Corte costituzionale

Sentenza n. 332/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 19legge 688/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,

del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in

materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge

27 novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze emesse il 6 giugno

(due ordinanze) e il 30 ottobre 2001 dalla Corte di appello di

Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 695 e 696 del registro

ordinanze 2001 ed al n. 46 del registro ordinanze 2002 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001 e n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione della Comilog S.p.a. (già

Elettrosiderurgica Italiana S.p.a.) nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il giudice relatore

Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Comilog S.p.a. (già

Elettrosiderurgica Italiana S.p.a.) e l'avvocato dello Stato Ivo M.

Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre ordinanze sostanzialmente identiche, due delle quali

emesse il 6 giugno 2001 e la terza il 30 ottobre 2001, la Corte di

appello di Genova - nel corso di giudizi in grado di appello aventi

ad oggetto domande di ripetizione di somme indebitamente percepite

dall'amministrazione finanziaria a titolo di addizionali all'imposta

erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui agli artt. 6,

comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni

urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con

modificazioni, in legge 27 gennaio 1989, n. 20, e 4, comma 1, del

decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali

urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1989,

n. 384 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,

del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in

materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge

27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta norma pone a

carico di colui il quale agisca per la ripetizione delle imposte ivi

indicate, indebitamente corrisposte, l'onere di provare che il peso

economico dell'imposta non è stato trasferito su altri soggetti.

Il rimettente assume che - alla luce della norma interpretativa

di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250,

convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 349 - le

domande di rimborso proposte nei tre giudizi risulterebbero fondate e

l'unico ostacolo al loro accoglimento sarebbe rappresentato proprio

dal mancato assolvimento, da parte degli attori, dell'onere

probatorio di cui alla norma censurata.

Nel merito, il giudice a quo premette di non ignorare che nella

recente sentenza n. 114 del 2000 questa Corte - nel dichiarare

l'illegittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in

cui prevedeva che il suddetto onere probatorio potesse essere assolto

solo documentalmente - ha affermato che l'inversione dell'onere della

prova, in cui si sostanzia la deroga apportata dalla norma in

questione alla generale disciplina della ripetizione d'indebito, non

è di per sé in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Osserva, peraltro, lo stesso giudice che nella medesima sentenza

si sottolinea come, nella circostanza, il parametro di cui all'art. 3

della Costituzione fosse estraneo al sindacato di legittimità

effettuato dalla Corte e proprio con riguardo a tale parametro

sollecita dunque un nuovo scrutinio di costituzionalità.

Ricorda, sotto tale aspetto, il rimettente che, a seguito di

pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee, che

sancivano l'incompatibilità della disciplina processuale dettata dal

citato art. 19 del decreto-legge n. 688 del 1982 con gli obblighi che

il trattato CEE impone agli Stati membri, il legislatore, con

l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha diversificato il

regime della prova nell'azione di ripetizione dell'indebito

tributario, a seconda che i tributi indebitamente riscossi assumano o

meno rilevanza per l'ordinamento comunitario. Per i secondi si è

mantenuta ferma l'applicabilità della norma impugnata, mentre per

quelli riscossi in violazione delle norme comunitarie l'eventuale

traslazione dell'imposta è stata configurata come fatto impeditivo

del diritto, la cui prova incombe - secondo i principi generali -

sull'amministrazione convenuta con l'azione di ripetizione.

Siffatta diversità di trattamento non troverebbe adeguata

giustificazione, secondo il rimettente, nella comparazione delle

situazioni disciplinate, identico essendo nei due casi l'effetto

gratuitamente locupletatorio del rimborso di un onere tributario già

recuperato mediante il fenomeno economico della traslazione,

cosicché la norma si porrebbe in contrasto con il principio di

eguaglianza.

La medesima disposizione, sotto altro aspetto, confliggerebbe poi

con il principio di ragionevolezza, in quanto - ad avviso del

rimettente - l'imposizione sull'energia elettrica impiegata quale

materia prima non sarebbe affatto caratterizzata - diversamente da

quanto la Corte avrebbe affermato in precedenti pronunce di manifesta

infondatezza di questioni riguardanti la stessa norma - da una

particolare attitudine ad essere trasferita su altri soggetti, tale

da giustificare la norma impugnata, in quanto ispirata alla ratio di

evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in

danno di una maggioranza di altri soggetti. In un mercato

internazionale, connotato da concorrenza piena, qualsiasi aumento dei

prezzi si traduce infatti in una contrazione della domanda, cosicché

non potrebbe porsi a razionale fondamento di una generalizzata

presunzione l'assunto che il produttore italiano possa

sistematicamente aumentare il prezzo di vendita in modo da assorbire

intervenuti aumenti degli oneri fiscali, non gravanti sui produttori

stranieri.

2. - Nel primo dei tre giudizi (r.o. n. 695 del 2001) si è

costituita la Comilog S.p.a., attrice nel giudizio a quo, concludendo

per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Anche ad avviso della parte privata, infatti, il diverso

trattamento, quanto all'onere della prova, tra l'ipotesi disciplinata

dalla norma impugnata e quella di cui all'art. 29 della legge n. 428

del 1990 non troverebbe alcuna ragionevole giustificazione e si

porrebbe quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dopo avere sottoposto a critica - in base ad argomenti non

dissimili da quelli utilizzati dal rimettente - la presunzione di

traslazione dell'onere tributario nella quale risiederebbe, secondo

una diffusa opinione, la giustificazione della norma censurata, la

medesima parte assume infine che la norma in questione si porrebbe in

contrasto con il principio di eguaglianza sotto un ulteriore profilo,

in quanto cioè essa impone il richiamato onere probatorio su colui

il quale, avendo corrisposto indebitamente l'imposta, esperisca

l'azione di ripetizione ma non anche su chi, non avendo pagato

l'imposta stessa, resista alla pretesa impositiva

dell'amministrazione.

Le medesime argomentazioni sono ulteriormente sviluppate in una

memoria illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica.

3. - È intervenuto nei tre giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in

subordine, di infondatezza della questione.

Quanto al profilo di illegittimità basato sulla asserita

disparità di trattamento, in via preliminare la parte pubblica

osserva che il vizio denunciato dal rimettente potrebbe - in ipotesi

- essere eliminato solo attraverso una totale riformulazione della

norma impugnata, sicuramente eccedente i poteri spettanti alla Corte.

Nel merito, l'Avvocatura assume, comunque, che le situazioni poste a

confronto non sarebbero omogenee né comparabili, in quanto, nell'un

caso, la discrezionalità del legislatore incontrerebbe il limite

rappresentato dai principi dell'ordinamento comunitario mentre,

nell'altro, tale limite non sussisterebbe e dunque il legislatore

resterebbe libero di disciplinare la fattispecie in modo diverso,

senza per ciò solo incorrere - come la stessa Corte avrebbe

sostanzialmente riconosciuto nella sentenza n. 40 del 1998 - in alcun

vizio di incostituzionalità.

Quanto all'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost.

prospettato dal rimettente - che la parte pubblica ritiene di

individuare nella eguaglianza di trattamento, quanto al rimborso, di

situazioni diverse quali sarebbero quelle relative all'imposizione

sull'energia elettrica impiegata quale materia prima ed

all'imposizione sull'energia considerata come merce - osserva

l'Avvocatura che sembrerebbe trattarsi in realtà di una questione

interpretativa riguardo all'ambito di applicazione della norma

impugnata, in quanto tale inammissibile.

In ogni caso, nel merito, la questione sarebbe infondata, "non

ravvisandosi diversità oggettive tra le due fattispecie ipotizzate".

Riguardo, infine, alla difficoltà di fornire la prova richiesta,

ritiene l'Avvocatura che la questione sia stata già risolta con la

sentenza n. 114 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della stessa norma nella parte in cui prevedeva che la

prova in questione potesse essere fornita solo documentalmente.

Proprio la possibilità di non agevole reperimento delle prove

contabili idonee a dimostrare la mancata traslazione giustificherebbe

del resto la presunzione relativa di traslazione, essendo

evidentemente la difficoltà di prova ancor maggiore per

l'amministrazione, non in possesso delle scritture contabili del

contribuente.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica

l'Avvocatura si sofferma, in particolare, sui rapporti tra

ordinamento interno ed ordinamento comunitario, osservando che la

norma assunta a tertium comparationis (l'art. 29 della legge n. 428

del 1990), in quanto adottata dal legislatore allo scopo di adeguarsi

all'ordinamento comunitario, costituirebbe - pur se formalmente

appartenente all'ordinamento nazionale - "espressione del distinto e

diverso ordinamento comunitario" e non sarebbe dunque utilizzabile ai

fini dello scrutinio di costituzionalità in riferimento al principio

di eguaglianza. Diversamente opinando, infatti, dovrebbe ritenersi

consentito - ad avviso dell'Avvocatura - analogo scrutinio di

costituzionalità anche delle norme di adeguamento all'ordinamento

comunitario, se ritenute meno favorevoli rispetto a quelle

esclusivamente operanti nell'ambito nazionale, il che sarebbe invece

pacificamente inammissibile. Considerato in diritto

1. - Con le tre ordinanze in epigrafe la Corte di appello di

Genova solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,

del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in

materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge

27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta norma pone a

carico di colui il quale agisca per la ripetizione delle imposte ivi

indicate, indebitamente corrisposte, l'onere di provare che il peso

economico dell'imposta non è stato trasferito su altri soggetti.

Stante l'assoluta identità dell'oggetto, i tre giudizi vanno

riuniti per essere congiuntamente decisi.

2. - La Corte rimettente ritiene che la norma denunciata

contrasti con il parametro evocato sotto un duplice profilo: per

violazione del principio di eguaglianza, assumendo quale tertium

comparationis l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che,

con riferimento all'indebito tributario riscosso in violazione di

norme comunitarie, configura la traslazione dell'imposta come fatto

impeditivo, la cui prova grava sull'amministrazione finanziaria; per

violazione del canone di ragionevolezza, in quanto la presunzione di

traslazione del peso economico dell'imposta, sulla quale in buona

sostanza riposerebbe la ratio della norma, sarebbe priva di

giustificazione, in particolare per quanto riguarda le imprese

indebitamente assoggettate all'addizionale all'imposta erariale di

consumo sull'energia elettrica, operando queste in concorrenza con

imprese estere, non assoggettate al medesimo carico fiscale.

3. - La questione - che, pur sollevata in un giudizio riguardante

la ripetizione di imposte di consumo, investe la disciplina

denunciata in riferimento a tutti i tributi ivi indicati - è

fondata, nei termini di seguito precisati.

3.1. - L'azione generale di ripetizione d'indebito, di cui

all'art. 2033 del codice civile, si fonda sui soli presupposti, di

carattere oggettivo, rappresentati dall'avvenuto pagamento e dalla

mancanza di causa.

Anche in materia tributaria vale il principio della ripetibilità

dell'indebito, ma il diritto alla ripetizione può essere

legittimamente limitato o escluso dal legislatore, al fine di evitare

un ingiustificato arricchimento del solvens, allorché il peso

economico dell'imposta sia stato da questi trasferito su altri

soggetti, e ciò sia nel caso in cui tale trasferimento sia previsto

da norme di legge, sia quando esso avvenga mediante un meccanismo di

traslazione puramente economica, inglobando l'ammontare dell'imposta

nel prezzo di vendita dei beni prodotti o dei servizi resi dal

soggetto che abbia eseguito la prestazione tributaria non dovuta.

La traslazione dell'imposta, in quanto fatto impeditivo del

diritto alla ripetizione, dovrebbe essere opponibile solo in via di

eccezione dall'accipiens (art. 2697 cod. civ.).

La norma impugnata, invece, onerando il solvens della prova

(negativa) della mancata traslazione dell'imposta ha operato una

inversione legale dell'onere della prova lesiva del generale canone

di ragionevolezza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Tale inversione rinviene, infatti, nella specie, la sua ragione

nell'intento di attribuire all'amministrazione finanziaria convenuta

con l'azione di ripetizione una posizione di particolare privilegio

in sede probatoria. Privilegio del tutto ingiustificato ove si

consideri che l'amministrazione è l'accipiens di un pagamento non

dovuto che in quanto tale dovrebbe essere, in base ai principi

generali, restituito.

E, d'altro canto, la pur contestata ricorrenza, nella normalità

delle ipotesi, del fenomeno della traslazione non potrebbe certo

giustificare la suddetta inversione, ma, semmai, valere come

argomento di prova utilizzabile, in giudizio, dall'accipiens.

Il vulnus al principio di ragionevolezza che si viene così a

determinare comporta l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata, nella parte in cui pone a carico dell'attore in

ripetizione l'onere di provare la mancata traslazione dell'imposta

invece di prevedere che la domanda debba essere respinta qualora

l'amministrazione convenuta provi che il peso economico dell'imposta

è stato trasferito dal solvens su altri soggetti.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità

denunciati dal rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo

comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in

materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge

27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore

in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non

è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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