Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1969 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10r.d. 148/1931

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla legge 24 luglio 1957,

n. 633, recante "coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica

dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione", promosso con ordinanza

emessa il 17 marzo 1967 dal tribunale di Palermo nel procedimento

civile vertente tra Aiello Giovanni ed altri, la ditta ITACO e

l'Azienda siciliana trasporti, iscritta al n. 109 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 170 dell'8 luglio 1967.

Visti gli atti di costituzione di Aiello Giovanni ed altri, della

ditta ITACO e dell'Azienda siciliana trasporti;

udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Francesco Santoro Passarelli, per Aiello ed altri,

l'avv. Raffaele Oriani, per la ditta ITACO, e l'avv. Santi Cacopardo,

per l'Azienda siciliana trasporti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto 1 febbraio 1965, n. 2200, l'Assessore per il

turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana

dichiarò la ditta ITACO decaduta dalle concessioni di autolinee di cui

era titolare ed accordò la concessione provvisoria delle stesse

autolinee alla Azienda siciliana trasporti, con l'onere di rilevare il

personale già dipendente dalla ITACO.

Con atto di citazione, notificato in data 16 luglio 1965, Aiello

Giovanni ed altri lavoratori convenivano dinanzi al tribunale di

Palermo la ditta ITACO, in persona del suo titolare Cecala Luigi, e

l'Azienda siciliana trasporti chiedendo che la ITACO fosse condannata

al pagamento di alcune differenze di retribuzione ad essi dovute in

forza del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 maggio 1964, e che

l'Azienda siciliana trasporti fosse condannata al pagamento in loro

favore delle differenze di retribuzione dipendenti dal riconoscimento

delle qualifiche e della anzianità conseguite presso la ITACO sino al

6 febbraio 1965, previo accertamento del loro diritto al riconoscimento

delle anzidette qualifiche ed anzianità.

Costituitasi in giudizio, la ditta ITACO contestava nel merito le

domande proposte dagli attori ed eccepiva preliminarmente, ai sensi

dell'art. 10 del R.D. 8 genaio 1931, n. 148 (esteso al personale delle

autolinee extraurbane dalla legge 22 settembre 1960, n. 1054),

l'improponibilità di quelle domande proposte dagli attori che non

avevano formato oggetto del ricorso in via amministrativa, e

l'improponibilità di tutte le domande proposte dagli attori Filiberto

Rosalia, Davì Antonina, Tralongo Mariano che non avevano presentato

alcun reclamo.

Anche l'Azienda siciliana trasporti, costituitasi ritualmente in

giudizio, oltre a chiedere nel merito il rigetto delle domande proposte

nei suoi confronti, eccepiva, la improcedibilità e proponibilità

delle domande proposte da Filippone Liborio e Davì Antonietta per

inosservanza del disposto di cui all'art. 10 del R.D. n. 148 del 1931.

La difesa degli attori contestava in linea di fatto che il

Filippone e il Tralongo noh avessero proposto reclamo e deduceva la

illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n.

148 e successive modificazioni con riferimento all'art. 36 della

Costituzione.

Il tribunale di Palermo, con ordinanza del 17 marzo 1967, riteneva

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 del regio decreto citato, in relazione

all'art. 36 della Costituzione e, sospendendo il giudizio in corso,

ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la

risoluzione della questione di legittimità.

2. - Sotto il profilo della rilevanza il tribunale osserva che la

dedotta questione di legittimità è determinante ai fini della

decisione della causa, non solo per coloro che hanno totalmente omesso

il reclamo, ma anche per gli altri che, pur avendo presentato un

reclamo, nello stesso non hanno fatto menzione di tutte le domande di

poi proposte con l'atto introduttivo del giudizio.

In ordine alla manifesta infondatezza, il giudice a quo, dopo aver

richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte

costituzionale 10 giugno 1966 n. 63 (con cui è stata dichiarata la

incostituzionalità degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 del

Codice civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la

prescrizione del diritto alla retribuzione decorre durante il rapporto

di lavoro), rileva che "lo stato di disagio in cui si trova il

lavoratore di fronte al proprio datore di lavoro e per il quale sono

state ritenute incostituzionali le norme sulla prescrizione (nei limiti

sopra precisati) ricorre anche per il lavoratore che ometta di

presentare il reclamo di cui al citato art. 10, entro il previsto

termine di giorni 60".

"In sostanza, afferma l'ordinanza in esame, come si ritiene che il

lavoratore possa rinunciare, durante il rapporto di lavoro,

all'esercizio dei diritti soggetti a prescrizione, così non può

escludersi che lo stesso lavoratore possa rinunciare alla presentazione

del reclamo nei termini di cui al citato art. 10, in costanza dello

stesso rapporto, poiché tale situazione si risolverebbe in ogni caso

nella rinuncia del diritto alla giusta retribuzione".

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 luglio

1967, n. 170.

3. - Dinanzi alla Corte si sono costituite soltanto le parti

private. L'Azienda siciliana trasporti, rappresentata e difesa dagli

avvocati Santi Cacopardo e Massimo Annesi, con deduzioni depositate in

cancelleria il 20 maggio 1967, rileva che il tribunale non ha

esattamente valutato i limiti della pronuncia di incostituzionalità

alla quale ha fatto riferimento e la normativa della legge denunciata.

In ordine al primo profilo, essa osserva che il necessario

esperimento di un ricorso in via gerarchica, quale presupposto per

l'ammissibilità dell'azione giudiziaria, non incide su una

ipotizzabile situazione psicologica di disagio del lavoratore che

potrebbe temere di essere licenziato: difatti, i lavoratori che citano

il proprio datore di lavoro, come è avvenuto nella controversia

sottoposta all'esame del tribunale di Palermo, dimostrano chiaramente

di non essere soggetti ad alcun timore, nei confronti del proprio

datore di lavoro; essi quindi avrebbero potuto benissimo proporre un

reclamo in via amministrativa.

Relativamente poi alla disciplina del rapporti di lavoro dei

dipendenti delle aziende esercenti trasporti in concessione, la difesa

dell'Azienda siciliana trasporti osserva che quel rapporto è

caratterizzato da un notevole grado di stabilità che risulta da tutta

la disciplina legislativa contenuta nel regio decreto n. 148 del 1931 e

nell'annesso regolamento: in relazione a questa disciplina, si è

parlato, di "semistabilità" e di "stabilità condizionata", per

distinguere il rapporto in esame, da un lato dal rapporto di pubblico

impiego, caratterizzato da una piena stabilità, e dall'altro, dal

rapporto di lavoro di diritto comune, nel quale è consentito il

licenziamento ad nutum. Più precisamente, la forza di rapporto a

stabilità condizionata è subordinata soltanto al perdurare delle

condizioni di esercizio dell'azienda, nel senso che il rapporto di

lavoro può avere termine nei casi di limitazione, semplificazione e

soppressione dei servizi, debitamente autorizzati dall'autorità

governativa.

In una memoria depositata il 16 gennaio 1969, l'Azienda siciliana

trasporti, premessa una esegesi storica del sistema legislativo

relativo al trattamento del personale addetto ai servizi di trasporto,

osserva che la progressiva generalizzazione delle disposizioni

contenute nel R.D. n. 148 del 1931, con le leggi n. 628 del 1952 e n.

1054 del 1960, costituisce una inversione della tendenza di lasciare

una sfera d'azione sempre più ampia all'iniziativa privata, e

rappresenta un momento più avanzato della posizione del lavoratore

nell'azienda, in applicazione delle leggi dell'equo trattamento, nel

cui ambito si colloca perfettamente la norma impugnata, dopo le

modifiche apportate dalla legge 24 luglio 1957, n. 634.

L'Azienda siciliana trasporti, pertanto, conclude chiedendo il

rigetto della questione di legittimità dell'art. 10 del regio decreto

citato.

4. - Anche gli attori rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo

Pitucco e Lorenzo Gorgone Querini si sono costituiti dinanzi alla Corte

con deduzioni del 22 maggio 1968, deducendo il contrasto tra la norma

denunciata e l'art. 36 della Costituzione: difatti, alla stregua di

principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del

1966, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima la norma che

consente la perdita dei diritti del lavoratore per semplice breve

inazione nel corso del rapporto di lavoro e cioè mentre il lavoratore

si trova in condizioni di inferiorità e di subordinazione nei

confronti del datore di lavoro.

Ma, secondo la difesa degli attori, la norma incriminata si

presenta incostituzionale anche con riferimento all'art. 24 della

Costituzione, in quanto consente una tacita rinuncia del lavoratore ad

un altro diritto costituzionalmente garantito, quale è quello di agire

in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Per gli attori, sono state inoltre prodotte due distinte memorie,

depositate in cancelleria il 10 e 16 gennaio 1969 e rispettivamente

redatte dall'avv. Lorenzo Gorgone Querini e dagli avvocati Eduardo

Pitucco e Francesco Santoro Passarelli.

Gli attori, richiamandosi alla sentenza n. 63 del 1966 osservano

che se la Corte, nella motivazione, ha fatto richiamo alla eventualità

del licenziamento, lo ha fatto solo per menzionare la forma di

rappresaglia più grave, non certo per limitare la pronunzia di

incostituzionalità soltanto ai rapporti che prevedano la possibilità

del recesso ad nutum da parte del datore di lavoro.

Osservano inoltre gli attori, che le garanzie di stabilità dei

lavoratori delle aziende di trasporto in concessione non sono maggiori

di quelle che godono tutti i dipendenti di aziende che occupano più di

trentacinque persone, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Questa situazione determinerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento, contrastante con l'art. 3 della Costituzione, se si

ammettesse che i lavoratori addetti ai servizi di trasporto debbano

sottostare, per l'esercizio giudiziale dei loro diritti, a un termine

di decadenza che decorra anche in costanza del rapporto di lavoro.

D'altra parte, il fatto che le richieste degli attori dinanzi al

tribunale di Palermo non fossero di natura meramente patrimoniale, non

escluderebbe il richiamo all'art. 36 della Costituzione, in quanto, nel

disposto costituzionale, l'irrinunziabilità deve essere intesa nel

senso più lato, con riferimento al trattamento economico e normativo

previsto dalla legge e dai contratti collettivi.

5. - Con deduzioni depositate in cancelleria il 28 luglio 1967 si

è, infine, costituita col patrocinio dell'avv. Raffaele Oriani la

ditta ITACO, la quale, con argomentazioni analoghe a quelle prospettate

dalla difesa della Azienda siciliana trasporti, chiede che la Corte

dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

6. - Nella discussione orale le difese delle parti hanno illustrato

le tesi già proposte negli scritti difensivi e insistito nelle già

prese conclusioni. Considerato in diritto :

Per la risoluzione delle controversie individuali relative ai

rapporti di lavoro fra gli agenti dipendenti e i privati concessionari

di trasporti in concessione, l'art. 10 del decreto n. 148 del 1931,

modificato dalla legge n. 633 del 1957, stabilisce che l'azione avanti

l'autorità giudiziaria non possa essere iniziata dagli agenti se non

sia stato previamente esperito un complesso procedimento

amministrativo, che si articola nel seguente modo. La domanda

giudiziale non può essere, in ogni caso, proposta se non sia stato

prima presentato un reclamo in via gerarchica all'amministrazione

dell'ente concessionario e non siano trascorsi trenta giorni dalla

presentazione di esso. Inoltre, mentre per le controversie aventi per

oggetto competenze arretrate ed altre prestazioni di natura

esclusivamente patrimoniale (comma quarto dell'art. 10) il termine per

l'inizio dell'azione, nonché - deve intendersi - per la presentazione

del reclamo, è quello stesso della prescrizione previsto nei

richiamati artt. 2948, 2955 e 2956 del Codice civile; per le

controversie, invece, aventi ad oggetto diritti non patrimoniali o,

comunque, non esclusivamente patrimoniali (diritti relativi alla

carriera, alla qualifica, ecc.) sono stabiliti, ed a pena di decadenza,

altri termini (commi secondo e terzo dell'art. 10) di sessanta giorni

dalla comunicazione del provvedimento contro cui si ricorre, per la

presentazione del reclamo, e di sessanta giorni, decorrenti dalla

scadenza dei trenta dopo la presentazione del reclamo anzidetto, per

l'inizio dell'azione giudiziaria.

Il tribunale di Palermo, nel giudizio come sopra proposto da agenti

dipendenti contro enti concessionari per il pagamento di indennità

arretrate e il riconoscimento di qualifiche, ha ritenuto, oltre che

rilevante, non manifestamente infondata l'impugnativa di illegittimità

costituzionale dell'art. 10 di cui si è detto, proposta dagli attori

in ordine al sistema del preventivo obbligatorio esperimento di un

procedimento amministrativo nel quale sono contemplati termini di

decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria. E tale

impugnativa ha collegato al rispetto dell'art. 36 della Costituzione,

il cui disposto ha ritenuto possa considerarsi nel caso violato per le

stesse ragioni per le quali la Corte ritenne, nella sentenza n. 63 del

1966, illegittimi gli articoli del Codice civile in materia di

prescrizione, nella parte in cui consentivano la decorrenza di essa nel

corso di un rapporto di lavoro subordinato.

Anche la norma impugnata nel detto art. 10, si legge infatti

nell'ordinanza del tribunale di Palermo, "importerebbe che il

lavoratore, per semplice breve inazione che, nell'ambito del rapporto

di lavoro equivale a una tacita rinunzia, possa perdere il proprio

diritto a quella giusta retribuzione costituzionalmente garantita".

Nel corso del giudizio avanti la Corte, le difese degli agenti

interessati hanno asserito che la norma impugnata violerebbe, oltre che

l'art. 36, anche gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ma di tali

deduzioni non può tenersi alcun conto, dovendo il giudizio essere

circoscritto alla questione di legittimità nei termini dell'ordinanza

di rimessione.

Ora, nessuna parte dell'art. 10 in esame può ritenersi contrasti

col principio della giusta retribuzione tutelato dall'art. 36 della

Costituzione. Né la parte di cui al quarto comma dell'art. 10, nel

quale il richiamo agli artt. 2948, 2955 e 2956 del Codice civile (da

intendersi ormai fatto al contenuto che essi hanno assunto in

conseguenza della sentenza della Corte n. 63 del 1966, escludente la

decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro) elimina

ogni temuto elemento di coartazione della volontà del lavoratore; e

nemmeno la parte di cui ai commi terzo e quarto dello stesso art. 10,

così come essi risultano modificati dalla legge n. 633 del 1957 che,

con l'aggiunta del quarto comma, ha ristretto il campo di applicazione

dei due commi precedenti. I commi secondo e terzo, che prima coprivano

l'intera area di tutte le possibili controversie tra agenti e

concessionari, ora interferiscono, secondo quanto si è già detto,

soltanto in tema di problemi attinenti ai rapporti di natura non

esclusivamente patrimoniale.

È però da escludersi che l'art. 36 della Costituzione, oltre ad

assicurare il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità

e qualità del lavoro prestato, tuteli anche i diritti di cui trattasi,

benché da essi possano conseguenzialmente derivare, in via mediata,

degli effetti di ordine patrimoniale. Tali diritti, fra i quali il più

saliente appare quello del riconoscimento di una qualifica maggiore,

sono volti, in genere, ad attribuire al lavoratore, con l'acquisizione

di una nuova posizione nell'azienda, aumenti di retribuzione e non già

ad assicurargli soltanto la corresponsione di una retribuzione

proporzionata al lavoro effettivamente da lui prestato e che il citato

articolo della Costituzione si limita a garantirgli.

Va infine considerato che, nella visione globale del regime del

così detto equo trattamento, disciplinato dal R.D. n. 148 del 1931,

non manca in favore degli agenti un complesso di vantaggi (stabilità

condizionata del rapporto di lavoro, art. 27 allegato A; tutela degli

avanzamenti art. 15; disciplina affidata a una Commissione con membri

nominati dall'autorità amministrativa, le cui decisioni possono essere

impugnate in Consiglio di Stato artt. 54 e 58) i quali mentre da un

lato attenuano gli svantaggi delle modalità e dei termini previsti per

la disciplina della risoluzione delle controversie di lavoro,

dall'altro eliminano, o almeno riducono di molto, quei pericoli che gli

attori in giudizio avanti il tribunale di Palermo dicono di ravvisare

in quella disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante "coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione", articolo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633,

in riferimento all'art. 36 della Costituzione, proposta con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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