Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1984 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4r.d. 1731/1930

applicata al caso

  • art. 1r.d. 1731/1930
  • art. 5r.d. 1731/1930
  • art. 15r.d. 1731/1930

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5,

15, lett. c, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del r.d. 30 ottobre 1930, n.

1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità

medesime), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1979 dal pretore

di Roma sul ricorso di Nahum Meir contro la Comunità israelitica di

Roma, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;

visti gli atti di costituzione della Comunità israelitica di Roma

e di Nahum Meir nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi gli avv.ti Dario di Gravio e Antonio Rombolà per Nahum Meir;

Dario Tedeschi e Massimo Severo Giannini per la Comunità israelitica

di Roma e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 16 maggio 1979, il pretore di Roma ha

sottoposto al giudizio di questa Corte la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 15 lett. c) e da 24 a 30 del r.d.

30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla

Unione delle Comunità medesime). Riguardo a tali articoli

"singolarmente considerati, nonché in rapporto al sistema normativo da

essi derivante" (come si precisa nel dispositivo dell'ordinanza), il

giudice a quo ha ritenuto, infatti, non manifestamente infondato il

dubbio che essi contrastino con gli artt. 3, 2 e 18, 23, 24 e 102,

nonché 53 della Costituzione.

In questi termini la questione è stata dal pretore sollevata nel

corso di un procedimento promosso, in base all'art. 700 c.p.c., con

ricorso, in data 27 febbraio 1979, del sig. Nahum Meir, a seguito

della intimazione di pagamento, rivoltagli dalla Comunità israelitica

di Roma, del contributo di lire 150.000, che la Comunità, su un

imponibile di lire 3.125.000, aveva posto a suo carico, in quanto

appartenente alla stessa, per effetto, appunto, del r.d. n. 1731 del

1930. Nel ricorso si chiedeva al pretore - come vien riferito

nell'ordinanza "di sospendere a tutti gli effetti l'appartenenza del

ricorrente alla Comunità israelitica di Roma sia sotto il profilo

organico che sotto il profilo del rapporto tributario; di inibire alla

detta Comunità di indagare sulla posizione contributiva del

ricorrente; e infine di emettere ogni provvedimento idoneo a cautelare

il ricorrente dal pregiudizio, anche di ordine morale, derivantegli

dalla vigente normativa". In subordine, si prospettava il contrasto

della disciplina regolatrice delle Comunità israelitiche "con alcune

norme della Costituzione, perché soffoca il principio della

personalità, perché determina una disparità di trattamento a cagione

di appartenenza a razza o a religione, comprime la libertà di

associazione in quanto determina automaticamente e senza il concorso

della volontà del singolo l'aggregazione alla comunità, altera i

principi della capacità contributiva".

Costituitasi in giudizio, la Comunità israelitica di Roma

eccepiva, in linea pregiudiziale, la improcedibilità della domanda,

in quanto il ricorrente, per evitare la definitività della sua

iscrizione nella matricola dei contribuenti, aveva a disposizione il

rimedio del ricorso al Consiglio della Comunità, previsto dall'art. 27

del r.d. n. 1731 del 1930; ricorso, del resto, già proposto.

Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda medesima per un

duplice ordine di ragioni. Innanzi tutto perché il menzionato art. 27

subordina il ricorso all'autorità giudiziaria contro l'iscrizione

nella matricola dei contribuenti al previo esperimento dei ricorsi in

via amministrativa. E poi per la mancanza dei presupposti voluti per

l'instaurazione del procedimento speciale previsto dall'art. 700

c.p.c., "sia per essere stata richiesta" - come anche è detto

nell'ordinanza - "una sospensione del rapporto tributario e del

rapporto associativo con la Comunità senza necessità di abiura,

quando invece era prevista la cessazione di tali rapporti con una

semplice dichiarazione di dissociazione, e sia perché difettava

l'imminenza ed irreparabilità del danno". Circa, poi, le questioni di

legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente, ne affermava la

manifesta infondatezza.

Sciolta la riserva espressa all'udienza di comparizione, il

pretore, disattese le eccezioni proposte dalla Comunità, disponeva la

trasmissione degli atti a questa Corte.

Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio si osserva anzitutto

che, essendo evidente che per decidere le sollevate questioni occorre

in primo luogo verificare, sul terreno della legittimità

costituzionale, se l'appartenenza del cittadino ebreo, di diritto, alla

Comunità, violi o meno norme e principi della Costituzione, non può

dubitarsi della rilevanza delle questioni stesse. A questo proposito,

secondo il pretore, è significativo che nel ricorso si contesti non

l'entità del tributo imposto, né la legittimità dell'imposizione in

rapporto alle vigenti disposizioni legislative, ma la legittimità del

sistema normativo che disciplina le Comunità israelitiche. Né ad

escludere la rilevanza gioverebbe rifarsi alla circostanza (dalla

resistente Comunità addotta, fra gli altri motivi, a sostegno della

eccepita improponibilità ed inammissibilità del ricorso) del mancato

esaurimento, al momento della presentazione del ricorso, del

procedimento amministrativo (che peraltro sarebbe stato dal ricorrente

avviato) previsto dall'art. 27 del r.d. n. 1731. Giacché - come

ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 185 del 1976 - la questione

dell'asserita improponibilità dell'azione giudiziaria per omesso

previo esperimento dei rimedi amministrativi, riguardando il giudizio a

quo, non è suscettibile di esame nella diversa sede del giudizio di

legittimità costituzionale. Per le stesse ragioni, riguardo alla

sussistenza, nel caso in questione, della condizione della

irreparabilità del danno (richiesta dall'art. 700 c.p.c. perché possa

chiedersi il provvedimento di urgenza, ed anche essa ritenuta

insussistente dalla Comunità), trattandosi, anche per questo aspetto,

del giudizio a quo, non deve - si afferma nell'ordinanza - darsi

precedenza al giudizio relativo ad essa. A parte, comunque, la

considerazione che nel caso in questione si verte in tema di diritti

della personalità costituzionalmente garantiti, la cui tutela, non

attuabile mediante riparazioni pecuniarie, s'impone, anche per questo,

con carattere di urgenza.

Nel delineare, quindi, riguardo al merito, i termini della

disciplina del r.d. n. 1731 del 1930, il pretore premette che l'art. 1

attribuisce alle Comunità israelitiche la qualificazione di "corpi

morali" e ne individua le finalità nel "soddisfacimento dei bisogni

religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni ebraiche",

collegando così in un nesso inscindibile l'esistenza della Comunità

con l'esercizio del culto ebraico. In correlazione con l'art. 1, il

successivo art. 4 stabilisce che "appartengono di diritto alla

Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di

essa", determinando con ciò stesso l'inserimento del cittadino ebreo

nella Comunità, per il solo fatto di essere israelita, senza che da

parte sua siano necessarie manifestazioni di volontà (non potendosi

considerare tali le eventuali dichiarazioni di verità sul proprio

status personale, come quella rilasciata dal Meir alla Comunità

israelitica di Roma il 23 settembre 1973, dopo che, come risulta dagli

atti, dalla Libia, dove già risiedeva, si era, con la sua famiglia,

trasferito in Italia). E se è vero che nel successivo art. 5 del

decreto è prevista la possibilità, da parte del cittadino ebreo, in

quanto tale appartenente alla Comunità, di una dichiarazione di

recesso, va anche notato che tale dichiarazione non è rimessa alla

mera discrezionalità del dichiarante, essendo consentita soltanto, o

in conseguenza del passaggio ad altra religione, ovvero della volontà

"di non essere più considerato israelita agli effetti del presente

decreto"; dal che deriva che, quanto meno di fatto, il cittadino che

tale dichiarazione abbia reso non è più in grado di partecipare ai

riti religiosi gestiti dalla Comunità.

Coerente conseguenza di queste norme fondamentali, nelle quali, e

soltanto nelle quali, trovano giustificazione, sono quindi - sottolinea

ancora il pretore - le altre specifiche disposizioni, degli artt. 24 e

segg. del decreto, concernenti particolarmente i contributi previsti a

carico degli appartenenti alle Comunità israelitiche, e il potere di

imporli, a queste attribuito.

Ciò premesso, il giudice a quo solleva questione di legittimità

costituzionale degl'indicati articoli del r.d. n. 1731 del 1930 in

relazione alle seguenti norme della Costituzione.

In contrasto con l'art. 3 Cost. appaiono gli artt. 4, 24 e segg.

del r.d. n. 1731 del 1930, in quanto contengono una disciplina che,

sia sul terreno dello status personale, sia, e conseguentemente, sul

piano della situazione patrimoniale, si fonda esclusivamente sulla

razza o fede religiosa del cittadino. Né vale osservare che

quest'ultimo, in base all'art. 5, ha facoltà di recesso, tale facoltà

potendosi esercitare solo nelle due richiamate ipotesi, ciascuna delle

quali comporta sostanzialmente una pubblica professione di fede

religiosa.

Inoltre, riguardo a quella "sorta di coattiva partecipazione ad una

comunità a carattere associativo" - quale la Comunità israelitica -

che gli artt. 4 e 5 e, di riflesso, gli artt. 24 e segg, del decreto,

verrebbero in sostanza a stabilire, si pone un problema di

compatibilità con gli artt. 2 e 18 Cost., dovendosi intendere il

principio della libertà di associazione, garantito dagli articoli

stessi, come diritto, oltre che di associarsi, di non associarsi.

Non infondato, secondo l'ordinanza, è, altresì, il dubbio che i

poteri, che gli artt. 15, lett. c), e 24 e segg. - nel disciplinare i

contributi da imporre agli appartenenti alle Comunità - conferiscono

agli organi delle Comunità medesime, quanto all'accertamento del

reddito complessivo del contribuente (regolato in modo da risultare del

tutto autonomo dagli accertamenti operati dagli organi

dell'amministrazione statale) ed alla determinazione dell'aliquota del

contributo, violino il principio della riserva di legge in materia

tributaria sancito dall'art. 23 della Costituzione. Vero che, secondo

la giurisprudenza della Corte costituzionale, questo precetto non

richiede una specifica previsione normativa per ogni singola

determinazione di tributo, essendo sufficiente che la legge contenga

adeguati criteri di valutazione. Nel caso in questione, però, a

differenza di quanto accade in altre ipotesi (ad es. ordini

professionali), in cui l'ente si limita a determinare le modalità di

una certa contribuzione, il potere attribuito alla Comunità si

caratterizza come un vero potere di imposizione tributaria, che, in

base alla Costituzione, non può non essere riservato alle istituzioni

statali. Senza dire, poi, che il terzo e il quarto comma dell'art. 24

non sembra contengano sufficienti elementi idonei a delimitare il

potere impositivo della Comunità, mentre l'art. 25 lascia la Comunità

arbitra di fissare discrezionalmente l'entità del contributo.

Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, il sistema di tutela

dell'appartenente alla Comunità di fronte all'imposizione del

contributo, per cui l'art. 27 prevede, obbligatoriamente, e quale

condizione di esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, ammessa

peraltro "nei soli casi di violazione di legge", un apposito

procedimento, articolato in due fasi (da svolgersi entro certi

termini), una prima amministrativa (ricorso al Consiglio della

Comunità) e una seconda giurisdizionale (ricorso ad una commissione di

tre arbitri nominati fra i contribuenti), il giudice a quo si domanda

se questa normativa, in quanto non consente una piena ed effettiva

tutela giurisdizionale, non sia in contrasto con l'art. 24 Cost.. Si

domanda, inoltre, se l'art. 27, là dove prevede un arbitrato

obbligatorio, non comporti la istituzione di un giudice speciale, con

conseguente violazione dell'art. 102 della Costituzione.

Un ulteriore dubbio - di contrasto, cioè delle norme impugnate,

nel loro complesso, con l'art. 53 Cost. - viene, infine, prospettato

nell'ordinanza di rinvio. Cumulandosi, per effetto di esse, a carico

del soggetto, per la qualificazione di israelita, la contribuzione

statale con quella della Comunità, egli verrebbe infatti a sopportare,

secondo il giudice a quo, un carico tributario eccedente la sua

effettiva capacità contributiva. Sotto questo riflesso la violazione

dell'art. 53 si porrebbe in diretta correlazione con quella dell'art.

3 della Costituzione.

2. - Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, si

sono costituite innanzi alla Corte le parti del giudizio a quo: il sig.

Meir, con atto depositato il 1 ottobre 1979, e la Comunità israelitica

di Roma, con atto depositato il 31 luglio 1979. È intervenuto inoltre

nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 28 gennaio 1980.

La difesa del Meir, nel chiedere che la Corte accolga le eccezioni

di illegittimità costituzionale, si è riportata al ricorso e alle

memorie presentate nel giudizio a quo, riservandosi di sviluppare, in

prosieguo, i motivi delle sue conclusioni.

La difesa della Comunità, a sostegno della richiesta che la

questione sollevata sia dichiarata, in via pregiudiziale,

inammissibile, in quanto irrilevante nel giudizio a quo, e, in

subordine, non fondata, ha svolto, invece, un'ampia argomentazione.

Riguardo alla eccezione di inammissibilità, si sostiene che

oggetto della contestazione del ricorrente, nel giudizio a quo, era in

effetti l'iscrizione del Meir nella matricola dei contribuenti della

Comunità, e che, quindi, non potendosi dubitare della natura di ente

pubblico, e non già di associazione privata, della Comunità

israelitica, il provvedimento di urgenza richiesto al pretore - come

nel giudizio a quo non si era mancato di rilevare - consisteva nella

sospensione di un provvedimento amministrativo. Il pretore, perciò,

avrebbe dovuto dichiarare senz'altro, in applicazione dell'art. 4 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso

amministrativo, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria, definendo così il procedimento senza necessità di

sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Riguardo al merito, la difesa della Comunità rileva che mentre,

nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, anche l'art. 1 del r.d. n.

1731 del 1930 viene incluso nell'impugnazione, nella motivazione del

provvedimento non si rinviene alcuna specifica indicazione circa la

norma, o le norme, della Costituzione, con cui l'articolo stesso

sarebbe in conflitto. Per ciò solo - se ne conclude - non sembra che

la legittimità costituzionale di questa disposizione possa essere

contestata. Sarebbe anche da escludere che l'impugnativa, così

proposta, dell'art. 1 del decreto, possa genericamente fondarsi

sull'uno o sull'altro degli articoli della Costituzione, richiamati nel

dispositivo dell'ordinanza. Né il riconoscimento come corpi morali

delle Comunità israelitiche, né l'indicazione dei loro fini (in cui

si sostanze il contenuto dell'art. 1) potrebbero porsi a raffronto con

essi. Tanto più che lo stesso art. 1 del r.d. n. 1731 del 1930, è

pienamente conforme, trovandovi anzi un suo fondamento costituzionale,

all'art. 8 della Costituzione, il quale, garantendo alle confessioni

religiose il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, non

esclude che esse possano organizzarsi, con il concorso dell'autorità

statale, come corpi morali riconosciuti.

Per quanto, poi, riguarda gli altri articoli del r.d. n. 1731 del

1930, che nell'ordinanza di rinvio vengono impugnati con specifici

riferimenti a norme della Costituzione, la difesa della Comunità

esclude anzitutto che l'art. 4 del decreto, concernente l'appartenenza

di diritto degli ebrei alla Comunità, sia in contrasto con il

principio di eguaglianza. Tutte le volte in cui la legge disciplina le

confessioni e le libertà religiose, essa presuppone - come si

riscontra anche negli artt. 7, 8, 19 e 20 della Costituzione - che

chiunque sia fedele di una confessione religiosa appartenga di diritto

alla stessa. Ora, il fatto che l'appartenenza de iure degli ebrei alle

Comunità israelitiche sia esplicitamente prevista da una legge dello

Stato, in conformità alle leggi e alle tradizioni ebraiche, in base

alle quali è ebreo chi nasce da madre ebrea, non aggiunge né toglie

nulla alla capacità giuridica degli ebrei, i quali non sono obbligati

ad appartenere a tali enti, ma con la dichiarazione prevista dall'art.

5 dello stesso decreto, se credono, possono uscirne. Ed a questo

proposito non è esatto - osserva ancora la difesa della Comunità -

che il recesso, previsto da questo articolo, e con il quale

l'interessato "dichiara di non voler più essere considerato israelita

agli effetti del presente decreto", sia un atto di abiura. A parte che

la dottrina prevalente ritiene che così non sia, è chiaro, infatti,

che tale dichiarazione importa solo il venir meno dei rapporti tra il

singolo e la Comunità agli effetti delle situazioni disciplinate dal

decreto, senza per nulla toccare la fede religiosa. Tanto che la

dichiarazione di recesso (come è espressamente previsto dall'art. 3,

ultimo comma, del regolamento per l'applicazione del r.d. n. 1731 del

1930, approvato con r.d. 19 novembre 1931, n. 1561) può essere sempre

successivamente revocata, consentendo così all'ebreo, che per effetto

di essa ne sia uscito, di rientrare nella Comunità.

È logico, d'altronde, che chi esca dalla Comunità non possa

avvalersi dei suoi servizi; né è in contrasto con l'art. 3 Cost. il

fatto che il recedente (come previsto, all'ultimo comma, dallo stesso

art. 5 del decreto n. 1731) perda "il diritto a prestazioni di atti

rituali ed alla sepoltura nei cimiteri israelitici". È palese,

infatti, che ciò non implica alcuna sanzione a carico del recedente,

ma solo una garanzia di libertà (conforme agli artt. 8 e 19 Cost.) a

favore delle Comunità, le quali non possono essere costrette da alcun

potere dello Stato a prestare atti rituali o sepoltura a coloro che se

ne siano allontanati. Ancor meno, poi, possono avere rilevanza, sotto

il profilo della legittimità costituzionale dell'art. 5, le eventuali

conseguenze sociali della scelta compiuta dal singolo (quali il biasimo

degli altri ebrei e simili), trattandosi di conseguenze di mero fatto,

che non incidono sulle situazioni giuridiche del cittadino. Né si

vede quale contrasto con l'art. 3 della Costituzione possa ravvisarsi

negli art. 24 e seguenti del decreto, riguardanti i contributi cui sono

tenuti gli israeliti appartenenti alle Comunità, essendo normale che

una istituzione che svolga la propria attività a favore di un

particolare gruppo sociale, sia finanziata da coloro che ne fanno

parte.

Secondo la difesa della Comunità, è anche da escludere che gli

artt. 4 e 51 e 24 e segg. del r.d. n. 1731 del 1930, violino gli artt.

2 e 18 della Costituzione. La "coattiva partecipazione ad una

comunità avente carattere associativo", di cui al riguardo si parla

nell'ordinanza di rinvio, non troverebbe infatti riscontro nella

realtà. A parte la già rilevata possibilità, per i singoli

appartenenti alle Comunità, di recedere liberamente dalle stesse, va

infatti notato che le Comunità israelitiche non sono associazioni, cui

siano riferibili gli artt. 2 e 18 della Costituzione, ma istituzioni,

espressione tradizionale della confessione ebraica in Italia, che non

nascono da un contratto tra i fedeli, ma dal modo di essere

dell'ebraismo nel nostro Paese. L'art. 4 del decreto del 1930, in

definitiva, conformemente ai principi sanciti, per tutti i culti

religiosi, dall'art. 8, comma secondo, della Costituzione, non fa che

riprodurre una norma statutaria ebraica. Comunque, anche a voler

considerare le Comunità israelitiche come mere associazioni, fondate

sul contratto fra i soci, va ricordato che, con il Congresso

straordinario del 1968, nel quale tutti gli ebrei iscritti ad esse

erano rappresentati dai propri delegati, le Comunità, recependo come

statuti interni i decreti n. 1731 del 1930 e n. 1561 del 1931, hanno

approvato il principio dell'appartenenza di diritto degli ebrei alle

Comunità, stabilito dall'art. 4 del decreto n. 1731. È evidente,

perciò, che tutti gli ebrei iscritti hanno ratificato la loro

iscrizione, e che tutti coloro i quali sono stati iscritti,

successivamente, in base a dichiarazione resa alle Comunità, hanno

accettato tale norma statutaria. Ed al riguardo va precisato che la

dichiarazione resa dal ricorrente alla Comunità romana il 23 settembre

1973 (di cui si fa cenno nell'ordinanza di rinvio) non conteneva una

mera enunciazione di verità, ma una vera e propria domanda di

iscrizione, in quanto, per prassi costante e per la secolare tolleranza

dell'ebraismo italiano, nessun ebreo è stato mai iscritto alla

Comunità contro la sua volontà.

Riguardo, poi, alle questioni più specificamente attinenti ai

contributi previsti dal r.d. n. 1731 del 1930, la difesa della

Comunità nega anzitutto che gli artt. 15, lett. c) e 24 segg. del

decreto violino l'art. 23 della Costituzione. Invero, il sistema

adottato dalle norme impugnate, in base al quale sono gli stessi fedeli

a finanziare la confessione religiosa a cui appartengono, è quello

più moderno e preferibile. Non è, infatti, ragionevole pensare che

tale finanziamento possa aver luogo esclusivamente in base ad oblazioni

volontarie, e che lo Stato non possa riconoscere la potestà tributaria

delle confessioni religiose. Nella Repubblica federale tedesca, per

esempio, le confessioni tradizionali (Chiesa cattolica e Chiesa

evangelica), riconosciute come corporazioni di diritto pubblico, hanno

potestà di imposizione tributaria sui fedeli, che in tal modo le

finanziano. Peraltro, nel caso in questione la riserva di legge di cui

all'art. 23 Cost. non è violata, perché il contributo è fissato da

una legge dello Stato, che non manca - come si arguisce dai diversi

aspetti della normativa - di dettare i criteri per la determinazione

del contributo. E ciò sia riguardo all'accertamento dell'imponibile,

sia riguardo alle aliquote, ancorate all'effettiva entità delle spese,

necessarie ai fini della Comunità e quindi alle necessità di

bilancio. Quanto alla valutazione del reddito, poi, vanno tenuti

presenti i limiti posti al potere impositivo delle Comunità,

attraverso le detrazioni (per spese di produzione, imposte, tasse,

annualità passive) previste dall'art. 39 del regolamento del 1931.

Per quanto, poi, attiene, in particolare, ai rimedi previsti

dall'art. 27 del decreto a tutela del contribuente (ricorso al

Consiglio della Comunità e quindi alla Commissione arbitrale, e

successiva azione giudiziaria per violazione di legge), la difesa della

Comunità nega il prospettato contrasto di questa disposizione con gli

artt. 24 e 102 della Costituzione. L'autorità giudiziaria, se adita

dal contribuente, può e deve valutare, infatti, se tutte le norme

specifiche del decreto sulla determinazione dell'aliquota e

dell'imponibile siano state rispettate, e non si può dire, quindi,

che, nella sostanza, venga ad esserle precluso qualsiasi sindacato nel

merito. Neppure è, esatto, poi, che l'art. 27 del decreto, prevedendo

il ricorso alla commissione arbitrale violi l'art. 102 della

Costituzione. Questa norma, infatti, vieta che lo Stato, nel proprio

ordinamento, istituisca "giudici straordinari o giudici speciali", ma

non esclude che possa attribuire alle pronunce dei giudici di altri

ordinamenti effetti nel diritto statuale. Con l'art. 27 dell'impugnato

decreto, in realtà, non si è fatto che riconoscere, nel limitato

settore dei contributi, quanto è sempre avvenuto nei rapporti tra le

Comunità israelitiche e i loro appartenenti, le cui controversie non

vengono portate alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria,

ma sono risolte, in sede interna, confessionale e riservata, da arbitri

nominati dalle parti.

Riguardo, infine, al contrasto con l'art. 53 Cost., la difesa della

Comunità obietta che la capacità contributiva degli ebrei non è

alterata per il fatto che essi sono tenuti a versare alle Comunità i

contributi in questione, essendo del tutto ragionevole che il

cittadino, oltre a pagare le imposte dovute allo Stato, finanzi con i

propri contributi le organizzazioni particolari di cui faccia parte.

Tanto più, poi, quando da queste - come nel caso - possa recedere,

sottraendosi alla contribuzione, senza perciò subire alcuna

conseguenza sfavorevole nel diritto dello Stato. Né va taciuto che

l'art. 6 delle regole statutarie (obbligatorie nell'ambito delle

Comunità, e in forza dell'art. 8, secondo comma, Cost. efficaci anche

nel diritto statuale), approvate nel su citato Congresso del 1968,

proprio all'art. 53 della Costituzione fa richiamo nello stabilire che

le Giunte delle Comunità, nella determinazione delle aliquote dei

contributi in questione (in applicazione degli artt. 24 e 25 del r.d.

n. 1731 del 1930), devono attenersi al criterio di progressività.

Dal canto suo, nell'atto d'intervento, l'Avvocatura dello Stato

chiede che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o

quanto meno infondate, facendo proprie le argomentazioni svolte dalla

difesa della Comunità. In aggiunta a tali argomentazioni, tuttavia,

nell'escludere che le impugnate disposizioni del r.d. n. 1731 del 1930

violino l'art. 53 Cost., la difesa del Presidente del Consiglio

contesta che, riguardo ad esse, possa porsi il problema di disparità

di trattamento, sotto il profilo del carico fiscale, prospettato

nell'ordinanza di rinvio. E ciò in base alla considerazione che il

sindacato di legittimità costituzionale, sulla entità comparativa

dell'imposizione in rapporto alla capacità contributiva, dovrebbe

esercitarsi con riferimento ad un determinato tributo, e non con

riguardo a tributi diversi e comunque eterogenei, come nel caso in

questione, che concerne una prestazione speciale, dovuta da persone,

che rivestono una determinata qualità, ad enti di carattere religioso,

che istituiscono tale contributo in relazione all'espletamento di

determinati servizi.

3. - Fissata, per la discussione della causa, l'udienza del 24

gennaio 1984, sia il Meir che la Comunità israelitica hanno

presentato memorie.

La difesa del Meir premette che il r.d. n. 1731 fu emanato in base

alla delega legislativa, di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1929,

n. 1159, con la quale si conferì al Governo la facoltà di procedere

alla revisione della preesistente disciplina dei culti acattolici, e

che la normativa con il decreto stesso introdotta fu ispirata,

essenzialmente, all'intento di riconoscere, per i culti acattolici

dotati di maggior capacità di pressione politica (quello ebraico e

quello valdese), posizioni di privilegio analoghe in definitiva a

quelle che, con il Concordato appena concluso, erano state riconosciute

alla Chiesa cattolica. Passando, poi, a trattare delle questioni

relative ai contributi previsti nelle norme impugnate a carico degli

appartenenti alle Comunità israelitiche, sottolinea che, in virtù di

espresse disposizioni sia della legge del 1930 (artt. 18 e 29) che del

regolamento del 1931 (artt. 51 e 78), le delibere degli organi delle

Comunità circa i contributi in questione, acquistano efficacia

esecutoria nei confronti del soggetto che ne è colpito, attraverso

atti della pubblica autorità statale (Ministro dell'interno,

prefetto); e che la riscossione dei contributi affidata all'esattore

delle imposte dirette, ha luogo "con le forme e i privilegi stabiliti

per la riscossione delle tasse comunali". Ciò conferma che, nella

specie, ci si trova di fronte ad una vera imposizione tributaria,

diretta e personale, inesistente per la generalità dei cittadini,

connessa automaticamente ed esclusivamente all'appartenenza alla

religione ebraica, e perciò lesiva del principio, proclamato dall'art.

3 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini sono eguali davanti

alla legge senza distinzione di razza o di religione. I contributi

colpiscono, infatti, per la sua "appartenenza di diritto alla

Comunità", sancita dall'art. 4 del r.d. n. 1731, chiunque, ebreo di

nascita, o che comunque (con la circoncisione se maschio o il bagno

rituale se femmina) abbia abbracciato la religione giudaica, risieda

nel suo territorio. L'unico strumento previsto (art. 5) per sottrarsi

a tale posizione di appartenenza, e quindi ai rapporti giuridici

connessi, è la dichiarazione di abiura (a cui nessun cittadino può

essere costretto), con la perdita di tutti i diritti religiosi.

Anche la violazione dell'art. 53, comma primo, Cost., sarebbe

palese, ove si consideri che in base ad esso la imposizione di tributi

può essere motivata soltanto dalla necessità - valutata dal

legislatore in piena autonomia - di fronteggiare le spese pubbliche, e

non per far fronte alle spese di "corpi morali", come le Comunità

israelitiche (art. 1 del r.d. n. 1731), "che provvedono al

soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti".

Del pari evidenti sarebbero le violazioni degli artt. 2 e 18,

nonché 23, 24 e 102 Cost.. Tuttavia, oltre a quelle sottoposte alla

Corte costituzionale con l'ordinanza di rinvio, secondo la difesa del

Meir altre questioni, già da essa sollevate innanzi al pretore, sulla

legittimità costituzionale dell'intera normativa del decreto del 1930,

in riferimento, oltre che agli artt. 2 e 3, agli artt. 1, 7, 8, 19 e 20

Cost., ma dal pretore - nonostante la stretta connessione di esse, e

particolarmente di alcune, con quelle da lui sollevate - non ritenute

meritevoli di esame, dovrebbero essere considerate in questa sede.

Invero - si osserva nella memoria - mentre l'art. 1 Cost.

stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, con il decreto

impugnato la sovranità viene invece delegata ad un ordinamento

intermedio che, pur legittimo nell'idea della pluralità degli

ordinamenti giuridici, può togliere e toglie alcune attribuzioni

(rituali, religiose, sepoltura, ecc.) che né altri ordinamenti

intermedi né l'ordinamento statale possono assicurare, sia pure per

concorso e in via alternativa o sostitutiva.

A sua volta, l'art. 7 Cost., con lo statuire che lo Stato e la

Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani, considera la Chiesa un contraente esterno, laddove, nel

decreto in questione, le Comunità israelitiche traggono la loro

esistenza non dallo Stato italiano come contraente esterno, ma dallo

Stato italiano come contenente, e ricavano soltanto alcuni poteri

derivati di egemonia su alcuni cittadini. Al tempo stesso,

l'aggregazione automatica di questi, in forza della contestata legge,

in quanto si presume professino la stessa fede religiosa, è in palese

contrasto con il principio dell'art. 19 Cost., secondo il quale tutti

hanno diritto di professare la propria fede religiosa, in forma

associata, oltre che individuale, ma liberamente. Inoltre il

principio, proclamato dall'art. 20 Cost., per cui "il carattere

ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od

istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni

legislative", va inteso anche nel senso che la tutela, che esso

prevede, è accordata all'associazione, all'insieme dei credenti

considerati "uno per tutti e tutti per uno", e non - come nel caso -

all'istituzione (corpo morale) che, per sua definizione, è un soggetto

diverso ed autonomo rispetto ai singoli aderenti.

Secondo la difesa del Meir, anche gli artt. 76 e 113 della

Costituzione dovrebbero ritenersi violati: il primo, perché in effetti

viene rimesso agli organi dell'apparato religioso ebraico, ai vari

livelli, di sancire le norme di carattere legislativo per la

determinazione dei criteri da seguire nella imposizione dei contributi;

il secondo, in quanto, contro le decisioni degli organi delle

Comunità, a cui i contribuenti possono far ricorso, l'azione

giudiziaria è ammessa nei soli casi di violazione di legge. Ma la

questione di fondo, nella problematica giuridica delle Comunità

israelitiche, secondo la difesa del Meir, sta nella violazione - che

inficia alle radici tutta la legge del 1930 - dell'art. 8 della

Costituzione. È la stessa esistenza di un ordinamento giuridico

particolare sancito con legge dello Stato per gli appartenenti ad un

determinato culto religioso, indipendentemente dagli aspetti

particolari che il conflitto con le singole norme della Costituzione

può assumere, ad essere contrario alla Costituzione. "Tutte le

confessioni religiose" - è sancito infatti nell'art. 8 Cost. - "sono

egualmente libere davanti alla legge". E "le confessioni religiose

diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri

statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico

italiano". Secondo tale norma, perciò, una competenza dello Stato

italiano di inserirsi nella regolamentazione degli statuti

organizzativi delle confessioni religiose acattoliche non è prevista

né consentita. In netto contrasto con tali principi l'ebraismo, per

effetto del decreto del 1930, è invece l'unica religione, il cui

statuto risulta interamente regolato da una legge dello Stato.

Il fatto che il giudice a quo non abbia motivato i dubbi di

costituzionalità da lui espressi anche sul contrasto della normativa

impugnata con l'art. 8 Cost., non significa che la materia sia

sottratta all'esame della Corte costituzionale. Tutte le norme

scrutinate nell'ordinanza di rimessione, infatti, presuppongono la

violazione dell'art. 8 Cost., giacché appartengono a un corpo di leggi

che, non derivando da autoregolamentazione - come vuole l'art. 8 Cost.

- ma essendo regolamentato d'imperio - come l'art. 8 Cost., esclude -

deve, nella sua interezza, ritenersi estraneo e contrario alla

Costituzione.

Del resto, che si tratti di norme da ritenersi da tempo "superate",

sarebbe confermato anche dai dibattiti svoltisi nello stesso Congresso

straordinario delle Comunità israelitiche italiane tenutosi a Roma il

29 aprile 1968, da successive deliberazioni (del 1978) e da altre

"decisioni separate" (fra cui quella del 22 maggio 1979 della Comunità

israelitica di Livorno). Dai riferimenti pubblicati in proposito si

desume, infatti, che soltanto la rigorosa opposizione della Comunità

di Roma alle prospettate innovazioni ha consentito il persistere della

denunciata illegittimità costituzionale. Eliminata la quale, anche il

problema della contribuzione da parte degli appartenenti alle Comunità

israelitiche potrebbe essere agevolmente risolto sul piano della

normativa interna all'associazione, e quindi su base privatistica.

4. - Per la dichiarazione di inammissibilità, in via principale,

o, in subordine, di infondatezza, delle sollevate questioni, insiste

invece, nella sua memoria, la difesa della Comunità israelitica.

Innanzi tutto vien ribadita la tesi, già esposta nell'atto di

costituzione in giudizio, della irrilevanza delle questioni stesse per

il pregiudiziale, e nel procedimento a quo decisivo, difetto di

giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria ordinaria. Passando

all'esame del merito, vengono ricordati, nelle loro principali

caratteristiche, i diversi ordinamenti delle Comunità israelitiche

dell'Italia pre e postunitaria, e le diverse leggi succedutesi in

materia nei vari Stati della penisola prima, e nel Regno d'Italia poi.

Si sottolinea come, già nel secolo scorso, le Comunità, mentre in

alcune regioni erano organizzate come associazioni volontarie, in gran

parte del territorio nazionale erano ritenute corporazioni necessarie,

fornite di potere di imposizione sui propri aderenti. Dati questi

precedenti, la legislazione del 1930 costituì un notevole sforzo per

nazionalizzare il sistema dei rapporti delle Comunità, fra di loro,

con gli appartenenti, e con lo Stato. Ciò premesso, la difesa della

Comunità ritiene opportuno porsi pregiudizialmente il problema - pur

non avendo il pretore sollevato alcuna questione in tal senso - di un

possibile contrasto della legge del 1930, nel suo complesso, in quanto

contiene lo statuto civile della confessione ebraica, con l'art. 8,

secondo comma, della Costituzione, che la formulazione delle norme

statutarie rimette invece all'autonomia delle stesse confessioni

religiose. In proposito osserva che sarebbe sicuramente in errore chi

pensasse che un tale contrasto sussista. L'art. 8, secondo comma,

Cost., contiene, infatti, una norma sulle fonti, che ha privato il

legislatore statale a partire dal 1 gennaio 1948 (entrata in vigore

della Costituzione) della competenza a deliberare unilateralmente gli

statuti delle confessioni religiose. Ma detta norma non infirma la

validità delle leggi entrate in vigore in precedenza, e fra queste del

r.d. n. 1731 del 1930. Assorbente, al riguardo, è, peraltro, la

considerazione che tale legge, già "accettata" nel Congresso delle

Comunità israelitiche italiane del 1956, è stata recepita dalle

Comunità nel Congresso del 1968 (anche se con qualche modifica, che

nella presente controversia tuttavia non rileva) come statuto interno.

Riguardo poi alle questioni sollevate con l'ordinanza di rinvio,

nella memoria della Comunità si ribadisce anzitutto che

l'"appartenenza di diritto alla Comunità" degli ebrei residenti

nell'ambito territoriale proprio dell'ente, sancita dall'art. 4 del

r.d. n. 1731 del 1930, non è in contrasto con il principio, stabilito

dall'art. 3 Cost., della eguaglianza dei cittadini senza distinzione

di religione, razza, ecc.. Gli ebrei, infatti, con l'appartenere di

diritto alle Comunità in quanto nati da donna ebrea, non soffrono una

discriminazione nei confronti degli altri cittadini appartenenti ad

altre confessioni religiose. Il riconoscimento civile di tale norma

confessionale, effettuato esplicitamente dalla legge, avrebbe luogo

anche se la norma statuale non esistesse, in forza delle disposizioni

interne che disciplinano la confessione israelitica e che avrebbero

effetto civile tutte le volte in cui si trattasse di stabilire,

nell'ordinamento statuale, l'appartenenza confessionale di una persona.

Inoltre, l'appartenenza degli ebrei alla Comunità, sancita

dall'art. 4 della legge in questione, non è "obbligatoria", perché

l'iscritto, a norma del successivo art. 5, può recedere; e non incide,

di per sé, su una posizione di carattere religioso, sull'essere, o

non, ebreo, bensì sulla possibilità di conseguire i vantaggi che da

tale appartenenza derivano: vantaggi di carattere temporale

(assistenza, beneficenza, istruzione, ecc.) connessi agli oneri

costituiti principalmente dai contributi previsti dalla stessa legge.

Recedendo dalla Comunità, l'ebreo perde oneri e vantaggi, ma ciò non

esclude che possa essere considerato sempre ebreo. E se è vero,

sempre per quanto riguarda il recesso dalla Comunità, che nell'ambito

del diritto di libertà religiosa, garantito dall'art. 19 Cost., è

protetto anche l'interesse a non essere tenuti a fare alcuna

professione di fede, va tenuto presente che la dichiarazione di cui

all'art. 5 del decreto, non è una dichiarazione di fede. Né è privo

di importanza, comunque, il fatto che tale dichiarazione, come si è

osservato in dottrina, non è resa nella sfera propria dell'ordinamento

dello Stato, avanti ad una autorità di questo, ma in sede

confessionale; sicché, anche quando avesse come contenuto una

professione di fede, sia pure in negativo, avrebbe luogo all'interno di

un ordinamento diverso da quello statale, e nel quale quindi è

ammissibile che gli appartenenti rendano dichiarazioni attinenti alla

propria fede religiosa. Mentre va ricordato che anche il nostro

ordinamento, se non può pretendere dai singoli dichiarazioni di fede

religiosa o simili, può invece prevedere, come prevede, che

dichiarazioni riguardanti la propria coscienza religiosa e morale siano

rese tutte le volte in cui il dichiarante persegua il fine di essere

esonerato dall'adempimento di un dovere, come nei casi delle obiezioni

di coscienza al servizio militare e in materia di aborto. Non fondata,

perciò, deve ritenersi la tesi che, secondo il nostro ordinamento,

sarebbe ammissibile solo un allontanamento tacito dalle Comunità.

Senza dire che anche questa materia del recesso, in sede di nuovo

statuto o di intesa con lo Stato (come previsto dall'art. 8, secondo e

terzo comma, Cost.), potrà essere regolata diversamente.

Nella memoria della Comunità si insiste, inoltre, nell'affermare

che l'appartenenza di diritto degli ebrei alla Comunità, sancita

dall'art. 4 della legge in questione, non comporta violazione del

principio della libertà di associazione proclamato dall'art. 18 Cost..

In proposito sarebbe decisivo il rilievo che le Comunità israelitiche

non sono associazioni ma istituzioni, cui si aggiunge quello che la

libertà di recesso (dall'art. 5 riconosciuta agli appartenenti alle

Comunità), si pone in netta e incompatibile antitesi con l'esistenza

di un vincolo di carattere associativo. D'altra parte, il r.d. n.

1731 del 1930 non vieta certo agli ebrei di costituire associazioni

confessionali fuori dell'ambito delle Comunità, recedendo o non dalle

stesse.

Infine, anche sulle questioni più strettamente attinenti al

sistema dei contributi previsto dalle disposizioni impugnate, vengono

ulteriormente illustrate, con citazioni della giurisprudenza di questa

Corte, le deduzioni già svolte nell'atto di costituzione in giudizio.

5. - Alla pubblica udienza del 24 gennaio 1984, dopo la relazione

del Giudice Antonino De Stefano, l'avv. Dario Di Gravio, per il sig.

Meir, ha insistito per la fondatezza, non solo delle questioni

sollevate dal giudice a quo, ma, preliminarmente, della questione,

dalla stessa difesa riproposta innanzi a questa Corte, della

legittimità costituzionale dell'intera normativa dettata dal r.d. n.

1731 del 1930, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della

Costituzione. L'avvocato Massimo Severo Giannini, per la Comunità

israelitica di Roma, ha, invece, insistito per la inammissibilità, per

difetto di rilevanza, delle sollevate questioni, deducendo che ciò che

si chiede all'adito pretore, è oggetto di giudizio di cognizione in

tema di status; per cui, anche nella ipotesi che la Corte dichiarasse

la illegittimità costituzionale delle denunciate norme, il giudice a

quo, in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., non potrebbe

soddisfare la richiesta del ricorrente. In subordine, ha chiesto che

la Corte dichiari la infondatezza delle questioni sottoposte al suo

esame. Infine, l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente

del Consiglio dei ministri, ha insistito per la inammissibilità, per

difetto di rilevanza, o in ogni caso per inadeguata motivazione della

stessa, delle sollevate questioni, e in subordine, per la loro

infondatezza. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 16 maggio 1979, ha

deferito a questa Corte la questione di legittimità costituzionale,

nei termini esposti in narrativa, degli artt. 1, 4, 5, 15 lett. c), 24,

25, 26, 27, 28, 29 e 30 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731,

"singolarmente considerati, nonché in rapporto al sistema normativo da

essi derivante", per contrasto con gli artt. 3, 2 e 18, 23, 24 e 102,

53 della Costituzione.

Il menzionato decreto detta norme sulle Comunità israelitiche e

sulla Unione delle Comunità medesime. L'art. 1 definisce le Comunità

israelitiche "corpi morali che provvedono al soddisfacimento dei

bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni

ebraiche"; in relazione a tale finalità ne specifica, al secondo

comma, i compiti. Per l'art. 4 "appartengono di diritto alla Comunità

tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa". Il

successivo art. 5 dispone che "cessa di far parte della Comunità chi

passa ad un'altra religione o dichiara di non voler più essere

considerato israelita agli effetti del presente decreto"; colui che

cessa di far parte della Comunità perde il diritto di valersi delle

istituzioni israelitiche, e in particolare perde il diritto a

prestazioni di atti rituali ed alla sepoltura nei cimiteri israelitici.

Gli altri articoli denunciati (15, lett. c e da 24 a 30) disciplinano

il potere impositivo attribuito alla Comunità, prevedendo la

determinazione di un contributo annuo, cui sono tenuti tutti gli

appartenenti alla Comunità in ragione del rispettivo reddito

complessivo. Il Consiglio della Comunità fissa, anno per anno,

l'aliquota del contributo, mentre spettano alla Giunta la valutazione

del reddito complessivo di ciascun contribuente, la determinazione del

reddito imponibile e del contributo, la formazione della matricola dei

contribuenti. Il ruolo dei contribuenti è reso esecutorio dal

prefetto; e la riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha luogo

"con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle

tasse comunali". Contro la determinazione dell'imponibile fatta dalla

Giunta, il contribuente può presentare ricorso al Consiglio della

Comunità, e contro la decisione del Consiglio è ammesso il ricorso ad

una commissione arbitrale; avverso la decisione di quest'ultima non è

ammesso alcun gravame, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei

soli casi di violazione di legge.

2. - Tanto la difesa della Comunità israelitica di Roma quanto

l'Avvocatura dello Stato hanno eccepito, innanzi a questa Corte, la

inammissibilità della sollevata questione, per la sua irrilevanza nel

procedimento di provenienza, instaurato con ricorso prodotto ai sensi

dell'art. 700 c.p.c.. Si deduce all'uopo che il ricorso verte sulla

richiesta di sospensione di un provvedimento (iscrizione del

ricorrente nella matricola dei contribuenti della Comunità) di

carattere amministrativo, data la riconosciuta natura di enti pubblici

delle Comunità israelitiche; poiché tale sospensione non è

consentita, per il divieto posto all'autorità giudiziaria ordinaria

dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,

sull'abolizione del contenzioso amministrativo, l'adito pretore avrebbe

dovuto senz'altro dichiarare il proprio difetto di giurisdizione,

eccepito, del resto, anche nel giudizio a quo dalla resistente

Comunità. Si sottolinea, inoltre, che se anche venissero meno, per

effetto della pronuncia deferita a questa Corte, le norme di relazione

dettate dal r.d. n. 1731 del 1930 per disciplinare il rapporto fra le

Comunità e i loro appartenenti, resterebbero pur sempre in vigore le

norme di organizzazione, e perciò la qualificazione pubblicistica

degli enti suddetti, con il conseguente permanere del difetto di

giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sugli atti da questi

compiuti, fra cui, appunto, la formazione del ruolo dei contribuenti.

In proposito, deve considerarsi che il giudice a quo non ha mancato

di pronunciarsi sull'eccezione medesima, mossa anche nel procedimento

di provenienza, respingendola e affermando la propria giurisdizione.

L'ordinanza di rimessione ampiamente motiva sul punto, precisando, nel

tracciare l'ambito della controversia, che il ricorrente non contesta

la entità del tributo che gli si è imposto di pagare, né la

legittimità dell'imposizione, ma deduce la illegittimità del sistema

normativo che disciplina le Comunità israelitiche. Sostanzialmente il

provvedimento cautelare atipico richiesto è diretto ad escludere

l'effetto giuridico dell'automatica appartenenza del cittadino

israelita alla Comunità, per cui appare evidente - si afferma - la

pregiudizialità e quindi la rilevanza della sollevata questione.

L'eccezione va dunque respinta, non essendo sindacabile, in sede di

giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la sussistenza dei

presupposti attinenti alla giurisdizione del giudice a quo, allorquando

su di essi quest'ultimo si sia espressamente pronunciato (cfr. sentenza

di questa Corte n. 131 del 1976).

3. - La difesa del ricorrente Meir ripropone alla Corte la

questione di legittimità costituzionale, già inutilmente prospettata

al giudice a quo, di tutto il r.d. n. 1731 del 1930, per contrasto con

gli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. Insiste

sopratutto sulla incompatibilità della legge, nella sua globalità,

con il comma secondo dell'art. 8 della Costituzione, che riserva

all'autonomia delle confessioni religiose diverse dalla cattolica,

l'adozione dei propri statuti; lo statuto della confessione ebraica,

invece, è interamente dettato dallo Stato con la denunciata legge,

ogni norma della quale, perciò, presuppone la violazione dell'invocato

parametro costituzionale.

La richiesta della parte non può essere accolta. Secondo quanto

affermato da costante giurisprudenza della Corte (da ultimo sentenze n.

122 del 1976 e n. 27 del 1978) il giudizio incidentale di legittimità

costituzionale va contenuto nei limiti fissati dall'ordinanza di

rimessione, e non può venir esteso ad altre questioni proposte dalle

parti.

4. - La Corte prende quindi in esame la questione di legittimità

costituzionale che le è stata deferita dal pretore di Roma, e che si

articola in vari profili, come agevolmente si desume dalla motivazione

dell'ordinanza di rinvio. Pregiudiziale, peraltro, nell'ordine di

trattazione, appare il dubbio che investe il denunciato art. 4 del r.d.

n. 1731, a seguito del raffronto che nell'ordinanza viene condotto con

gli artt, 2, 3 e 18 della Costituzione. Premesso che la richiesta del

ricorrente - come innanzi ricordato - è considerata dal giudice a quo

siccome intesa ad ottenere un provvedimento cautelare "diretto ad

escludere l'effetto giuridico dell'automatica appartenenza del

cittadino israelita alla Comunità", lo stesso giudice rileva che

"occorre in primo luogo verificare sul terreno della legittimità

costituzionale se l'appartenenza del cittadino ebreo di diritto alla

Comunità violi o meno norme e principi della Costituzione"; al qual

fine deduce appunto il contrasto del citato art. 4 sia con l'art. 3,

che con gli artt. 2 e 18 della Costituzione.

5. - Nei termini anzidetti la questione è fondata.

Giova ricordare che, anteriormente all'emanazione del r. d. n. 1731

del 1930, la disciplina del culto israelitico in Italia era diversa

secondo le diverse regioni, corrispondenti agli ex Stati pre-unitari; e

talvolta era diversa anche nell'ambito di una stessa regione. La legge

sarda 4 luglio 1857, n. 2325 (c.d. legge Rattazzi), operante in

Piemonte ed in Liguria, ed estesa, all'atto della unificazione,

all'Emilia ed alle Marche, disciplinava le Università israelitiche

come persone giuridiche pubbliche, necessariamente costituite da tutti

gl'israeliti domiciliati nella loro circoscrizione, fornite del potere

d'imposizione su di essi, e integralmente regolate, nella loro

organizzazione e nelle loro funzioni, dal diritto dello Stato, secondo

lo schema della legge comunale dell'epoca. Anche in Toscana, nel

Veneto, nella provincia di Mantova, nonché nelle province annesse dopo

la guerra 1915-18, continuando ad applicarsi ivi le preesistenti

disposizioni, le Università israelitiche avevano natura di

corporazioni pubbliche necessarie, con il potere d'imporre ai loro

membri speciali tributi; ma, a differenza di quelle che formavano

oggetto della legge sarda, erano dotate di autonomia organizzativa, in

quanto le leggi che le disciplinavano rinviavano ai rispettivi statuti

per il regolamento della loro struttura e per l'esercizio delle loro

attribuzioni. Infine, in altre località (come, ad esempio, Roma,

Napoli e Milano), le organizzazioni israelitiche, operando nell'ambito

del diritto comune, erano costituite in associazioni volontarie, dotate

o meno di personalità giuridica, che provvedevano alle spese del culto

con le volontarie contribuzioni dei loro aderenti. Le varie comunità,

obbligatorie e volontarie, tra loro assolutamente autonome e

indipendenti, avevano poi dato vita ad un Consorzio volontario, sul

piano nazionale, per la difesa e la cura dei comuni interessi.

Con il r.d. n. 1731 del 1930, avente forza di legge in virtù della

"facoltà di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i

culti acattolici", conferita al Governo dall'art. 14 della legge 24

giugno 1929, n. 1159, sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato,

s'intese apprestare un ordinamento uniforme per le Comunità

israelitiche di tutta l'Italia, e federarle in una Unione obbligatoria.

Nella relazione allo schema del decreto si legge, infatti, che esso

"procede alla unificazione della legislazione sulle Università

israelitiche, stabilendo per esse un ordinamento ed un sistema uniforme

di controllo, ciò che risponde all'indirizzo del moderno diritto

pubblico, che vuole sottoposte all'autorità dello Stato, ed

opportunamente vigilate, tutte le forme di attività, specie quelle a

base collettiva". Si legge, ancora, che "il tipo di ordinamento

prescelto si foggia essenzialmente su quello della legge sarda del

1857, che regola le Università israelitiche con criteri di

compiutezza, a un dipresso come la legge comunale e provinciale regola

i Comuni, non essendosi creduto di adottare il sistema austriaco,

vigente nelle nuove province, che, limitandosi alle norme fondamentali,

lascia largo campo all'autonomia delle Comunità, cui impone di farsi

uno statuto". Si rilevò, allora, in dottrina, che "le Comunità

israelitiche non solo appariscono corporazioni di diritto pubblico, in

quanto hanno carattere territoriale e sono sottoposte a vigilanza e

tutela, ma anche in quanto esercitano poteri d'impero, sono di

creazione statale, sono regolate interamente da una legge dello Stato,

la quale ha fissato gli scopi, gli organi, la costituzione e

l'amministrazione delle Comunità": concretandosi, così, una sorta di

"costituzione civile" di una confessione religiosa ad opera del

legislatore statale; un "esempio, forse unico nel nostro ordinamento

giuridico, di statuto di confessione religiosa formato ed emanato dallo

Stato".

6. - Fondamentale, nella nuova disciplina, ed in perfetta coerenza

con lo spirito che tutta la permea, appare il precetto dell'art. 4, che

ben può dirsi costituisca un caposaldo della rigida struttura dettata

dal legislatore statale per le Comunità israelitiche. In proposito,

la già citata relazione afferma che si è riconosciuto alle singole

Comunità "carattere di necessarietà, nel senso che di esse devono far

parte tutti gli israeliti del luogo". "Il principio accolto" - viene

ancora ribadito - "è che non è possibile pretendere, agli effetti

civili, di essere israelita, ma di non voler appartenere alla

Comunità, rifiutando così il proprio contributo finanziario

all'organo riconosciuto, che rappresenta l'interesse superiore della

collettività".

Già autorevole dottrina, subito dopo l'emanazione del decreto,

non aveva dubbi nell'affermare che "gli ebrei appartengono

obbligatoriamente, col fatto stesso di avere la residenza legale nel

territorio di una Comunità israelitica, alla Comunità stessa". Di

appartenenza "necessaria", "automatica", che consegue "ipso iure" alla

qualità di israelita ed alla sua residenza nel territorio della

Comunità, parla la successiva dottrina, con una interpretazione della

norma che può dirsi pressoché costante, e che s'identifica con quella

accolta dal giudice a quo, il quale denuncia l'art. 4 appunto perché

statuisce la "coattiva partecipazione" dell'israelita alla Comunità.

Che poi l'"appartenenza di diritto" valga - secondo rilevato in

dottrina - a tutelare il "diritto all'appartenenza", e cioè il

diritto, non soggetto a valutazioni discrezionali da parte della

Comunità, dell'israelita "a partecipare ad un complesso di beni e di

servizi espresso dalla Comunità", non comporta certo che siffatta

tutela possa venir realizzata unicamente mediante l'appartenenza

"coattiva"; e d'altro canto ovviamente non esclude che "il diritto"

medesimo venga incondizionatamente riconosciuto, verificandosene i

presupposti, a chi abbia manifestato la volontà di esercitarlo.

Il decreto del 1930 non indica chi debba considerarsi "israelita",

e quindi destinatario del precetto dell'art. 4. Anche a questo

riguardo si ha una interpretazione largamente prevalente, nel senso che

il legislatore rinvii, per tale determinazione, alle norme ed alle

tradizioni ebraiche, secondo le quali è ebreo chiunque sia nato da

madre ebrea, o sia stato accolto nell'ebraismo con i prescritti atti

rituali.

7. - Alla luce di quanto precede, palese è il contrasto della

norma in esame con il fondamentale principio sancito dall'art. 3 della

Costituzione, che assevera l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti

alla legge, "senza distinzione", fra l'altro, "di razza" e "di

religione". Nel denunciato art. 4, invece, assumono essenziale rilievo

appunto le caratteristiche religiose ed etniche, che confluiscono nella

qualificazione di "israelita"; si concreta così una disparità di

trattamento tra i cittadini, che tale qualità, d'ordine

etnico-religioso, rivestano, e che, a cagione di essa, sono

automaticamente ascritti alla Comunità israelitica, divenendo così

obbligatoriamente destinatari degli effetti che da tale appartenenza

discendono, anche nell'ordinamento statuale, e tutti gli altri

cittadini, cui la norma stessa non si applica.

A sostegno dell'infondatezza della questione la difesa della

Comunità e l'Avvocatura dello Stato si richiamano alla possibilità di

recesso dalla Comunità, prevista dal successivo art. 5 dello stesso

decreto. In altri termini, la necessaria, automatica appartenenza non

violerebbe il precetto dell'art. 3 della Costituzione, perché sarebbe

consentito, a chi lo volesse, di "uscire" dalla Comunità con il

passaggio ad altra religione o con la dissociazione. Ma è agevole

replicare, in contrario, che la facoltà del "distacco" appare soltanto

come un rimedio ex post ad una situazione che nel suo stesso

realizzarsi già si pone in insanabile contrasto con il ricordato

fondamentale principio dell'art. 3 della Costituzione.

8. - Violati dal denunciato art. 4 appaiono anche gli altri

parametri costituzionali (artt. 2 e 18), indicati dal giudice a quo.

La Corte ha già affermato (sentenza n. 69 del 1962) che il

precetto costituzionale contenuto nell'art. 18 deve essere

interpretato nel contesto storico che l'ha visto nascere e che porta a

considerare, della proclamata libertà di associazione, non soltanto

l'aspetto che è stato definito "positivo", ma anche l'altro

"negativo", quello che si risolve nella libertà di non associarsi "che

dové apparire al Costituente non meno essenziale dell'altra dopo un

periodo nel quale la politica legislativa di un regime totalitario

aveva mirato a inquadrare i fenomeni associativi nell'ambito di

strutture pubblicistiche e sotto il controllo dello Stato". Periodo a

cui appunto risale la normativa adesso sottoposta alla pronuncia della

Corte. La stessa sentenza prosegue affermando che "la libertà di non

associarsi si deve ritenere violata tutte le volte in cui, costringendo

gli appartenenti a un gruppo o a una categoria, ad associarsi tra di

loro, si violi un diritto o una libertà o un principio

costituzionalmente garantito": quale, appunto, nella fattispecie ora

in esame, il principio garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Non è qui necessario prendere posizione sulla natura "associativa"

o "istituzionale" delle Comunità israelitiche, perché la "libertà di

adesione", nei suoi aspetti ("positivo" e "negativo") dianzi indicati,

va tutelata, come "diritto inviolabile", nei confronti non solo delle

associazioni, ma anche di quelle "formazioni sociali", cui fa

riferimento l'art. 2 della Costituzione, e tra le quali si possono

ritenere comprese anche le confessioni religiose. Libertà di aderire

e di non aderire che, per quanto specificamente concerne l'appartenenza

alle strutture di una confessione religiosa, negli aspetti che rilevano

nell'ordinamento dello Stato, affonda le sue radici in quella "libertà

di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di

opinione in materia religiosa" (sentenza n. 117 del 1979), che è

garantita dall'art. 19 della Costituzione, e che va annoverata

anch'essa tra i "diritti inviolabili dell'uomo" (sentenza n. 14 del

1973).

L'obbligatoria appartenenza alla Comunità di un soggetto, per il

solo fatto di essere "israelita" e di risiedere nel "territorio" di

pertinenza della Comunità medesima, senza che l'appartenenza sia

accompagnata da alcuna manifestazione di volontà in tal senso, viola

appunto quella "libertà di adesione", che è tutelata dagli artt. 2 e

18 della Costituzione.

9. - Conclusivamente, per le su esposte considerazioni, dichiarata

la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d n. 1731 del

1930, per violazione degli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione.

Per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale

dell'art. 4, rimane assorbita, in punto di rilevanza, la denuncia degli

altri articoli del r.d. n. 1731. Il giudice, infatti, venuta meno la

norma che dispone l'automatica appartenenza, potrà pronunciarsi sul

richiesto provvedimento cautelare, "diretto ad escludere l'effetto

giuridico dell'automatica appartenenza del cittadino israelita alla

Comunità", senza dover applicare nel giudizio a quo le altre norme,

oggetto anch'esse della sollevata questione di legittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d. 30

ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla

Unione delle Comunità medesime).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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