Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, non essendo condivisibile l'interpretazione da cui muove il rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero caseario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., sul presupposto che l'attribuzione al conduttore del potere di cedere o affittare la quota latte, senza alienare l'azienda agricola, privi il proprietario che abbia concorso alla predisposizione del fondo all'indirizzo lattiero, mediante le opere a ciò necessarie, dell'effettiva ricchezza del fondo, e quindi determini una irragionevole disparità di trattamento tra proprietario e conduttore, un effetto espropriativo senza indennizzo e un contrasto con le finalità di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di conseguire equi rapporti sociali. La disposizione denunciata, infatti, regolamentando i quantitativi di produzione e la legittimazione a compiere gli atti ad essa relativi, non tocca il rapporto tra proprietario ed affittuario del fondo rustico e non determina gli effetti lesivi ipotizzati. L'affittuario - che, in quanto produttore, è l'unico destinatario della disciplina dei limiti quantitativi posti alla produzione di latte in sede comunitaria - può quindi prendere tutte le iniziative richieste dalla razionale utilizzazione del fondo, ma risponde, oltre che della violazione delle pattuizioni contrattuali, dell'eventuale depauperamento del fondo, quale potrebbe, in ipotesi, derivare dalla dismissione dell'allevamento che vada oltre il periodo della gestione attribuita all'affittuario, ovvero quando l'allevamento stesso, con la relativa assegnazione della quota latte, non sia ripristinato prima della estinzione del rapporto e della riconsegna del fondo. red.: S. Evangelista
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 10 Misure urgenti nel settore lattiero-caseario
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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6 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1997 al 31 maggio 2003. 762 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La titolarita' della quota latte spetta al produttore nella sua qualita' di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. Il conduttore puo' cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
tolto: a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;
tolto: b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone). I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'AIMA. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui e' avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia gia' utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e' attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne da' comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalita' da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalita' di cui ai commi 2, 5, 6 e 10. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo e' altresi' attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalita' e i termini previsti dal medesimo comma 7. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato e' tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione. COMMA ABROGATO DAL 31 GENNAIO 1997, N. 11, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO tolto: 1997 aggiunto: 2003, N. tolto: 81. COMMA ABROGATO DAL 31 GENNAIO 1997, N. 11, aggiunto: 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 28 MARZO 1997 aggiunto: 30 MAGGIO 2003, N. tolto: 81. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarita' degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore dei produttori appartenenti alla medesima associazione. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilita' della quota ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni. aggiunto: 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47, lettera a)) che e' abrogato il presente provvedimento a decorrere dal primo periodo di applicazione del suindicato decreto-legge.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-11-26;468~art10 · fonte del testo
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