Corte costituzionale

Sentenza n. 267/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre

1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Macerata nel procedimento penale a carico di Greco Daniele, iscritta

al n. 698 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In una udienza fissata per la trattazione di un incidente

probatorio richiesto dal pubblico ministero per l'assunzione di una

ricognizione di persona imputata di furto da parte di persona

imputata, nel medesimo procedimento, del connesso reato di

ricettazione, il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Macerata, con ordinanza in data 16 settembre 1993, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 213 del

codice di procedura penale, nella parte in cui consente che siano

assunti come autori della ricognizione anche i coimputati dello

stesso reato o gli imputati in un procedimento connesso a norma

dell'art. 12 del codice di procedura penale.

Premesso che la ricognizione di persona o di cosa deve ritenersi,

anche sulla scorta della prevalente dottrina, una forma di

testimonianza, atteso che, nel momento in cui effettua la

ricognizione il suo autore riferisce al giudice, e cioè testimonia,

in ordine alla presenza, alla identità, alle caratteristiche di una

certa persona e a quanto altro valga ad attribuire alla medesima la

paternità di un fatto rilevante nel processo penale, il giudice a

quo osserva che la disciplina relativa a tale atto non prende in

considerazione le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 197

del codice relativamente alla testimonianza e, in particolare, non

prevede il divieto di assumere come "ricognitori" i coimputati del

medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso. Né

tale silenzio normativo può essere riempito, secondo il remittente,

da una interpretazione estensiva o analogica, sia per la netta

distinzione dei regimi relativi ai due mezzi di prova, sia per la

natura eccezionale della disciplina sulla incompatibilità alla

testimonianza.

A parere del giudice a quo, la disciplina sulle ricognizioni, non

consentendo, diversamente dalla testimonianza, al coimputato dello

stesso reato o, come nella specie, alla persona imputata di un reato

connesso di rifiutare l'"ufficio di ricognitore", ed anzi, ancor

prima, non prevedendo il divieto di assumere detti soggetti come

autori della ricognizione, si porrebbe in contrasto con il principio

di uguaglianza.

Il costringere un coimputato dello stesso reato o un imputato di

reato connesso a rendere dichiarazioni tali da poter pregiudicare la

sua posizione processuale senza assicurargli il diritto di rifiutarsi

di rispondere o comunque di prestare l'ufficio di ricognitore del

coimputato sarebbe inoltre, secondo il remittente, non conforme al

dettato dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che si è limitata a chiedere che la questione sia dichiarata

inammissibile o, in subordine, infondata, riservandosi di illustrare

le proprie ragioni. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Macerata, muovendo dal presupposto interpretativo

che l'art. 213 cod. proc. pen. non assicura all'imputato chiamato a

riconoscere la persona di un coimputato il diritto di rifiutarsi di

rispondere o, comunque, di prestare l'"ufficio di ricognitore",

dubita che tale disposizione, in parte qua, sia in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina

della testimonianza, che, per il coimputato e per l'imputato in un

procedimento connesso, prevede una incompatibilità all'atto e,

quindi, un divieto di assumere le relative dichiarazioni;

b) con l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto

costringerebbe detti soggetti a rendere dichiarazioni tali da poter

pregiudicare la loro posizione processuale.

2. - Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità

dell'Avvocatura generale dello Stato, in quanto del tutto immotivata.

3. - La questione non è fondata.

Il rimettente, da un lato, assume che la ricognizione di persona o

cosa costituisce "sempre una forma di testimonianza" e, dall'altro,

deduce che, non contemplando la disciplina sulla ricognizione "le

ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p.", tale

"lacuna normativa" non potrebbe essere "coperta con una

interpretazione o estensione analogica".

Ma comunque si voglia definire la natura del mezzo di

prova-ricognizione, problema non univocamente risolto dalla

elaborazione dottrinale, è arbitrario equiparare la ricognizione

alla testimonianza prescindendo dalla considerazione della qualità

del soggetto attivo dell'atto. E ciò proprio perché, mentre

chiamato alla testimonianza non può essere altri che un testimone,

vale a dire una persona per definizione disinteressata ai fatti per

cui si procede, soggetto attivo della seconda può essere tanto un

testimone, quanto il coimputato (o l'imputato in un separato

procedimento connesso). In tale ultimo caso, evidentemente, l'atto

dichiarativo di ricognizione, provenendo da un soggetto interessato

ai fatti, è assimilabile semmai all'esame (a seconda dei casi,

dell'imputato o dell'imputato in un procedimento connesso: artt.

208-210 cod. proc. pen.).

Sebbene non esplicitato dalla norma, in dottrina non si è mai

dubitato che, se il ricognitore è il coimputato (o l'imputato in un

procedimento connesso) egli sia assistito dal diritto al silenzio,

che è un principio cardine del nostro sistema processuale.

Tale impostazione trova conferma anche in una recente decisione

della Corte di cassazione (Sez. VI pen., u.p. 18 febbraio 1994,

Goddi), secondo cui dalla natura dichiarativa dell'atto di

ricognizione discende che, nel caso in cui chiamato ad effettuare la

ricognizione sia una persona imputata in un separato procedimento

connesso, si rende applicabile la regola posta, per l'esame,

dall'art. 210, quarto comma, cod. proc. pen. (avviso della facoltà

di non rispondere).

Più in generale, nella medesima decisione si afferma che dal

principio nemo tenetur se detegere deriva il diritto del coimputato o

dell'imputato in un separato procedimento connesso di non prestarsi

alla ricognizione attiva.

4. - In conclusione, sia l'imputato intraneus o extraneus rispetto

al procedimento nell'ambito del quale è chiamato a effettuare una

ricognizione, l'esercizio del suo diritto al silenzio impedisce di

fatto l'espletamento dell'atto. Di qui l'infondatezza delle censure

prospettate dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 213 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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