Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'imposizione ai professori di far parte come soci ex lege dell'Istituto Kirner, corrispondendo il relativo contributo, si risolve in una prestazione imposta ex art. 23 Cost.. Il relativo onere a carico dei soci non contrasta con l'art. 38 secondo comma Cost. che non risulta violato quando le prestazioni patrimoniali per l'assolvimento dei compiti di assistenza pubblica vengono a ricadere su soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comunanza specifica o generica di interessi, e di un collegamento, diretto, o indiretto fra la causa dell'imposizione e la finalita` da conseguire, che mantiene la sua impronta pubblicistica quali che siano le modalita` di realizzazione. L'imposizione del vincolo associativo e della relativa quota di iscrizione si presenta infatti nella specie in connessione strumentale con il fine pubblico perseguito di provvedere ad una assistenza integrativa e complementare rispetto a quella erogata da altri enti. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 18 e 24 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 l. 28 marzo 1968 n. 370 e dell'art. 6, secondo comma, l. 13 giugno 1969 n. 282). - cfr. SS. nn. 25/1968, 70/1960, 69/1962, 174/1981.
Art. 3 Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi · Art. 6 Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi · Art. 11 Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi · Art. 12 Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. 382 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Per il conseguimento dei suoi scopi l'istituto: I. - Accorda sovvenzioni:
tolto: a) al socio:
tolto: 1) per malattie;
tolto: 2) per riduzioni di assegni a causa di assenza dal servizio per malattia;
tolto: 3) per insufficienti assegni di quiescenza;
tolto: 4) per malattie o per morte di familiari a carico;
tolto: b) al coniuge ed ai congiunti superstiti, in occasione della morte del socio per i riflessi economici immediati e per le spese sostenute;
tolto: c) al coniuge ed ai figli legittimi o naturali riconosciuti; altresi' ai genitori, figli adottivi ed affiliati, avi, fratelli, sorelle; nonche' agli orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, qualora dopo la morte del socio i familiari di cui sopra si trovino in stato di bisogno e purche' durante l'anno precedente alla morte stessa siano stati effettivamente a suo carico e non passano dedicarsi a proficuo lavoro. L'istituto tendera' ad assicurare agli orfani dei soci i mezzi necessari, fino al compimento degli studi, in misura e modi appropriati alla dignita' ed alle condizioni medie del corpo insegnante;
tolto: d) al socio per spese sostenute in occasione di nascita di figli. II. - Accorda sovvenzioni entro il limite massimo di un quinto delle entrate effettive ordinarie iscritte in bilancio:
tolto: a) al socio quando abbia subito gravi danni o si trovi in situazione di grave disagio economico;
tolto: b) a congiunti e superstiti, anche se non indicati nelle categorie sopra elencate, nel caso di gravi motivi dovuti a circostanze eccezionali. III. - Concede anche senza concorso:
tolto: a) assegni di studio per i figli dei soci, sulla base delle condizioni economico-familiari e dei risultati degli studi;
tolto: b) borse e premi di studio di perfezionamento postuniversitario ai figli ed agli orfani dei soci che diano prova di non comune attitudine agli studi. IV. - A giudizio del consiglio di amministrazione e nel limite consentito dal bilancio, prende iniziative assistenziali, che interessino comunque la categoria dei soci. V. - Assiste i soci e le loro famiglie nei rapporti con l'amministrazione pubblica. VI. - Concede prestiti ai soci e loro superstiti, secondo le norme dell'articolo 8. La concessione e l'entita' delle sovvenzioni e dei benefici sopra elencati sono stabilite a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, che soprattutto tiene conto sia della gravita' dell'evento, sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle condizioni economico-familiari, sia del rapporto di parentela con il socio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;370~art6 · fonte del testo
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