[1]Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 (dicembre 1959, n. 1229, sono costituiti dal seguenti:

[2]Art. 126. - "Quando la notificazione degli atti e' compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario e' dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40".

[3]Art. 127. - "Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120".

[4]Art. 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80".

[5]Art. 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dallo articolo 130, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

  • a)per gli atti relativi ad affari di valore sino a lire 100.000, lire 200;
  • b)per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;
  • c)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art10 · fonte del testo

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