Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/03/1969 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 553, n. 2,

del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7

dicembre 1967 dalla Corte di cassazione - sezione terza penale - nel

procedimento di revisione di decreti penali emanati a carico di Tiozzo

Alberto, iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968.

Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione

del Giudice Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso depositato il 16 giugno 1966 il signor Alberto Tiozzo

propose istanza di revisione riguardo a due decreti penali in data 11

novembre 1965, divenuti esecutivi, con i quali il pretore di Vicenza lo

aveva condannato all'ammenda complessiva di lire 121.000, in quanto

colpevole di varie contravvenzioni, per omesso versamento di contributi

assicurativi e previdenziali e per aver mancato di adempiere a

comunicazioni e registrazioni per un lavoratore dipendente.

Il ricorrente giustificava l'istanza esponendo che lo stesso fatto

posto a fondamento dei predetti decreti di condanna, l'esistenza cioè

di un rapporto di lavoro subordinato, era stato dichiarato non

sussistente con la sentenza pronunziata, il 26 gennaio 1966, dal

medesimo giudice: sentenza di assoluzione in palese contrasto con i

precedenti decreti e tale, quindi, da legittimare la revisione, ai

sensi dell'art. 554 del Codice di procedura penale.

In via preliminare, peraltro, il Tiozzo denunziava l'illegittimità

costituzionale della norma di cui all'art. 553, n. 2, del Codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

in quanto essa ammette la revisione in materia contravvenzionale

soltanto a favore dei condannati per contravvenzione, che, in

conseguenza della condanna, siano stati dichiarati contravventori

abituali o professionali, e preclude quindi, nel caso di specie, la

possibilità dell'annullamento dei ricordati decreti di condanna.

La Corte di cassazione, sezione terza penale, con ordinanza 7

dicembre 1967, ha ritenuto la questione, nei termini anzidetti, non

manifestamente infondata. Ha osservato che l'istituto della revisione,

come mezzo straordinario di impugnazione contro sentenze irrevocabili

di condanna, ha lo scopo di riparare un errore giudiziario, così come

previsto dall'art. 24, ultimo comma, della Costituzione, e che, in

riferimento appunto a questa finalità, sembra dubbia la compatibilità

col principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.) della

disposizione dell'art. 553, n. 2, del Codice di procedura penale, in

quanto essa limita ai soli contravventori abituali e professionali la

legittimazione a chiedere la revisione senza una logica e razionale

giustificazione.

L'ordinanza è stata notificata al ricorrente e al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 6 febbraio 1968, al Pubblico Ministero il 7

febbraio successivo; è stata comunicata ai Presidenti della Camera dei

Deputati e del Senato il 3 febbraio 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 84 del 30 marzo 1968.

In difetto di costituzioni nell'attuale giudizio, la questione, ai

sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 24 marzo 1956, è

stata esaminata da questa Corte in camera di consiglio. Considerato in diritto :

L'art. 553 del Codice di procedura penale ammette, in ogni tempo e

nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di

condanna, divenute irrevocabili, nel n. I indistintamente a favore dei

condannati per delitto e nel n. 2 a favore dei soli condannati per

contravvenzione, che in conseguenza della condanna siano stati

dichiarati contravventori abituali o professionali.

Questo limite, apposto in materia contravvenzionale alla

legittimazione al ricorso per la revisione, è denunziato, con

l'ordinanza della Corte di cassazione, per i seguenti motivi.

Sul presupposto che l'istituto della revisione, come mezzo di

impugnazione straordinaria contro le sentenze irrevocabili di condanna,

ha lo scopo di riparare un errore giudiziario, così come previsto

dall'art. 24, ultimo comma, della Costituzione, la Corte esprime il

dubbio che, condizionandosi ad una qualità personale dell'interessato

la facoltà di esercitare il diritto di impugnazione, rimanga violato

il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge

(art. 3 della Costituzione).

La norma impugnata, secondo la Corte di cassazione, importa

disparità di trattamento in danno dei soggetti condannati per

contravvenzione, tanto nei confronti di coloro che, dopo analoga

condanna, sono anche dichiarati contravventori abituali o professionali

(nei casi rispettivamente stabiliti dagli artt. 104 e 105 del Codice

penale), quanto nei confronti delle persone giudicate colpevoli di

delitti ed ammesse indiscriminatamente a proporre l'istanza di

revisione.

Ciò, si aggiunge, senza che la differenza di trattamento risponda

a criteri di razionalità e ad obiettivi presupposti logici.

La questione è fondata.

L'istituto della revisione si pone nel sistema delle impugnazioni

penali quale mezzo straordinario di difesa del condannato ed è

preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante

l'annullamento di sentenze di condanna, che siano riconosciute ingiuste

posteriormente alla formazione del giudicato.

Esso risponde all'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di

assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata

espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più

generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai

diritti inviolabili della personalità.

La revisione è necessariamente subordinata a condizioni,

limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con

l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e

stabilità delle situazioni giuridiche ed alla intangibilità delle

pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato.

Ma l'evoluzione della nostra legislazione positiva dimostra una

graduale estensione delle categorie dei soggetti in favore dei quali la

revisione dei giudicati penali è stata ammessa, sul riflesso di un

sempre più accentuato favor per la tutela degli interessi materiali e

morali di chi sia stato a torto condannato.

Il detto rimedio, previsto come eccezionale nel Codice di rito del

1865, acquistò, nel Codice di procedura penale del 1913, la figura di

mezzo di impugnazione, ancorché straordinario, di tutte le sentenze di

condanna irrevocabili per delitto.

E soltanto il legislatore del 1930 ne estese l'ambito di

applicazione ai condannati a titolo contravvenzionale, nei limiti sopra

ricordati.

Dai lavori preparatori risulta che tali limiti erano intesi la non

provocare giudizi di revisione per reati lievissimi, non importanti

alcuna menomazione morale, mentre ad altri pregiudizi avrebbe potuto

sopperire la concessione della grazia.

L'estensione dell'istituto, a favore dei condannati dichiarati

contravventori abituali o professionali, venne spiegata, d'altra parte,

con la gravità di tale dichiarazione, per gli effetti ad essa

conseguenti.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione (a parte la legge 23

maggio 1960, n. 504, che ha dettato nuove norme solo in materia di

riparazione degli errori giudiziari accertati in sede di revisione),

l'istituto ha subito modifiche per effetto della legge 18 giugno 1955,

n. 517, e della successiva legge 14 maggio 1965, n. 481, che, fra

l'altro, ha ampliato il numero dei casi di revisione e i limiti di essa

(artt. 554 e 555).

Ma le innovazioni non hanno riguardato l'art. 553, n. 2, e, quindi,

è rimasta ferma l'esclusione, dal diritto all'accertamento dell'errore

giudiziario, di coloro che siano stati condannati per contravvenzione e

non siano stati dichiarati, in conseguenza, contravventori abituali o

professionali.

Orbene tale esclusione appare in evidente violazione del principio

di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Se, infatti, per una esigenza di giustizia sostanziale (che ha

riflesso nei principi enunciati nell'art. 24, quarto comma, Cost.)

l'istituto della revisione è stato positivamente preordinato anche a

tutela di coloro che siano stati ingiustamente condannati per

contravvenzione, la restrizione contenuta nella norma impugnata, in

danno della parte più numerosa dei condannati predetti, appare

evidentemente non sorretta da motivi razionali e logicamente

rispondenti ad una obiettiva diversità di situazioni.

È appena il caso di ricordare che il legislatore, di fronte alle

difficoltà di stabilire un criterio sostanziale di differenziazione

fra delitti e contravvenzioni, ritenne opportuno adottare il criterio

meramente estrinseco e formale della diversa specie di pena principale

stabilita per ciascuna delle due categorie (art. 39 Cod. pen.):

l'arresto e l'ammenda per le contravvenzioni.

Tali sanzioni possono, in concreto, risultare di notevole gravità,

ove se ne considerino la natura e i limiti quantitativi nonché le

altre conseguenze previste dalla legge penale.

Con l'arresto, la restrizione della libertà personale del

condannato può giungere sino ad un massimo di tre anni, aumentabili

sino a cinque e a sei anni, se concorrono, rispettivamente, piu

circostanze aggravanti o più reati.

D'altra parte l'ammenda (convertibile in arresto fino ad un massimo

di due anni e, in caso di concorso di reati, di tre anni), può

ascendere alla somma di lire 400.000, aumentabile fino al triplo per le

condizioni economiche del reo e può non essere limitata nelle ipotesi

di determinazione proporzionale del suo ammontare, mentre dei massimi

molto elevati risultano preveduti anche da leggi speciali.

La condanna per contravvenzione può importare pene accessorie, le

quali incidono gravemente sulla sfera soggettiva del condannato, come

la sospensione dall'esercizio da una professione o da un'arte e la

pubblicazione della sentenza di condanna nonché, in casi determinati,

altre che sono proprie dei delitti.

E può, altresì, avere effetti sul giudizio circa la capacità

dell'imputato a commettere ulteriori infrazioni, nei casi di recidiva,

o per l'applicazione di una misura di sicurezza, come la libertà

vigilata, che, talora, è comminata indipendentemente dalla

declaratoria di abitualità o professionalità nel reato.

Detta condanna è inoltre soggetta, salvo alcuni temperamenti, ad

iscrizione nel casellario giudiziale e comporta, con l'obbligo delle

spese processuali, anche quello (enunciato nell'art. 185 Cod. pen.)

delle restituzioni e del risarcimento del danno, nei casi in cui il

fatto accertato ne abbia arrecato a terzi.

Le situazioni, conseguenti all'applicazione delle norme sopra

menzionate, dimostrano come in molti casi, diversi da quelli

contemplati dal legislatore nell'art. 553, n. 2, del Codice di

procedura penale, la condanna per contravvenzione possa causare serio

pregiudizio non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche alla

onorabilità e alla dignità morale e sociale dei soggetti.

Beni morali che devono essere tutelati di fronte alla riprovazione

sociale, la quale, anche indipendentemente dalla specie e dalla misura

della pena inflitta, accompagna la dichiarazione giudiziale di

colpevolezza in ordine a taluni reati contravvenzionali.

Tale riprovazione è determinata da valutazioni etico-sociali della

condotta dei soggetti, in quanto ritenuta lesiva di principi

fondamentali della civile convivenza, quali ad esempio la pubblica

fede, la incolumità individuale, la pubblica salute e il buon costume,

che risultano salvaguardati anche nei confronti di mere situazioni di

pericolo e per fini di prevenzione, da norme ipotizzanti reati

contravvenzionali, contenute nel Codice penale e in leggi speciali.

Dalle considerazioni che precedono emerge che la discriminazione

operata dal legislatore in danno di alcune categorie di condannati per

contravvenzione, come eccezione all'esercizio del diritto di veder

riconosciuta la propria innocenza, anche avverso le risultanze di un

giudicato e quale che sia il reato per cui è intervenuta condanna,

lede il principio di eguaglianza, in quanto non ha alcuna apprezzabile

rispondenza alla realtà e non è basata su presupposti logici ed

obiettivi, che valgano a giustificarne l'adozione.

Pertanto la norma dell'art. 553, n. 2, del Codice di procedura

penale va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui

limita il diritto di chiedere la revisione di condanna per

contravvenzione al solo caso che, in conseguenza di essa, il condannato

sia stato dichiarato contravventore abituale o professionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 553, n. 2, del

Codice di procedura penale limitatamente alle parole: "se in

conseguenza di essa il condannato è stato dichiarato contravventore

abituale o professionale".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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