Annamaria

Allegri D'Amico ha depositato una memoria, riaffermando che l'inciso

"laureati da almeno cinque anni" si riferisce ad una laurea in

qualsiasi disciplina.

L'ammissione all'albo degli psicologi prevista, nel regime

transitorio, dall'art. 32, lettera d), della legge n. 56 del 1989

sarebbe stata prefigurata con specifico riferimento a quanti

svolgevano già da tempo attività professionale nel campo

psicoanalitico, che è stato caratterizzato da processi di formazione

lunghi, rigorosi e selettivi, sviluppati al di fuori del contesto

universitario.

Sarebbe contraddittorio tenere conto di questa particolarità ai

fini dell'iscrizione all'albo e precludere poi l'attività

psicoterapeutica, il cui esercizio pregresso, oggetto di valutazioni

di speciale merito, è stato assunto a titolo per l'iscrizione di

diritto all'albo degli psicologi. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal

Tribunale di Firenze, con due ordinanze di analogo contenuto, e dal

Tribunale di Milano concernono le norme transitorie della legge 18

febbraio 1989, n. 56, la quale disciplina, con l'ordinamento della

professione di psicologo, anche l'esercizio dell'attività

psicoterapeutica.

Definita la professione di psicologo (art. 1), che può essere

svolta dai laureati in psicologia che abbiano superato l'esame di

Stato e siano iscritti nell'albo tenuto dall'ordine professionale

(art. 2), contestualmente istituito (art. 5), la legge n. 56 del 1989

riserva l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai soli laureati

in medicina e chirurgia o in psicologia che abbiano seguito appositi

corsi quadriennali di specializzazione e formazione (art. 3).

Nella prima applicazione della legge sono tuttavia ammessi

all'esercizio dell'attività psicoterapeutica gli iscritti all'albo

degli psicologi o dei medici "laureati da almeno cinque anni", che

siano in possesso di specifici requisiti professionali o scientifici

ed abbiano svolto con preminenza e continuità l'attività

psicoterapeutica (art. 35).

Tutte le ordinanze considerano il requisito della laurea riferito

tanto ai medici che agli psicologi e ritengono che esso costituisca

una condizione ulteriore rispetto alla formazione professionale.

Il termine di almeno cinque anni per il possesso della laurea,

decorrendo dall'entrata in vigore della nuova disciplina (10 marzo

1989), dipenderebbe, secondo il Tribunale di Firenze, da elementi

casuali, quali la data di pubblicazione della legge e l'andamento

delle sessioni di laurea nelle università. Il requisito del

quinquennio di possesso del titolo di studio sarebbe in contrasto con

gli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione, in quanto i laureati da meno

di cinque anni potrebbero avere egualmente svolto per oltre un

quinquennio attività di psicoterapia, per la quale in precedenza non

era richiesta la laurea, e potrebbero avere conseguito la stessa

preparazione professionale di chi sia laureato da oltre cinque anni.

Nondimeno essi riceverebbero un trattamento ingiustificatamente

differenziato, non essendo più ammessi a svolgere attività

psicoterapeutica. Inoltre l'impedimento a proseguire nell'esercizio

di un'attività legittimamente intrapresa violerebbe il loro diritto

al lavoro, mentre sarebbe leso il diritto alla salute dei pazienti,

ingiustificatamente costretti ad interrompere una terapia in corso.

Il Tribunale di Milano ritiene che la stessa disposizione, ponendo

il requisito della laurea, sia in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, perché esclude in modo irragionevolmente

discriminatorio dall'attività psicoterapeutica coloro che, in base

all'art. 32, lettera d), della stessa legge, hanno conseguito

l'iscrizione all'albo degli psicologi, in prima applicazione della

legge, proprio per aver operato per almeno tre anni nelle discipline

psicologiche, acquisendo una specifica e riconosciuta formazione.

Viene anche prospettata, indicando quale parametro di raffronto

l'art. 35 della Costituzione, la lesione del diritto al lavoro di

chi, essendo privo di laurea, non può più svolgere l'attività

psicoterapeutica, in precedenza esercitata con adeguati

riconoscimenti.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale, riferite, sia

pure con prospettazioni diverse, alla stessa disposizione

legislativa, sono connesse; i relativi giudizi possono pertanto

essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - L'eccezione di inammissibilità, proposta dall'Avvocatura

dello Stato nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal

Tribunale di Firenze e dall'Ordine degli psicologi della Lombardia

nel giudizio promosso dal Tribunale di Milano, non può essere

accolta.

I giudici rimettenti motivano adeguatamente in ordine

all'applicabilità della disciplina transitoria prevista dalla legge

n. 56 del 1989 ai casi sottoposti al loro giudizio ed alla

pregiudizialità della soluzione del dubbio di legittimità

costituzionale rispetto alla decisione del processo. Pertanto la

motivazione del giudizio di rilevanza e l'ordine di esame delle

questioni nel giudizio principale non possono essere oggetto di

riesame e sindacato da parte della Corte.

4. - Nel merito le questioni non sono fondate.

Disciplinando per la prima volta l'ordinamento della professione

di psicologo, il legislatore ha ritenuto di riservare l'esercizio di

tale professione - caratterizzata dall'uso degli strumenti

conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi e le

attività di abilitazione - riabilitazione e di sostegno in ambito

psicologico - ai laureati in questa disciplina i quali, dopo un

tirocinio pratico, abbiano superato l'esame di Stato e siano iscritti

all'apposito albo professionale.

La stessa legge disciplina, oltre alle attività proprie dello

psicologo, anche l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, che non

si limita allo studio della condotta, ma provvede al trattamento ed

alla cura non farmacologica dei disturbi e richiede una specifica ed

ulteriore formazione professionale. Questa attività, considerata di

più elevata specializzazione, è riservata ai laureati in psicologia

o in medicina e chirurgia che abbiano frequentato, presso scuole

universitarie di specializzazione o presso istituti riconosciuti,

appositi corsi di durata almeno quadriennale, che prevedano una

formazione ed un addestramento particolare in psicoterapia.

Per effetto della scelta legislativa l'attività psicoterapeutica

non può più essere svolta liberamente da chiunque, ma diviene una

professione che può essere esercitata solo da chi sia in possesso di

particolari titoli e requisiti. Lo stesso legislatore ha tuttavia

previsto una disciplina transitoria che, nella prima applicazione

della legge, consente l'iscrizione all'albo degli psicologi con

modalità agevolate (artt. 32, 33 e 34) ed ammette, a determinate

condizioni, il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica già

svolta al fine di consentirne la prosecuzione (art. 35).

In pieno parallelismo con la diversa gradazione, nella disciplina

a regime, dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e

per l'attività psicoterapeutica, anche le norme transitorie

prevedono per l'ammissione all'esercizio dell'attività

psicoterapeutica requisiti ulteriori rispetto a quelli occorrenti per

la sola iscrizione all'albo degli psicologi.

L'attività psicoterapeutica, difatti, disciplinata unitariamente

tanto per i medici quanto per gli psicologi, richiede una specifica

idoneità professionale, che presuppone, tanto in campo medico che

psicologico, una specializzazione ed una qualificazione superiori a

quelle richieste per l'esercizio della professione di base.

In questo contesto normativo non è irragionevole avere previsto

che per svolgere, o continuare a svolgere, l'attività

psicoterapeutica gli psicologi debbano possedere, oltre ai requisiti

che legittimano l'iscrizione all'albo nella prima applicazione della

legge, anche la laurea conseguita da almeno cinque anni.

Se pure fosse corretta l'interpretazione della disposizione

denunciata, secondo la quale il diploma di laurea potrebbe essere

stato conseguito anche in discipline diverse da quelle che

caratterizzano la professione di psicologo, comunque il titolo di

studio sarebbe richiesto non irragionevolmente per attestare un

livello culturale superiore, quale base considerata indispensabile

per la formazione di un curriculum scientifico e professionale

adeguato.

Una volta ammessa la necessità della laurea per poter esercitare

l'attività psicoterapeutica, non è irragionevole che il titolo di

studio preceda la maturazione professionale, derivante dall'attività

svolta per un adeguato arco di tempo, tanto più se l'esercizio di

essa sostituisce la specializzazione, prevista dalla disciplina a regime, che si consegue solo dopo la laurea, mediante corsi di durata

quadriennale.

Posta la distinzione tra le attività consentite allo psicologo e

quelle riservate allo psicoterapeuta - secondo una diversità di

prestazioni la cui legittimità non è stata messa in dubbio - non si

può ritenere che determini una discriminazione, o sia irragionevole,

che chi è legittimato ad iscriversi all'albo degli psicologi, avendo

operato, senza il possesso della laurea, per almeno tre anni nelle

discipline psicologiche, non abbia tuttavia titolo per essere

ritenuto idoneo anche all'esercizio dell'attività psicoterapeutica,

sia pure in precedenza svolta.

5. - La disposizione denunciata non si pone in contrasto neppure

con gli altri parametri di valutazione della legittimità

costituzionale indicati dalle ordinanze di rimessione, che non

possono essere integrati da altri ad opera delle parti private.

L'art. 35 della Costituzione, tutelando il lavoro in tutte le sue

forme, non esclude in alcun modo che il legislatore possa

disciplinare una professione, riservando ragionevolmente l'esercizio

di una determinata attività a chi sia in possesso di specifici

requisiti attitudinali, ritenuti necessari per garantire un adeguato

livello di capacità tecnica, tanto più se l'attività consiste

nella cura della persona e tocca quindi aspetti inerenti alla tutela

del diritto alla salute.

La salvaguardia delle posizioni pregresse è inoltre attuata, nel

caso della professione di psicologo e dell'attività

psicoterapeutica, dalle norme transitorie della legge n. 56 del 1989,

che consentono l'iscrizione agevolata all'albo ed il riconoscimento

dell'attività psicoterapeutica per chi possegga i titoli di studio

ed i requisiti professionali non irragionevolmente stabiliti dal

legislatore.

Non può essere infine ravvisata una lesione del diritto alla salute del paziente che veda interrotto il rapporto con lo

psicoterapeuta che non abbia i requisiti di idoneità stabiliti per

l'esercizio della professione. Una volta ammesso che questa attività

può essere riservata, a garanzia di chi si sottopone a terapia, solo

a quanti posseggano determinati requisiti, la carenza degli stessi

giustifica l'esclusione dall'attività, anche a tutela di chi è

curato da un soggetto privo dei titoli professionali dal legislatore

ritenuti necessari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, della legge 18

febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione,

dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Milano con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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