Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 11,

12 e 15 della legge 28 marzo 1968, n. 370 (Nuovo ordinamento

dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai

professori medi) e 6, comma secondo, della legge 13 giugno 1969, n. 282

(Conferimento degli incarichi negli istituti di istruzione secondaria),

promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1975 dal Giudice

conciliatore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Locantore

Fedele Santino e l'Istituto Kirner, iscritta al n. 266 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 209 del 6 agosto 1975.

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Kirner e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

uditi l'avvocato Antonio Sorrentino, per l'Istituto Kirner e

l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 21 maggio 1975 il Giudice conciliatore

di Bolzano ha sollevato, nel corso del procedimento civile, che verte

tra Locantore Fedele Santino e l'Istituto Kirner, questione di

costituzionalità degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 della legge 28 marzo

1968, n. 370 e dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 giugno 1969,

n. 282, in riferimento agli artt. 3, 18 e 24 della Costituzione.

La questione sarebbe rilevante ai fini della decisione del giudizio

a quo, e non manifestamente infondata. Si assume infatti che il diritto

di associazione sia costituzionalmente garantito anche con riferimento

alla libertà di non associarsi; correlativamente, la legge non

potrebbe imporre ad alcuna categoria di soggetti l'obbligo di

appartenere ad enti pubblici a base o struttura associativa, per il

perseguimento di finalità, che siano - come, si deduce, accade nella

specie - essenzialmente private: in particolare, se dette finalità

siano raggiungibili per altra via, diversa da quella apprestata dal

legislatore. Peraltro, il precetto dell'art. 18 Cost. risulterebbe

violato anche per il modo come si configura il funzionamento

dell'Istituto Kirner, l'assistenza essendo erogata a "giudizio

insindacabile" del Consiglio di amministrazione, con riguardo sia alle

persone da assistere, sia alla scelta e alla graduazione dei settori di

intervento. Tale discrezionalità contrasterebbe, altresì, con l'art.

3 Cost., perché ad eguale obbligo di contribuzione non vien fatto

corrispondere egual diritto, o interesse legalmente protetto,

all'assistenza che viene erogata dall'Istituto: con l'ulteriore

risultato, si assume, di privare di tutela gli interessi legittimi dei

soci, e così di offendere il precetto dell'art. 24 Cost.

Si costituisce in giudizio l'Istituto Giuseppe Kirner. Il

procedimento davanti al Giudice conciliatore di Bolzano - osserva la

difesa dell'Istituto - è stato promosso con la richiesta, rivolta a

detto Giudice da tale professor Locantore, insegnante di inglese presso

l'Istituto tecnico professionale per il commercio di Bolzano, di

condannare l'Istituto Kirner al rimborso della "quota associativa" di

lire 2.171 mensili a partire dal settembre 1971. Tale richiesta veniva

subordinata alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme

sull'iscrizione obbligatoria degli insegnanti all'Istituto Kirner; la

Cassazione, con sentenza n. 495 del 1974, affermava la giurisdizione

del conciliatore.

La difesa dell'Istituto rileva poi come la Corte abbia stabilito

(cfr. sentenza n. 69 del 1962: erroneamente citata nella memoria come

sentenza n. 65 del 1972) che l'art. 18 della Costituzione non impedisce

allo Stato di tutelare determinati fini interessanti la collettività,

mediante la creazione di enti pubblici a struttura associativa.

L'associazione obbligatoria contrasterebbe con l'art. 18 soltanto

là, dove risultasse lesa una libertà o un principio

costituzionalmente garantito o fosse perseguito un fine "palesemente

arbitrario o pretestuoso".

Questa seconda ipotesi ricorrerebbe quando il fine abbia carattere

privato, o quando, pur ricorrendo un fine pubblico, questo venga ad

aggingersi come semplice pretesto alle sottostanti finalità di indole

privata o, infine, quando l'interesse, che dovrebbe giustificare

l'imposizione del vincolo associativo, possa essere conseguito anche

per altra via, diversa da quella prescelta nella specie dal

legislatore.

L'Istituto Kirner, si dice, persegue il fine di assistere i

professori di scuola media e le loro famiglie, nei modi prestabiliti

dall'art. 6 della legge n. 370 del 1968, disimpegnando un compito che

ad esso è stato costantemente assegnato anche nelle pregresse vicende

legislative. L'ente trae infatti origine dal fondo omonimo costituito

con sottoscrizione nel 1906; successivamente, la Federazione dei

professori della scuola media decide di costituire un istituto di mutuo

soccorso, utilizzando il fondo suddetto; dopo cinque anni di attività

e in conformità dell'esito di apposito referendum, al quale partecipa

gran parte dei professori medi, l'Istituto è eretto in ente morale.

La sua finalità è quella di assicurare ai professori e alle loro

famiglie in stato di bisogno un aiuto morale e materiale, integrativo,

o sostitutivo, dell'assistenza dovuta da altri enti. L'iscrizione

obbligatoria all'Istituto rappresenta la condizione essenziale per il

perseguimento di detti scopi, la cui rilevanza pubblica, riconosciuta

dalla legge n. 370 del 28 marzo 1968, acquista significato e valore

costituzionale in forza dell'articolo 38 Cost.

I contributi dovuti all'Istituto vanno configurati come prestazioni

patrimoniali obbligatorie che ricadono nella sfera di applicazione

dell'art. 23 della Costituzione. L'Istituto è stato del resto

costituito con atto di autorità, senza il concorso dei soggetti

passivi.

Quanto alla censura concernente le modalità delle erogazioni (in

quanto disposte a giudizio insindacabile del Consiglio di

amministrazione) e alla connessa asserita violazione dell'art. 24

Cost., la difesa dell'Istituto sostiene che al detto Consiglio è

attribuita una discrezionalità amministrativa, che non equivale ad

arbitrarietà di determinazioni. La tutela giurisdizionale degli

interessati deve peraltro ritenersi in ogni caso garantita in forza

dell'art. 113 Cost.

La difesa dell'Istituto Kirner chiede dunque che le prospettate

questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate.

Interviene nel giudizio di costituzionalità il Presidente del

Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che deduce

l'infondatezza della questione, sostanzialmente in base agli assunti

difensivi dell'Istituto.

In prossimità dell'udienza la difesa dell'Istituto presenta una

memoria aggiuntiva. Ivi si osserva anzitutto che, in applicazione del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'Istituto Kirner è stato soppresso con

decreto presidenziale emanato in data 25 giugno 1980 e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1981, n. 213, e che i relativi beni mobili

e un immobile sono stati trasferiti al patrimonio dello Stato.

Si deduce inoltre che il decreto del Presidente del Consiglio 3

agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1981, n. 217,

ha concesso all'Associazione volontaria G. Kirner l'uso di un immobile

del soppresso ente e la somma di lire dieci miliardi. Con ciò, sarebbe

venuta a determinarsi una modificazione del rapporto innanzi al giudice

a quo: all'Istituto Kirner sono succeduti lo Stato e la suddetta

associazione; l'uno e l'altra, dunque, dovrebbero avere diritto a

partecipare al presente giudizio. Spetta, si soggiunge, alla Corte

stabilire se per tale ragione sia necessario rinviare gli atti al

giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione e

notifichi l'ordinanza di remissione ai successori dell'Istituto.

La difesa dell'Istitutto Kirner eccepisce poi l'irrilevanza della

questione proposta in riferimento all'art. 24 ed all'art. 3 Cost., in

quanto nel procedimento davanti al Giudice conciliatore non si

controverte sulle modalità delle prestazioni assistenziali, denunciate

come lesive di tali precetti costituzionali, bensì sull'obbligo di

iscrizione e di contribuzione, che viene in rilievo esclusivamente a

proposito della presunta violazione dell'art. 18 Cost. Nel merito,

comunque, si esclude che gli artt. 3 e 24 siano offesi dalle norme

censurate. La legge avrebbe infatti indicato i criteri ai quali il

Consiglio di amministrazione deve attenersi nell'erogazione delle

previdenze agli iscritti. Tali elementi di valutazione sarebbero,

precisamente, costituiti dalla gravità dell'evento, dagli oneri che ne

derivano nel quadro delle situazioni economico-familiari, e dal

rapporto di parentela fra beneficiari e socio. Dove nella legge in

esame è poi detto che esso eroga "a suo insindacabile giudizio" le

prestazioni assistenziali, altro non si vuol indicare - vien dedotto -

se non la discrezionalità, qual è propria delle forme di pubblica

beneficenza. In ogni caso, si afferma, l'impugnativa giurisdizionale

contro i provvedimenti lesivi di diritti o interessi dei soci è

garantita dall'art. 113 Cost., e non potrebbe ritenersi preclusa da

alcuna statuizione della legge in esame. Del resto, l'impugnato art. 15

della legge n. 370 del 28 marzo 1968 limiterebbe ulteriormente la

discrezionalità dell'ente, prevedendo che il Consiglio di

amministrazione predisponga direttive a carattere generale per

l'erogazione dei benefici.

Quanto, poi, alla presunta violazione dell'art. 3, essa potrebbe

prospettarsi non in questa sede, ma, se mai, solo in relazione ai

singoli concreti provvedimenti amministrativi, che risultassero

discriminatori.

La difesa dell'Istituto Kirner insiste peraltro per la reiezione

delle censure concernenti la lesione dell'art. 18 Cost., richiamando la

tesi sostenuta nell'atto di costituzione. Il fine pubblico che

giustifica la costituzione dell'Istituto risulterebbe comprovato sia

dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975, che lo aveva incluso fra gli enti

di assistenza generica, sia dal decreto n. 616 che lo ha compreso fra

gli enti, le cui funzioni sono ora trasferite alle regioni.

Dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, si argomenta,

infine, che la libertà di associazione (sentenze n. 120 del 1973 e 20

del 1975) non è vulnerata dalla creazione di un ente pubblico a base

associativa, diretto a perseguire fini pubblici non palesemente

arbitrari o pretestuosi (sentenza n. 69 del 1962); la situazione non

sarebbe nella specie diversa da quella che si verifica ogni qualvolta

si impongano nei confronti di determinate categorie forme obbligatorie

di previdenza, che trovano il proprio fondamento nel disposto dell'art.

38 Cost.

Nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 la difesa dell'Istituto

Kirner e l'Avvocatura dello Stato hanno ribadito le conclusioni già

prese. Considerato in diritto :

1. - La presente questione, prospettata alla Corte dal Giudice

conciliatore di Bolzano, investe - in riferimento agli artt. 3, 18 e 24

Cost. - varie disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 370 ("Nuovo

ordinamento dell'Istituto nazionale Giuseppe Kirner per l'assistenza ai

professori medi"), nonché l'art. 6, secondo comma, della legge 13

giugno 1969, n. 282 ("Conferimento degli incarichi negli istituti di

istruzione secondaria"). Costituiscono, precisamente, oggetto di

censura le norme, le quali, in seno alla legge n. 370 del 28 marzo

1978: a) definiscono le categorie dei soci effettivi dell'Istituto

(art. 3); b) configurano tipi e modalità delle sovvenzioni e degli

altri benefici da erogare, sia ai soci, sia ai loro congiunti o

superstiti, sia alle loro famiglie, per il conseguimento degli scopi di

solidarietà, propri dell'ente (art. 6), che si perseguono mediante

aiuti morali e materiali "indipendentemente dall'assistenza dovuta da

altri enti ed oltre ad essa" (com'è detto testualmente nell'art. 1);

c) includono fra le entrate dell'Istituto, i contributi annui dei soci

(art. 11, lett. a), e ne fissano l'importo, che per i soci effettivi in

servizio attivo è pari all'1 per cento dello stipendio annuo lordo di

un professore di ruolo A all'inizio della classe terminale di

stipendio, stabilendo, altresì, che il contributo viene trattenuto

mensilmente sullo stipendio (artt. 11 e 12); d) prevedono le

attribuzioni del Consiglio di amministrazione, ivi inclusa quella di

decidere in ordine alla concessione delle provvidenze contemplate nella

legge (art. 15, lett. f). È poi denunciato l'art. 6 della legge 13

giugno 1969, n. 282, in quanto integra il disposto dei richiamati artt.

3, 11 e 12 della legge 28 marzo 1968, n. 370, con lo statuire, al

quarto comma, che l'intero contributo annuo previsto per i soci

effettivi è dovuto anche dagli insegnanti non di ruolo a tempo

indeterminato. Tale, infatti, è la posizione dell'insegnante che ha

promosso il procedimento pendente avanti il Giudice conciliatore di

Bolzano.

L'illegittimità costituzionale delle anzidette disposizioni di

legge è così sostanzialmente dedotta:

A) Si prospetta, prima di tutto, la lesione dell'art. 18 Cost.,

sull'assunto che tale precetto costituzionale, nel garantire la

libertà di associazione, sancisca così il diritto di partecipare ad

un'associazione come quello di non farne parte. Nella specie, la legge

dispone l'appartenenza obbligatoria ad un ente pubblico degli

insegnanti medi e delle altre categorie ivi previste. I soci sarebbero

per questa via necessariamente stretti da un vincolo, che vulnera la

loro libertà di non associarsi. Il titolo giustificativo della

soluzione adottata dal legislatore avrebbe - si deduce - dovuto

risiedere nell'assegnare all'Istituto finalità pubbliche, il cui

perseguimento non può essere lasciato alla spontanea associazione

degli interessati. Il che, si soggiunge, è però da escludere nella

specie, soprattutto in ragione delle censurate modalità di erogazione

dell'assistenza: la concessione delle provvidenze previste dalla legge

- si afferma in proposito - è riservata alla valutazione insindacabile

del Consiglio di amministrazione con riguardo sia ai soggetti da

assistere, sia alla graduazione dei possibili settori di intervento; si

assume così che il funzionamento dell'ente, governato da criteri

prettamente privatistici, non risponda a quelle inderogabili esigenze

di interesse pubblico, dalle quali deve trarre fondamento l'insorgenza,

ex lege, del vincolo associativo (e, a pari titolo, l'imposizione del

contributo dovuto dai soci).

B) La lamentata discrezionalità nelle erogazioni assistenziali

implicherebbe, infine, la lesione degli altri precetti costituzionali

invocati nell'ordinanza di rinvio: dell'art. 3 Cost., in quanto, in

capo agli iscritti, ad egual obbligo di contribuzione non sarebbe fatto

corrispondere egual diritto - o interesse legalmente protetto - alle

prestazioni da parte dell'Istituto, secondo alcun criterio, che sia

prestabilito in sede normativa; dell'art. 24 Cost., in quanto, si dice,

agli interessati non è consentito di far valere le situazioni

soggettive loro riconosciute dalla legge, di fronte alle insindacabili

decisioni del Consiglio di amministrazione.

2. - La difesa dell'Istituto ha avanzato due rilievi di ordine

pregiudiziale, che vanno subito esaminati.

2 a) Si osserva, in primo luogo, che nelle more del presente

giudizio, è sopraggiunto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale

prevede la soppressione dell'Istituto Kirner - così come degli altri

enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali (individuati nella

tabella B, annessa al decreto stesso), in conformità della procedura

ivi stabilita - nonché il trasferimento delle relative funzioni alle

regioni, e la costituzione di eventuale associazione volontaria, da

parte degli interessati, per ottenere, alle condizioni e nei modi

prescritti nell'art. 114, la continuità delle prestazioni

assistenziali. In attuazione di tali norme di legge - si soggiunge - il

d.P.R. 25 giugno 1980 ha soppresso l'Istituto e trasferito i relativi

beni mobili, insieme con un immobile al patrimonio dello Stato.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio 3 agosto

1981, è stato nominato il Commissario liquidatore dell'ente, e

concesso all'associazione volontaria Kirner, intanto costituitasi,

l'uso dei beni del soppresso ente, nonché la somma, di lire dieci

miliardi. Ora, si asserisce che questi decreti abbiano determinato una

modificazione del rapporto sostanziale dedotto innanzi al giudice a

quo, nel senso che all'Istituto sarebbero subentrati, da un canto lo

Stato, dall'altro l'associazione volontaria Kirner. La Corte dovrebbe

dunque vedere se per tali ragioni non si renda necessario il rinvio

degli atti al Giudice conciliatore di Bolzano, perché questi proceda a

un nuovo esame della rilevanza e provveda a notificare l'ordinanza

anche ai successori dell'Istituto.

Senonché, le vicende del processo instaurato innanzi al giudice a

quo, che si assumono connesse con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616

del 1977, e dei conseguenti decreti del Presidente della Repubblica e

del Presidente del Consiglio, non rilevano ai fini del presente

giudizio. Per concludere in tal senso, soccorre il testuale disposto

dell'art. 22 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte:

"le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo

non si applicano ai giudizi avanti alla Corte costituzionale neppure

nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio

rimasto sospeso davanti all'autorità giudiziaria che ha promosso il

giudizio di legittimità costituzionale". Non si può, del resto,

nemmeno ritenere che la normazione sopravveniente, invocata dalla

difesa dell'Istituto, abbia toccato il previgente regolamento della

specie sotto alcuno dei profili censurati nell'ordinanza di rinvio. Non

si ravvisano dunque ragioni per disporre la restituzione degli atti al

giudice a quo.

2 b) Dalla difesa dell'Istituto si eccepisce, poi, la irrilevanza

delle censure mosse agli artt. 6 e 15 della legge 28 marzo 1968, n.

370, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Si deduce al

riguardo che il giudizio verte, non sulle disposizioni degli articoli

testé citati, bensì, ed esclusivamente, sul versamento della quota

obbligatoria di iscrizione degli insegnanti, quali soci effettivi

dell'Istituto, a norma delle disposizioni denunciate in questa sede

come incompatibili con la libertà di rifiutare il vincolo associativo.

L'eccezione è fondata. L'indagine devoluta alla Corte rimane in

conseguenza circoscritta ai motivi di illegittimità costituzionale,

che nel provvedimento di remissione son dedotti, in riferimento

all'art. 18 Cost., per i soli artt. 3 e 12 della legge. Gli altri

rilievi svolti dal giudice a quo possono essere presi in considerazione

solo in quanto, com'è di seguito precisato, concorrono anche essi a

prospettare l'ipotesi, che ora residua, della violazione della libertà

associativa.

3. - Nel merito, la questione non è fondata. L'art. 18 Cost.

garantisce, certo, la libertà di associazione nel suo duplice aspetto,

positivo e negativo: il cittadino deve invero poter scegliere se far

parte di una associazione, oppur no. L'esercizio di tale diritto è,

tuttavia, circondato da vincoli. Lo stesso testo fondamentale pone

infatti limiti alla libertà di associarsi: e d'altra parte la Corte ha

con varie pronunzie enucleato dal sistema della Costituzione quei

limiti, che vengono in rilievo, come nella specie, con riguardo alla

libertà di non soggiacere al vincolo associativo. Alla stregua di

questa pregressa giurisprudenza, vien prima di tutto fugato il dubbio

che la libertà di non associarsi sia necessariamente vulnerata, ogni

qualvolta si configuri come obbligatorio l'inquadramento entro enti

pubblici di una determinata categoria di interessati. Una tale

previsione trova invero il suo titolo giustificativo nel nostro

ordinamento, purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e

principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa

di associarsi), e risulti al tempo stesso che essa assicura lo

strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente

pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno

associativo costituito per la libera determinazione dei privati. Si

tratta allora di vedere come siffatti requisiti siano soddisfatti nel

caso in esame.

4. - L'art. 18 Cost., occorre ricordare, si assume leso in quanto i

professori medi acquistano ex lege la qualifica di soci effettivi

dell'Istituto Kirner e con ciò sono tenuti a versare il relativo

contributo annuo. Se qui si adopera il primo dei criteri di valutazione

sopra richiamati, si può intanto escludere che l'obbligo

dell'iscrizione, ed il connesso onere pecuniario, siano previsti in

violazione di alcun altro, ulteriore parametro costituzionale, rispetto

a quello puntualizzato nell'ordinanza di rinvio. Ci troviamo,

precisamente e in primo luogo, di fronte a prestazioni imposte nel

rispetto dell'art. 23 Cost.: è infatti la stessa legge n. 370 del

1968, come si è premesso, che nel contemplare la figura del socio

effettivo annovera il contributo da questo versato tra le entrate

dell'Istituto, e ne determina l'importo, insieme con le modalità di

calcolo e prelievo. Sotto il riflesso ora considerato, non importa

nemmeno che il funzionamento dell'ente sia in massima parte sostenuto

con le quote di iscrizione dei soci, mentre, ai sensi dell'art. 11

della stessa legge, i contributi del Ministero della pubblica

istruzione o di altri enti o privati sono soltanto eventuali. È vero

che le norme in esame toccano la sfera delle erogazioni assistenziali,

la quale ricade anche sotto le specifiche previsioni dell'art. 38 Cost.

Ma, a dimostrare che l'onere pecuniario gravante sui soci non difetta

di fondamento costituzionale nemmeno in questa prospettiva, basta quel

che la Corte ha in altra occasione affermato (sentenza n. 25 del 1968):

"Non si ha violazione dell'art. 38 qualora le prestazioni patrimoniali

necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti dal quarto comma

siano poste a carico di soggetti diversi dallo Stato, determinabili

sulla base di una comunanza, specifica o generica di interessi e di un

collegamento, diretto o indiretto, tra la causa dell'imposizione e le

finalità da conseguire. Non rileva, sopra codesto piano, che il

perseguimento di dette finalità, anziché avvenire mediante erogazioni

poste direttamente a carico dello Stato e con gli ordinari strumenti,

si attui con mezzi diversi ed in particolare con l'imposizione, da

parte di leggi dello Stato, di prestazioni patrimoniali nella forma di

contributi (sentenza n. 70 del 1960). In tutti questi casi, se la

finalità da perseguire risponde alla tutela di un interesse pubblico,

codesto interesse non vien meno né viene snaturato solo che alla sua

realizzazione si tenda in uno o in altro dei modi consentiti

dall'ordinamento giuridico".

5. - L'insussistenza della presunta lesione dell'art. 18 Cost. va

acclarata, per altro verso, controllando se l'imposizione del vincolo

associativo, e della relativa quota di iscrizione, stia nella

necessaria connessione strumentale con il fine, che mediante

l'istituzione dell'ente si vuol perseguire. Deve peraltro trattarsi

(sentenza n. 69 del 1962) di un fine pubblico, e non arbitrario, né

pretestuoso o artificioso. Ora, per quel che concerne la presente

indagine, il legislatore ha correttamente utilizzato l'ampia

possibilità di soluzioni normative dischiuse dal disposto della

Costituzione (art. 38), che prefigura le strutture assistenziali:

l'Istituto si colloca in questo schema del testo fondamentale senza

pretestuose o altrimenti censurabili duplicazioni di altri tipi di

assistenza pubblica, ovvero, tanto meno, della libera assistenza,

garantita ai privati dall'ultimo comma dello stesso art. 38 Cost. Esso

serve infatti - con riguardo ai beneficiari, le evenienza e gli stati

di bisogno indicati dalla legge - esclusivamente ad una assistenza

integrativa e complementare (art. 1, secondo comma), rispetto a quella

erogata da altri enti. Nessun fondamento ha poi il sospetto, avanzato

dal giudice a quo, che le modalità di funzionamento del Consiglio di

amministrazione dell'Istituto, chiamato a decidere "a suo insindacabile

giudizio" in ordine alle provvidenze erogabili (cfr. artt. 6.VI, 15,

lett. f) - e, di riflesso, la stessa essenziale struttura interna

dell'ente - siano governate da criteri "prettamente privatistici, e sia

pure di una privata fondazione a scopo di beneficenza". Con ciò si

vorrebbe in definitiva affermare che l'apparato dell'ente pubblico

invade qui indebitamente l'area dell'assistenza privata, e delle

associazioni liberamente costituite per erogarla. Ma un simile assunto

urta, a tacer d'altro, contro le disposizioni dettate dalla legge per

delimitare la discrezionalità dell'organo decidente. Queste norme

individuano la cerchia dei beneficiari, stabiliscono appositi parametri

di valutazione in ordine alla concessione e all'entità dei benefici

(gravità dell'evento, oneri che ne derivano nel quadro delle

condizioni economico-familiari, rapporto di parentela tra altri

eventuali assistibili ed il socio), prevedono l'adozione di analoghi

criteri in sede di direttive generali, che il Consiglio di

amministrazione è tenuto a fissare per l'attuazione delle finalità

dell'Istituto (art. 15, lett. a), e demandano, infine, al regolamento

di esecuzione la produzione di apposite norme "per la concessione delle

sovvenzioni e degli altri benefici" (art. 21, ultimo comma). Il che

significa che i provvedimenti del Consiglio di amministrazione,

insindacabili solo quanto al merito, vanno pur sempre adottati in

conformità della legge, permanendo integra, in virtù dell'art. 113

Cost., la facoltà degli interessati di impugnarli in via

giurisprudenziale, dove ricorra la lesione di diritti o interessi

legittimi.

6. - Resta da aggiungere che, pur destinato a varie forme di

assistenza, l'Istituto s'incontra comunque sulla tutela delle categorie

costituite dai soci effettivi, nella specie quella dei professori medi;

tutela che si proietta sul coniuge, nonché sui congiunti e superstiti,

presi in considerazione nell'ordinamento dell'Istituto, sotto aspetti e

a fini molteplici (artt. 6.I lett. a; 4 lett. b, c, d; 6.II lett. b;

6.III lett. a e b; 6.V,VI). Così statuendo, il legislatore ha

presupposto, prima ancora che imposto, un vincolo fra i soci, che vien

fatto operare sulla base della loro comunanza di interessi: al segno,

come si è visto, che ciascuno degli interessati sopporta col proprio

contributo il costo delle erogazioni assistenziali, delle quali può

fruire, grazie alla struttura associativa, l'intera categoria degli

assistibili. Di qui un'ulteriore conclusione: lo status connesso con

l'iscrizione all'Istituto non spoglia il singolo della libertà di

associazione anche perché esso è configurato in ragione degli scopi,

fuor di dubbio pubblicistici, di solidarietà, che secondo legge sono

quelli essenziali dell'ente (art. 1). Del resto, vi è un principio

costituzionale di solidarietà (cfr. artt. 2 e 4 Cost.), la cui

applicazione al terreno assistenziale e previdenziale non era preclusa

al legislatore.

7. - Le considerazioni fin qui svolte riguardano - è appena il

caso di precisare - il periodo, che rileva nella presente controversia,

in cui l'ordinamento dell'Istituto Kirner era ancora in vigore. Il

risultato raggiunto non è toccato da alcuna delle successive vicende

normative, alle quali si è fatto sopra riferimento (n. 2a). Il che va

quindi detto anche della circostanza, che l'Istituto Kirner sia stato

incluso in forza del d.P.R. n. 616 del 1977 nella tabella B degli enti

che esercitano funzioni amministrative di spettanza delle regioni, e

indi soppresso, una volta accertata l'inesistenza di sue funzioni

residue, ai sensi dell'art. 113 dello stesso d.P.R. n. 616. Questi dati

dimostrano, semmai, come gli scopi e le attività istituzionali

dell'ente ora abolito, lungi dal comprimere illegittimamente la

libertà associativa dei privati, incidessero su una funzione, che il

legislatore ha nel quadro di nuovi orientamenti, ma sempre nel

legittimo apprezzamento delle scelte discrezionali consentite in tema

di assistenza, più di recente attribuito agli enti pubblici

territoriali: salvo restando l'eventuale intervento integrativo dello

Stato, ex art. 38 Cost., quarto comma, o altro possibile concorso degli

organi centrali nell'assolvimento dei fini prima disimpegnati

dall'Istituto, e dei quali la Corte si è nel caso attuale occupata

(cfr. sentenza n. 174 del 1981).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 della legge 28 marzo 1968, n. 370 e

dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282, in

riferimento agli artt. 3, 18 e 24 Cost., sollevata dal Giudice

conciliatore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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