Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 del

regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul

credito fondiario), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 aprile 1976 dal Giudice dell'esecuzione del

Tribunale di Lecce nella procedura esecutiva contro Lombardo Anna,

iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1978; .

2) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Tribunale di Lecco nella

procedura esecutiva contro la Cooperativa Edilizia Vega, iscritta al

n. 873 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione della Sezione autonoma di Credito

fondiario della Banca Nazionale del Lavoro e del Credito fondiario

della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

uditi l'avv. Franco Cosenza per la Sezione Autonoma di Credito

fondiario della Banca Nazionale del Lavoro e gli avvocati Franco Vitale

e Domenico Guidi per il Credito fondiario della Cassa di Risparmio

delle Province Lombarde e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Sezione autonoma di Credito fondiario della Banca Nazionale

del Lavoro concedeva ai fratelli Montinari un mutuo ipotecario:

l'operazione veniva formalizzata in due rogiti rispettivamente del 16

aprile 1968 e dell'8 luglio 1969.

L'8 settembre 1969 i Montinari alienavano a Lombardo Anna una

porzione dell'immobile. Il 12 ottobre 1969 l'acquirente decedeva.

Due mesi dopo veniva notificata alla Sezione autonoma, ad istanza

della Lombardo, una dichiarazione di subingresso nel possesso e nel

godimento di una quota dell'immobile ipotecario. Tale dichiarazione

conteneva anche elezione di domicilio presso la segreteria della casa

comunale di Lecce, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi

sul credito fondiario.

Il 20 maggio 1970, il 29 maggio 1970 e il 4 giugno 1970 nei

pubblici registri immobiliari venivano trascritti, su richiesta degli

eredi della Lombardo, tre separati atti di accettazione dell'eredità

con beneficio d'inventario.

Il 15 maggio 1971, a seguito della morosità nel pagamento delle

rate di mutuo, l'istituto di credito notificava alla Lombardo Anna, nel

domicilio eletto, atto di precetto. Circa due mesi dopo veniva

redatta, in calce all'atto di pignoramento, una relazione di omessa

notificazione alla debitrice nel suo ex domicilio di Lecce, risultando

la stessa deceduta da circa un anno". L'atto di pignoramento veniva

poi notificato, a norma dell'art. 141 c.p.c., presso la casa comunale

di Lecce, "suo domicilio suppletivo eletto". Con analoghe modalità si

procedeva alla notifica dell'avviso di cui all'art. 485 c.p.c.

relativamente al decreto in data 4 ottobre 1973, con il quale il

giudice dell'esecuzione aveva disposto, ai sensi dell'art. 569 c.p.c.,

l'udienza per l'audizione delle parti. Accertato il decesso della

debitrice, veniva, quindi, nominato, in sua sostituzione, un nuovo

custode giudiziario. Sempre nei confronti della Lombardo si procedeva

alla notifica, presso la casa comunale di Lecce, dell'avviso

riguardante l'ora e il giorno in cui si sarebbe proceduto alla

immissione in possesso del nuovo custode.

Pervenuta a tal punto la procedura esecutiva, il Giudice

dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell'8

aprile 1976, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20,

quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sul credito

fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, per il

quale - anche secondo la lettera e l'interpretazione fatta propria da

questa Corte con la sentenza n. 61 del 1968 - gli atti del procedimento

esecutivo possono essere diretti unicamente contro e in nome del de

cuius, con sostanziale assenza dal giudizio tanto di quest'ultimo,

perché non più in vita, quanto dei successori, perché non evocati in

giudizio (salvo l'eventuale loro spontaneo intervento), non essendo

l'istituto obbligato a "citarli in causa", stante l'espressa esenzione

risultante dall'ultimo comma della disposizione censurata.

La rilevanza della proposta questione risulterebbe evidente nel

procedimento esecutivo in corso, non potendo tale "giudizio" essere

definito senza la soluzione della proposta questione. E ciò per

l'originario difetto di contraddittorio derivante dall'assenza sia del

soggetto passivo della pretesa (essendo questo deceduto) sia di

chiamati in causa e di ogni altro soggetto passivamente legittimato

(successori, chiamati in causa in sua vece). A tale difetto non

potrebbe, peraltro, ovviarsi mediante l'integrazione, d'ufficio, del

contraddittorio (prevista per il solo processo di cognizione), ai sensi

dell'art. 102 c.p.c., né imponendo all'istituto l'obbligo di compiere

un'attività giudiziaria non dovuta (la notifica del precetto e del

pignoramento agli eredi).

Evidenziate "alcune insormontabili complicazioni del già lacunoso

e disorganico sistema esistente", deduce il giudice a quo che le

disposizioni impugnate vulnerano il principio di eguaglianza sia per

gli ingiustificati privilegi attribuiti agli enti esercenti il credito

fondiario rispetto alla generalità dei creditori ipotecari, sia per la

situazione di particolare soggezione in cui si troverebbero gli aventi

causa da un debitore di tali enti rispetto agli aventi causa da

qualunque altro debitore ipotecario.

Sotto il primo profilo la norma impugnata, lungi dal riconoscere

solo uno specifico diritto "speciale", manterrebbe in vita un assurdo

sistema processuale, del tutto svincolato dalle "norme generali del

codice di procedura civile, applicabili alla generalità dei soggetti

di diritto": i privilegi ingiustificati che caratterizzano tale

disciplina contrasterebbero con le esigenze proprie del processo

esecutivo, con la logica del vigente sistema, oltre che con il senso di

giustizia quale emerge dai principi costituzionali; e ciò in quanto si

consente l'instaurazione di un "giudizio" nei confronti di un soggetto

di diritto non più esistente (viene richiamata la sentenza n. 61 del

1968) con la creazione di un rapporto processuale "abnorme" "anzi,

unilaterale e pertanto non più tale" - posto che i diritti e le

obbligazioni facenti capo al de cuius sono stati trasferiti agli eredi

o, al più, sono stati convogliati in un altro centro di interessi

(l'eredità giacente). Il vigente sistema processuale prevede, del

resto, espressamente agli artt. 602 e seguenti c.p.c., modi e termini

dell'espropriazione contro il proprietario di un bene ipotecato per

debito altrui.

La disciplina contenuta nella norma impugnata consente così la

permanenza, nel sistema, di un vero e proprio privilegio che si

traduce nel sovvertimento dei principi generali in tema di notifiche,

principi i quali presuppongono che destinatario di esse sia persona

che, concretamente o astrattamente, possa prendere conoscenza del

contenuto dell'atto notificato (il compito del domiciliatario, nel caso

di elezione di domicilio, cessa con la morte della persona che ha

eletto il domicilio).

Sotto il secondo profilo si osserva, da un lato, che gli eredi -

proprietari del bene e soggetti effettivamente espropriati - "non hanno

diritto a ricevere, in proprio, per effetto della denunciata norma, la

notifica (del titolo esecutivo), del precetto, del pignoramento, né ad

essere evocati nel processo che li vedrà privati del loro diritto di

proprietà": situazione assolutamente inspiegabile perché molte volte

il titolo derivativo della proprietà è stato - come nella specie -

regolarmente trascritto e, quindi, l'istituto può, con la "normale"

diligenza, conoscere il nome dei proprietari al momento della notifica

dell'atto di precetto, conseguentemente dirigendo contro di essi gli

atti esecutivi; si rileva, dall'altro, che nella speciale procedura

consentita dall'art. 20 del testo unico n. 646 del 1905 vengono

vanificate tutte le norme del codice di procedura civile che prevedono

l'audizione del debitore proprietario o l'esercizio di prerogative,

diritti o difese spettanti allo stesso.

La disciplina impugnata sarebbe anche violativa - ma per ragioni

parzialmente diverse da quelle esaminate dalla sentenza n. 61 del 1968

- dell'art. 24 Cost.

Premesso che il diritto di difesa presuppone, nella materia civile,

l'effettiva e concreta possibilità del suo esercizio senza oneri e

condizioni o, comunque, senza modalità di fruizione tali da poterlo

comprimere o addirittura sopprimere, il giudice a quo sostiene che la

notificazione giudiziale all'istituto, da parte dei successori, di un

atto di subingresso nel "possesso" e nel "godimento" del bene ipotecato

(che nulla avrebbe a che fare col diritto di proprietà contro cui

l'esecuzione forzata si dirige) costituisce un onere tale che, se non

adempiuto, comporta la completa privazione del diritto di difesa degli

onerati, tanto da condizionarne l'assolutezza e la priorità.

Il giudice a quo sottopone a critica alcune delle argomentazioni

contenute nella più volte citata sentenza n. 61 del 1968 di questa

Corte. In primo luogo, quella secondo cui la subordinazione della

diretta e immediata conoscenza del processo esecutivo all'adempimento

dell'onere di cui all'art. 20, ultimo comma, del testo unico n. 646 del

1905, rientrerebbe nell'ambito di un complesso di disposizioni volte ad

assicurare il buon funzionamento del credito e, quindi, non sarebbe

lesiva dell'art. 24 Cost.: l'indicata finalità verrebbe ugualmente

salvaguardata col sostituire al vigente un diverso regime normativo,

postulante l'obbligo a carico degli istituti di credito fondiario di

osservare, come ogni comune cittadino, tutti i principi generali di

diritto, agendo in executivis contro gli aventi causa del debitore

defunto, "quanto meno nella misura in cui i relativi nominativi fossero

rilevabili", come nel presente giudizio, dai pubblici registri

immobiliari. In secondo luogo, quella da cui si trae la conseguenza

che, avvenendo la notificazione nel domicilio eletto nell'istrumento di

mutuo, "non è escluso" che gli interessati abbiano diretta conoscenza

del processo esecutivo che li riguarda: per il giudice a quo l'art. 24

non appare rispettato nei confronti degli eredi, in quanto conferisce

loro la mera possibilità di conoscenza di una procedura esecutiva che,

se pur formalmente resa inter alios, li riguarda direttamente sul piano

sostanziale, essendo essi, anche nel caso di accettazione con beneficio

di inventario, gli attuali debitori iure successionis. Quella, infine,

per la quale i successori del defunto debitore esecutato hanno "larghe

possibilità di venire a conoscenza" del processo esecutivo: l'enorme

difficoltà concreta per gli aventi causa (specie quando - come nella

specie - risiedano lontano dal luogo ove è posto l'immobile) di

effettuare periodiche visite ipotecarie per accertare se siano o meno

intervenute trascrizioni (di pignoramenti) contro il loro dante causa

ed in favore dell'istituto e di richiedere periodiche informazioni

presso il domiciliatario per conoscere se vi sia stata, a nome del loro

dante causa, notifica di precetto, pignoramento o avviso ex art. 485,

in relazione all'art. 569 c.p.c. - cui fa da riscontro l'impossibilità

dei sistemi di pubblicità ordinaria e straordinaria di assolvere, sul

piano pratico, la funzione di notiziare dell'esistenza del processo chi

non risiede nel circondario dell'ufficio giudiziario innanzi al quale

si procede - rende, secondo il giudice a quo, del tutto ipotetico il

rispetto delle garanzie difensive.

In conclusione, l'integrale attuazione del precetto di cui all'art.

24, secondo comma, Cost. richiede "la piena e formale conoscenza della

esistenza del processo", cui non è equiparabile la mera "agevole

conoscibilità" dello stesso, giacché, se il diritto di difesa è

inviolabile, esso deve essere "pienamente" e non solo

"sufficientemente" garantito.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 1978.

Si è costituita la Sezione autonoma di Credito fondiario della

Banca Nazionale del Lavoro, rappresentata e difesa dagli avvocati

Giuseppe e Franco Cosenza, con atto di deduzioni depositato nella

cancelleria di questa Corte, chiedendo che venga dichiarata

l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della proposta

questione.

L'inammissibilità deriverebbe dalla assenza di poteri decisori nel

giudice dell'esecuzione.

Secondo l'Istituto, poiché la sede esecutiva propriamente detta

non può essere qualificata sede contenziosa, il giudice

dell'esecuzione non è chiamato a jus dicere, ma, essendo investito

della sola funzione di dirigere e condurre a termine il procedimento

esecutivo, può compiere meri "atti strumentali, o finali di esso"

(tanto che in caso di opposizione deve rimettere le parti avanti al

tribunale cui è addetto). Non è legittimato, quindi, a promuovere

(come non lo è il giudice istruttore civile), ai sensi dell'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, una questione di legittimità

costituzionale (viene citata la sentenza n. 112 del 1964).

Quanto al merito, la difesa, richiamate la giurisprudenza di questa

Corte sul principio di eguaglianza e le sentenze n. 166 del 1963 e n.

61 del 1968, rileva come debba escludersi che la norma impugnata dia

vita ad un privilegio esoso, giacché la speciale posizione in cui, in

virtù della detta norma, vengono a trovarsi i mutuatari degli istituti

di credito rispetto a coloro che contraggono mutui in genere, avendo

una sua precisa e concreta giustificazione, non dà luogo ad alcuna

arbitraria discriminazione. La differenza di disciplina tra mutui

ipotecari comuni e mutui fondiari deriva dal fatto che nei secondi, a

differenza che nei primi, non è l'ente mutuante che deve preoccuparsi

di conoscere il nome dello o degli eredi, "ma compete all'erede o agli

eredi... farsi conoscere mediante la giudiziale notifica del passaggio

di proprietà". Una tale inversione dell'onere "del conoscere" o "farsi

conoscere" non crea, però, una disparità di trattamento e, se la

crea, è insindacabile dalla Corte, "poiché diretta dal legislatore,

con i suoi poteri insindacabili, non ad personam ma ad una categoria,

di mutuatari per mutui fondiari".

La pretesa disuguaglianza non potrebbe mai essere ricercata nelle

argomentazioni proposte dal giudice a quo sia perché le formalità

indicate dall'ordinanza di rimessione non possono essere esercitate

contro persona che più non esiste; sia perché per l'istituto di

credito fondiario non assume rilievo "il debitore ipotecato" ma la

"ditta iscritta" (e questa conserva immutata la figura di "ditta

iscritta" fino a che altra "ditta iscritta", succeduta nel possesso e

godimento del bene ipotecato, non abbia giudizialmente notificato "la

verificatasi variazione"); sia, infine, perché l'avente causa da un

mutuatario "per mutuo fondiario" può evitare le presunte anormali

conseguenze e vanificazioni di norme con l'osservanza di altra norma

posta a suo carico (notificazione del passaggio di proprietà), che non

può ritenersi esosa e vessatoria, essendo di facilissima e

semplicissima attuazione, e può, in ogni caso, fermare "conseguenze e

vanificazioni" intervenendo (art. 20, ultimo comma) nel processo. Del

resto, la norma censurata è stata mantenuta integra dall'art. 5 del

d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 24 Cost., l'Istituto

deduce che analoga censura è stata già ritenuta insussistente da

questa Corte con la sentenza n. 61 del 1968, la quale, "con una ricca

ed esauriente elencazione delle innumerevoli formalità e pubblicità

che devono precedere la vendita", ha chiarito "come l'erede abbia

larghe possibilità di venire a conoscenza direttamente o attraverso

incaricati dell'amministrazione dei suoi beni... dell'iniziato

procedimento esecutivo e abbia possibilità (sol che lo voglia) di

provvedere alla sua difesa".

La necessità - prospettata nell'ordinanza di rimessione - che gli

istituti di credito fondiario siano tenuti ad osservare, come ogni

comune cittadino, tutti i principi generali di diritto, agendo

esecutivamente contro gli aventi causa del debitore defunto, quanto

meno nella misura in cui i nominativi siano rilevabili dai pubblici

registri immobiliari, non appare, secondo la difesa, argomento

rilevante sul piano della legittimità costituzionale, posto che, di

fronte al "comune cittadino", sta una categoria di "altri cittadini":

allorché determinate norme sono dirette a una categoria di

destinatari, le norme stesse non sono sindacabili.

Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,

non fondata.

Analoghe a quelle dedotte dalla difesa dell'istituto di credito

sono le argomentazioni svolte dall'Avvocatura sia con riguardo alla

denunciata carenza di legittimazione del giudice a quo a sollevare

questione di legittimità costituzionale sia con riguardo al merito.

Sotto il secondo aspetto, viene puntualizzato - relativamente

all'assunta violazione dell'art. 24 Cost. - che i principi enunciati

nella sentenza n. 61 del 1968 appaiono riferibili soprattutto al caso

di specie, nel quale gli credi ben per tempo si erano fatti vivi per

accettare l'eredità, ancorché con beneficio d'inventario, e bene,

quindi, sapevano o dovevano sapere che quella parte del compendio

ereditario era gravata da mutuo ipotecario.

2. - Nel corso della espropriazione immobiliare promossa dal

Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

contro la Cooperativa edilizia "Vega", il Giudice dell'esecuzione del

Tribunale di Lecco - premesso che l'istituto procedente aveva iniziato

e proseguito l'espropriazione immobiliare nei confronti del mutuatario,

originario debitore, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del regio

decreto 16 luglio 1905, n. 646, pur se, ancor prima dell'inizio

dell'espropriazione forzata, l'immobile, gravato da ipoteca a garanzia

del mutuo fondiario, era stato venduto a terzi i quali avevano

provveduto, tempestivamente (e sempre prima dell'inizio

dell'espropriazione), a trascrivere presso la conservatoria dei

registri immobiliari di Lecco il loro titolo d'acquisto, e che

l'istituto mutuante, su rilievo del giudice dell'esecuzione in ordine

alla necessità d'informare dell'esistenza del procedimento gli attuali

proprietari, non aveva ritenuto di attivarsi in tal senso in quanto

l'art. 20 del regio decreto n. 646 del 1905 non impone alcun onere di

estensione del contraddittorio all'attuale proprietario del bene

ipotecato - con ordinanza del 7 ottobre 1982, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost., questione di

legittimità dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646,

articolo che consente all'istituto mutuante di espropriare l'immobile

gravato da garanzia ipotecaria e di compiere tutti gli atti inerenti

nei confronti del "debitore inscritto", cioè del debitore che ha

beneficiato del mutuo, anche se, nel frattempo, questi abbia venduto il

bene.

Con riguardo alle censure in cui viene assunto come parametro

l'art. 24, secondo comma, Cost., anche il giudice a quo deduce che non

sembrano persuasivi gli argomenti svolti dalla sentenza n. 61 del 1968

di questa Corte. Tra l'altro, l'onere imposto dall'art. 20, primo

comma, del testo unico delle leggi sul credito fondiario, potrebbe

essere stato adempiuto dall'acquirente, ma quest'ultimo, non essendo

notiziato del procedimento, non sarebbe in grado né di dichiarare di

averlo adempiuto, né di far valere le proprie difese, né di scegliere

di pagare i ratei scaduti del mutuo. Il regime di pubblicità cui sono

soggetti il pignoramento, l'istanza di vendita e l'ordinanza di vendita

(ex art. 490 c.p.c.) costituiscono.- secondo il giudice a quo - un

valido e logico supporto ove si intenda "notiziare" del corso della

procedura persone indeterminate o non individuate: appare, invece,

inadeguato nel caso in cui vi siano persone ben individuate che abbiano

un interesse immediato e diretto ad intervenire nel procedimento.

Altrettanto insufficiente si rivela a riequilibrare il sistema la

possibilità per il proprietario dell'immobile di proporre "opposizione

di terzo" ex art. 619 c.p.c. (possibilità richiamata nella sentenza n.

61 del 1968), in quanto, nel caso di specie, non vi è contestazione

sul diritto di proprietà, pacificamente appartenente al terzo, il

quale, al più, ove conoscesse l'esistenza della procedura, potrebbe

intervenirvi ma non sarebbe legittimato a proporre opposizione alcuna

(l'istituto mutuante non agisce, infatti, contro l'originario debitore

perché erroneamente lo ritiene proprietario, ma in quanto l'art. 20

del regio decreto n. 646 del 1905 gli consente di espropriare quel

bene come se proprietario fosse ancora il mutuatario).

L'art. 3 risulterebbe violato perché non sarebbe ravvisabile

un'adeguata motivazione idonea a giustificare le ragioni per cui il

regime di "pubblicità-notizia", cui sono sottoposti i beni immobili,

non esplichi i suoi effetti anche nei confronti dell'istituto di

credito fondiario, benché i registri immobiliari siano facilmente

consultabili.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 1983.

Si è costituito il Credito fondiario della Cassa di Risparmio

delle Province Lombarde, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco

Vella, Franco Vitale e Domenico Guidi, con atto di deduzioni depositato

nella cancelleria di questa Corte.

In via preliminare la difesa dell'istituto di credito ha chiesto

che la questione venga dichiarata inammissibile in quanto fondata sul

presupposto dell'omesso avviso della procedura esecutiva ai terzi

acquirenti, presupposto da ritenersi erroneo sulla base della

documentazione prodotta contestualmente all'atto della costituzione nel

presente giudizio (una tale produzione si era resa impossibile nel

giudizio a quo perché fra l'udienza in cui il giudice si era riservato

di provvedere sull'istanza tendente a far disporre la vendita - momento

in cui non sembrava sussistere alcun dubbio di costituzionalità - e

l'emanazione dell'ordinanza con la quale è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale non intercorsero altre

udienze).

Nel merito si afferma che, in relazione all'art. 24, secondo comma,

Cost., la questione dovrebbe essere dichiarata manifestamente infondata

in quanto già decisa dalla Corte con la sentenza n. 61 del 1968 e, in

relazione all'art. 3 Cost., non fondata.

Scendendo all'esame delle argomentazioni prospettate nell'ordinanza

di rimessione, deduce la difesa dell'Istituto che privo di consistenza

si rivela l'assunto secondo cui - qualora il terzo acquirente avesse

provveduto a notificare il proprio acquisto in applicazione dell'art.

20 del regio decreto n. 646 del 1905, e ciò nonostante l'ente

creditore avesse, contravvenendo al disposto del terzo comma, proceduto

contro il debitore mutuatario anziché contro il terzo acquirente e

notificante - quest'ultimo, in quanto non notiziato della esecuzione,

non avrebbe potuto eccepire la violazione commessa dal creditore

pignorante. E ciò in quanto, mentre, da un lato, non potrebbe

fondarsi una questione di legittimità costituzionale sul mancato

rispetto dei precetti contenuti nella norma impugnata, dall'altro,

secondo il diritto processuale comune, se l'esecuzione immobiliare

risulti promossa e proseguita contro un soggetto diverso dal

proprietario che ha trascritto il proprio titolo di acquisto, la

vendita forzata non comporta il trasferimento del diritto di

proprietà.

L'ulteriore argomento dedotto dal giudice a quo, secondo cui il

regime di pubblicità ad incertam personam - previsto dal codice di

rito per il pignoramento, per l'istanza di vendita e per l'ordinanza

che la dispone - non sarebbe sufficiente a tutelare i creditori

iscritti, i quali, nell'espropriazione di rito comune debbono essere

avvisati personalmente ai sensi degli artt. 498 e 569, ultimo comma,

c.p.c., oltre a rivelarsi del tutto inconferente al caso di specie per

non essersi la situazione descritta assolutamente realizzata, sarebbe

anche inconsistente, giacché l'art. 20 del testo unico n. 646 del 1905

mai è stato interpretato nel senso che esso esima gli istituti di

credito fondiario dall'obbligo di avvisare, con le forme imposte

dall'art. 498, secondo comma, c.p.c., i creditori ipotecari iscritti.

L'ultima argomentazione addotta dal giudice a quo per contestare la

legittimità della norma impugnata alla stregua dell'art. 24, secondo

comma, Cost., e cioè quella secondo cui la possibilità per il

proprietario di proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. non

apparirebbe adeguata a "riequilibrare il sistema", non essendovi

contestazione sul diritto di proprietà, sarebbe anch'essa priva di

fondamento, in quanto basata su una disattenta lettura della sentenza

n. 61 del 1968, nella quale non venne ipotizzata la proposizione della

opposizione di terzo da parte del proprietario contro il quale non

fosse stata diretta l'esecuzione, per non aver egli notificato l'avviso

previsto dall'art. 20 del testo unico, ma "di altro terzo " che avesse

avanzato pretese sul bene oggetto di espropriazione.

Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost.,

deduce in primo luogo la difesa dell'Istituto procedente che, non

essendo concepibile l'acquisto di un bene immobile senza il previo

accertamento dei gravami ipotecari a cui lo stesso immobile sia stato

assoggettato, ben lieve è l'onere imposto all'acquirente che abbia

accertato l'esistenza di un'ipoteca concessa a favore di un istituto di

credito, onere che si esaurisce nella mera notificazione al credito

fondiario iscritto di un avviso contenente l'elezione di domicilio. A

fronte dell'adempimento di tale onere così poco gravoso, stanno le

notevoli agevolazioni procedurali consentite al credito fondiario, in

caso d'inadempienza da parte del mutuatario o dei suoi successori: non

soltanto sono evitati il costo e le lungaggini di visure ipotecarie e

catastali, ma - agevolazione ancor più importante - anche la ricerca

(che può essere spesso tutt'altro che agevole e immediata) della sede

o residenza o domicilio attuale del proprietario, in quanto la norma

impugnata impone l'elezione di un domicilio presso il quale poter

notificare gli atti esecutivi. Tutto ciò per consentire il più

rapido realizzo della garanzia ipotecaria in caso d'inadempienza, in

armonia con altre numerose norme contenute nel testo unico n. 646 del

1905 (artt. 18, 19, 43, 40, 41, 42, primo e secondo comma), come del

resto questa Corte ebbe a statuire con la sentenza n. 211 del 1976.

La sollecita riscossione delle rate di ammortamento non pagate è,

prosegue la difesa, esigenza imprescindibile per la sopravvivenza

dell'istituzione, in quanto quella riscossione consente agli istituti

di credito di far fronte, verso i portatori dei titoli emessi per la

provvista, all'obbligo del "non riscosso per riscosso" loro imposto

dall'art. 32, ottavo comma, del regio decreto n. 646 del 1905.

L'esistenza di un tale obbligo di carattere eccezionale riscontrabile,

peraltro, oltre che a carico degli istituti di credito fondiario, solo

nei confronti dell'esattore delle imposte dirette, esige ed

abbondantemente giustifica norme speciali, peraltro contenenti lievi

deviazioni dalla norma comune e confermate dal successivo legislatore

(art. 5 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7).

La difesa dell'istituto procedente indica, infine, un'altra norma,

che consente di non dirigere l'azione esecutiva nei confronti degli

attuali titolari di diritti reali di godimento: si tratta dell'art.

2812 c.c., ai sensi del quale il creditore ipotecario può far

subastare la cosa ignorando le servitù e i diritti di usufrutto, di

uso e di abitazione trascritti successivamente all'iscrizione

dell'ipoteca: anche i titolari di tali diritti non ricevono alcun

avviso dal creditore ipotecario generico, mentre ove si tratti di un

istituto di credito fondiario potranno costringerlo ad agire anche nei

loro confronti, semplicemente provvedendo alla notificazione prevista

dall'art. 20.

Pure in questo giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata

inammissibile o, comunque, non fondata.

Riprodotte, sostanzialmente, le deduzioni sub 1 (anche con riguardo

alla carenza di legittimazione del giudice a quo), rileva l'Avvocatura

che gli argomenti precedentemente sviluppati valgono a maggior ragione

per il caso di specie, nel quale si è in presenza di trasferimento

inter vivos.

In particolare, con riguardo alle specifiche censure, si deduce:

che la semplice costatazione che all'onere di notificazione

all'istituto mutuante dell'avvenuta cessione ci si riferisce come ad

una mera eventualità, consente di non tenerne alcun conto, non essendo

possibile ricollegare una questione di legittimità costituzionale a

mere ipotesi astratte ed ipotetiche; che l'affermazione secondo cui il

regime di pubblicità sarebbe inadeguato e non garantirebbe la

conoscenza del procedimento da parte del proprietario dell'immobile

espropriato s'incontra in una mera rappresentazione subiettiva del

giudice a quo, ampiamente confutata dalla sentenza n. 61 del 1968; che

le speciali garanzie apprestate dalla legge per gli istituti di credito

fondiario contro le inadempienze dei mutuatari sono dirette al fine di

assicurare, attraverso la più rapida e agevole realizzazione del

credito, il buon funzionamento del meccanismo creditizio,

nell'interesse non soltanto degli istituti ma anche di coloro che del

credito fondiario e agrario hanno necessità di servirsi.

In prossimità dell'udienza la difesa del Credito fondiario della

Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ha depositato una breve

memoria, nella quale sostanzialmente si ribadiscono le argomentazioni

esposte nell'atto di costituzione. Considerato in diritto :

1. - L'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo

unico delle leggi sul credito fondiario), già oggetto di verifica da

parte di questa Corte (v. la sentenza n. 61 del 1968, che ha dichiarato

non fondata una questione di legittimità dei suoi commi quarto e

quinto in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.), si trova

sottoposto a nuovo vaglio di legittimità costituzionale su iniziativa

sia del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce sia del

Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco.

Più precisamente, la prima delle ordinanze in epigrafe denuncia

gli stessi due commi al centro dell'intervento precedente, mettendone

in discussione i rapporti con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, Cost., mentre quella successiva coinvolge l'intero art. 20 del

decreto n. 646 del 1905, richiamandosi anch'essa agli artt. 3 e 24,

secondo comma, Cost.

Poiché l'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, pone

ai "successori a titolo universale o particolare del debitore e agli

aventi causa" l'onere di notificare giudizialmente all'istituto di

credito fondiario "come essi sono sottentrati nel possesso e godimento

del fondo ipotecario" (primo comma), con la precisazione che per la

prova del trasferimento basterà l'esibizione dei relativi documenti

autentici "(secondo comma), aggiungendo subito dopo che" in virtù di

siffatta notificazione "l'istituto procederà contro" essi successori o

aventi causa... nel modo stesso come avrebbe proceduto contro

l'originario debitore "(terzo comma), mentre "in mancanza di tale

notificazione" tutti gli atti giudiziali "possono essere diretti contro

il debitore inscritto" (quarto comma), salva per i successori, gli

aventi causa o i terzi la possibilità di "intervenire nel giudizio",

peraltro "senza obbligo nell'Istituto di citare in causa gli altri

interessati e non intervenuti" (quinto comma), un rilievo emerge con

immediatezza: i cinque commi di cui si compone l'articolo in esame

appaiono così strettamente collegati tra loro che le sorti di questo o

di quel comma non possono non riverberarsi sulle sorti di tutti gli

altri. Pertanto, le questioni poste dalle due ordinanze di rimessione

risultano sostanzialmente coincidenti, donde la riunione dei relativi

giudizi al fine di deciderli con un'unica sentenza.

2. - In entrambi i casi, è stata eccepita in via preliminare

l'inammissibilità delle questioni.

Nel giudizio relativo alla questione di legittimità sollevata dal

Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce, tanto la parte

privata costituita (Sezione autonoma di Credito fondiario della Banca

Nazionale del Lavoro) quanto l'Avvocatura dello Stato hanno posto in

dubbio la legittimazione del giudice dell'esecuzione civile a

promuovere questioni davanti a questa Corte. Nel giudizio relativo

alla questione di legittimità sollevata dal Giudice dell'esecuzione

presso il Tribunale di Lecco, l'Avvocatura dello Stato ha reiterato le

perplessità sulla legittimazione del giudice dell'esecuzione civile,

mentre la parte privata costituita (Credito fondiario della Cassa di

Risparmio delle Province Lombarde), allegando una serie di documenti

ignoti al giudice a quo, ha parlato di inammissibilità "in quanto il

giudizio medesimo non sarebbe stato promosso qualora il giudice a quo

avesse potuto prendere atto" di essi.

Nessuna delle due eccezioni così prospettate appare suscettibile

di accoglimento.

Non lo è la prima, perché, alla stregua di ciò che questa Corte

ha ampiamente precisato con la sentenza n. 211 del 1976, i due giudici

a quibus erano certamente legittimati a sollevare nella specie

questione di costituzionalità, trattandosi entrambe le volte

dell'applicazione di una normativa avente diretta incidenza sul corso

dell'espropriazione, durante una fase di esclusiva spettanza del

giudice dell'esecuzione, data l'assenza di ogni presupposto atto a

provocare l'intervento decisorio del tribunale.

Tanto meno può essere accolta la seconda eccezione, perché, a

parte qualsiasi altra considerazione sul tipo di pronuncia

ricollegabile al suo eventuale accoglimento, la documentazione

allegata, avendo per oggetto alcune informative intercorse tra i

soggetti interessati, non riguarda in alcun modo il giudizio sulla

norma. La produzione di documenti è sì consentita nel giudizio di

legittimità costituzionale, a condizione, però, che si tratti di

documenti "relativi al giudizio di legittimità costituzionale" (art. 3

norme integrative): attinenti, quindi, al significato ed alla portata

della norma sottoposta a giudizio, non alle circostanze fattuali della

controversia oggetto del procedimento instaurato dinanzi all'autorità

giudiziaria ordinaria.

3. - Quanto al merito, l'esistenza del già ricordato precedente

sui rapporti tra l'art. 20, quarto e quinto comma, del regio decreto 16

luglio 1905, n. 646, e l'art. 24, secondo comma, Cost., induce a

prendere anzitutto in esame la questione che, con riferimento a questo

parametro costituzionale, viene riproposta da entrambe le ordinanze.

A tale proposito la parte costituita nel giudizio originato

dall'ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco

(Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde) ha

richiesto espressamente una declaratoria di manifesta infondatezza, dal

momento che le motivazioni dell'ordinanza non sarebbero "tali da

esigere un riesame della questione".

Detto assunto si rivela, però, troppo sbrigativo, non appena si

consideri che i due giudici a quibus, avendo ben presente la sentenza

n. 61 del 1968, si sono dati apertamente e largamente carico di

contrapporre alle argomentazioni addotte a sostegno di quella

declaratoria di non fondatezza osservazioni critiche sulle quali non ci

si può non soffermare.

Si aggiunga che, mentre la fattispecie all'origine del precedente

intervento di questa Corte, riguardando una successione mortis causa,

aveva polarizzato l'indagine sulle parti dell'art. 20 del decreto n.

646 del 1905 relative a tale tipo di successione, questa volta alla

base delle ordinanze di rimessione vi sono, da un lato, una fattispecie

di successione mortis causa e dall'altro, una fattispecie di

successione inter vivos.

4. - Pur così sottoposta a nuovo esame, la questione deve dirsi

egualmente non fondata.

Le osservazioni dei giudici a quibus si appuntano in prevalenza sui

passaggi della motivazione della sentenza n. 61 del 1968 dedicati ad

argomenti di mero contorno a quello - cruciale - secondo cui "la norma

che condiziona la possibilità di diretta ed immediata conoscenza del

processo esecutivo, da parte dei detti successori ed aventi causa,

all'adempimento dell'indicato onere, non può dirsi posta in violazione

dell'art. 24, comma secondo, Cost.".

Così si dica per le critiche rivolte ad affermazioni quali: a) "la

notificazione degli atti... al domicilio eletto nell'instrumento di

mutuo... rende possibile e comunque non esclude che gli interessati

abbiano diretta conoscenza del processo esecutivo che li riguardi"; b)

"è attraverso il compimento degli atti (anche se sono stati diretti ai

sensi del testo unico) della procedura esecutiva che i successori ed

aventi causa vengono ad essere adeguatamente posti in grado di aver

conoscenza della procedura esecutiva stessa e di proporre nel processo

esecutivo, o in quello di opposizione, le loro ragioni e difese. Per

convincersene, basti pensare al fatto che il pignoramento va trascritto

...; che dell'istanza di vendita deve essere data pubblica notizia a

norma dell'art. 490 c.p.c.;... e che alla pubblicità prevista dal

citato art. 490 è soggetta l'ordinanza di vendita"; c) "secondo le

norme di diritto comune, è assicurata la partecipazione al processo di

codesti soggetti qualora venga proposta opposizione di terzo, attesa

l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra l'opponente, il

creditore procedente ed il debitore esecutato (e, a seguito della

morte di questo, i suoi successori ed aventi causa)".

Più precisamente, i giudici a quibus obiettano: all'affermazione

sub a) che "la inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e

grado del procedimento - costituzionalmente garantita - non pare

integralmente tutelata per gli eredi dalla mera possibilità ('non è

escluso che...') di conoscenza dell'esistenza in atto di un processo -

formalmente inter alios - ma che sostanzialmente li riguarda" (v.

ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce);

all'affermazione sub b) che "la pubblicità ordinaria... e quella

straordinaria... non assolvono per niente, sul piano pratico, a rendere

nota l'esistenza del processo a chi non risieda nel circondario

dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si procede" (v. ordinanza del

Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce) e che, comunque,

"il regime di pubblicità 'ad incertam personam ' di cui sopra non

sembra adeguato a garantire la conoscenza del procedimento da parte del

proprietario dell'immobile espropriato" (v. ordinanza del Giudice

dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco); all'affermazione sub c)

che la possibilità per il proprietario dell'immobile di avvalersi

dell'opposizione di terzo appare insufficiente allo scopo "in quanto,

nel caso di specie, non vi è contestazione sul diritto di proprietà"

(v. ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di

Lecco).

Ciò, tuttavia, non viene ad inficiare l'argomento centrale della

sentenza n. 61 del 1968, come non lo inficia il rilievo che l'onere

imposto dal decreto n. 646 del 1905 "potrebbe essere stato adempiuto

dall'acquirente il quale, non essendo notiziato del procedimento,

neppure potrà dichiararlo" (v. ordinanza del Giudice dell'esecuzione

presso il Tribunale di Lecco): inopinate deviazioni nell'applicazione

concreta di una norma non valgono ad incrinare l'eventuale aderenza ai

principi costituzionali dei suoi contenuti. Non può, infine, essere

condivisa nella sua drastica assolutezza l'asserzione che "il concetto

di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

comporta che l'effettiva e concreta possibilità di esercizio della

stessa non tolleri, in materia civile, oneri e condizioni o, comunque,

modalità di fruizione tali da poterla comprimere o addirittura

eliminare" (v. ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il

Tribunale di Lecce): l'importante è che l'onere. la condizione o la

modalità di fruizione si ricolleghi ad una situazione di agevole

rilevazione (come lo è, nel caso, l'esistenza di un'ipoteca iscritta

a garanzia di un mutuo fondiario) e risulti di facile adempimento (come

lo è, nel caso, la notificazione giudiziale richiesta dal primo comma

dell'art. 20 del decreto n. 646 del 1905).

Basta assolvere tempestivamente questo non pesante onere per veder

prevenuti in partenza gli inconvenienti ai quali, specie nel caso di

morte del debitore originario, un processo esecutivo svolgentesi con la

sola partecipazione del creditore andrebbe sicuramente incontro nei

vari momenti del suo iter. Con il che perdono di rilievo ai fini della

presente decisione tutte le difficoltà che l'ordinanza del Giudice

dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce minuziosamente elenca

nelle premesse della sua ordinanza, citando la lunga serie di

disposizioni del codice di procedura civile che risulterebbero

praticamente svuotate di significato nell'assenza continuata

dell'attuale proprietario dell'immobile ipotecato dal processo

esecutivo. Del resto, proprio perché richiamate tutte soltanto in via

di premessa, nessuna di tali disposizioni è stata resa oggetto

d'incidente di legittimità, rimanendo così al di fuori del thema

decidendum.

5. - Nuova del tutto è, invece, la questione che involge i

rapporti dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, con il

principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, Cost.

Anche tale questione non è fondata.

Il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce la

prospetta sotto un duplice profilo, chiamando in causa con il primo gli

"ingiustificati privilegi di cui godono gli enti esercenti il Credito

fondiario rispetto alla generalità dei creditori ipotecari" e con il

secondo "la situazione di particolare soggezione in cui si trovano gli

aventi causa da un debitore dei richiamati enti rispetto agli aventi

causa da un qualunque altro debitore ipotecario".

In realtà, volti come sono a denunciare disparità di trattamento

nell'ambito dei rapporti nascenti da contratti di mutuo, i due profili

altro non sono che il diritto ed il rovescio di un medesimo problema, a

seconda, cioè, che lo si prenda in considerazione dal punto di vista

dei creditori (come preferisce fare il Giudice dell'esecuzione presso

il Tribunale di Lecco) o dal punto di vista di coloro che subentrano

nella posizione di debitore.

Sintetizzando, la differenza che l'art. 20 del decreto n. 646 del

1905 determina tra gli istituti di credito fondiario e gli altri

creditori ipotecari (così come, dal lato passivo, tra i debitori dei

primi ed i debitori dei secondi) non troverebbe, per usare le

sintetiche espressioni dell'ordinanza emessa dal Giudice

dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco, "un'adeguata motivazione

idonea a giustificar(la)", data la facilità di consultazione dei

registri immobiliari anche per gli istituti di credito fondiario, non

meno che per gli altri creditori ipotecari.

Come questa Corte (v. sentenza n. 166 del 1963, poi ribadita, sia

pure su un diverso piano, dalla più volte richiamata sentenza n. 61

del 1968) ha già avuto modo di sottolineare in ordine ai rapporti con

l'art. 3 Cost. di un'altra norma contenuta nello stesso regio decreto

16 luglio 1905, n. 646 - si trattava, allora, dell'art. 39 e della

condizione risolutiva dei contratti di credito fondiario ivi

automaticamente prevista per il caso di ritardato pagamento anche solo

parziale del credito scaduto - "le speciali garanzie assicurate agli

istituti di credito fondiario e agrario dalla norma impugnata

rispondono a particolari esigenze di questo settore". Il fine, si

precisava, è quello "di assicurare, attraverso la più rapida e

agevole realizzazione, il buon funzionamento del meccanismo del

credito, nell'interesse non soltanto degli istituti ma anche di coloro

che del credito fondiario e agrario hanno necessità di servirsi". Il

che può senz'altro ripetersi nei confronti dell'art. 20,

sostanzialmente meno gravoso per il debitore ed ugualmente preordinato

a semplificare al massimo le iniziative degli istituti di credito

fondiario: si pensi a tutti gli atti, compresi quelli di rinnovazione

di ipoteche, di interruzione della loro prescrizione, di sequestro,

d'ingiunzione di pagamento, d'immissione dell'Istituto in possesso, di

subastazione e di aggiudicazione, che - come espressamente specificato

nel quarto comma dell'articolo in esame, anche ai fini del comma

successivo (esclusione di qualsiasi obbligo per l'Istituto di citare in

causa gli altri interessati in caso di volontario intervento del

successore o avente causa) - possono essere diretti contro il debitore

originario quando manchi la notificazione dell'avvenuto subentro nel

possesso da parte del successore o avente causa.

6. - Benché non esplicitato nella parte che l'ordinanza del

Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce dedica

all'enunciazione dei dubbi sulla legittimità dell'art. 20 del regio

decreto 16 luglio 1905, n. 646, "con riferimento al principio

d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost." - dubbi polarizzati, come si è

visto, su profili attinenti a disparità di trattamento "rispetto" alla

generalità dei creditori ipotecari o, rovesciando le posizioni,

"rispetto" alla generalità di quanti succedono in un debito ipotecario

- dal contesto delle argomentazioni relative a detti profili un altro

emerge con tale chiarezza che la Corte non può esimersi

dall'occuparsene.

Ne è oggetto pur sempre la tematica dei rapporti tra l'art. 20 del

decreto n. 646 del 1905 e l'art. 3 Cost., affrontata, però, non tanto

sotto la prospettiva di una ingiustificata disparità di trattamento

con situazioni analoghe, quanto sotto la prospettiva

dell'irrazionalità intrinseca del trattamento delineato dalla norma

ordinaria in questione.

Fortemente sintomatico si dimostra al riguardo l'insistere

dell'ordinanza sul mantenimento in vita di "un assurdo sistema

processuale completamente svincolato dalle norme generali", sul suo

contrastare "con la logica del vigente sistema", sull'"abnormità" di

un rapporto processuale "unilaterale", sul "sovvertimento di numerosi e

pacifici principi elementari di diritto", su "una finzione giuridica

che va oltre i limiti del concepibile" essendo "diretta ad instaurare

un simulacro di processo". Ma una precisazione si impone subito: queste

valutazioni tanto drastiche sono formulate con esplicito riferimento

alla fattispecie della successione mortis causa, quale verificatasi nel

caso concreto, caratterizzato da un'accettazione dell'eredità con il

beneficio d'inventario, ed all'avvenuta instaurazione della procedura

esecutiva contro il debitore defunto. Il che comporterebbe, anzitutto,

una delimitazione della lamentata irrazionalità alla parte o, meglio,

alle parti dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646,

relative agli eredi e ai legatari del debitore iscritto.

Ma, anche così delimitato, il discorso non può essere condiviso.

Non va, infatti, dimenticato che ad avere motivo di dolersi

dell'anomala incompletezza del rapporto processuale esecutivo così

instaurato nei confronti del debitore originario defunto dovrebbe

essere proprio chi gli è succeduto nel rapporto di debito. Orbene,

anomalia ed incompletezza si ricollegano strettamente al suo mancato

attivarsi nel notificare all'istituto di credito l'evento successorio.

Senza contare che il quinto comma dell'art. 20 dà ai successori la

possibilità di intervenire in qualunque momento nel processo esecutivo

instaurato contro il de cuius.

7. - Tutto questo non significa che la norma di favore per gli

istituti di credito fondiario non possa venire cancellata

dall'ordinamento, con la conseguenza di vincolare anche tali istituti

ad agire esecutivamente contro chi sia subentrato nella posizione del

debitore originario. Ciò specialmente in presenza delle ipotesi,

senza dubbio più delicate, di successione mortis causa e, comunque, in

relazione ai nominativi rilevabili dai pubblici registri immobiliari.

Si tratta, peraltro, di scelte di opportunità rimesse all'esclusiva

valutazione del legislatore. Ancora di recente, come vale forse la

pena di rimarcare, nell'esercizio della delega conferita al Governo

dall'art. 2, ultima parte, della legge 16 ottobre 1975, n. 492

("armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646,

con le norme stabilite dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975,

n. 376, come modificato dalla presente legge di conversione, per

assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e

sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per

il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

le stesse caratteristiche e modalità delle altre emissioni

obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine

e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività

degli istituti e sezioni medesime"), il d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7,

ha precisato all'art. 5 che "rimangono immutate le disposizioni di cui

all'art. 20" del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, nel mentre ha

abrogato altre disposizioni dello stesso testo unico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce

e dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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