Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1956 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 57, n. 1,

del Codice penale e 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47,

promosso con l'ordinanza 31 gennaio 1956 del Tribunale di Cremona nel

procedimento penale a carico di Barucco Elio, rappresentato e difeso

nel presente giudizio dagli avvocati Gastone Nencioni e Gian Galeazzo

Stendardi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58

del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1956:

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udita all'udienza pubblica del 30 aprile 1956 la relazione fatta

dal Giudice Giovanni Cassandro;

Uditi l'avv. Gastone Nencioni ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Dario Foligno.

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1

Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sorta

nel corso di un procedimento penale davanti al Tribunale di Cremona.

In tale procedimento Romei Renato, Brighenti Ezio e Meloni Raimondo

erano imputati del reato preveduto e punito dagli articoli 595, 1 e 2

capoverso Cod. pen., e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver,

in concorso fra loro, fatto pubblicare sul settimanale "Avanguardia

nazionale" di Brescia del 19 novembre 1955 un esposto lesivo della

reputazione del sig. Manzini Carlo; Barucco Elio, invece, del reato

preveduto e punito dall'art. 57 n. 1,595, 2 e 3 comma Cod. pen. e

dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per essere il

direttore responsabile del settimanale sopracitato, nonché per l'altro

reato, contestato in udienza, previsto e punito dagli articoli 110,

595, 2 e 3 comma Cod. pen. e dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948,

n. 47, per avere agito in concorso coi primi tre nel reato a costoro

ascritto.

La difesa sollevò la eccezione di illegittimità costituzionale

dell'art. 57, n. 1 Cod. pen. perché in contrasto con l'art. 27 della

Costituzione e degli articoli 3, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,

n. 47 perché in contrasto con lo spirito della Costituzione.

Il Tribunale ritenne l'eccezione sollevata non manifestamente

infondata soltanto per gli articoli 57, n. 1 Cod. pen. e 3 della legge

8 febbraio 1948, n. 47, "dato il contrasto in giurisprudenza e in

dottrina" , e pregiudiziale nei confronti del solo Barucco Elio e,

pertanto, il 31 gennaio 1956 ordinò la separazione del giudizio a

carico di costui e la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale. La ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio

dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, ai sensi

della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pubblicata, per disposizione del

Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 9 marzo 1956, n. 58.

La parte si è costituita e il Presidente del Consiglio è

intervenuto con le forme e dentro i termini stabiliti dalla legge 11

marzo 1953, n. 87 e dalle norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte costituzionale.

2. - La difesa ha chiesto che la Corte si pronunzi sui seguenti 4

quesiti:

1) se il conflitto fra norme anteriori alla Costituzione e norme

costituzionali dia luogo alla illegittimità costituzionale delle prime

oppure semplicemente ad un problema di successione della legge nel

tempo;

2) quale sia l'efficacia delle decisioni del giudice ordinario nei

confronti delle decisioni della Corte con particolare riferimento al

potere interpretativo di questa nei confronti della norma ordinaria;

3) se l'art. 57 del Cod. pen., anche in relazione con l'art. 3

della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ponga in essere un caso di

responsabilità penale per fatto altrui;

4) se sussista conflitto tra la responsabilità per fatto altrui

stabilita da un sistema normativo composito di norme antecedenti e

successive alla Costituzione con l'art. 27 della Costituzione medesima;

ed ha richiesto che la Corte affermi:

1) che il conflitto tra norme anteriori alla Costituzione e norme

costituzionali dà luogo in ogni caso ad un giudizio di legittimità

costituzionale;

2) che la interpretazione data dal giudice ordinario non è

vincolante per la Corte costituzionale, ma deve essere considerata

soltanto come un parere che la Corte è libera o non di seguire;

3) che l'art. 57, n. 1 del Cod. pen. pone in essere un caso di

responsabilità per fatto altrui e quindi non riconducibile nemmeno

alla responsabilità obiettiva, perché questa presupporrebbe un nesso

causale, che qui mancherebbe, come sarebbe attestato dalla

inammissibilità di qualsiasi prova liberatoria;

4) che, in conseguenza, sussiste conflitto tra l'art. 57, n. 1,

l'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e l'art. 27 della

Costituzione.

3. - L'Avvocatura dello Stato ha, in via preliminare, asserito che

la questione di legittimità costituzionale deve limitarsi al solo art.

57, n. 1 del Cod. pen. e non può riguardare l'art. 3 della legge 8

febbraio 1948, n. 47, che pone un precetto generico ("ogni giornale o

altro periodico deve avere un direttore responsabile") e si limita a

confermare l'istituto del direttore responsabile "senza alcun

riferimento alla sfera di responsabilità non solo penale ma neppure

civile del direttore stesso".

Quanto alla questione circa la competenza di questa Corte a

giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi anteriori

all'entrata in vigore della Costituzione l'Avvocatura dello Stato ha

sostenuto la tesi che il rapporto tra legge anteriore e Costituzione è

tale da non dare mai luogo, in caso di contrasto, ad illegittimità

costituzionale, ma ad abrogazione tacita.

Subordinatamente l'Avvocatura ha chiesto che la Corte dichiari la

compatibilità dei due articoli (27 della Costituzione e 57 n. 1 del

Cod. pen.). la responsabilità del direttore del giornale infatti

raffigurerebbe un caso di responsabilità personale fondato sulla

qualità liberamente accettata e sulla predeterminazione del contenuto

della funzione da parte di chi si è assunta l'impresa e la

divulgazione. In esso al nesso psichico prevalente della culpa in

omittendo si aggiungerebbe quello derivante dalla condotta richiesta

nell'organizzazione di una impresa quale è quella giornalistica.

4. - La difesa ha ribadito la sua tesi in una memoria presentata in

risposta alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato ed altrettanto ha

fatto l'Avvocatura arricchendo questa sua risposta con un excursus

storico tendente a dimostrare che, in conformità dello svolgimento

dell'istituto, la responsabilità del direttore non è mera conseguenza

di una qualità liberamente assunta, ma piuttosto si ricollega al

compimento di un'opera collettiva che non può risalire unitariamente

se non appunto ad esso direttore.Considerato, in diritto:

1. - Della eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato, la Corte ha già dichiarato l'inammissibilità,

affermando la propria competenza a giudicare sulle questioni di

legittimità costituzionale delle leggi anteriori all'entrata in vigore

della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno 1956).

2. - Per quanto attiene al merito del presente giudizio, la Corte

deve rispondere al quesito se la responsabilità del direttore di

giornale, quale la configura l'art. 57, n. 1 Cod. pen., rappresenti un

caso di responsabilità personale oppure un caso di responsabilità per

fatto altrui. Com'è ovvio, la dichiarazione di legittimità o

illegittimità costituzionale dipende direttamente dalla risposta che

si dà a questo quesito. Non si vuole dire con ciò che questo

procedimento dell'interpretazione della norma sospettata di

incostituzionalità, che la Corte è qui tenuta a seguire, possa non

trovare applicazione in altri casi, ma si vuole affermare che la sua

generale validità trova una particolare giustificazione nella

questione in esame, che è di quelle nelle quali la dubbiezza del testo

legislativo impone un più sottile e penetrante processo di

interpretazione. E che sia così è attestato dalle soluzioni avanzate

dalla dottrina per dar ragione di quell'articolo, diverse e

contrastanti fra di loro, e alle quali, sovente, non ha giovato il

tentativo di riportare quel caso particolare sotto la regola generale

dell'art. 42 terzo comma Cod. pen., che aspetta, essa, ausilio

dall'esame delle ipotesi concrete del sistema, più di quanto sia in

grado di offrirne.

3. - La soluzione del quesito varrà tanto per l'art. 57, n. 1 Cod.

pen., quanto per l'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n.

47, il quale, pur limitandosi ad affermare (alla stessa guisa dell'art.

1 della legge 3 dicembre 1925, n. 2307) che "ogni periodico deve avere

un direttore responsabile", senza specificare ulteriormente la natura e

la estensione del concetto di responsabilità del direttore di un

periodico, con la menzione della formula "direttore responsabile" si

ricollega alla regolamentazione giuridico-penale che di questa figura

esibisce appunto l'art. 57, n. 1 del Cod. pen. Con che si respinge la

eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in limine litis,

invocante la limitazione della questione di legittimità costituzionale

all'art. 57, n. 1.

4. - Nello svolgimento della legislazione sulla stampa rappresenta

un momento di particolare rilievo quello nel quale il legislatore

sostituì alla figura del gerente quella del direttore responsabile

(art. 1, primo comma della legge 31 dicembre 1925, n. 2307). È vero

che rimaneva immutato il sistema creato, ora è più di un secolo, dal

Regio editto 26 marzo 1848, n. 695, in base al quale (art. 47, 2

comma) il gerente era considerato come "complice dei delitti e delle

contravvenzioni commessi con pubblicazioni fatte nel suo giornale", ma

è altrettanto vero che la responsabilità (quale essa fosse), veniva

posta non più a carico del gerente - una figura estranea al periodico

sulla quale si esercito' nel passato una facile ironia -, ma a carico

di chi del periodico è in effetti la guida e l'ispiratore.

Anche se non si può accogliere completamente la tesi, sulla quale

ha insistito l'Avvocatura dello Stato, della natura particolare e del

carattere complesso dell'impresa giornalistica, ricondotta ad unità

dal direttore, per fondarvi sopra l'altra dei carattere personale della

responsabilità di costui, non pare dubbio che, porre al posto di una

persona del tutto estranea alla vita dell'azienda, comodo riparo di una

attività sottratta in tal guisa a ogni responsabilità di fronte a

terzi, una persona di particolare esperienza e capacità professionali,

fornita di poteri pressoché illimitati e, per quello che attiene alla

pubblicazione di notizie, interpretazioni e commenti, sottratta a ogni

altro controllo, significava aver trasformato sostanzialmente il

sistema dell'editto del 1848 e di avere escluso (ammesso che ciò fosse

da ritenere pacifico per il periodo precedente), che si potesse vedere

consacrato nell'art. 1 della legge citata del 1925 un caso di

responsabilità per fatto altrui. Sicché, considerata alla luce di

questo svolgimento storico, l'espressione "per ciò solo" che compare

nell'art. 57, n. 1 del Cod. pen. e che ha dato tanto da fare agli

interpreti, non ha inteso se non sottolineare il distacco dal sistema

dell'Editto Albertino e dalla figura che vi compare del gerente,

complice necessario dell'autore del reato commesso a mezzo della

stampa. Si volle dire che la responsabilità del direttore si fonda

sulla circostanza, propria di lui, di non aver osservato gli obblighi

di vigilanza e di controllo ai quali egli è tenuto per il fatto di

essere direttore, obblighi che non è necessario rintracciare

puntualmente espressi in un precetto legislativo, ma che ben possono

desumersi dal sistema, come in questo caso del direttore del giornale:

una figura della quale sono certi i lineamenti e quindi i diritti ed i

doveri.

5. - La conseguenza è che non esiste contrasto tra l'art. 57, n. 1

Cod. pen. e l'art. 27 della Costituzione. Non pare dubbio alla Corte

che quest'ultimo articolo consacri il principio, acquisto certo di un

secolare svolgimento, che non si risponde se non per fatto proprio. Ma

appunto il direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo

meno perché tra la sua omissione e l'evento c'è un nesso di

causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso

psichico (art. 40 Cod. pen.) sufficiente, come è opinione non

contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della

personalità.

Né, inoltre, l'art. 57 così interpretato, vieta che la

responsabilità del direttore di giornale venga meno tutte le volte in

cui il caso fortuito o la forza maggiore, il costringimento fisico o

l'errore invincibile (artt. 45, 46 e 48 Cod. pen.) vietino di affermare

che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 Cod. pen. 1 comma),

nessuna ragione imponendo che questi principi generali e di rigorosa

osservanza trovino in questo caso sbarrato l'ingresso alla loro

puntuale applicazione.

6. - D'altra parte, se l'art. 57, n. 1, considerato in sé e per

sé, consente di giungere alla persuasione che la responsabilità, che

vi è raffigurata, non è per fatto altrui (che è quanto basta ai fini

del presente giudizio), un'autorevole giurisprudenza della Corte di

Cassazione ha affermato che la responsabilità del direttore di un

periodico è fondata sulla colpa, ed ha giustificato per tale via la

compatibilità dell'art. 57, n. 1 col dettato della norma

costituzionale.

Certamente, che una giurisprudenza siffatta si sia costituita tanto

che si possa dire ormai dominante, è una circostanza della quale non

può negarsi l'importanza. La Corte, pur ritenendo di potere e di

dovere interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti e la

norma costituzionale che si assume violata e la norma ordinaria che si

accusi di violazione, non può non tenere il debito conto di una

costante interpretazione giurisprudenziale che conferisce al precetto

legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica, se è vero,

come è vero, che le norme sono non quali appaiono proposte in

astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice,

intesa a renderle concrete ed efficaci.

Tuttavia la Corte non può non rilevare le difficoltà che il testo

dell'art. 57, n. 1, offre ad una interpretazione di questa sorta, pur

tanto aderente alla realtà delle cose, nella qualità della pena che

è di un reato doloso irrogata al reo di un reato colposo, anche se è

da ritenere che ciò non trasformi il titolo della relativa

responsabilità: residuo storico della vecchia figura del complice

necessario, prevista dall'Editto albertino. Il che, del resto, è

confermato dalla necessità generalmente avvertita (come fanno fede

ripetute proposte di riforma) di dare ad una materia, che la realtà

configura in termini non equivoci, una corrispondente formulazione

legislativa: della quale necessità anche la Corte sente di doversi

rendere interprete.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello

Stato;

Dichiara infondata la questione sollevata sulla legittimità

costituzionale della norma contenuta nell'art. 57, n. 1 Cod. pen. e

nell'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 in

riferimento alla norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione,

Salva la revisione del testo dell'art. 57, n. 1 Cod. pen., al fine

di renderlo anche formalmente più adeguato alla norma costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

ECLI:IT:COST:1956:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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