Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1960 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, ultimo

comma, T.U. sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D.

17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con l'art. 18 legge 16 giugno

1939, n. 942, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1958 dal

Pretore di Varese nel giudizio di opposizione di terzo, instaurato da

Marcelli Alessandro contro l'Esattoria comunale di Varese e nei

confronti del debitore pignorato Macchi Eugenio, iscritta al n. 58 del

Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1960 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Ferruccio Carboni, per Marcelli Alessandro, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Alcuni mobili del sig. Eugenio Macchi, insolvente per un

debito d'imposta, erano stati pignorati e messi all'asta su domanda

dell'Esattoria comunale di Varese. Poiché l'asta era andata deserta,

il sig. Alessandro Marcelli acquistava gli stessi mobili, a licitazione

privata, il 23 gennaio 1958 e li lasciava nella casa del Macchi,

locandoli alla sorella di quest'ultimo coabitante con lui.

Poco dopo, il 7 febbraio 1958, su istanza dell'Esattoria comunale

di Varese, per altro debito d'imposta non pagato, si procedeva contro

il Macchi a pignoramento dei mobili rimasti nella sua abitazione, cioè

proprio di quei beni che alcuni giorni prima erano stati acquistati dal

Marcelli.

Il Marcelli faceva opposizione il 12 febbraio 1958 affermando che i

mobili erano di sua proprietà, benché fossero ancora nella casa del

debitore d'imposta, e il Pretore di Varese sospendeva il procedimento

d'esecuzione mobiliare; ma l'Esattoria comunale di Varese chiedeva la

revoca della sospensione invocando l'ultimo comma dell'art. 63 R.D. 17

ottobre 1922, n. 1401 (T.U. sulla riscossione delle imposte dirette)

modificato con l'art. 18 legge 16 giugno 1939, n. 942: infatti, secondo

questa norma, chi abbia acquistato beni mobili a un'asta esattoriale

eseguita a carico d'un debitore d'imposta non può opporsi alla vendita

forzata, promossa successivamente per altro debito d'imposta, degli

stessi beni che siano rimasti nell'abitazione del debitore.

Dopodiché il Marcelli eccepiva l'illegittimità costituzionale del

cit. ult. comma art. 63 R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, in riferimento

agli artt. 41 e 42 della Costituzione, e il Pretore di Varese,

ritenendo non manifestamente infondata la questione, con ordinanza del

13 dicembre 1958 rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza è stata notificata il 19 dicembre 1958 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 1959. Il Marcelli si è costituito

nel giudizio dinanzi a questa Corte con deduzioni depositate il 7

gennaio 1959 e ha presentato una memoria depositandola il 24 dicembre

1959. L'Avvocatura generale dello Stato, in nome del Presidente del

Consiglio, è intervenuta con deduzioni depositate l'8 gennaio 1959.

2. - L'ordinanza del Pretore di Varese rileva innanzi tutto che il

cit. ultimo comma dell'art. 63 R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, non

consentendo al terzo acquirente dei mobili di opporsi alla vendita

forzata, lo priva del suo diritto di proprietà precedentemente

acquisito: la norma, con una presunzione assoluta, considera quei beni

come ancora appartenenti al debitore d'imposta nonostante che il terzo

li abbia acquistati e pagati: sembrerebbe derivarne una violazione

indiretta dell'art. 41, primo comma, della Costituzione ("L'iniziativa

economica privata è libera").

Inoltre, secondo l'ordinanza di rinvio, la norma impugnata di

illegittimità costituzionale parrebbe contrastare soprattutto col

secondo e terzo comma art. 42 della Costituzione: infatti il secondo

comma di quest'ultimo prevede soltanto limitazioni legislative al

diritto di proprietà, mentre la norma impugnata, piuttosto che porre

limiti al diritto del terzo acquirente, gli toglie la possibilità di

difenderlo e così produce a suo danno effetti analoghi a quelli d'una

vera espropriazione; d'altra parte l'espropriazione, in virtù del

terzo comma cit. art. 42 della Costituzione, è ammessa esclusivamente

dietro indennizzo e per motivi di interesse generale; invece tali

motivi non ricorrono nel caso previsto dalla norma impugnata, che per

di più si guarda bene dall'attribuire al terzo acquirente alcun

indennizzo.

Queste tesi sono ribadite nelle deduzioni, che presenta la difesa

del Marcelli, in cui peraltro si richiama esclusivamente l'art. 42

della Costituzione e si precisa come la norma impugnata tuteli soltanto

l'interesse dell'esattore che promuove la vendita; invece, secondo i

principi, nel contrasto di interessi fra l'esattore d'imposta, che

certat de lucro captando, e il terzo acquirente, che certat de damno

vitando, non, potrebbe non essere favorito quest'ultimo; il quale -

afferma la difesa del Marcelli - deve essere tutelato nel suo diritto

di proprietà anche perché la difesa di tale diritto è cosa di

pubblico interesse, come risulta dal 2 comma dell'art. 42 Costituzione

("La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge").

3. - L'Avvocatura dello Stato obietta, al contrario, che il caso

previsto dalla norma impugnata è manifestamente estraneo alla

fattispecie normativa dell'art. 41, 1 comma, della Costituzione; la

libertà della iniziativa economica, garantita in questa norma, non ha

niente a che fare col diritto alla tutela della proprietà che si

pretende leso dall'art. 63, ultimo comma legge citata.

Altrettanto dovrebbe dirsi dell'art. 42, terzo comma, della

Costituzione: questo si riferisce all'espropriazione per pubblico

interesse, mentre la norma impugnata di legittimità costituzionale

riguarda l'espropriazione forzata dei beni che siano nella

disponibilità del debitore.

Quanto poi al secondo comma del cit. art. 42 della Costituzione,

esso stabilisce che la legge ordinaria determina i modi d'acquisto

della proprietà: come dire - rileva l'Avvocatura dello Stato - che la

legge ordinaria può disporre se e quando un atto d'acquisto sia

efficace e opponibile ai terzi: ebbene, la norma impugnata non fa altro

che rendere inopponibile all'esattore l'acquisto dei mobili avvenuto

precedentemente da parte del terzo. Non si tratta di un caso isolato,

ma esso è analogo ad altri, notissimi, in tema di trascrizione, di

iscrizione in pubblici registri, di vendita di beni sottoposti a

pignoramento.

La norma impugnata - prosegue l'Avvocato generale dello Stato - non

nega affatto la proprietà del terzo acquirente, ma si limita ad

assoggettarne i beni mobili all'espropriazione forzata promossa

dall'esattore: che i beni appartenenti a persona diversa del debitore

possano essere colpiti dall'espropriazione diretta contro quest'ultimo

è fenomeno comune: basta pensare agli artt. 621 Cod. proc. civ.

(limitazioni alla prova della proprietà), 622 Cod. proc. civ.

(presunzione assoluta, che impedisce l'esercizio dell'azione di

separazione) e 2756, 2759 ecc. Cod. civ. (privilegio su cose che si

trovino in una particolare relazione col debitore, indipendentemente

dalla titolarità rispetto ad esse). Nel conflitto tra un diritto di

proprietà ed un credito, ugualmente meritevole di tutela, la legge

impugnata ha dato la preferenza a quest'ultimo allorché si tratta di

beni che, trovandosi in casa del debitore, si presume non siano mai

usciti effettivamente dal patrimonio di lui, nonostante l'acquisto del

terzo.

Anche se il terzo acquirente dovesse considerarsi, in virtù della

norma impugnata, un responsabile d'imposta - conclude l'Avvocatura

dello Stato -, con ciò non vi sarebbe niente di contrario ai principi

del nostro ordinamento: sono frequenti, anche nel diritto privato, i

casi di responsabilità dissociata dal debito.

4. - A queste affermazioni la difesa del Marcelli, nella memoria,

risponde obiettando: 1) che gli altri casi in cui il diritto del terzo

proprietario è sacrificato all'interesse del creditore non hanno

alcuna analogia con quello previsto dalla norma impugnata: infatti si

tratta di pignoramento anteriore all'acquisto da parte del terzo (es.

art. 2913 Cod. civ.) o di presunzioni che favoriscono il creditore ma

ammettono la prova contraria da parte di chi vanta un diritto su beni

pignorati (art. 621, 622 Cod. proc. civ.); 2) che altre fattispecie,

richiamate dall'Avvocatura dello Stato, riguardano conflitti tra

acquirenti del medesimo bene (art. 2644 Cod. civ.) o tra creditori

della stessa persona (art. 2756 ecc. Cod. civ.), non fra creditore e

terzo acquirente, come è invece nel caso previsto dalla norma

impugnata; 3) che insomma quest'ultima ha una fisionomia particolare,

diversa da quella delle altre a cui si riferisce l'Avvocatura dello

Stato e non giustificata da una ratio sufficiente.

La difesa del Marcelli conclude che il terzo acquirente dei mobili

non può considerarsi neanche per ipotesi, come fa invece l'Avvocatura

generale dello Stato, un mero responsabile d'imposta: in tutti i casi

di responsabilità senza debito l'azione è sempre promossa contro di

lui responsabile e non, come qui, contro il debitore d'imposta. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rinvio allude soltanto, e vagamente, a una

pretesa violazione dell'art. 41, primo comma, della Costituzione. La

difesa del Marcelli non vi insiste: infatti è troppo chiaro che una

norma, con la quale si impedisce al proprietario di far valere il suo

diritto nel corso d'un procedimento esecutivo, opera in un campo

diverso da quello dell'iniziativa economica privata a cui si riferisce

espressamente, garantendone la libertà, il citato art. 41, primo

comma, della Costituzione.

2. Da escludere è, inoltre, la violazione dell'art. 42, terzo

comma, della Costituzione. È vero che, per effetto della norma

impugnata, il proprietario non può opporre il suo titolo d'acquisto

all'esattore e finisce normalmente per essere privato dei suoi beni,

come accade allorché, procedendosi alla vendita forzata, essi vengono

acquistati da qualcuno; però è altrettanto vero che non si tratta

dell'espropriazione a cui si riferisce il citato art. 42, terzo comma,

della Costituzione: infatti il proprietario perde il suo diritto, ma

in quanto subisce le conseguenze d'un pignoramento promosso contro

un'altra persona, il debitore d'imposta: le subisce perché si è messo

in una situazione che avrebbe potuto facilmente evitare.

Avrebbe potuto evitarla facendo sì, dopo il suo acquisto, che quei

mobili non restassero nella casa del debitore d'imposta. Sotto questo

punto di vista la norma impugnata, per impedire frodi troppo facili, si

limita a porre un onere al terzo acquirente, quello di rimuovere i beni

dall'abitazione di chi ne è stato espropriato: la mancata esecuzione

dell'onere, secondo i principi, espone l'interessato ad un rischio che,

per l'art. 63, ult. comma R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, è addirittura

quello della perdita del suo diritto di proprietà.

Ora, l'esistenza di un onere di questo tipo è ben lungi dal

sopprimere, nel caso, la tutela del diritto di proprietà garantita dal

2 comma dell'art. 42 della Costituzione; essa non fa altro che

subordinare ad un certo comportamento la conservazione del diritto del

proprietario. Ne deriva che neanche il secondo comma dell'art. 42

della Costituzione si può dire violato: questo comma garantisce la

difesa del diritto del proprietario, ma non esclude che tale difesa, in

certe situazioni, sia subordinata a condizioni o a presupposti o a un

particolare comportamento dello stesso proprietario.

3. - Dato ciò, è del tutto irrilevante che la ratio della norma

impugnata sia diversa da quella di altre norme in cui il titolo

d'acquisto sia inopponibile a tutti o ad alcuni e che la norma stessa

contenga un precetto particolare o singolare. Accertato che essa non

sopprime la tutela garantita dalla Costituzione al proprietario, ne

risulta la evidente infondatezza della proposta questione di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del

13-17 dicembre 1958 del Pretore di Varese sulla legittimità

costituzionale dell'art. 63, ultimo comma, del R.D. 17 ottobre 1922, n.

1401, modificato con l'art. 18 legge 16 giugno 1939, n. 942, in

riferimento agli artt. 41 e 42 Costituzione della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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