Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio

1975 dal pretore di Ancona, nel procedimento penale a carico di Ricci

Vittorio ed altri, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3

settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 nel procedimento penale a

carico di Ricci Vittorio, Galati Umberto e Tessadori Francesco,

imputati del reato previsto e punito dall'art. 67 cod. pen., il pretore

di Ancona ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8 e 141 cod. proc. pen., in quanto

concernenti la disciplina degli scritti anonimi nel vigente sistema

processuale penale, per contrasto con gli artt. 2, 24 e 25 della

Costituzione.

Nell'ordinanza il giudice a quo premette che intende proporre un

problema di legittimità già esaminato da questa Corte (sent. n. 300

del 1974), sia pure in relazione a diversd parametri costituzionali

(artt. 3, 24 e 109), in quanto, mentre dal divieto dell'art. 141 di

fare qualsiasi uso processuale degli scritti anonimi si desume che essi

non possano essere utilizzati quali validi stimoli per l'esercizio

dell'azione penale, la Cassazione ha, invece, costantemente affermato

che il pubblico ministero deve disporre accertamenti in seguito alla

ricezione di denunce anonime, e che il giudice può validamente

usufruire delle prove scaturenti da indagini originate da tali denunce.

Il riesame sarebbe quindi giustificato, oltreché dal contrasto tra gli

orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione e dei giudici

di merito, anche dai diversi profili d'incostituzionalità.

A suo avviso, le norme denunciate contrasterebbero anzitutto con

l'art. 2 della Costituzione, atteso che la conservazione dell'art. 141,

con la conseguente utilizzabilità delle denunce anonime,

confliggerebbe con quel processo di responsabilizzazione personale, che

rientra tra i fini perseguiti dal citato precetto costituzionale nel

suo richiamo all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale.

Altro profilo d'incostituzionalità è dedotto in riferimento al

secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, per la sostanziale

diversità che viene a crearsi nei processi originati da scritti

anonimi, tra accusatore e accusato. Il diritto alla difesa, infatti,

non può non ricomprendere anche quello di non essere falsamente

accusato. Né giova rilevare che il diritto di difesa di chi è

falsamente accusato si esplica anche con la sanzionabilità penale

della condotta di chi formula accuse false (art. 368 cod. pen.),

poiché tale sanzione ha scarso valore nei confronti degli accusatori

anonimi.

L'esperienza dimostra che con l'utilizzazione degli scritti anonimi

si apre la strada anche alla moltiplicazione di accuse false, dettate

da odi personali, difficilmente punibili per la difficoltà di

individuarne gli autori.

Sarebbe, infine, violato l'art. 25 della Costituzione, secondo cui

nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale. Aderendosi,

infatti, alla tesi della Cassazione, che riconosce agli scritti anonimi

il potere di attivare gli organi giudiziari per accertare la fondatezza

dell'accusa, pur lasciando liberi tali organi sull'apprezzamento del

valore di dette denunce, si può verificare il caso di indagini svolte

al fine dichiarato di valutarne l'attendibilità, ma con il risultato

concreto dello svolgimento di attività istruttorie da parte di organi

incompetenti per materia o per territorio, specie per i reati di

competenza del pretore, nella cui attività è molto difficile, in

pratica, far distinzione tra atti compiuti come pubblico ministero e

atti compiuti come giudice.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 141 cod. proc. pen., il quale,

ai fini della eliminazione degli scritti anonimi, prescrive che "non

possono essere uniti agli atti del procedimento, né può farsene alcun

uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato, ovvero

provengano comunque dall'imputato"; nonché dell'art. 8 dello stesso

codice, che, nel disciplinare le formalità della denuncia, rinvia, per

le delazioni anonime, al menzionato art. 141.

Ad avviso del giudice a quo, le impugnate norme, in quanto -

secondo l'interpretazione datane dalla prevalente giurisprudenza -

circoscrivono il divieto all'uso degli scritti anonimi nell'ambito

processuale, ma non lo estendono anche alla loro utilizzazione quali

validi stimoli per l'esercizio dell'azione penale, violerebbero i

seguenti articoli della Costituzione: l'art. 2, nella parte in cui

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale;

l'art. 24, che al secondo comma qualifica la difesa come diritto

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; l'art. 25, che al

primo comma sancisce il diritto di non essere distolto dal giudice

naturale precostituito per legge.

2. - Questa Corte, con sentenza n. 300 del 1974, ha già dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141

e 231 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 109

della Costituzione; e con successiva sentenza n. 95 del 1975 ha

dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 231, "in quanto non esclude che il

pretore possa disporre indagini sul contenuto di una delazione anonima

che addebita un reato a pensona individuata", sollevata in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La questione adesso all'esame della Corte, sollevata sotto profili

diversi dai precedenti, è del pari infondata, per le ragioni qui di

seguito esposte.

3. - L'ordinanza assume che l'art. 141, nel consentire, secondo

l'accolta interpretazione, la indiretta utilizzabilità delle denunce

anonime nel campo della giustizia penale, concreterebbe "una grossa

eccezione al dovere di solidarietà civica", il cui adempimento viene

richiesto e controllato dall'ordinamento. Ne conseguirebbe un contrasto

con quella responsabilizzazione personale, che rientra tra i fini

perseguiti dall'art. 2 della Costituzione, in quanto "il delatore

anonimo appare carente di quella fondamentale virtù civica, che

consiste nell'assumersi le responsabilità delle proprie azioni". Ora,

non v'ha dubbio che la richiamata norma costituzionale abbia

solennemente posto a base dell'ordinamento, accanto al riconoscimento

ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, l'esigenza

dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale. Ma deve convenirsi, come già affermato da questa

Corte nella sentenza n. 12 del 1972, che "a parte ogni considerazione

circa il carattere direttamente precettivo dell'art. 2 allorché

richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà... non può competere

ad altri che non sia il legislatore lo stabilire i modi ed i limiti

dell'adempimento stesso".

È pacifico che nell'attuale sistema non incomba sul cittadino un

generale "dovere" di denunciare qualsiasi reato del quale venga a

conoscenza: tolti i casi in cui la denuncia è obbligatoria ed è

punita la sua omissione (art. 364 cod. pen.), ogni persona che abbia

notizia di un reato perseguibile d'ufficio, "può", non "deve", farne

denuncia (art. 7 cod. proc. pen.). Se, avvalendosi di questa facoltà,

presenti la denuncia per iscritto, deve firmarla (art. 8, comma terzo,

cod. proc. pen.). L'inosservanza di tale prescrizione comporta

l'applicazione dell'art. 141, ma non configura, di per sé, un reato a

carico dell'autore della denuncia anonima, salvo che questi non sia

responsabile, per la falsità della denuncia medesima, di simulazione

di reato (art. 367 cod. pen.), di calunnia (art. 368 cod. pen.) o di

autocalunnia (art. 369 cod. pen.). La facoltà di denuncia concreta,

dunque, una funzione socialmente utile; e nel suo palese e responsabile

esercizio il denunciante si rende portatore ed interprete

dell'interesse della collettività acché i reati non restino impuniti.

Ma non può, allo stato della legislazione, configurarsi per questo nei

suoi confronti un inderogabile dovere di solidarietà sociale, del

quale sia richiesto in ogni caso l'adempimento.

Innegabile che, come fatto di costume, lo scritto anonimo dimostri

inequivocabilmente la pavidità del suo autore, talvolta umanamente

comprensibile per la possibilità di rappresaglie e vendette, se

denunzi un fatto vero, e la sua ripugnante viltà morale, se inventi un

fatto od una circostanza falsi o calunniosi; ed è sommamente

auspicabile che il costume si evolva e migliori, innalzandosi il

livello di educazione civile e di coraggiosa lealtà dei cittadini. È

al legislatore, però, che compete valutare nell'an e nel quando la

possibilità di anticipare, agevolare ed orientare l'evoluzione del

costume, scegliendo i tempi, i modi ed il ritmo del processo di

responsabilizzazione personale e sociale.

La Corte esclude, pertanto, che le denunciate norme contrastino,

sotto il dedotto profilo, con l'art. 2 della Costituzione.

4. - Altro profilo d'incostituzionalità è ravvisato,

dall'ordinanza di rimessione, nella disparità che verrebbe a

determinarsi tra l'ignoto accusatore e l'accusato: ne resterebbe

violato il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione che, collegato

con l'art. 3 della stessa Carta, sancisce l'assoluta parità tra accusa

e difesa in ogni fase giurisdizionale, specie nel campo penale. Il

diritto di difesa comprende anche quello di non essere falsamente

accusato: ma ammettendo la utilizzabilità nel processo penale degli

scritti anonimi, si apre la strada alla moltiplicazione di accuse

false, dettate solo da odi personali, e assai difficilmente

sanzionabili, per la difficoltà di individuare i loro autori.

In proposito è sufficiente ribadire quanto già diffusamente

affermato nella menzionata sentenza n. 300 del 1974. E cioè, che la

denuncia anonima, anche se, a seguito di essa, siano state avviate

indagini di polizia, rimane pur sempre rigorosamente al di fuori di

qualsiasi stato e grado del procedimento, presidiato dal diritto

inviolabile della difesa, perché assolutamente priva di efficacia sul

piano probatorio o indiziario, in ordine tanto all'asserito reato,

quanto all'autore che lo avrebbe commesso.

Essa, men che provocare l'inizio del processo, può dar luogo

soltanto, ove non meriti di essere cestinata, ad accertamenti volti ad

acquisire elementi di prova seri o concreti, sulla cui sola base potrà

in prosieguo essere promossa l'azione penale. Poiché, dunque, la

delazione anonima è radicalmente inidonea a provocare l'apertura di un

procedimento, il diritto a difendersi del soggetto indicato come autore

del fatto sorgerà solo se, in conseguenza delle indagini di polizia e

per esclusivo effetto delle loro risultanze, egli verrà ad assumere la

posizione di indiziato.

In mancanza, perciò, di una legittima notitia criminis e di un

indiziato, non v'è alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire.

5. - Egualmente insussistente è la denunciata violazione dell'art.

25 della Costituzione. Si assume in proposito che, nella ipotesi di

reati di competenza del pretore, nella cui attività non è sempre

facile in pratica distinguere tra atti compiuti come pubblico ministero

e atti compiuti come giudice, si potrebbe verificare il caso di

indagini svolte, a seguito di denuncia anonima, al fine di valutare

l'attendibilità della denuncia, ma con il risultato dello svolgimento

di attività istruttoria da parte di organo incompetente per materia o

per territorio.

Al riguardo giova premettere che, secondo quanto più volte

affermato da questa Corte, il principio del giudice naturale, sancito

dal richiamato precetto costituzionale, va inteso solo come esigenza di

giudice precostituito per legge (da ultimo, vedasi sentenza n. 98 del

1976); e nella nozione di giudice, ai fini della osservanza dello

stesso precetto, non può ritenersi compreso il pubblico ministero (da

ultimo, vedasi sentenza n. 95 del 1975).

Per quanto, poi, concerne la distinzione fra atti di istruzione

preliminare ovvero di polizia giudiziaria, e atti d'istruzione vera e

propria, compiuti dal pretore, la soluzione accolta da dottrina e

giurisprudenza, secondo la quale l'inizio dell'istruzione sommaria

dovrebbe essere segnato dalla manifestazione di volontà del pretore,

di uscire dalla fase della ricezione della notitia criminis e degli

elementi che la corredano, per passare all'esercizio dell'azione

penale, rende palese che in ogni caso le indagini di polizia

eventualmente avviate a seguito di una denuncia anonima, si collocano

necessariamente nella prima fase, o perfino anteriormente ad essa, non

potendo la denuncia stessa, per quanto già innanzi detto, configurarsi

siccome notitia criminis. Si è, dunque, decisamente al di fuori

dell'ambito tutelato dall'art. 25 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 8 e 141 del codice di procedura penale, sollevata dal

pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento

agli artt. 2, 24 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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