Corte costituzionale

Sentenza n. 395/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e

seguenti del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 5 maggio 1999 dalla Corte di cassazione sul ricorso

proposto da Cervati Umberto, iscritta al n. 485 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 5 maggio 1999, la Corte di cassazione ha

sollevato "questione di legittimità costituzionale degli

artt. 629/630 e ss. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la

revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di

fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura di atti

interni al giudizio". Ha premesso, in fatto, la Corte rimettente che,

con ordinanza del 21 dicembre 1998, la stessa Corte aveva dichiarato

l'inammissibilità, per mancanza di specifico mandato, del ricorso

proposto dal difensore dell'imputato contumace avverso la sentenza di

appello; che con ricorso depositato il 12 febbraio 1999, il

condannato contumace aveva chiesto alla medesima Corte "la revoca

della detta ordinanza, segnalando l'erroneità dell'assunto relativo

alla mancanza, in capo al suo difensore, del mandato specifico, al

contrario esistente e risultante agli atti del procedimento"; che il

Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiedeva, con

requisitoria del 24 febbraio 1999, procedersi alla correzione

dell'errore materiale a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. e che "in

questi termini qualificato ed impostato", il procedimento perveniva

all'esame della Corte in udienza camerale, all'esito della quale

veniva di ufficio promosso l'incidente di costituzionalità con

l'ordinanza indicata in premessa.

Ha subito prospettato il giudice a quo l'impossibilità di

procedere alla correzione dell'errore materiale, giacché oggetto del

procedimento di cui all'art. 130 del codice di rito - come affermato

anche dalle Sezioni Unite della stessa Corte - possono essere

soltanto gli errori che, lasciando immutato il contenuto decisorio

della pronuncia, possono essere emendati all'esclusivo fine di

armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione al suo reale

contenuto.

Dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 294 "dell'11

luglio 1991" (recte: del 1995), il giudice rimettente ha osservato

come i rilievi posti a base della ritenuta inammissibilità del

quesito allora formulato, potrebbero risultare superati "ove la

carenza di disciplina venisse ipotizzata e denunciata con specifico

riferimento ad una concreta ed individuata soluzione normativa": una

soluzione che - osserva la Corte rimettente - potrebbe appunto

"essere quella dell'ampliamento dell'ambito di previsione

dell'istituto della revisione ipotizzando, dunque, come

costituzionalmente illegittimi gli artt. 629/630 e ss. c.p.p. nella

parte in cui non prevedono e non disciplinano la possibilità della

revisione delle decisioni (sentenze o ordinanze) della Corte di

cassazione nel caso di errore di fatto - meramente materiale e

percettivo (e cioè estraneo ad ogni profilo valutativo) - nel

controllo degli atti". In tale prospettiva - soggiunge la Corte

rimettente - lo scrutinio di costituzionalità andrebbe condotto alla

stregua degli artt. 24 e 3 della Carta fondamentale: quanto al primo

degli indicati parametri - puntualizza infatti il giudice a quo -

sarebbe evidente la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale

"inteso come diritto alla decisione, in termini di corrispondenza fra

chiesto e pronunciato"; così come risulterebbe evidente il contrasto

con l'art. 3 Cost., attesa l'irragionevolezza della disparità di

disciplina rispetto all'analoga ipotesi dell'errore commesso dal

giudice di merito, giacché avverso l'ordinanza di inammissibilità

dell'impugnazione, erroneamente emessa da tale giudice, è consentito

il ricorso per cassazione.

Dopo aver rammentato le pronunce di questa Corte in merito

all'art. 395 cod. proc. civ., il giudice a quo conclusivamente

osserva che "l'ipotizzato intervento additivo del giudice delle leggi

coinvolgerebbe anche, e necessariamente, da una parte, la disciplina

dei limiti di proponibilità dell'istanza (art. 631) e dall'altra,

quella relativa ai contenuti decisori della pronuncia della Corte di

cassazione (art. 637), discipline entrambe abbisognevoli del

conseguente adeguamento".

Nessun dubbio - sottolinea infine il rimettente - sussisterebbe

in ordine alla rilevanza della questione, "attesa la possibilità -

che dalla revoca della erronea declaratoria di inammissibilità

deriverebbe - dell'esame del merito del ricorso a suo tempo proposto"

dal difensore del condannato, "peraltro con possibile pronuncia ai

sensi dell'art. 129 c.p.p. (prescrizione del reato)".

2. - Nel giudizio ha spiegato atto di intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e comunque infondata, con riserva di dedurre. Con

successiva memoria la difesa erariale ha dedotto la inammissibilità

della questione, in quanto nel caso di specie - vertendosi in tema di

procedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc.

pen. - non possono trovare applicazione le norme della cui

costituzionalità si dubita. Non è stata infatti formulata richiesta

di revisione da nessuno dei soggetti legittimati a proporla a norma

dell'art. 632 cod. proc. pen., né può essere come tale interpretata

la richiesta di "revoca" che l'interessato ha rivolto alla stessa

Corte di cassazione e non con le forme ed alla autorità giudiziaria

di cui all'art. 633 del codice di rito. Considerato in diritto

1. - La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla

Avvocatura generale dello Stato è fondata. Dalla stessa ordinanza di

rimessione emerge, infatti, che la richiesta di revoca formulata dal

ricorrente è stata qualificata e trattata alla stregua di domanda di

correzione di errore materiale a norma dell'art. 130 cod. proc.

pen. Ne consegue, dunque, che le norme formalmente sottoposte a

scrutinio di costituzionalità, cumulativamente additate negli artt.

"629/630 e ss." del codice di procedura penale, non assumono

rilevanza alcuna agli effetti della decisione che la Corte di

cassazione - odierna rimettente - è chiamata ad adottare nel

procedimento a quo.

Va d'altra parte sottolineato come l'istituto della revisione -

per come è positivamente strutturato - si configuri come modello del

tutto eccentrico rispetto alle esigenze da preservare nel caso di

specie, avuto riguardo: sia alla diversità dell'organo chiamato a

celebrare tale giudizio (la corte di appello); sia alla duplicità di

fase (rescindente e rescissoria) che ne contraddistingue le cadenze;

sia alle stesse funzioni che tale istituto è chiamato a soddisfare

nel sistema. Nella ipotesi dedotta, infatti, non si tratta di

rimuovere gli effetti di una pronuncia di condanna "errata" per

alcune cause tipizzate dall'ordinamento e sostituire ad essa un nuovo

giudizio di cognizione, ma unicamente di caducare una pronuncia del

giudice di legittimità - fondata su di un "errore di fatto

(materiale e meramente percettivo) nella lettura di atti interni al

giudizio" - la quale ha indebitamente pretermesso di esaminare il

merito del ricorso. In sostanza, ciò che il quesito mira a

sollecitare è, a ben guardare, l'introduzione per via additiva di un

meccanismo di "autopurgazione" della erronea declaratoria di

inammissibilità del ricorso, analogo alle previsioni dettate dal

codice di procedura civile (artt. 391-bis e 395), come modellate a

seguito delle relative declaratorie di illegittimità costituzionale,

non a caso richiamate dal giudice rimettente. Una prospettazione,

dunque, rispetto alla quale l'istituto della revisione presenta

connotati di evidente estraneità, al punto che lo stesso giudice a

quo è costretto a riconoscere che "l'ipotizzato intervento additivo

del giudice delle leggi" renderebbe la disciplina coinvolta

"abbisognevole del conseguente adeguamento".

2. - La più generale tematica degli "errori" e dei vizi che

abbiano potuto riguardare il giudizio di cassazione è, peraltro,

aspetto di notevole delicatezza, al punto da aver formato oggetto di

più interventi da parte di questa Corte.

A proposito del processo civile, infatti, si osservò che il

diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sarebbe gravemente

offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395,

numero 4, cod. proc. civ., "non fosse suscettibile di emenda solo

perché perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di

nomofilachia. Né le peculiarità del magistero della Cassazione

svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé

permea la ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché

l'indagine cognitoria cui dà luogo il numero 4 dell'art. 360 non è

diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito

allorquando scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto

al suo esame" (sentenza n. 17 del 1986).

Da ciò l'ulteriore assunto secondo il quale i rilievi svolti

"per l'errore di fatto - per l'errore, cioè, meramente percettivo

(svista, puro equivoco) - in cui la Corte di cassazione incorra nel

controllo degli atti del processo a quo, ai fini della decisione

sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o

della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.",

non potessero "non valere anche (anzi, a fortiori) per l'analogo

errore in cui quella Corte incorra nella lettura degli atti interni

al suo stesso giudizio" (sentenza n. 36 del 1991).

Nel medesimo alveo, e con specifico riferimento all'art. 391-bis

cod. proc. civ. - censurato nella parte in cui prevedeva un termine

per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali

delle sentenze della Corte di cassazione - si osservò come una

siffatta disposizione vulnerasse gli artt. 3 e 24 della Carta

fondamentale, dal momento che, impedendo dopo un certo tempo la

correzione di errori materiali, veniva "a cristallizzare, senza un

ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un

accertabile errore materiale, ovviamente non voluto dal giudice, ma

che potrebbe essere pregiudizievole per i diritti soggettivi delle

parti" (sentenza n. 129 del 1995).

Al di là, dunque, della più volte affermata inammissibilità di

richieste che mirino alla "introduzione nel sistema processuale di un

mezzo straordinario di impugnazione che, in presenza di determinate

condizioni, consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di

diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce

della Corte di cassazione" in relazione al quale diverse potrebbero

essere le soluzioni adottabili (v. sentenze nn. 294 del 1995, 21 del

1982 e 136 del 1972) - resta il fatto che l'errore di tipo

"percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità, e dal

quale sia derivata l'indebita declaratoria di inammissibilità del

ricorso (con l'ovvia conseguenza di determinare l'irrevocabilità

della pronuncia oggetto di impugnativa) rappresenta eventualità

tutt'altro che priva di conseguenze per il rispetto dei principi

costituzionali coinvolti.

È evidente, infatti, che una simile evenienza - e non importa

certo se statisticamente rara - si porrebbe in automatico e palese

contrasto non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della

Costituzione, per di più sotto uno specifico e significativo

aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio

di cassazione. Questa garanzia, infatti, si qualifica ulteriormente

in funzione dell'art. 111 della Costituzione, il quale non a caso

prevede che contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla

libertà personale "è sempre ammesso il ricorso in cassazione per

violazione di legge". Ciò sta dunque a significare non soltanto che

il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente

imposto avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il

presidio costituzionale - il quale è testualmente rivolto ad

assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò

riferendosi, infatti, l'espresso richiamo al paradigmatico vizio di

violazione di legge) - contrassegna il diritto a fruire del controllo

di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al

processo in cassazione.

Da ciò, dunque, un evidente corollario. L'errore di tipo

"percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal

quale sia derivata l'indebita compromissione di quel diritto, deve

avere un necessario rimedio. Ne consegue, di riflesso, che spetta

alla stessa Corte di cassazione - odierna rimettente - svolgere

appieno la propria funzione di interpretazione adeguatrice del

sistema, individuando, all'interno di esso, lo strumento riparatorio

più idoneo. Che tale strumento possa essere poi rinvenuto proprio

all'interno dello speciale istituto previsto dall'art. 130 cod. proc.

pen., non a caso oggetto del procedimento a quo, è aspetto che -

tenuto conto delle ineludibili esigenze di adeguamento secundum

constitutionem che la peculiare e delicata tematica, come si è

detto, impone - dovrà essere scandagliato dalla stessa Corte

rimettente, in linea, d'altra parte, con la funzione nomofilattica ad

essa istituzionalmente riservata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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