Corte costituzionale

Sentenza n. 329/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/2001 · relatore Franco Bile

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del

Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle

parti relative al matrimonio), dell'art. 8, n. 2, comma 2, della

legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con

protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che

apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio

1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), recte dell'Accordo

ratificato da tale legge, e degli artt. 129 e 129-bis del c.c.,

promossi con ordinanze emesse il 25 febbraio 2000 dal tribunale di

Vicenza, il 24 febbraio 2000 dalla Corte d'appello di Roma e il

5 maggio 2000 dal tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai

nn. 359 e 425 del registro ordinanze 2000 ed al n. 82 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 27 e 30, 1a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 6, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Paola Landi, di Luigi Calzavara

e di Fabio Belli, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 e nella camera di

consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Carlo Tricerri per Luigi Calzavara e l'avvocato

dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con l'ordinanza iscritta al n. 359 del 2000, il tribunale di

Vicenza, provvedendo direttamente a seguito di rimessione in

decisione della causa, ha proposto - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione ed al "principio supremo della laicità dello Stato" -

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del

Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle

parti relative al matrimonio), "laddove prevede (secondo il diritto

vivente) l'applicazione della disciplina di cui all'art. 129 del c.c.

ai casi nei quali venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la

nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto

cattolico, anche allorquando sia decorso il termine per la

proposizione della azione di nullità innanzi al giudice italiano o

comunque si siano consolidate situazioni di comunione di vita"

anziché della disciplina di cui all'art. 5, commi 6 e seguenti,

della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio).

L'ordinanza è stata pronunziata in un giudizio nel quale - dopo

che un matrimonio celebrato con il rito concordatario era stato

dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica per "difetto di

consenso da parte dell'uomo, per incapacità del medesimo ad

esprimere un consenso libero e responsabile", e la relativa sentenza

era stata resa esecutiva in Italia, con applicazione in via

provvisoria a carico del marito (nel presupposto dell'applicabilità

dell'art. 129 c.c.) della corresponsione di una somma mensile "fino

alla definizione dell'instaurando giudizio di merito" - la moglie

aveva chiesto la condanna del marito al pagamento di un assegno

mensile per un periodo non inferiore a tre anni "ai sensi e per gli

effetti dell'art. 129 c.c." ed il marito convenuto aveva eccepito,

fra l'altro, la mala fede dell'attrice, che era stata consapevole

della sua "inidoneità a contrarre il matrimonio".

Il tribunale - dopo avere dato atto che, in sede di precisazione

delle conclusioni, la parte attrice aveva modificato la domanda,

chiedendo l'imposizione al marito di un contributo mensile di

mantenimento volto ad assicurarle la permanenza del tenore di vita

pregresso, senza alcuna limitazione temporale e che la causa era

passata in decisione - osserva preliminarmente che le precisate

conclusioni dovrebbero comportare il rigetto della domanda, in quanto

volte ad ottenere il riconoscimento di un assegno oltre il triennio

previsto dall'art. 129 c.c., oppure il suo accoglimento nel limite di

tale triennio. Peraltro, esse - ad avviso del rimettente - non

potrebbero essere interpretate in questo senso riduttivo, sia per

l'espressa esclusione della limitazione temporale, sia per il fatto

che l'attrice ha chiesto commisurarsi il contributo al tenore di vita

pregresso.

L'art. 129 c.c., tuttavia, laddove prevede il pagamento di somme

periodiche in proporzione alle sostanze del coniuge tenuto, quando

l'altro coniuge "non abbia adeguati mezzi propri" attribuirebbe a

tale contribuzione non la funzione di consentire al coniuge debole di

proseguire nel tenore di vita precedente, non prendendo in

considerazione "la situazione economica pregressa relativa al periodo

di convivenza" ma soltanto - con riferimento al coniuge di buona fede

ma meno fornito di redditi - quella di assicurare la possibilità di

poter far fronte al mutamento che la sua vita subisce per effetto

della dichiarazione di nullità del matrimonio, rispetto alle

aspettative pregresse. La temporaneità della misura, d'altro canto,

si spiegherebbe sia per l'assenza di individuazione di una

responsabilità, sia per la contingenza della situazione creatasi,

sia per la mancanza di un pregresso consistente rapporto di

coabitazione. Il distacco dalla logica dell'assicurazione del tenore

di vita goduto in costanza di matrimonio sarebbe, d'altronde,

evidenziato anche dal fatto che nella maggior parte dei casi l'azione

di nullità non è più esercitabile quando vi è stata coabitazione

per più di un anno e, dunque, la comparazione con il tenore di vita

mantenuto antecedentemente sarebbe ristretta ad un periodo

estremamente limitato e poco significativo.

Dopo avere offerto tale ricostruzione del significato

dell'art. 129 c.c., il tribunale rileva che l'art. 18 della legge

n. 847 del 1929 - laddove, per il caso del matrimonio celebrato

davanti al ministro del culto cattolico dichiarato nullo dalla

giurisdizione canonica con sentenza resa esecutiva nello Stato,

prevedeva l'applicabilità dell'art. 116 c.c. del 1865, contenente la

disciplina del matrimonio putativo - è stato ed è interpretato

secondo il "diritto vivente" nel senso che il rinvio alla disciplina

del matrimonio putativo si debba intendere trasferito alla

corrispondente disciplina del c.c. del 1942, dapprima nella sua

consistenza originaria, ed ora in quella emergente dalla riforma del

diritto di famiglia, ivi comprese le conseguenze patrimoniali

introdotte da tale riforma e regolate nell'attuale testo

dell'art. 129 c.c. (nonché nell'art. 129-bis).

Secondo il rimettente, tuttavia, mentre la regolamentazione delle

conseguenze patrimoniali emergente da detta disciplina,

specificamente dettata in relazione alla nullità del matrimonio

civile, troverebbe giustificazione nell'ordinamento italiano proprio

in quanto la nullità di tale matrimonio dovrebbe essere fatta

valere, nella maggior parte dei casi, in un tempo tanto breve da

escludere l'instaurazione di una vera e propria convivenza o da

consentirne solo una di scarsa consistenza, essa non sarebbe adeguata

alla nullità del matrimonio concordatario.

Se, infatti, sul piano formale la dichiarazione di nullità

civile e quella canonica fanno entrambe venir meno il vincolo

coniugale e se il vizio accertato nella specie dall'autorità

canonica richiama quello disciplinato dall'art. 120 c.c., tuttavia i

relativi giudizi si basano su "situazioni profondamente differenti"

potendo la dichiarazione di nullità canonica essere pronunciata a

notevole distanza di tempo dalla celebrazione del matrimonio, e anche

dopo l'instaurazione fra i coniugi del consortium totius vitae e la

nascita di figli.

Da tanto, secondo il rimettente, conseguirebbe:

a) che, quando la dichiarazione di nullità canonica

interviene a notevole distanza di tempo dalla celebrazione del

matrimonio, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 129 c.c.

- "per i suoi presupposti e per i suoi contenuti" - "non appare

idonea a garantire una tutela adeguata" al coniuge privo di redditi

sufficienti;

b) che tale inadeguatezza risulta in particolare dal

raffronto della disciplina in esame con quella "dettata in ipotesi

che, pur avendo alla base situazioni di fatto simili, risultano

tuttavia diversamente e maggiormente tutelate dall'ordinamento

statale";

c) che tali ipotesi dovrebbero, in particolare, individuarsi

in quelle per cui è prevista la tutela accordata dall'art. 5 della

legge n. 898 del 1970, per il caso di scioglimento del matrimonio

civile e di cessazione degli effetti civili del matrimonio

concordatario, con la previsione della corresponsione al coniuge

economicamente più debole di contribuzioni periodiche senza limiti

di tempo, idonee ad assicurare un tenore di vita corrispondente a

quello prima goduto;

d) che, quando la nullità canonica del matrimonio

concordatario viene dichiarata a notevole distanza di tempo dalla

celebrazione del matrimonio, l'applicazione dell'art. 129 c.c.,

imposta dall'art. 18 della legge n. 847 del 1929, farebbe sorgere,

quindi, il dubbio della conformità di tale disciplina al principio

di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed al principio

supremo di laicità dello Stato;

e) che la violazione dell'art. 3 della Costituzione

risiederebbe, per un verso, nella non giustificata disparità di

trattamento tra casi simili determinata dalla "minore tutela che il

coniuge economicamente debole riceve nel caso della delibazione della

sentenza canonica di nullità rispetto a quella che riceve il coniuge

debole nel caso di divorzio" e - per altro verso - nel fatto stesso

dell'applicazione dell'art. 129 c.c. al caso dei "coniugi il cui

matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo molti anni di convivenza"

che, invece, sarebbe "più complesso" rispetto a quello oggetto

dell'originaria previsione della norma (cioè quello "dei coniugi che

chiedono la pronunzia di nullità al giudice civile entro il termine

di decadenza previsto dalle varie ipotesi");

f) che il principio supremo di laicità dello Stato sarebbe

violato, in quanto dalla "scelta confessionale (di avvalersi della

giurisdizione matrimoniale canonica)" deriverebbero conseguenze di

natura strettamente patrimoniale.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il rimettente rileva che

il coniuge economicamente più forte potrebbe non solo aggirare

legittimamente le decadenze previste per l'azione civile di nullità,

evitando di dover ricorrere all'azione di divorzio, ma anche ottenere

il vantaggio di potersi sottrarre a parte consistente delle sue

responsabilità patrimoniali verso il coniuge debole, senza che possa

avere alcun rilievo una convivenza protrattasi magari per molti anni,

con le sue implicazioni "a livello di scelte economiche e

patrimoniali personali".

Ad ovviare alla disparità di trattamento non sarebbe

sufficiente, d'altronde, l'art. 8, n. 2, dell'Accordo del 1984 di

modificazione del Concordato, atteso che esso si limiterebbe a

consentire - con norma soltanto processuale - una pronuncia

anticipatoria in sede delibatoria e non integrerebbe una disciplina

sostanziale, che competeva al legislatore introdurre.

In chiusura, l'ordinanza di rimessione ricorda:

aa) che all'atto della revisione del Concordato si era

sottolineata l'esigenza che si prevedesse pattiziamente che, in caso

di delibazione di sentenze canoniche di nullità dopo convivenze

protrattesi per anni, fosse applicabile la disciplina delle

conseguenze patrimoniali del divorzio;

bb) che non essendosi recepito tale auspicio nel suddetto

accordo di revisione ed in assenza dell'emanazione di una legge

statale, la Corte di cassazione aveva tentato di risolvere il

problema negando la delibazione di sentenze canoniche pronunciate a

seguito di convivenza coniugale, a questa attribuendo rilievo sotto

il profilo del limite dell'ordine pubblico, ma le Sezioni unite

avevano poi censurato tale orientamento;

cc) che, tuttavia, le stesse sezioni unite avevano

sottolineato che l'indirizzo giurisprudenziale disatteso era mosso da

ragioni apprezzabili, avvertendo che spettava al legislatore

ordinario farsi carico del problema ed introdurre una legislazione di

tutela del coniuge economicamente debole, in modo da evitare che il

ricorso alla tutela canonica servisse a sottrarsi ad ogni

responsabilità patrimoniale.

1.1. - Si è costituita la parte privata convenuta nel giudizio a

quo chiedendo che la questione sia dichiarata non rilevante ed

infondata.

In via preliminare, ha sostenuto che erroneamente il rimettente

avrebbe impugnato l'art. 18 della legge del 1929, invece che

l'art. 129 c.c. e che comunque tale normativa, costituzionalmente

protetta, avrebbe potuto essere impugnata solo in riferimento ai

principi supremi dell'ordinamento.

Nel merito, ha, quindi, rilevato che la tesi del rimettente -

secondo cui l'azione di nullità civile dovrebbe sempre essere

introdotta in un termine breve, decorrente dalla celebrazione del

matrimonio - sarebbe erronea, posto che, talvolta, essa può essere

proposta a partire da un momento in cui si avverino specifiche

circostanze, anche dopo molti anni di convivenza.

Altrettanto erronea sarebbe l'affermazione secondo cui la

nullità canonica suppone la perpetuatio del matrimonio per un lungo

tempo, potendo essa, ancorché non soggetta a termini di decadenza o

prescrizione, essere proposta anche subito dopo le nozze o senza che

si sia instaurata la convivenza, mentre la lamentata violazione

dell'art. 3 non sussisterebbe, perché l'introduzione della tutela

patrimoniale divorzistica per il caso di nullità si risolverebbe in

un privilegio per chi contrae il matrimonio concordatario rispetto a

chi contrae solo quello civile.

La normativa concordataria, del resto, in quanto

costituzionalmente protetta, non consentirebbe di applicare in via

analogica od estensiva alla fattispecie della delibazione di sentenza

ecclesiastica di nullità matrimoniale "norme di altri istituti (come

quello divorzista) e per legge ordinaria".

Infine, dovendosi necessariamente distinguere tra varie

situazioni (come quelle del coniuge di buona o mala fede), il

problema potrebbe essere risolto solo dal legislatore od in sede di

ulteriore revisione pattizia, e non da parte della Corte, poiché

altrimenti si creerebbe il rischio di discriminazioni esse stesse

contrarie ai principi costituzionali.

1.2. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, ma tardivamente, il

convenuto nel giudizio a quo ha depositato una memoria illustrativa,

riprendendo i già illustrati argomenti.

1.3. - Si è pure costituita, tardivamente, la parte attrice nel

giudizio a quo, insistendo per l'accoglimento della questione.

2. - Con l'ordinanza iscritta al n. 425 del 2000 la Corte di

appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale

"dell'art. 8, penultimo comma" della legge 25 marzo 1985, n. 121

(Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,

firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al

Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica

italiana e la Santa Sede), in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

La Corte rimettente non fornisce alcuna notizia sull'oggetto

della controversia avanti ad essa pendente, se non quelle desumibili

dall'intestazione dell'ordinanza, dalla quale si apprende che il

giudizio a quo pende fra un appellante ed un'appellata (e, quindi, in

grado d'appello), con l'intervento del pubblico ministero.

Premesso che il giudice della delibazione può statuire sui

provvedimenti economici ai sensi del citato art. 8, nei limiti

previsti dagli artt. 129 e 129-bis c.c., il rimettente sottolinea che

la nullità del matrimonio nell'ordinamento italiano sarebbe prevista

solo per ipotesi limitate e tassative e che l'azione "nella maggior

parte dei casi" non può più essere proposta una volta decorso un

anno di coabitazione dalla celebrazione o dalla cessazione della

causa di nullità. Il limitato trattamento patrimoniale previsto

dagli artt. 129 e 129-bis sarebbe motivato, nei casi di buona fede

dell'altro coniuge, proprio dal fatto che, per la sua limitata

durata, il rapporto matrimoniale non potrebbe aver turbato in modo

rilevante la vita e i rapporti economico-sociali del coniuge

incolpevole.

Viceversa, il tribunale ecclesiastico potrebbe pronunciare la

nullità del matrimonio concordatario anche "per ragioni ed in

termini che nel nostro ordinamento non sarebbero ammissibili (ad

esempio, esclusione del bonum sacramenti o del bonum prolis), anche

dopo trascorso l'anno dalla coabitazione" ed emergerebbe così "una

situazione di ingiustificata sperequazione" fra il coniuge

economicamente debole convenuto in un giudizio ecclesiastico di

nullità e quello convenuto con un giudizio di declaratoria della

cessazione degli effetti civili, tenuto conto che la declaratoria

della nullità da parte del tribunale ecclesiastico è efficace

nell'ordinamento italiano anche per ragioni che, secondo il nostro

ordinamento, non sarebbero ammissibili e comunque accertabili senza

limiti di tempo. Infatti, al matrimonio dichiarato nullo in sede

ecclesiastica troverebbe applicazione il regime degli artt. 129 e

129-bis c.c. in ipotesi che, se fossero fatte valere secondo

l'ordinamento italiano, sarebbero deducibili solo a fondamento di

un'azione di divorzio e darebbero luogo alla tutela economica di cui

all'art. 5 della legge n. 898 del 1970.

Pertanto, situazioni uguali o comunque analoghe sarebbero

trattate diversamente, secondo che, si adisca il giudice

ecclesiastico per la declaratoria di nullità o quello civile per la

declaratoria della cessazione degli effetti civili, senza che ciò

possa trovare giustificazione nella diversità delle azioni

esercitate e nella scelta (espressione di convinzioni religiose) di

contrarre matrimonio con il rito concordatario, poiché tale scelta

non potrebbe comunque comportare conseguenze giuridicamente

pregiudizievoli in danno del coniuge debole, pena la violazione del

principio di eguaglianza avanti alla legge senza distinzioni di

religione, posto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

2.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella

quale ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza della

questione.

2.2. - Si è pure costituita la parte privata appellante nel

giudizio a quo depositando memoria, nella quale, preliminarmente, dà

ampio conto della vicenda alla quale si riferisce il giudizio a quo

rilevando in particolare:

a1) che nel 1992 la Corte d'appello di Roma, nel dichiarare

efficace la dichiarazione di nullità di un matrimonio concordatario

per la riconosciuta esclusione del bonum sacramenti ex parte viri

aveva stabilito in favore della moglie - ex art. 8 dell'Accordo del

1984 - un assegno mensile provvisorio, rimettendo le parti avanti al

tribunale per la determinazione di quelle definitivo;

a2) che, successivamente, il marito aveva chiesto al

tribunale di Roma di dichiarare che dal momento della domanda

l'assegno non era più dovuto;

a3) che il tribunale aveva rigettato la domanda, nel

presupposto che, con la citata norma dell'art. 8, si fosse inteso

attribuire al coniuge un diritto soggettivo al mantenimento non

diverso da quello a lui spettante in caso di divorzio;

a4) che egli aveva proposto appello, ponendo in evidenza che

l'assegno cui allude l'art. 8 non prevedeva il mantenimento e che

l'unico referente normativo erano gli artt. 129 e 129-bis c.c., che,

peraltro, non avrebbero potuto, in particolare la seconda norma,

giustificare alcun indennizzo, in quanto la moglie era stata a

conoscenza della causa di nullità canonica.

Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della questione.

3. - Con l'ordinanza iscritta al n. 82 del 2001, il tribunale di

Roma ha proposto - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-bis

c.c., nella parte in cui non prevedono che, in ipotesi di matrimonio

nullo sulla base di sentenza ecclesiastica delibata in Italia, le

conseguenze patrimoniali siano disciplinate alla stessa stregua degli

artt. 5 e seguenti della legge n. 898 del 1970, "quando la nullità

sia stata dichiarata dopo che si sia consolidata una concreta

comunanza di vita".

L'ordinanza è stata pronunziata in un giudizio di cessazione

degli effetti civili di un matrimonio concordatario promosso dalla

moglie, la quale aveva anche chiesto l'imposizione al marito di un

assegno di mantenimento nella misura stabilita in sede di separazione

consensuale. Il marito aveva dedotto che, con sentenza ecclesiastica,

il matrimonio era stato dichiarato nullo e che era in corso avanti

alla corte di appello di Roma il giudizio da lui instaurato per la

dichiarazione di efficacia della sentenza. Avendo poi detta Corte

dichiarato esecutiva la sentenza ecclesiastica, il tribunale

rimettente ha ritenuto di rigettare la domanda di divorzio e di

disporre nel contempo "con separata ordinanza la valutazione della

legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-bis c.c.".

Quanto alla non manifesta infondatezza della proposta questione,

il giudice rimettente rileva in particolare:

1a) che - pur in presenza di situazioni per molta parte

simili, in ragione della medesima ricorrenza di una concreta

comunità di vita tanto in caso di divorzio che in caso di nullità -

in questa seconda ipotesi "le disposizioni in questione tutelano in

misura minima il coniuge più debole (art. 129 c.c.) e solo a

condizione che egli non abbia dato causa alla nullità";

1b) che il principio di eguaglianza imporrebbe di prevedere

una parificazione di trattamento "fra matrimonio concordatario nullo

alla stregua del diritto canonico e scioglimento del matrimonio";

1c) che tale parificazione non dovrebbe essere

"necessariamente identità" e sarebbe fondata "sulla impossibilità

per la dichiarazione di nullità del matrimonio di distruggere

retroattivamente il rapporto, la eventuale comunione di vita che

possa essersi protratta per anni".

In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le denunciate

disposizioni precluderebbero ogni possibilità "di dare risposta

positiva alla istanza" della parte attrice del giudizio a quo volta

ad ottenere un assegno in suo favore, mentre la condizione economica

della stessa, aveva dato luogo in sede di separazione consensuale

all'attribuzione di un assegno in suo favore, a carico del coniuge"

e, d'altro canto, "la situazione di convivenza coniugale si è

protratta in ogni caso per otto anni, dal matrimonio contratto il

18 ottobre 1986, alla separazione consensuale in data 22 dicembre

1994".

Da tanto - secondo il rimettente - conseguirebbe che, ove alla

fattispecie fossero applicati parametri analoghi a quelli previsti

dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, non potrebbe "escludersi che

in concreto, dopo l'esame della situazione attuale della donna,

l'assegno in questione possa essere attribuito". Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Vicenza, con l'ordinanza n. 359 del 2000,

propone - in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al

"principio supremo della laicità dello Stato" - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929,

n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato

dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte

relativa al matrimonio), laddove, secondo il diritto vivente,

assoggetta i casi nei quali venga resa esecutiva la sentenza del

tribunale ecclesiastico che dichiari la nullità del matrimonio

celebrato davanti al ministro del culto cattolico, anche quando sia

decorso il termine per la proposizione dell'azione di nullità

innanzi al giudice italiano o comunque si siano consolidate

situazioni di comunione di vita, alla disciplina del matrimonio

putativo di cui all'art. 129 del c.c. anziché alla disciplina del

divorzio di cui all'art. 5, commi 6 e seguenti, della legge 1

dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio).

Il tribunale di Roma, con l'ordinanza n. 82 del 2001, propone -

in relazione all'art. 3 della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-bis c.c., nella

parte in cui non prevedono che, in ipotesi di matrimonio

concordatario nullo sulla base di sentenza delibata in Italia, gli

effetti patrimoniali del venir meno del matrimonio siano disciplinati

dagli artt. 5 e seguenti della legge n. 898 del 1970, quando la

nullità sia stata dichiarata dopo che si sia consolidata una

concreta comunanza di vita.

La Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza n. 425 del 2000,

propone, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale "dell'art. 8, penultimo

comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121" (Ratifica ed esecuzione

dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il

18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense

dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede),

nella parte in cui - disponendo che la corte d'appello può, nella

sentenza intesa a rendere esecutiva la sentenza canonica di nullità

del matrimonio concordatario, statuire provvedimenti economici

provvisori a favore di uno dei coniugi, rimandando le parti al

giudice competente per la decisione sulla materia - non prevede, per

il caso in cui la nullità sia stata dichiarata per ragioni non

previste dall'ordinamento dello Stato, che il giudice italiano possa

disporre conseguenze economiche identiche a quelle di cui all'art. 5

della legge n. 898 del 1970, e debba fare invece applicazione degli

artt. 129 e 129-bis c.c. (in realtà la norma impugnata va

correttamente identificata nella legge n. 121 del 1985, in quanto dà

esecuzione all'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo).

2. - I giudizi introdotti dalle tre ordinanze, benché

formalmente concernenti norme diverse, pongono nella sostanza la

medesima questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto

le norme che - in tutti i casi in cui il matrimonio cosiddetto

concordatario, celebrato davanti al ministro del culto cattolico, sia

dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica con sentenza resa

esecutiva nello Stato - prevedono, pur in presenza di una consolidata

comunione di vita fra i coniugi, l'applicabilità del regime

patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio

putativo, e non di quello (dai rimettenti ritenuto più favorevole

per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati) di cui alla legge

n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile e di

cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del

matrimonio concordatario.

I giudizi, pertanto, devono essere riuniti.

3. - La scelta legislativa censurata dai rimettenti risale

all'art. 18 della legge n. 847 del 1929, il quale aveva previsto -

per il caso in cui fossero rese esecutive nello Stato sentenze

ecclesiastiche dichiarative della nullità di matrimoni concordatari

- l'applicabilità dell'art. 116 del c.c. del 1865 allora vigente,

secondo cui il matrimonio nullo era considerato produttivo di effetti

civili per i coniugi in buona fede (ovvero solo per quello in buona

fede) e per i figli.

Entrato in vigore il c.c. del 1942, dottrina e giurisprudenza

riferirono il rinvio contenuto nell'art. 18 all'art. 128 del nuovo

testo, espressamente intitolato al matrimonio putativo, che conteneva

l'intera disciplina di tale figura, senza previsioni in tema di

conseguenze patrimoniali.

Nella stessa prospettiva, sopraggiunta la riforma del diritto di

famiglia del 1975, il rinvio è stato riferito alla nuova disciplina

del matrimonio putativo, oggi articolata nell'art. 128 (per gli

effetti personali) e negli artt. 129 e 129-bis (che, con scelta

innovativa, disciplinano gli effetti patrimoniali per i coniugi, o

per il coniuge, in buona fede).

3.1. - La vigenza dell'art. 18 non è venuta meno a seguito

dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, recante

modificazioni al Concordato del 1929, reso esecutivo in Italia con la

legge n. 121 del 1985.

È ben vero che questa Corte, nella sentenza n. 421 del 1993, ha

affermato che l'Accordo "disciplina l'intera materia matrimoniale

concordataria nei suoi aspetti sostanziali e processuali, e impedisce

quindi di fare ricorso, per tale materia, a testi legislativi

precedenti" (come la legge 27 maggio 1929, n.810, di esecuzione del

Concordato del 1929). Siffatto discorso peraltro non può riguardare

l'art. 18 della legge n. 847 del 1929, che non è la legge di

esecuzione del Concordato, recando disposizioni per la sua

applicazione in materia matrimoniale. E tali disposizioni ben possono

ritenersi tuttora vigenti, nella parte in cui siano compatibili con

il contenuto dell'Accordo. Orbene tale contenuto non consente di

ravvisare, a proposito dell'art. 18, nessuna delle ipotesi di

abrogazione di cui all'art. 15 disp. att. c.c.

Di abrogazione espressa l'Accordo sicuramente non parla. E per la

configurabilità di un'abrogazione tacita occorrerebbe che le

disposizioni inserite nell'ordinamento con la legge n. 121 del 1985

contenessero una normativa incompatibile con quella dell'art. 18 o

tale da risolversi in una nuova disciplina della intera materia.

Non ricorre, peraltro, né l'uno né l'altro caso. Ed anzi

l'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo - prevedendo che la corte di

appello, adita per la dichiarazione di efficacia della sentenza

ecclesiastica di nullità, possa dare provvedimenti economici

provvisori, in funzione anticipatoria di una futura decisione di

merito da emettersi da un non meglio individuato giudice competente -

induce a ritenere che tale tutela di merito, in assenza di altre

previsioni ed in attesa di un nuovo intervento del legislatore

statale, sia proprio quella delineata fin dal 1929 dall'art. 18 della

legge n. 847.

3.2 - La questione proposta dall'ordinanza n. 425 del 2000 è

manifestamente inammissibile, in quanto - come esattamente eccepito

dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri - è stata

sollevata senza alcuna indicazione in ordine all'oggetto della

vicenda del giudizio a quo e, quindi, mancano gli elementi che

permettano di apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione.

Né - in applicazione del consolidato principio di

autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - il vizio può essere

sanato dall'allegazione che di tali elementi è stata fatta dalla

parte costituita.

4. - Le ordinanze n. 359 del 2000 e n. 82 del 2001 differiscono

solo sul piano formale, in quanto la prima pone la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 847 del 1929

(che per comune opinione estende oggi al matrimonio concordatario,

dichiarato nullo in sede ecclesiastica, il regime delle conseguenze

patrimoniali del matrimonio putativo, previsto dagli artt. 129 e

129-bis c.c.), mentre la seconda impugna direttamente tali articoli

(implicitamente considerandoli applicabili in ragione del rinvio

operato appunto dall'art. 18).

Entrambe, del resto, chiedono a questa Corte una sentenza

additiva che - in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio

concordatario, da cui sia nata una consolidata comunione di vita - ne

sottragga gli effetti patrimoniali alla disciplina del matrimonio

putativo, che non tutelerebbe sufficientemente il coniuge privo di

redditi adeguati, e perciò lederebbe i principi costituzionali di

eguaglianza e di laicità dello Stato, e li assoggetti ad una

disciplina diversa, ad essi conforme.

5. - La difesa della parte costituita nel giudizio di cui

all'ordinanza n. 359 del 2000 sostiene che la questione di

legittimità costituzionale non sarebbe ammissibile, in quanto il

rinvio alla disciplina del matrimonio putativo - contenuto

nell'art. 18 della legge n. 847 del 1929 e sostanzialmente confermato

dall'art. 8 dell'Accordo del 1984 - sarebbe costituzionalmente

protetto e non consentirebbe di applicare in via analogica od

estensiva alla fattispecie della delibazione di sentenza

ecclesiastica di nullità "norme di altri istituti (come quello

divorzista) e per legge ordinaria".

L'eccezione è infondata.

Già nel Concordato del 1929 non vi era alcuna norma che

imponesse allo Stato di disciplinare le conseguenze del matrimonio

concordatario dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico mediante

l'applicazione dell'art. 116 c.c. del 1865. Ne consegue che l'art. 18

della legge n. 847 del 1929, nella parte in cui rinviava a quella

norma, non poteva reputarsi espressione di impegno pattizio, e che,

entrata in vigore la Costituzione, la relativa previsione, ormai

riferibile alla disciplina del c.c. del 1942, è del tutto estranea

all'art. 7 della Costituzione.

Tale conclusione resta ferma anche dopo l'Accordo del 1984. Esso

si limita infatti ad esprimere a livello pattizio non già l'impegno

dello Stato a prevedere una disciplina delle conseguenze patrimoniali

del matrimonio concordatario dichiarato nullo in sede ecclesiastica,

ma solo la facoltà di disporre in tal senso, come rivela l'uso del

verbo "potrà" e comunque nulla dice sul suo contenuto, affidato alla

discrezionalità del legislatore statale.

Perciò la norma che rinvia, per il matrimonio concordatario

dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, alla disciplina del

matrimonio (civile) putativo può essere sottoposta al controllo di

costituzionalità delle leggi ordinarie, senza alcuna limitazione.

6. - Nel merito, la questione non è fondata.

Allo scopo di ottenere da questa Corte la sentenza additiva dal

contenuto prima delineato - idoneo ad emendare la normativa impugnata

dai lamentati profili di contrasto con il principio costituzionale di

eguaglianza e con quello di laicità dello Stato - i rimettenti non

sottopongono al sindacato di costituzionalità la disciplina generale

degli effetti che nel diritto interno conseguono alla nullità del

matrimonio civile, sotto il profilo della sua applicabilità al

matrimonio concordatario dichiarato nullo dalla giurisdizione

canonica con sentenza esecutiva nello Stato; in particolare, non

chiedono alla Corte di verificare se ed in quale grado siffatta

disciplina tuteli le situazioni caratterizzate dall'esistenza fra i

coniugi di una consolidata comunione di vita, la cui dissoluzione

arrechi pregiudizio al soggetto economicamente più debole.

In realtà, l'esigenza di tutela di questo soggetto può porsi

non soltanto nel caso di nullità del matrimonio concordatario, ma

anche in quello di nullità del matrimonio celebrato ai sensi del

c.c. (o eventualmente ai sensi di un ordinamento straniero, ove degli

effetti di tale nullità si debba tener conto in Italia, in base al

nostro diritto internazionale privato).

Per garantire effettività di tutela al soggetto economicamente

più debole, il legislatore - nell'esercizio della sua

discrezionalità - ben potrebbe intervenire sulla disciplina attuale

degli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio,

affrancandola dalle rigidità che nel sistema vigente ne

circoscrivono il contenuto entro limiti angusti (cfr., ad es.,

l'art. 129 c.c.).

Ma non è questa la questione rimessa alla Corte dalle ordinanze

in esame.

Esse - sia pure con impostazioni per taluni aspetti differenziate

- ritengono, nella sostanza, che l'assoggettamento del matrimonio

concordatario nullo alla disciplina del matrimonio putativo, previsto

dall'art. 18 della legge n. 847 del 1929, sarebbe oggi adeguato per

il solo art. 128 c.c., relativo agli effetti personali, il cui

contenuto si adatterebbe indifferentemente sia al matrimonio civile

che a quello concordatario, ma non anche per gli artt. 129 e 129-bis

c.c., relativi agli effetti patrimoniali.

Infatti, secondo i rimettenti, la disciplina contenuta in tali

ultimi articoli, ed in particolare la ridotta tutela accordata agli

interessi patrimoniali del coniuge sprovvisto di redditi adeguati -

limitata nel tempo e sottoposta alla condizione che egli versi in

buona fede, ossia non abbia dato causa alla nullità - troverebbe

giustificazione nell'ordinamento italiano, nel quale la nullità del

matrimonio deve essere fatta valere in termini di decadenza tanto

brevi da escludere l'instaurazione di una vera e propria convivenza o

da consentirne solo una di scarso rilievo, dalla cui fine non

potrebbero derivare nocumenti economici rilevanti al coniuge meno

provvisto; ma sarebbe, al contrario, del tutto incongrua rispetto

alla dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, che può

essere pronunciata, secondo l'ordinamento canonico, a notevole

distanza di tempo dalla celebrazione, anche dopo l'instaurazione fra

i coniugi del consortium totius vitae e la nascita di figli. In tali

casi, ad avviso dei rimettenti, la disciplina patrimoniale del

matrimonio putativo (in particolare quella contenuta nell'art. 129

c.c.) non sarebbe idonea, per i suoi presupposti e per i suoi

contenuti, a tutelare convenientemente il coniuge privo di redditi

adeguati; e questa inadeguatezza sarebbe dimostrata dal raffronto con

la disciplina apprestata dalla legge sul divorzio, n. 898 del 1970,

che all'art. 5 prevede la corresponsione al coniuge economicamente

più debole di contribuzioni periodiche senza limiti di tempo, idonee

ad assicurargli un tenore di vita corrispondente a quello goduto

durante il matrimonio.

7. - Sulla base di tali considerazioni, i rimettenti chiedono

alla Corte una sentenza additiva che comporti la totale e

indiscriminata estensione al matrimonio concordatario dichiarato

nullo della disciplina dei profili patrimoniali della cessazione

degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio

concordatario, di cui alla legge n. 898 del 1970.

L'accoglimento della richiesta avrebbe un duplice effetto: per un

verso, di ritagliare - nel più ampio quadro degli aspetti

patrimoniali delle vicende relative alla patologia del matrimonio -

una disciplina comune alla nullità del matrimonio concordatario ed

al divorzio; per altro verso, di assoggettare la nullità del

matrimonio concordatario ad una disciplina avente contenuti

differenti rispetto a quella della nullità del matrimonio civile.

Sotto entrambi i profili, la questione, così come posta dai

giudici rimettenti, non può essere accolta.

7.1. - In ordine al primo profilo, le due fattispecie della

nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di

diversità non meramente formali, ma sostanziali.

L'una si fonda - tanto nell'ordinamento civile quanto in quello

canonico, sia la causa di nullità prevista da entrambi o da uno solo

di essi - sulla constatazione giudiziale di un difetto originario

dell'atto. L'altro, viceversa, si fonda, ai sensi dell'art. 1 della

legge n. 898 del 1970, sull'accertamento, ad opera del giudice, "che

la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere

mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste

dall'art. 3" e quindi presuppone una crisi dello svolgimento del

rapporto coniugale.

La diversità strutturale delle due fattispecie vale di per sé

ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo della disparità di trattamento, in quanto, a cagione di

essa, non è costituzionalmente necessario che le situazioni di

declaratoria della nullità canonica alle quali fanno riferimento i

rimettenti debbano ricevere lo stesso trattamento che l'ordinamento

assegna alla disciplina delle conseguenze patrimoniali della

cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (o dello

scioglimento del matrimonio civile).

Benvero, tanto nell'ipotesi della nullità, quanto in quella del

divorzio, è possibile che dal matrimonio sia derivata

l'instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di vita.

Ma spetta solo al legislatore - nell'esercizio della sua

discrezionalità, e salvo il sindacato di costituzionalità - il

potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un

accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio

concordatario e quella della cessazione degli effetti civili

conseguenti alla sua trascrizione, per effetto di divorzio.

7.2. - Sotto il secondo profilo, invece, la statuizione chiesta

dai rimettenti determinerebbe essa stessa un'ingiustificata

disparità di trattamento, circa gli effetti patrimoniali, della

nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del

matrimonio civile.

7.3. - Tanto basta ai fini della dichiarazione di non fondatezza

della questione di legittimità costituzionale proposta da entrambe

le ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e

dall'ordinanza n. 359 del 2000, anche sotto il profilo della

contrarietà al principio supremo di laicità dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per

l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede

e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), sollevata dal

tribunale di Vicenza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed

al principio supremo di laicità dello Stato, e degli artt. 129 e

129-bis del c.c., sollevata dal tribunale di Roma, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121

(Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,

firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al

Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica

italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione

all'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo, sollevata dalla Corte

d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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