Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23 e

489 cod. proc. pen. (Azione civile nel giudizio penale) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal Pretore di Orvieto nel

procedimento penale a carico di Pellacani Velmiro, iscritta al n. 618

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976;

2) ordinanza emessa il 17 febbraio 1976 dal Pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Lazzaretti Vieri, iscritta al n. 452

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 232 del 1 settembre 1976;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Pellacani

Velmiro, imputato di lesioni colpose gravi in persona di Tordi

Giovanni, riportate a seguito di incidente stradale, il Pretore di

Orvieto, premesso che, nella fattispecie, pur dovendosi escludere la

prova della responsabilità penale dell'imputato, rimaneva tuttavia

aperta per il danneggiato la via dell'azione civile basata sulla

presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ., ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 23 e 489 cod. proc. pen. nella

parte in cui escludono che il giudice penale, con la sentenza

dibattimentale di assoluzione, possa decidere sul risarcimento del

danno, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..

Il giudice a quo ricorda che, secondo la giurisprudenza della

Corte, la collocazione processuale del soggetto danneggiato dall'altrui

fatto illecito sarebbe da considerare, rispetto al diritto al

risarcimento, identica tanto in riferimento al processo civile che a

quello penale, rimanendo l'azione civile di risarcimento regolata in

ogni caso dai medesimi principi sul piano della prova dei fatti come su

quello delle norme applicabili. E ricorda altresì che, in caso di

assoluzione dell'imputato, sempre secondo la giurisprudenza della

Corte, la parte civile può sempre proporre ricorso in Cassazione ex

art. 111 Cost.. Da tali pronunzie dovrebbe desumersi una certa tendenza

ad una maggiore garanzia dei diritti della parte civile nel processo

penale, mentre dovrebbe invece prendersi atto che, nel caso di sentenza

assolutoria, la parte civile si troverebbe in posizione più

sfavorevole rispetto a quella della parte che ha esercitato il diritto

solo in sede civile. Tali disparità si manifesterebbero anzitutto in

termini di tempo, perché il successivo giudizio civile non potrebbe

essere iniziato o concluso prima del giudizio penale, con vantaggio

solo delle parti economicamente più forti. Si verificherebbero poi

possibili pregiudizi al sistema difensivo, sia perché la parte civile

sarebbe costretta a proporre il ricorso ex art. 111 Cost. "senza

conoscere il pensiero del primo giudice sui risvolti civilistici del

rapporto processuale", sia perché nel giudizio civile dovrebbero

sostanzialmente riproporsi le stesse prove già raccolte nel

procedimento penale, con sensibile aggravio di spese e dispendio di

energie processuali.

Tali disparità di trattamento fra situazioni oggettivamente e

soggettivamente eguali, sarebbero in contrasto col principio di

eguaglianza, perché non suscettibili di ragionevole giustificazione, e

violerebbero altresì la garanzia del diritto di difesa, in quanto

porrebbero il danneggiato dal reato di fronte all'alternativa di

"accettare una sentenza penale eventualmente pregiudizievole" o di

"ricorrere per Cassazione avverso un provvedimento che non ha esaminato

la di lui posizione sotto il profilo delle norme civilistiche". Ond'è

che dovrebbe trovare accoglimento la proposta censura, con la

conseguente attribuzione al giudice penale del potere di pronunziarsi

in ogni caso in merito alle ragioni della parte lesa costituita parte

civile.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1976.

Si è in questa sede costituito tempestivamente il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura, in sostanza, afferma che le lamentate disparità di

trattamento potrebbero, se mai, prospettare un problema di politica

legislativa ma non di legittimità costituzionale.

Invero, il problema della subordinazione del giudizio civile a

quello penale investirebbe tutti i casi di danni derivanti da reati

perseguibili d'ufficio, nei quali appunto il giudizio civile deve

cedere il passo a quello penale. Ma, prosegue l'Avvocatura, la ragione

di tale priorità sarebbe ben chiara ed evidente, onde sarebbe da

escludere la violazione del principio di eguaglianza.

E pure sarebbe da escludere l'altro vizio di legittimità

prospettato nella ordinanza, in quanto i motivi addotti non

rifletterebbero comunque una violazione del diritto di difesa, ma si

ridurrebbero ad una questione di interpretazione della sentenza di

proscioglimento penale ai fini della prosecuzione dell'azione

risarcitoria in sede civile, in conformità dei rapporti intercorrenti

fra giudizi penali e civili il cui svolgimento, come già detto, non

comporterebbe irragionevoli disparità di trattamento.

2. - Nel giudizio penale a carico di Lazzaretti Vieri, imputato di

lesioni colpose prodotte a seguito di incidente stradale, il Pretore di

Livorno, con ordinanza 17 febbraio 1976, ravvisata una situazione

processuale, analoga a quella prospettata nella precedente ordinanza

del Pretore di Orvieto, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 489 c.p.p., nella parte in cui esclude che il

giudice penale possa pronunziarsi sull'azione civile in caso di

proscioglimento dell'imputato, per pretesa violazione degli artt. 3 e

24 Cost. Le ragioni addotte a sostegno della censura coincidono

sostanzialmente con quelle già esposte nell'ordinanza del Pretore di

Orvieto sopra menzionata, ravvisandosi per effetto della cennata

limitazione sia una violazione del diritto di difesa in funzione del

quale non sarebbero lecite restrizioni al diritto di agire in giudizio

per la tutela dei diritti, sia una violazione del principio di

eguaglianza, per le disparità di trattamento tra chi esercita l'azione

di risarcimento in via civile e chi la inserisce nel procedimento

penale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla G.U. n. 232 del 1 settembre 1976.

Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura ripropone le argomentazioni già svolte nel giudizio

promosso con l'ordinanza della Pretura di Orvieto sopra menzionata,

ribadendo in particolare che il diritto di difesa ed il principio di

eguaglianza non apparirebbero violati per il fatto che l'azione civile

di risarcimento non trovi soluzione nell'ambito del processo penale ma

debba proseguire a parte in sede processuale civile. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione propongono sostanzialmente la

medesima questione di legittimità costituzionale, ed i relativi

giudizi possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus, in fattispecie concernenti lesioni colpose

provocate da incidenti stradali in ordine alle quali era da escludere a

loro giudizio la responsabilità penale degli imputati, rilevano che,

in base agli artt. 23 e 489 c.p.p. non poteva farsi luogo ad una

decisione sul risarcimento del danno appunto in conseguenza del

disposto delle norme citate secondo cui il giudice penale, nell'ipotesi

di assoluzione, non può decidere sull'azione civile promossa in quella

sede dalla parte lesa costituita parte civile e lamentano che tale

limitazione sarebbe anzitutto in contrasto con il principio di

eguaglianza giacché, mentre sarebbe ricavabile dalla giurisprudenza

della Corte un tendenziale principio di allargamento delle garanzie dei

diritti della parte civile nel processo penale, il censurato divieto

porrebbe il danneggiato costituitosi parte civile in posizione

deteriore rispetto alla parte che agisca invece direttamente in sede

civile. E ciò in quanto, secondo le più specifiche argomentazioni

contenute nell'ordinanza del Pretore di Livorno, la parte civile

potrebbe solo proporre ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. (sent.

1/70 della Corte costituzionale) - il che peraltro comporterebbe una

situazione di svantaggio, dato che la pronunzia del giudice penale

prescinderebbe necessariamente dalle questioni di natura civilistica -

o comunque sarebbe costretta a reiterare nel giudizio civile successivo

alla sentenza penale i mezzi difensivi già proposti in precedenza, con

aggravio di spese ed energie processuali a tutto danno delle parti

economicamente più deboli.

3. - L'assunto non è fondato.

Invero è di tutta evidenza la diversità delle situazioni poste a

raffronto. Non è certamente dubbio che l'azione che la parte civile

propone nel giudizio penale è quella che ad essa spetta in base alle

leggi civili (sent. 40/74). Ma è anche vero, come pure la Corte ha

affermato nella stessa sentenza, che l'azione civile si inserisce nel

processo penale collocandosi in esso in via accessoria e, in qualche

modo, subordinata, dato che è principio generale del nostro

ordinamento la prevalenza nel processo penale dell'interesse pubblico

all'accertamento dei reati rispetto all'interesse collegato alla

risoluzione delle liti civili.

E tale natura accessoria, come esattamente del resto ha rilevato

anche la giurisprudenza ordinaria, condiziona non irrazionalmente

l'autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale che si sia

esaurita con il proscioglimento o l'assoluzione dell'imputato.

Ciò è sufficiente per escludere che possa considerarsi leso il

principio di eguaglianza che, secondo la giurisprudenza costante di

questa Corte, richiede al legislatore di emanare norme differenziate

rispetto a situazioni ragionevolmente ritenute diverse.

Gli inconvenienti cui, secondo il Pretore di Livorno, andrebbe

incontro la parte civile nel caso di proscioglimento dell'imputato in

relazione alla tutela dei propri diritti sono effetto dei principi

suddetti e non possono quindi valere a sostegno della tesi prospettata.

4. - Né maggior fondamento può riconoscersi alla censura

sollevata in relazione all'art. 24 Cost., in base alla affermazione che

il divieto censurato menomerebbe il diritto di difesa della parte

civile, ponendola come si è detto nell'alternativa o di subire gli

effetti della pronunzia assolutoria o di ricorrere per Cassazione

contro un provvedimento che prescinde dagli aspetti civilistici del

giudizio.

Le considerazioni sopra enunciate, in relazione alla diversità

delle situazioni della parte lesa costituita parte civile nel processo

penale e della parte lesa che proceda autonomamente alla tutela dei

propri diritti in sede civile rendono evidente che non può

configurarsi una lesione dei diritti della difesa garantiti dalla norma

costituzionale invocata, la quale, secondo la costante giurisprudenza

di questa Corte, deve ritenersi osservata nel caso in cui le modalità

di esercizio del diritto stesso sono regolate secondo le

caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza

incidere o menomare l'esistenza del diritto stesso allorché ne vengano

assicurati lo scopo e la funzione perseguiti. Il che appunto accade nel

caso in esame, data la possibilità conservata alla parte lesa di

provvedere nel modo più completo alla tutela dei propri diritti sia

attraverso il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. sia,

comunque, attraverso l'ordinaria via del giudizio civile successivo

alla pronunzia penale, che, come ipotizzato nelle ordinanze di rinvio

nella specie potrebbe eventualmente trovare fondamento ai sensi

dell'art. 2054 c.c..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 23 e 489 c.p.p. nella parte in cui escludono che il giudice

penale decida sull'azione civile quando il procedimento si chiude con

sentenza che dichiara non doversi procedere o con pronuncia di

assoluzione per qualsiasi causa, sollevata con ordinanze del Pretore di

Orvieto del 14 novembre 1975 e del Pretore di Livorno del 17 febbraio

1976 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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