Corte costituzionale

Sentenza n. 268/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1986 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 31

luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello

contro le sentenze del Pretore); art. 54 legge 24 novembre 1981 n. 689

(Modifiche al sistema penale) in relazione all'art. 1 legge sopra

citata, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1984 dal Pretore di Forlì nel

procedimento penale a carico di Malavolta Renzo ed altro, iscritta al

n. 49 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 dal Pretore di Urbino nel

procedimento penale a carico di Contucci Angelo, iscritta al n. 181 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 179 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 1 aprile 1985 dal Tribunale di Arezzo nel

procedimento penale a carico di Pezzina Gianfranco ed altro, iscritta

al n. 331 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 238 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 18 dicembre 1984, pronunziata nel corso di un

dibattimento di un giudizio direttissimo per il reato di tentato furto

aggravato, il Pretore di Forlì sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nella

parte in cui si attribuisce al pretore la competenza per il reato di

furto aggravato consumato e tentato in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Secondo il giudice a quo la scelta del legislatore di attribuire

alla competenza del pretore il reato di furto aggravato, punito con la

reclusione da uno a dieci anni, in deroga alla norma processuale di

carattere generale tuttora in vigore, sarebbe lesiva del precetto

costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Ritiene, infatti, l'ordinanza di rimessione che la competenza

penale corrispettiva fra Tribunale e Pretore abbia la sua razionalità

nell'attribuzione al Tribunale dei reati più gravi, in quanto il

giudizio trova maggiore garenzia nel principio di collegialità. La

legge impugnata, invece, attribuisce al Pretore competenza sul reato di

furto, comunque aggravato, e quindi anche quando è punito con pena che

attinge gli anni dieci di reclusione, mentre restano alla competenza

del Collegio anche reati puniti con pena di gran lunga inferiore.

Parimenti lesivo del parametro invocato sarebbe, secondo il

Pretore, l'attribuzione di un giudizio per reati così gravi ad un

magistrato nel quale si confondono le funzioni giudicanti e quelle

requirenti, dato che il principio di distinzione tra le due funzioni

avrebbe assunto rilevanza costituzionale ex art. 107, terzo comma

Cost., che assegna al pubblico ministero le garenzie stabilite

dall'ordinamento.

L'eccezionalità e l'"anomalia", sotto questo riguardo, del

processo pretorio trovano, infatti, giustificazione nella tradizione

storica che si fonda sulla minore gravità dei reati attribuiti alla

competenza di questo magistrato. La stessa Corte Costituzionale -

rileva il pretore - ha escluso difetti di legittimità costituzionale

nel procedimento pretorio proprio in considerazione del sollecitato

andamento della Giustizia e dei fini di economia processuale, purché

riferiti all'"ufficio del Pretore così come attualmente regolato"

(sent. n. 61/1967).

In particolare, per quanto riguarda la rilevanza in ordine a

quest'ultimo argomento, gl'imputati nel processo attuale si sono visti

convalidare l'arresto e formulare l'accusa proprio all'udienza

dibattimentale e dallo stesso giudice chiamato a giudicarli, quando

delle funzioni giudicanti esso era già investito.

Né si potrebbe ritenere che il legislatore abbia inteso anticipare

la riforma del codice di procedura penale, poiché tale disciplina non

si inquadrerebbe nei principi direttivi dettati in materia (punti 3 e

13) e violerebbe i patti internazionali ratificati dall'Italia e

richiamati dal punto 2 della legge di delega per la riforma.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale sollevava il

Pretore di Urbino con ordinanza 11 febbraio 1985, nel corso di

un'istruttoria per il reato di furto aggravato.

Agli argomenti svolti dal Pretore di Forlì, il giudice a quo

aggiungeva che, essendo la minor gravità del reato l'elemento

giustificatore del processo pretorile, tale elemento non si

riscontrerebbe nel caso del furto aggravato per il quale è talvolta

richiesta un'istruttoria assai complessa.

In realtà, osservava il giudice a quo che il legislatore, come è

chiaramente emerso nel corso dei lavori preparatori, ritenuta la

necessità di ampliare la competenza pretorile, anziché elevarne in

generale i limiti massimi, come si sarebbe potuto senza ledere alcun

principio costituzionale, ha attribuito al Pretore il reato di maggior

incidenza statistica. Con ciò avrebbe creato una disparità di

trattamento non necessaria e reso deteriore la posizione processuale

degli imputati di furto aggravato commesso dopo il 29 novembre 1984

rispetto agli autori di altri reati di pari o minor gravità. Inoltre,

e del pari irrazionalmente, avrebbe creato una disparità di

trattamento di segno opposto. Infatti, essendo rimasta immutata la

norma dell'art. 54 l. 24 novembre 1981 n. 689, che consente di

applicare le sanzioni sostitutive per tutti i reati di competenza del

Pretore, ne seguirebbe che, ove l'imputato di furto aggravato possa

giovarsi di circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti alle

aggravanti, (e ciò nella specie ritiene il Pretore che si

verificherebbe) potrà ottenere la sostituzione della pena detentiva,

mentre tale beneficio non è concesso agli autori di reati assai meno

gravi (ad esempio, violenza privata) rimasti di competenza del

Tribunale.

3. - Infine il Tribunale di Arezzo con ordinanza 1 aprile 1985

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 legge

24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 1 legge 31 luglio 1984

n. 400, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osservava al riguardo il Tribunale che, a seguito dello spostamento

di competenza di cui alla legge 31 luglio 1984 n. 400, il delitto di

furto aggravato, commesso anteriormente alla entrata in vigore della

legge medesima, rimane di competenza del Tribunale. Ciò comporta che,

ai sensi dell'art. 54 legge 24 novembre 1981 n. 689, non sono

applicabili le sanzioni sostitutive e l'eventuale declaratoria di

estinzione del reato, con disparità di trattamento fra soggetti

versanti nella medesima situazione sostanziale, unicamente con

riferimento all'epoca del commesso reato, che invece deve ritenersi

adottato dalla legge soltanto come meccanismo di transizione da un

regime processuale all'altro.

4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte Costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri che ha chiesto in primo luogo dichiarazione di

inammissibilità della questione promossa dal Pretore di Forlì.

Essa infatti è stata sollevata nel corso del giudizio

dibattimentale, momento nel quale il Pretore esercita solo funzioni

giudicanti, essendo quelle requirenti espletate da un apposito

rappresentante della pubblica accusa. Nella specie, dunque, non

sussisterebbe la lamentata concentrazione nella persona del Pretore

delle funzioni requirenti e giudicanti.

Per quanto attiene al merito della denunzia mossa dall'ordinanza in

esame e dal Pretore di Urbino l'Avvocatura chiede che la questione sia

dichiarata non fondata.

Osserva infatti che, se da un lato nessuno dei precetti

costituzionali stabilisce che il Pretore debba conoscere solo di reati

meno gravi di quelli attribuiti alla competenza del Tribunale (il quale

è, al pari del Pretore, organo giudicante di primo grado) dall'altro,

la Corte Costituzionale avrebbe già avuto modo di affermare la

compatibilità con i precetti costituzionali del processo pretorile con

le sentenze nn. 46 e 61 del 1967, anche per quanto riguarda gli aspetti

relativi alla concentrazione, in quel giudice, delle funzioni

requirenti e giudicanti.

Relativamente infine all'inapplicabilità delle sanzioni

sostitutive per i reati di furto aggravato commessi anteriormente

all'entrata in vigore della legge impugnata, dopo aver rilevato che

l'esclusione deriverebbe dall'art. 12 e non dall'art. 1 della legge n.

400 del 1984, l'Avvocatura osserva che, comunque, la rilevata

diversità di trattamento, a tutto concedere, consegue ad un succedersi

di leggi nel tempo, con spostamento della competenza e relative

conseguenze ex art. 54 l. 689.

Non si vede quindi come il principio della par condicio, tutelato

dall'art. 3 della Costituzione, possa essere richiamato in relazione ad

assetti penalistici diversi, che si dispongono nel tempo in virtù di

fonti normative che si succedono. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dalle tre ordinanze riguardano tutte la

compatibilità sotto vari profili dell'art. 1 della l. n. 400/1984 con

l'art. 3 della Costituzione. I giudizi possono, pertanto, essere

riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Prendendo in esame il principio, ricordato dalle due ordinanze

pretorili, secondo cui la cognizione dei reati di maggiore gravità

dovrebbe essere affidata al Tribunale, non può essere sottaciuto

innanzitutto qualche dubbio sulla rilevanza delle questioni proposte.

Il Pretore di Forlì, infatti, si riferisce ad un procedimento per

tentato furto aggravato, per il quale la pena è diminuita da un terzo

a due terzi (art. 56, secondo comma cod. pen.), talché, non

sembrerebbe - tenuto conto della sua autonomia dommatica - che questa

forma di manifestazione del delitto in esame possa essere ascritta fra

i delitti più gravi. Mentre poi, quanto alla questione sollevata dal

Pretore di Urbino, è lo stesso magistrato che, sia pure ad altro

proposito, riconosce che il concorso di attenuanti si propone quanto

meno in rapporto di equivalenza con le aggravanti: sì che, in

definitiva, la quantitas delicti sottoposta al giudizio del Pretore

resta pur sempre in concreto quella del furto semplice.

Senonché, poi, è il principio stesso che, comunque, non sembra

indefettibile nella legge ordinaria, stando ai più recenti

orientamenti normativi. Da una parte, infatti, proprio la legge, di cui

si impugna l'art. 1, ha ridotto il Tribunale a giudice esclusivamente

di I grado, privandolo di quella competenza in grado d'appello, che

riguardava proprio i provvedimenti pretorili. Dall'altra, il disegno di

legge-delega per il nuovo codice di procedura penale, attualmente

all'esame della Commissione Giustizia del Senato, prevede (art. 3 n.

13) che al Pretore possa essere attribuita anche la competenza a

giudicare di reati specificamente indicati per la loro qualità. È

certo, peraltro, che il principio non riceve diretta tutela

costituzionale, talché la sua inosservanza, nel discrezionale potere

del legislatore ordinario, non potrebbe mai di per se stessa ritenersi

incompatibile col dettato di cui all'art. 3 Cost.

È vero, invece, che il principio di eguaglianza può restare

vulnerato - come esattamente rilevano i remittenti - dal trattamento

differenziato che imputati di reati di notevole gravità verrebbero a

subire, rispetto ad altri imputati di reati meno gravi, per la perdita

della maggiore garanzia offerta dal giudizio collegiale rispetto a

quello del giudice monocratico.

In proposito, anzi, va detto subito che l'obbiezione

dell'Avvocatura, secondo cui il principio di cui all'art. 3 Cost. non

potrebbe subire compromissioni da quanto lamentato, dato che tutti

gl'imputati di furto aggravato riceverebbero nella legge impugnata lo

stesso trattamento, non considera che, nell'argomentare dei giudici

remittenti, il tertium comparationis è rappresentato dalla situazione

degli imputati di reati di pari o minore gravità, che godono di quella

maggiore garenzia che la legge impugnata sottrae a chi deve rispondere

di furto aggravato.

Ma, se ciò è esatto in termini generali, sembra alla Corte che

l'argomento debba essere meglio meditato quando sia riferito - come

nella specie, anche per ovvie ragioni di rilevanza - al delitto di

furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., eventualmente in

collegamento a taluna delle aggravanti di cui all'art. 61 cod. pen.,

giusta quanto dispone la ultima parte del detto art. 625.

3. - Che il delitto di furto aggravato, specie se qualificato dal

concorso di due aggravanti, fosse considerato dal codice Rocco di

rilevante gravità, non può essere messo in dubbio. Non solo, esso era

- com'è - punito con la reclusione da tre a dieci anni, ma per di

più, in forza del disposto originario di cui all'u.p. dell'art. 69

cod. pen., nella commisurazione della pena il giudice era privato della

possibilità di bilanciare le aggravanti con il concorso di eventuali

attenuanti, in quanto per quelle circostanze la legge determina la

misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

Inoltre, ricorrendo il duplice detto aggravamento, si rendeva

obbligatorio l'ordine o il mandato di cattura che, sempre ai sensi

dell'originario art. 253 cod. proc. pen., doveva seguire per ogni

delitto che comportasse una pena non inferiore nel massimo a dieci anni

di reclusione; e la libertà provvisoria non era ammessa (l'art. 253

cod. proc. pen. fu poi interamente sostituito con l. 18 giugno 1955 n.

517 che portò a quindici anni il massimo per l'obbligatorietà della

cattura). Tutto questo, però, come la dottrina ha da tempo messo in

luce, corrispondeva all'ideologia dell'epoca che aveva posto l'"avere"

al centro dell'ordinamento. Tant'è vero che i delitti contro la

libertà personale (artt. 605-606-607 cod. pen., ma anche agli artt.

573 e 574 benché queste fattispecie sieno considerate dal codice come

lesive della potestà dei genitori, nonché gli artt. 522-523 e 524

quantunque posti sotto il titolo dei delitti contro la libertà

sessuale) erano e sono puniti con pene di gran lunga inferiori.

Ma l'avvento della Costituzione della Repubblica ha radicalmente

mutato la considerazione che l'ordinamento attribuisce rispettivamente

ai valori dell'"essere" e dell'"avere". La persona umana, infatti, è

venuta incondizionatamente in primo piano in tutte le sue

manifestazioni di libertà, mentre la tutela della proprietà privata

è subordinata alla funzione sociale.

Il legislatore ordinario, d'altra parte, in grave ritardo

nell'adeguamento della tutela penale a questa diversa considerazione

del Costituente, anziché affrontare la riforma integrale di un codice

penale che vige ormai da cinquantasette anni, e particolarmente quella

della sua parte speciale, dove maggiormente ha inciso l'ideologia

dell'epoca, ha preferito affidarsi prevalentemente al potere

discrezionale del giudice.

Infatti, con d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella l. 7

giugno 1974, n. 220, anticipando talune essenziali riforme, il

legislatore è intervenuto su alcuni nodi della parte generale che

consentono almeno al giudice di adeguare ai nuovi orientamenti gli

aspetti più repressivi della vecchia normativa. Notevole, fra le

altre, la modificazione del quarto e quinto comma dell'art. 69 che ha

eliminato le limitazioni poste al giudizio di bilanciamento, di cui

s'è detto sopra. Limitazioni che trovano fondamento nella pretesa di

un aprioristico giudizio di disvalore effettuato dal legislatore

ogniqualvolta avesse previsto per il reato circostanziato una pena di

specie diversa o determinata in modo indipendente da quella fissata per

il reato base: giudizio che il legislatore dell'epoca voleva

insuscettibile di essere vanificato dalla concreta valutazione del

giudice.

Ebbene, questa parte della riforma era destinata ad influire

decisamente sul trattamento giuridico-penale del furto aggravato, la

cui astratta gravità, voluta dal passato legislatore per le ragioni

illustrate, era stata resa pressoché inevitabile in concreto da una

minuziosa configurazione di circostanze che lasciavano al furto

semplice uno spazio quasi teorico. Infatti, con la nuova formulazione

dell'art. 69 cod. pen., le aggravanti del furto possono essere

neutralizzate anche dalle sole attenuanti generiche che, se del caso,

il giudice può persino dichiarare prevalenti. La gravità di questo

delitto è attualmente, perciò, soltanto nell'astratta comminazione

della pena, ma non lo è più nella realtà dell'esperienza giuridica,

come ben dimostra la casistica giudiziaria, ispirata ai nuovi principi

costituzionali.

Di tutto ciò sicuramente ha tenuto conto il legislatore nell'art.

1 della legge impugnata, quando ha ritenuto di attribuire al Pretore

anche la cognizione in ordine al reato di furto aggravato ai sensi

dell'art. 625 cod. pen.: e se ne ha riprova nel fatto che, come risulta

dai lavori preparatori, ha invece respinto la proposta di includere

nell'art. 1 anche il delitto di omicidio colposo, benché astrattamente

sanzionato con pena di gran lunga minore proprio perché lo ha

giudicato socialmente più grave nelle conseguenze.

In realtà, gli elementi strutturali essenziali che caratterizzano

l'ipotesi base contemplata nell'art. 624 cod. pen., e su cui da sempre

il Pretore esercita una sua antica competenza, restano immutati nella

figura circostanziata: in guisa che, anche sotto questo riguardo, non

può ritenersi diminuita la garenzia di un corretto giudizio, nel

momento in cui l'astratta gravità del reato si dissolve nella concreta

valutazione che il giudice discrezionalmente esprime.

Pertanto, il profilo concernente la gravità del reato, assunto

come discrimine in riferimento al principio di eguaglianza, risulta

privo di consistenza in relazione al delitto di furto aggravato ai

sensi dell'art. 625 cod. pen..

4. - Va ora esaminato il profilo concernente la confluenza nel

Pretore di ambo le funzioni, requirente e giudicante.

Secondo i Pretori rimettenti, l'art. 107 terzo comma, avrebbe dato

rilevanza costituzionale alla distinzione delle due funzioni. Si

sostiene comunque, in aderenza alle linee in proposito enunciate dalla

giurisprudenza di questa Corte, che il principio di cui all'art. 3

Cost. resterebbe, però, vulnerato dalla diversa situazione in cui

verrebbero a trovarsi gli imputati di reati di pari o minore gravità.

Questi, infatti, godrebbero della piena garenzia delle distinte

funzioni facenti capo a magistrati diversi, rispetto alla situazione di

coloro che, per reati di maggiore o pari gravità, sarebbero affidati

alla cognizione di un magistrato che procede al dibattimento sulla base

di valutazioni, o addirittura di attività istruttorie, da lui stesso

espletate.

Va detto subito, intanto, che l'eccezione d'irrilevanza in ordine a

questo profilo, proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato contro

l'ordinanza del Pretore di Forlì, sotto il riflesso che la questione

è stata sollevata al dibattimento dove ormai il Pretore aveva funzione

di Giudice e dove sedeva un distinto rappresentante della Pubblica

Accusa, non è attendibile. In realtà, il Pretore ha dato atto

nell'ordinanza che gl'imputati, arrestati nella notte dalla polizia

giudiziaria in flagranza del tentativo di furto, erano stati presentati

al mattino successivo dalla stessa polizia direttamente all'udienza

dibattimentale del Pretore per il giudizio direttissimo previsto

dall'art. 505 cod. proc. pen., così come sostituito dall'art. 3 della

l. 27 luglio 1984, n. 397.

Ivi il Pretore, acquisito il rapporto della polizia nonché una

breve autorizzata relazione orale degli agenti che avevano eseguito

l'arresto, procedeva, in presenza del difensore, all'interrogatorio

degli arrestati. Dopodiché, ritenuto che, nonostante i dinieghi di

questi ultimi, fossero emersi sufficienti indizi di reità, convalidava

l'arresto. Solo successivamente, contestata l'imputazione, procedeva al

vero e proprio giudizio direttissimo.

Da tutto ciò appare evidente che, conformemente a quanto la legge

prevede, il Pretore, pur sedendo in udienza, ha sicuramente espletato,

fino alla convalida dell'arresto, quelle attività che il pubblico

ministero compie allorquando la polizia mette gli arrestati a sua

disposizione. Del resto, è lo stesso art. 3 della legge che,

all'ultimo comma, esplicitamente ricorda che "il pretore esercita i

poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice".

Non poteva, perciò il pretore sollevare la questione in momento

più opportuno: nel momento, cioè, in cui più manifesto si presentava

l'ibridismo della sua duplice funzione, che veniva a perdurare persino

al dibattimento quando, pur sedendo ormai in funzione di Giudice, egli

doveva tuttavia, nella speciale procedura ex art. 505 cod. proc. pen.

novellata, continuare preliminarmente ad esercitare attività di

pubblico ministero.

5. - Tornando, dunque, al quesito dei rimettenti, va rilevato che

questi, pur accennando incidenter tantum ad un'asserita rilevanza

costituzionale del principio di separazione delle funzioni in parola,

non hanno investito della loro doglianza la sua disapplicazione nel

campo del processo pretorile. Anzi, lamentando che nella specie non si

verificherebbero le condizioni e le ragioni indicate dalla

giurisprudenza di questa Corte a giustificazione dell'anomala

confluenza delle dette funzioni in uno stesso magistrato, hanno

implicitamente mostrato di voler dare acquiescenza a quell'indirizzo

(cfr. da ultimo sent. nn. 45 e 61/1967 e 123/70).

Ma la Corte ha già dimostrato nei precedenti paragrafi che nella

specie quelle condizioni sono invece presenti, escludendo che il

delitto di furto aggravato, nell'attuale stato del diritto positivo e

alla luce dei principi costituzionali, rivesta ancora tale gravità da

non potersi adeguatamente giudicare nell'ambito del procedimento

pretorio, ispirato ad esigenze di rapidità e semplicità.

D'altra parte, la citata giurisprudenza di questa Corte ha tenuto

conto di un indirizzo tradizionale nel diritto positivo e nella cultura

giuridico-processuale penale nel nostro Paese: quell'indirizzo secondo

cui, riconoscendosi al pubblico ministero poteri istruttori e cautelari

non dissimili da quelli attribuiti al giudice, si riteneva accettabile

che, nei procedimenti minori, funzione requirente e giudicante

potessero accorparsi in un unico magistrato in considerazione di un

principio di economia processuale.

Vero è che frattanto, anche per il progressivo avvicinamento del

processo al rito di common law", la figura e i poteri del pubblico

ministero andavano subendo una lenta ma continua trasformazione,

tendenzialmente orientata a collocarlo in quel ruolo di "parte" che

meglio s'addice al processo di una moderna democrazia, dove si postula

il principio di parità fra accusa e difesa. Ciò comporta, però,

fatalmente che, al termine di questa fase evolutiva, che dovrebbe

concludersi nella riforma in corso del codice di rito, si renderà

assoluta l'incompatibilità della duplice funzione nel giudice-pretore.

Purtroppo la riforma sta procedendo con estrema lentezza.

Sembra, tuttavia, che l'approvazione del nuovo disegno di

legge-delega non debba più essere così lontano da non giustificare

l'opportunità di attendere che sia lo stesso legislatore a dare al

rito pretorile una completa disciplina: anche per l'esigenza

d'intervenire in quella parte del connesso settore dell'ordinamento

giudiziario che la riforma in parola necessariamente sarà per

coinvolgere.

È certo, però, che frattanto la coscienza sociale va sempre più

chiaramente avvertendo l'inderogabilità di una rigorosa tutela della

"terzietà" anche nelle funzioni del giudice-pretore: la Corte non

potrebbe alla fine non rifletterla nella sua giurisprudenza, se i

ritardi del legislatore dovessero perpetuarsi.

6. - Altro profilo di incompatibilità dell'art. 1 della legge

impugnata con l'art. 3 Cost. è sollevato sia dal Pretore di Urbino,

sempre con l'ord. 181/85, sia dal Tribunale di Arezzo con l'ord.

331/85.

In buona sostanza, lamentano ambo i giudici che soltanto per coloro

che hanno commesso furti aggravati dopo la data del 29 novembre 1984

sarebbero applicabili, in ipotesi, sanzioni sostitutive, in quanto il

giudizio viene trasferito alla cognizione del Pretore. Gli autori,

invece, degli stessi delitti, perpetrati però anteriormente a quella

data, restano privati della possibilità di conseguire il beneficio

perché, i relativi procedimenti restando radicati davanti al

Tribunale, vi osta la disposizione di cui all'art. 54 della l. 24

novembre 1981, n. 689.

Ora, va detto subito che la questione, se sollevata dal Pretore, è

assolutamente priva di rilevanza. Ammesso, infatti, che le sanzioni

sostitutive sieno applicabili anche alle pene previste per il delitto

di furto, una volta che il procedimento è stato trasferito alla

competenza del Pretore, l'art. 54 della legge ora citata ne consente

l'applicabilità. Il Pretore di Urbino, pertanto, non ha alcunché di

cui lamentarsi, dato che la sorte di coloro che restano affidati alla

competenza del Tribunale non lo riguarda.

Rilevante è, invece, la stessa questione, così come sollevata dal

Tribunale di Arezzo: ma non è fondata. E non lo è, innanzitutto,

perché - come bene ha rilevato l'Avvocatura dello Stato - l'art. 1

impugnato per relazione coll'art. 54 l. 24 novembre 1981, n. 689, nulla

dispone in proposito.

Tanto meno, però, è comprensibile la diretta impugnazione

dell'art. 54 della l. n. 689/1981 nei confronti del quale manca

qualsiasi motivazione. L'inapplicabilità della specie, infatti, delle

sanzioni sostitutive, non deriva dall'art. 54 citato, nemmeno se

correlato all'art. 1 della legge n. 400 del 1984, bensì semmai

dall'art. 12 di quest'ultima legge che devolve il delitto de quo alla

cognizione del Pretore soltanto se commesso in data successiva

all'entrata in vigore della legge: ma l'art. 12 non è stato investito

dell'impugnazione.

Senonché, poi, è ovvio che gli effetti voluti dal legislatore si

verifichino a far epoca dall'entrata in vigore della legge che dispone

un diverso assetto processuale. Certo, il legislatore può regolare

diversamente i rapporti processuali pendenti mediante il diritto

transitorio, ma ciò dipende dai suoi poteri discrezionali.

Quanto all'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., cui fa cenno

l'Avvocatura, deve rilevarsi che il principio riguarda le norme di

diritto sostanziale, mentre qui l'applicabilità della legge

sostanziale non dipende dal succedersi nel tempo di norme sostantive,

bensì da nuova norma che regola la competenza, cui solo indirettamente

consegue anche l'effetto di far ricadere la pena sotto una diversa

disciplina. Ad ogni modo, si tratterebbe di una questione

interpretativa rimessa al giudice di merito, e non di una questione di

legittimità costituzionale.

Infine, non può essere sottaciuto che l'infondatezza deriva anche

dal fatto che il diritto vivente, rappresentato dalla predominante

giurisprudenza ordinaria e dall'ammonimento delle S.U. penali della

Corte di Cassazione (ordinanze nn. 1145 e 1146 del 24 maggio 1984),

nonché dalla giurisprudenza di questa Corte Costituzionale (sent. n.

350/1985), è fermo nel ritenere non applicabili sanzioni sostitutive

quando il reato sia punito con pena detentiva congiunta a quella

pecuniaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984 n. 400,

sollevata dal Pretore di Urbino, con ord. 11 febbraio 1985 (n. 181/1985

reg. ord.) sotto il profilo della sua relazione con l'art. 54 l. 24

novembre 1981 n. 689.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 54 l.24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 1 l. n.

400 del 1984 citata, sollevata dal Tribunale di Arezzo con ord. 1

aprile 1985 (n. 331/1985 reg. ord.) con riferimento all'art. 3 Cost.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 l. 31 luglio 1984 n. 400 sollevata dal Pretore di Forlì

con ord. 18 dicembre 1984 (n. 49/1985 reg. ord.), e dal Pretore di

Urbino con ord. 11 febbraio 1985 (n. 181/1985 reg. ord.), con

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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