Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'imposizione ai professori di far parte come soci ex lege dell'Istituto Kirner, corrispondendo il relativo contributo, si risolve in una prestazione imposta ex art. 23 Cost.. Il relativo onere a carico dei soci non contrasta con l'art. 38 secondo comma Cost. che non risulta violato quando le prestazioni patrimoniali per l'assolvimento dei compiti di assistenza pubblica vengono a ricadere su soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comunanza specifica o generica di interessi, e di un collegamento, diretto, o indiretto fra la causa dell'imposizione e la finalita` da conseguire, che mantiene la sua impronta pubblicistica quali che siano le modalita` di realizzazione. L'imposizione del vincolo associativo e della relativa quota di iscrizione si presenta infatti nella specie in connessione strumentale con il fine pubblico perseguito di provvedere ad una assistenza integrativa e complementare rispetto a quella erogata da altri enti. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 18 e 24 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 l. 28 marzo 1968 n. 370 e dell'art. 6, secondo comma, l. 13 giugno 1969 n. 282). - cfr. SS. nn. 25/1968, 70/1960, 69/1962, 174/1981.
Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. 210 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono soci effettivi:
tolto: a) tutti i presidi, direttori, professori, insegnanti tecnico-pratici e maestri d'arte di ruolo in servizio negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e negli educandati femminili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' il personale direttivo dei convitti nazionali, con esclusione del personale direttivo ed insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica;
tolto: b) tutti i professori civile di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;
tolto: c) tutti gli insegnanti incaricati nelle scuole secondarie statali per le discipline per le quali sono in possesso di abilitazione o di titolo legalmente riconosciuto equipollente; tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica in posizione equipollente, nonche' gli incaricati di religione;
tolto: d) tutti gli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali e tutti gli insegnanti tecnico-pratici ed i maestri d'arte non di ruolo, forniti del prescritto titolo di studio o della declaratoria di equipollenza di cui alle leggi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278. Continuano, altresi', ad essere soci effettivi dell'istituto gli appartenenti alle categorie predette, cessati dal servizio con diritto a pensione, eccettuato il personale non di ruolo che cessi dal servizio con diritto a pensione senza aver raggiunto dieci anni di associazione all'istituto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;370~art3 · fonte del testo
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