Art. 35 — Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeutica e' consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilita', di aver acquisita un specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonche il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuita' dell'esercizio della professione psicoterapeutica. E' compito degli ordini stabilire la validita' di detta certificazione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 gennaio 1999, n.4

1

La L. 14 gennaio 1999, n.4 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo, e' differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L. 29 dicembre 2000, n. 401

2

La L. 29 dicembre 2000, n. 401 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali."

Testo vigente dal 23 gennaio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 412/1995

    Questione infondata
    27 luglio 1995

    L'attività psicoterapeutica, disciplinata unitariamente tanto per i medici quanto per gli psicologi dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, implica la cura non farmacologica della persona e richiede una specifica idoneità professionale che presuppone una specializzazione ed una qualificazione ulteriori rispetto a quelle richieste per l'esercizio della professione di base, tanto in campo medico che psicologico. In questo contesto normativo non è irragionevole avere previsto che per svolgere, o continuare a svolgere, l'attività psicoterapeutica gli iscritti all'albo degli psicologi debbano possedere, oltre ai requisiti che legittimano l'iscrizione all'albo degli psicologi nella prima applicazione della legge, anche la laurea conseguita da un certo arco di tempo, quale attestazione di un livello di formazione culturale superiore, presupposto necessario per un 'curriculum' scientifico e professionale adeguato, che preceda la maturazione professionale, quale può essere data dall'esercizio dell'attività per un certo arco di tempo. Pertanto, posta la distinzione tra le attività consentite allo psicologo e quelle riservate allo psicoterapeuta, non si può ritenere che determini una discriminazione, o sia irragionevole, prevedere che chi è legittimato ad iscriversi all'albo degli psicologi, avendo operato senza il possesso della laurea per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, non abbia tuttavia titolo per essere ritenuto idoneo anche all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, sia pure in precedenza svolta. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime B e C. red.: G. L. rev.: S. P.

    Art. 35 Ordinamento della professione di psicologo · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1999 al 23 gennaio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 2000, n. 401

    La L. 29 dicembre 2000, n. 401 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art35 · fonte del testo

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