Corte costituzionale

Sentenza n. 313/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 342 del codice penale promosso con ordinanze

emesse il 9 novembre 1994 dal Pretore di Cremona e il 14 febbraio

1995 dal Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 3 e 232

del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 4 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;

b) dell'art. 343 del codice penale promosso con ordinanze

emesse il 27 ottobre 1994 dalla Corte di appello di Reggio Calabria,

il 1 dicembre 1994 dal Pretore di Potenza e il 30 novembre 1994 dal

Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 10, 69 e 187 del

registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 4, 7 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Cremona impugna l'art. 342 del codice penale

per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. L'ordinanza

prende le mosse dalle considerazioni che indussero questa Corte a

dichiarare, con la sentenza n. 341 del 1994, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 341 c.p. nella parte in cui prevedeva come

minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione.

Alla stregua di quelle considerazioni, il giudice a quo ritiene

che anche l'identico minimo edittale previsto dall'art. 342 c.p.

debba ritenersi frutto di un bilanciamento manifestamente

irragionevole tra la tutela dell'onore e del prestigio dei soggetti

investiti di pubblica funzione e la libertà del cittadino.

Osserva poi il rimettente che la tutela penale dell'onore è

assicurata, in via generale, dalle figure dell'ingiuria e della

diffamazione, fattispecie, queste, il cui tratto differenziale è

rappresentato dalla presenza o meno dell'offeso e che qualifica in

termini di maggior gravità l'ipotesi che si realizza allorché

l'offeso sia assente. Per le offese al prestigio di organi pubblici,

invece, tale criterio viene abbandonato, perché la diffamazione a

corpo politico amministrativo e giudiziario determina solo, a norma

dell'art. 595, ultimo comma, c.p., l'aumento della pena base, mentre

l'offesa che si realizzi "al cospetto" dei medesimi organi integra

una fattispecie "punita in maniera significativa" nonostante che in

quest'ultimo caso l'offesa si presenti più circoscritta, e, dunque,

con una diffusività ridotta. Da qui la censura di irragionevolezza e

la violazione della funzione rieducativa della pena atteso il livello

eccessivo della sanzione minima comminata.

2. - Analoghe censure sono state svolte anche dal Pretore di

Trieste, il quale impugna l'art. 342 del codice penale sempre nella

parte in cui prevede un minimo edittale di mesi sei di reclusione,

per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 24 e 97, primo comma,

della Costituzione. Partendo dalla sentenza n. 341 del 1994, il

rimettente osserva che l'oggetto specifico della tutela penale è

comune a tutti i delitti di oltraggio e che la maggiore o minore

gravità dei diversi titoli di reato è ben delineata dal legislatore

con la previsione di pene diversificate: tuttavia, nel caso

contemplato nell'art. 342 del codice penale, è stato previsto un

minimo edittale uguale a quello stabilito per l'oltraggio a pubblico

ufficiale. Ciò posto, rileva il giudice a quo, il mutamento della

"scala gerarchica dei valori morali e giuridici" prodottosi nel tempo

non giustifica più la sanzione edittalmente prevista nel minimo per

il reato in esame, impedendo al giudice di applicare una pena

"effettivamente proporzionata all'entità della lesione ed idonea ad

essere meglio accettata dal condannato e dalla maggioranza dei

consociati" nelle ipotesi di modesta rilevanza, e ciò tanto più

dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 341

del codice penale. La irrogazione di una pena sproporzionata al grado

di effettivo disvalore del fatto comprometterebbe dunque, secondo il

giudice a quo, la finalità rieducativa della pena e l'art. 3 della

Costituzione "in quanto si avrebbe violazione del principio di

eguaglianza sostanziale". Risulterebbero poi violati gli artt. 24 e

97 della medesima Carta in quanto l'inadeguatezza in eccesso della

sanzione ostacolerebbe, nei casi meno gravi, l'accesso ai riti

alternativi "essendo più difficile teoricamente riuscire ad ottenere

pene pecuniarie sostitutive di quelle detentive", a tutto discapito,

conclude il giudice a quo, "del buon andamento e imparzialità dei

pubblici uffici".

3. - La Corte di appello di Reggio Calabria solleva, invece,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice

penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di

anni uno di reclusione. L'ordinanza di rimessione fa anch'essa leva

sulla sentenza n. 341 del 1994 e ritiene che le considerazioni ivi

svolte in tema di oltraggio a pubblico ufficiale si attaglino anche

alla fattispecie prevista dall'art. 343 c.p., considerato che il

ragionevole bilanciamento di interessi che presiede alla

determinazione della pena deve tener conto del mutato rapporto,

rispetto al codice del 1930, tra amministrazione della giustizia e

società. Da qui il corollario che nei casi più lievi il prestigio e

il buon andamento dell'amministrazione della giustizia appaiono

colpiti in modo così irrisorio da non giustificare una pena minima

tanto elevata. Il profilo censurato, poi, determinerebbe una

violazione anche dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, in

quanto - osserva il giudice a quo - l'inadeguatezza in eccesso di una

sanzione penale determina costi processuali rilevanti e tale effetto

contrasta con il principio del buon andamento ed imparzialità

dell'amministrazione.

4. - Anche il Pretore di Potenza ha svolto analoghe censure

ponendo a base delle stesse la sentenza n. 341 del 1994, e ciò

perché, osserva il rimettente, tanto l'art. 341 c.p., preso in esame

nella richiamata sentenza della Corte, quanto l'art. 343 c.p.,

oggetto della presente impugnativa, "sono apprestati a tutela dello

stesso bene giuridico, individuato nel prestigio della pubblica

amministrazione, come è dimostrato anche dalla parificazione delle

due ipotesi rispetto alla applicazione della scriminante speciale di

cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288". Gli argomenti

svolti dalla Corte nella sentenza n. 341 del 1994 varrebbero a

fortiori nel caso previsto dall'art. 343 c.p. considerato il più

elevato minimo edittale ivi previsto a fronte di quello stabilito per

il reato di cui all'art. 341 c.p. prima della declaratoria di

incostituzionalità. D'altra parte, rileva il giudice a quo, neppure

possono soccorrere elementi di specialità a giustificare la pena

edittalmente stabilita nel minimo per la fattispecie oggetto di

censura, giacché la stessa non è volta a tutelare "l'esercizio

della funzione giurisdizionale nei suoi profili di stretta rilevanza

costituzionale", trovando la stessa riconoscimento in altre

previsioni normative (ad es. art. 290 c.p.).

5. - L'identica questione è stata infine sollevata dal Pretore di

Trieste, il quale deduce profili del tutto analoghi di illegittimità

costituzionale in forza delle considerazioni svolte nella più volte

citata sentenza n. 341 del 1994. Anche il Pretore di Trieste rileva

che gli artt. 341 c.p. e 343 c.p. presentano un identico oggetto

giuridico cosicché anche a quest'ultima fattispecie dovrebbe

estendersi la declaratoria di incostituzionalità, tenuto conto che

il minimo edittale ivi previsto "ammonta ora - dopo la citata

sentenza della Corte costituzionale - a ben 24 volte la pena minima

prevista per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 c.p.". Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della Corte

questioni fra loro intimamente connesse: i relativi giudizi vanno

pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Il Pretore di Cremona e il Pretore di Trieste impugnano, per

profili solo in parte coincidenti, l'art. 342 del codice penale nella

parte in cui prevede come minimo edittale la pena di mesi sei di

reclusione. Comune ad entrambe le ordinanze è la dedotta violazione

degli artt. 3 e 27 della Costituzione: a parere dei giudici a quibus,

infatti, ponendo la norma a raffronto con la sanzione stabilita per

il reato di diffamazione a corpo politico, amministrativo o

giudiziario e tenendo conto del mutamento della "scala gerarchica dei

valori morali e giuridici", la previsione del minimo edittale sancita

dalla norma oggetto di censura appare eccessiva e tale, quindi, da

vulnerare il principio di "uguaglianza sostanziale" e la funzione

rieducativa della pena. A parere del Pretore di Trieste la norma si

porrebbe poi in contrasto anche con gli artt. 24 e 97 della

Costituzione, in quanto, a suo dire, l'inadeguatezza per eccesso

della sanzione edittalmente stabilita nel minimo ostacolerebbe nei

casi meno gravi l'accesso ai riti alternativi per essere

"teoricamente" più difficile ottenere pene pecuniarie in

sostituzione di quelle detentive, con conseguente compromissione

anche "del buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici".

3. - Per profili del tutto analoghi, la Corte di appello di Reggio

Calabria, il Pretore di Potenza ed il Pretore di Trieste hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del

codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena

di anni uno di reclusione. Ad avviso dei giudici rimettenti, infatti,

la previsione di una pena stabilita nel minimo in misura tanto

elevata verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione per le stesse ragioni che indussero questa

Corte a dichiarare, con la sentenza n. 341 del 1994, la parziale

illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice

penale. A tali censure la Corte di appello di Reggio Calabria

aggiunge anche la violazione dell'art. 97, primo comma, della

Costituzione, in quanto - osserva il giudice a quo - "l'inadeguatezza

in eccesso di una sanzione penale determina costi processuali

rilevanti e tale effetto viola il principio del buon andamento e

dell'imparzialità dell'amministrazione".

4. - Comune a tutte le ordinanze di rimessione è l'insistito

richiamo ai principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 341

del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

proprio nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la

reclusione per mesi sei. In tale sentenza, come i giudici a quibus

rammentano, questa Corte, pur ribadendo i rigorosi limiti che

presiedono al controllo delle discrezionali scelte del legislatore

circa la determinazione della quantità e qualità della sanzione

penale, ebbe a rilevare, con specifico riferimento alla fattispecie

allora esaminata, come "la rigidità e severità del minimo edittale

previsto dal legislatore del 1930" apparisse "frutto di un

bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela

dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon

andamento dell'amministrazione) anche nei casi di minima entità, e

quello della libertà personale del soggetto agente", evidenziando

come "la manifesta irragionevolezza" della norma censurata emergesse

"anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto

dall'art. 594 del codice penale".

Perché sia dunque possibile operare uno scrutinio che

direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal

legislatore, è pertanto necessario che l'opzione normativa contrasti

in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si

appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della

discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da

atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di

"eccesso di potere" e, dunque, di sviamento rispetto alle

attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa. Non

è, quindi, qualsiasi mutamento del costume o della coscienza

collettiva a poter indurre nuove gerarchie di valori idonee a

compromettere, sul piano della ragionevolezza costituzionalmente

rilevante, la ponderazione che dei beni coinvolti sia stata operata

in sede normativa attraverso l'individuazione delle condotte

penalmente rilevanti e la determinazione del conseguente trattamento

sanzionatorio, giacché, ove così fosse, alla relatività di un

giudizio di valore - quello legislativo - finirebbe ineluttabilmente

per sovrapporsi un controllo di ragionevolezza anch'esso relativo e,

come tale, idoneo a realizzare una funzione eminentemente "creativa"

che sicuramente fuoriesce dai compiti riservati a questa Corte.

L'apprezzamento in ordine alla manifesta irragionevolezza della

quantità o qualità della pena comminata per una determinata

fattispecie incriminatrice finisce, dunque, per saldarsi intimamente

alla verifica circa l'effettivo uso del potere discrezionale, nel

senso che, ove uno o più fra i valori che la norma investe

apparissero sviliti al punto da risultare in concreto compromessi ad

esclusivo vantaggio degli altri, sarà la stessa discrezionalità a

non potersi dire correttamente esercitata, proprio perché carente di

alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi.

In una simile prospettiva diviene allora agevole avvedersi di come

i principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994 non possano

affatto determinare - come pretenderebbero i giudici a quibus - un

automatico trasferimento del relativo decisum alle ipotesi previste

dagli artt. 342 e 343 del codice penale, dal momento che, per un

verso, le strutture delle norme che vengono ora in discorso si

distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale

allora esaminata, mentre, sotto altro profilo, sono proprio le

connotazioni fortemente "storicizzate" che caratterizzano

quest'ultima ipotesi delittuosa ad impedire una qualsiasi estensione

della richiamata pronuncia al di fuori del circoscritto tema che con

essa si è inteso affrontare e risolvere. È di tutta evidenza,

infatti, che l'offesa all'onore o al prestigio di un corpo politico,

amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità costituita

in collegio non può affatto ricondursi, sul piano della lesività,

ad una mera ipotesi di oltraggio "plurimo", giacché nella

fattispecie descritta dall'art. 342 del codice penale è la specifica

qualità dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a

rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un valore da

tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del

prestigio, per i naturali riverberi negativi che l'offesa può in sé

determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il

corpo o il collegio è chiamato a esercitare. Né a contrastare

simili rilievi può soccorrere, come ha invece ritenuto il Pretore di

Cremona, il diverso e più blando trattamento previsto per il reato

di diffamazione a corpo politico, amministrativo o giudiziario

dall'art. 594, quarto comma, del codice penale, dal momento che è

proprio l'offesa "al cospetto" ad integrare una condotta che

direttamente aggredisce il bene tutelato, esponendolo, quindi, ad una

lesione certo più grave rispetto a quella che scaturisce da una

offesa soltanto "indiretta" realizzata comunicando con altri, i

quali, a loro volta, tali offese possono anche non condividere o,

addirittura, contrastare.

Considerazioni analoghe valgono, ovviamente, anche per il delitto

previsto dall'art. 343 del codice penale, ove, anzi, il primario

risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il

magistrato svolge in udienza ancor più renderebbe impropria

qualsiasi assimilazione - sia pure sotto il circoscritto profilo

della individuazione del minimo edittale - alla figura di "genere"

rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale. D'altra

parte, se questa Corte non mancò di osservare, nella richiamata

sentenza n. 341 del 1994, come in altri paesi "di democrazia matura"

il delitto di oltraggio fosse punito meno severamente o risultasse

addirittura "ignorato", un simile rilievo non può certo valere con

riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 343 del codice penale,

posto che in paesi di antica e consolidata tradizione liberale il

prestigio degli organi di giustizia è assicurato da norme assai

rigorose che testimoniano come un simile bene assuma un rilievo del

tutto peculiare nel quadro di qualsiasi assetto democratico.

Dissolto, quindi, il dubbio di costituzionalità delle norme

censurate con riferimento al principio di ragionevolezza, le

questioni si rivelano infondate anche in relazione all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, essendo stata la funzione rieducativa

della pena invocata dai giudici a quibus per i medesimi profili

dedotti a sostegno dell'asserito contrasto delle disposizioni

impugnate con l'art. 3 della Carta fondamentale. Del tutto improprio

si rivela, poi, il richiamo all'art. 24 della Costituzione operato

dal Pretore di Trieste sul presupposto che la previsione di un minimo

edittale inadeguato per eccesso renderebbe meno agevole l'accesso ai

riti alternativi, e ciò sia perché tra editto e scelte processuali

possono intravedersi esclusivamente relazioni di mero fatto, sia

perché si invocano profili del tutto ipotetici ed eventuali, quali

la difficoltà "teorica" di "riuscire ad ottenere pene pecuniarie

sostitutive di pene detentive".

Ugualmente infondata è, infine, la pretesa violazione dell'art.

97, primo comma, della Costituzione, che alcuni giudici hanno desunto

dai "rilevanti costi processuali" e dalla minor propensione per i

riti alternativi che scaturirebbero dagli elevati minimi edittali

previsti dalle norme oggetto di impugnativa. Questa Corte ha infatti

costantemente affermato che il principio del buon andamento e della

imparzialità dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'indicato

parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici

uffici, pur potendosi riferire anche agli organi dell'amministrazione

della giustizia (v. sentenze n. 18 del 1989 e n. 86 del 1982),

attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli

uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto

amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio

della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai

diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio

(v., sentenza n. 376 del 1993 e ordinanza n. 275 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 342

del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27,

terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di

Cremona e dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in

epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 343

del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo

comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello

di Reggio Calabria, dal Pretore di Potenza e dal Pretore di Trieste

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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