Art. 219 c.c. — Prova della proprietà dei beni
[1]((Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.
[2]I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975
