Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.

Testo vigente dal 16 marzo 1987

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 423/1997

    Questione infondata
    18 dicembre 1997

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere a), b), f), g) ed i), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art.…

    Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale · Art. 7 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-02-16;81~art7 · fonte del testo

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