Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa il 12 gennaio 1990 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Salice Franca e la S.p.a. S.E.I.,

iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. S.E.I. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Decidendo circa la spettanza dell'indennità di malattia di

cui all'art. 2110 cod. civ. per un periodo di fruizione di cure

idrotermali risultate rispondenti ad effettive esigenze terapeutiche

ma non indilazionabili fino al periodo feriale, il Pretore di Torino,

con ordinanza del 12 gennaio 1990, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui

- secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di

cassazione (sentenza n. 5634 del 1988) - pone a tal fine il requisito

dell'indilazionabilità delle cure, che a suo avviso porrebbe la

norma in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 36,

primo e terzo comma, 38, secondo comma e 102 primo comma, Cost.

L'ordinanza prende le mosse dalle enunciazioni della sentenza di

questa Corte n. 559 del 1987, con le quali nel concetto di "malattia"

di cui all'art. 2110 cod. civ. sono state ricomprese le affezioni

croniche ed è stato riconosciuto che il diritto al relativo

trattamento economico spetta - pur in assenza di un attuale

impedimento al lavoro - qualora per le cure idrotermali disciplinate

dal citato art. 13 sussistano "effettive esigenze terapeutiche o

riabilitative", da intendersi nel senso che "risulti accertata la

reale esigenza - per il conseguimento dei divisati scopi terapeutici

o riabilitativi - che esse siano effettuate in periodo extraferiale".

La citata sentenza delle Sezioni Unite, enunciando il principio di

diritto secondo cui l'indennità di malattia spetta solo ove sussista

"l'accertata necessità, non dilazionabile sino alle ferie annuali o

ai congedi ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici

trattamenti idrotermali" - i quali debbano quindi essere eseguiti

"con conveniente tempestività nel periodo extraferiale" - si

sarebbe, secondo il Pretore, discostata dall'indirizzo della Corte,

in quanto avrebbe in sostanza riesumato requisiti, quali la

"necessità non dilazionabile" e l'"indifferibilità" delle cure, da

questa definiti "impropri e troppo restrittivi".

Intesa nel senso suddetto, la norma confliggerebbe, innanzitutto,

con gli artt. 3 e 102 Cost. Essa, infatti, risulterebbe irragionevole

giacché - sostiene il giudice a quo - le cure idrotermali sono per

loro natura sempre differibili, in quanto esse concorrono a

migliorare, o a ritardare il decorso della patologia, senza che ne

derivi un beneficio immediato, né un danno dalla loro

procrastinazione. L'interessato, quindi, non potrà mai dimostrare il

requisito dell'indifferibilità - come dimostrerebbero le numerose

decisioni di rigetto basate sul mancato assolvimento di tale onere

probatorio -; e d'altra parte sarebbe impedita l'esplicazione della

funzione giurisdizionale, dato che il giudice sarebbe chiamato ad

applicare "una norma impossibile".

Inoltre, costringere i soggetti affetti da malattie croniche a

rinviare le cure termali significherebbe, di fatto, impedir loro di

curarsi e quindi dar luogo ad un trattamento deteriore rispetto a

quello delle malattie acute; a nulla rilevando, in proposito,

l'efficacia solo coadiuvante e complementare delle cure in questione.

Né sarebbe plausibile differenziare i malati cronici tra loro, sotto

il profilo della differibilità o meno delle cure, senza con ciò

ledere il loro diritto alla salute.

Sarebbero ancora violati, ad avviso del Pretore, gli artt. 3 e 36

Cost., dato che il lavoratore sarebbe posto in condizione di dover

rinunciare o ad una retribuzione sufficiente e dignitosa o,

alternativamente, alle ferie, con conseguente vanificazione della

funzione di ristoro psico-fisico di queste. Del resto, la coincidenza

tra le ferie e le cure idrotermali rispondenti ad effettive esigenze

di cura e riabilitazione sarebbe da escludere alla stregua della

sentenza di questa Corte n. 616 del 1987, con la quale è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ.,

nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il

periodo di ferie ne sospenda il decorso.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che

la questione sia dichiarata inammissibile - in quanto già risolta

con la citata sentenza n. 559 del 1987 - o comunque infondata.

A suo avviso, il requisito della non dilazionabilità delle cure

è coerente con la motivazione di tale sentenza, laddove si afferma

l'esigenza di "tempestiva fruizione" delle cure termali, si esclude

che il lavoratore possa "essere costretto a rinviare ad altra epoca

cure termali che, se effettuate prima, si rivelerebbero più

efficaci", e si sottolinea l'esigenza che per esse siano, da sanitari

qualificati, indicate "le effettive esigenze" che ne impediscono la

fruizione in altro periodo.

3. - Anche la Società Editrice Internazionale S.p.a., convenuta

nel giudizio principale, costituitasi a mezzo degli avv.ti C. N.

Barone e S. Savasta Fiore, sostiene l'infondatezza della questione. A

suo avviso, le interpretazioni della norma impugnata adottate da

questa Corte e dalle Sezioni Unite della Cassazione sono pienamente

coincidenti, in quanto anche la sentenza n. 559 del 1987, richiedendo

che vi sia una reale esigenza di esecuzione delle cure termali in

periodo extraferiale e sottolineando l'importanza di una motivata

prescrizione al riguardo del medico specialista, ha in sostanza

prospettato la distinzione tra cure differibili e non. Né tale

distinzione potrebbe ritenersi incostituzionale, dato che sarebbe

legittimo, nell'ambito del rapporto di lavoro, dettare

regolamentazioni particolari a seconda del tipo di malattia.

In una memoria aggiunta, poi, la S.E.I. sostiene che la questione

sarebbe inammissibile, non solo perché il principio di diritto

enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sarebbe

conforme alle enunciazioni della sentenza di questa Corte, ma anche

perché in caso contrario, non avendo l'interpretazione delle Sezioni

Unite valore vincolante, il giudice a quo avrebbe dovuto adottare

l'interpretazione da lui ritenuta corretta e non sollevare la

questione di costituzionalità. Questa sarebbe peraltro infondata,

dato che corrisponde ad un razionale contemperamento degli interessi

in gioco che le cure idrotermali siano fruite in periodo extraferiale

solo se siano accertati e comprovati i requisiti di reale esigenza e

conveniente tempestività enucleati dalle due Corti e condivisi dalla

quasi unanime giurisprudenza di merito e dallo stesso legislatore,

che ha al riguardo stabilito che la loro prestazione deve in tal caso

iniziare entro 30 giorni dalla richiesta del medico curante (art. 1,

ottavo comma, legge n. 8 del 1990). Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Torino

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in

cui richiede, per la fruizione di cure idrotermali in periodo

extraferiale con diritto alla retribuzione, la sussistenza di

"effettive esigenze terapeutiche o riabilitative": ciò in quanto

tale requisito sarebbe stato interpretato dalle Sezioni Unite della

Cassazione (sentenza n. 5634 del 1988) in modo difforme da quanto

ritenuto da questa Corte (sentenza n. 559 del 1987), e cioè nel

senso di richiedere la "necessità non dilazionabile" e

l'"indifferibilità" fino alle ferie annuali delle suddette cure.

Queste, secondo il giudice a quo, sono per loro natura sempre

differibili: e perciò la disposizione, intesa nel predetto senso,

risulterebbe irragionevole e porrebbe il lavoratore

nell'impossibilità di provare tale requisito (e quindi di godere

dell'indennità di malattia) ed il giudice nella condizione di dovere

applicare "una norma impossibile", con ciò confliggendo con gli

artt. 3 e 102, terzo comma, Cost. Risulterebbero violati, inoltre,

gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto il requisito in questione

comporterebbe arbitrarie discriminazioni sia tra malattie acute e

croniche, sia tra malattie croniche le cui cure siano o non

differibili, con conseguente menomazione della tutela della salute.

La disciplina contrasterebbe, infine, con gli artt. 3 e 36 Cost., in

quanto il lavoratore sarebbe posto in condizioni di dover rinunciare

o alle cure o alle ferie e verrebbe violata la regola - di cui alla

sentenza di questa Corte n. 616 del 1987 - per cui la malattia

insorta durante le ferie ne sospende il decorso.

2. - La questione non è fondata.

Essa poggia su un preteso contrasto tra la norma come interpretata

dalle Sezioni Unite e il dettato costituzionale indicato da questa

Corte nella sentenza n. 559 del 1987, che un'attenta lettura delle

due pronuncie rivela insussistente.

Il criterio guida, infatti, per entrambe le Corti discende dalla

correlazione tra efficacia e tempestività delle cure, nel senso che

si richiede non già l'assoluta necessità di cure immediate, o

comunque anticipate rispetto alle ferie, bensì la loro maggiore

utilità ai fini di un più efficace conseguimento degli obiettivi

terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti.

Perciò il giudice a quo, quando basa le proprie censure di

irragionevolezza e di impossibilità di applicazione della norma

impugnata sull'assunto secondo cui le cure idrotermali sarebbero "per

loro natura sempre differibili, poiché dalla loro effettuazione non

deriva un beneficio immediato (né un danno immediato dalla loro

procrastinazione)", incorre in un duplice errore. Sul piano clinico,

sia perché la maggiore efficacia di un trattamento termale

tempestivo va misurata non sull'arresto o sulla risoluzione del

processo morboso ma sulla funzione terapeutica o riabilitativa

complementare che esso per lo più svolge; sia perché in parecchi

casi la tempestività gioca un ruolo rilevante, come ad esempio nelle

malattie tendenti alla recidiva o quando sia richiesta una pronta

riabilitazione. Sul piano giuridico, perché il diritto a fruire di

cure tempestive sussiste non solo quando, a giudizio del sanitario,

se ne possa ricavare un beneficio (o evitare un danno) immediato, ma

in tutti i casi in cui esse appaiono più utili ed efficaci rispetto

allo scopo cui sono preordinate.

Intesa in questi termini, la norma impugnata non è né

irragionevole, né di impossibile applicazione, né comunque tale da

comportare speciali difficoltà sul piano probatorio: le quali

possono agevolmente risolversi sol che i sanitari preposti adempiano

al dovere che da esso deriva di esprimere uno specifico e motivato

giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità della cura se

effettuata in periodo extraferiale.

Inoltre, una volta che sia assicurata la tempestività delle cure,

vengono a cadere le ulteriori censure riferite agli artt. 3 e 32

Cost. Il diritto alla salute è infatti adeguatamente tutelato, e le

eventuali differenziazioni - quanto alla fruizione o meno delle cure

in periodo extraferiale - tra malattie acute e croniche, ovvero

nell'ambito di quest'ultime risultano razionalmente correlate alle

esigenze di trattamento proprie delle singole manifestazioni morbose.

3. - Infondate sono, infine, anche le questioni che investono il

rapporto tra le cure idrotermali e le ferie.

Dal momento, infatti, che non è vero che tali cure siano sempre

differibili, né che sia normativamente prescritta la loro

indifferibilità per la fruizione in periodo extraferiale, viene a

cadere l'assunto della costante, pratica coincidenza tra cure e ferie

in base al quale il giudice a quo sostiene che il lavoratore, in

violazione degli artt. 3 e 36 Cost., sarebbe posto nell'alternativa o

di curarsi rinunciando alla ferie o di fruire di queste omettendo le

cure.

Vero è invece che tale coincidenza si verifica quando le esigenze

sanitarie non consiglino l'esecuzione delle cure in questione in

periodo extraferiale; ed è quindi con riferimento a tale sola

ipotesi che va esaminata l'ulteriore censura di violazione dell'art.

36, terzo comma, Cost., che il giudice a quo prospetta argomentando

dalla regola della sospensione delle ferie in caso di malattia

insorta nel corso di esse, stabilita da questa Corte nella sentenza

n. 616 del 1987.

Sarebbe certamente artificioso negare l'effetto sospensivo

osservando che nelle ipotesi qui esaminate non è la malattia in sé

ad incidere sulle ferie, bensì le cure necessarie per dati processi

morbosi che in quanto tali non ne impediscono normalmente la

fruizione: ciò infatti equivarrebbe, nella sostanza, a riproporre

rispetto alle ferie quell'arbitraria distinzione tra malattie acute e

croniche che questa Corte ha espressamente rigettato nella sentenza

n. 559 del 1987.

Altrettanto artificioso sarebbe, però, sostenere che l'effetto

sospensivo si produca immancabilmente in virtù della rilevata

indistinguibilità, ai fini in esame, tra la malattia ed il suo

momento curativo: giacché in tal modo verrebbe aprioristicamente

pretermessa ogni concreta verifica della effettiva incidenza delle

cure sul godimento delle ferie, che è invece essenziale per

stabilire se e quando il principio costituzionale di cui all'art. 36,

terzo comma possa dirsi violato.

Entrambe le tesi si muovono in una prospettiva diversa da quella

enunciata da questa Corte nelle citate sentenze nn. 559 e 616 del

1987: le quali convergono nell'additarne la soluzione in un adeguato

bilanciamento degli interessi che muova dall'essenziale salvaguardia

dei valori costituzionali in gioco.

In questa prospettiva, il quesito circa l'effetto sospensivo si

risolve in quello sulla compatibilità dell'esecuzione delle cure

idrotermali con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo,

recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione propria delle

ferie. L'esigenza di una disciplina di dettaglio enunciata nella

sentenza n. 616 discende appunto da ciò, che il principio

dell'effetto sospensivo non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni,

per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla

specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta

considerate.

Certo, nel caso delle cure idrotermali, le caratteristiche della

maggior parte delle affezioni per cui esse risultano appropriate e,

soprattutto, le peculiari connotazioni modali delle relative terapie

comportano che in diverse situazioni non si determina una

compromissione della effettiva realizzazione delle finalità feriali.

In tali casi, l'incidenza sulla facoltà di scelta del modo di

fruizione delle ferie - o più precisamente di una parte di queste -

non è che il riflesso del fatto che in concreto le esigenze

terapeutiche non richiedevano che le cure si svolgessero in periodo

extraferiale: sicché il diniego dell'effetto sospensivo si

giustifica per le medesime ragioni di legittimo bilanciamento di

interessi già illustrate a tal riguardo nella sentenza n. 559 del

1987.

Ciò non toglie, però, che anche in materia di cure idrotermali

l'effetto sospensivo delle ferie vada riconosciuto quando, in ragione

della specificità e/o gravità della manifestazione morbosa ed

altresì (o altresì) delle modalità del trattamento terapeutico o

riabilitativo, l'essenziale funzione delle ferie possa dirsi in

concreto pregiudicata.

Spetta quindi alla disciplina di dettaglio - cioè al legislatore

e/o alla contrattazione collettiva - stabilire specificamente, sulla

base degli anzidetti principi, i casi od i criteri in base ai quali

l'effetto di sospensione delle ferie possa essere in concreto

affermato, nonché le modalità dei relativi controlli.

E poiché la norma impugnata non è di ostacolo ad una siffatta

disciplina, essa - intesa nei predetti sensi - deve ritenersi immune

da censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella

legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt.

3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione, dal Pretore di Torino con

ordinanza del 12 gennaio 1990 (r.o. n. 121/90).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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