Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1975 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 508

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 maggio 1973 dal pretore di

Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Alfaioli Elio ed

altri, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal giudice istruttore del

tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Giardino Renzo

ed altri, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale iniziato a carico di

trentasette dipendenti della s.p.a. Laterizi Certaldese, per avere

occupato i locali della azienda, il pretore di Castelfiorentino, con

ordinanza 11 maggio 1973, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4,

primo comma, 40 e 41 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 508 del codice penale.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Cassazione, il pretore

assume che, dovendosi considerare tuttora vigente tale disposizione,

non potrebbe essere seguito l'orientamento di altri giudici di merito

che, ritenendola, invece, implicitamente abrogata dai nuovi principii

costituzionali, applicano alla relativa fattispecie la discriminante

dell'esercizio del diritto di sciopero o altre norme incriminatrici,

come quelle sulla violenza privata (art. 620 segg. cod. pen.) e

sull'invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.).

Ammette, per altro, che un trattamento penale del genere ora

indicato offrirebbe un'adeguata tutela ai diritti di proprietà e di

libertà, la cui garanzia costituzionale non potrebbe prevalere su

quella del diritto di sciopero, nel cui esercizio, fino a che non ne

saranno precisati con legge gli esatti confini, dovrebbero confluire

tutte le sue manifestazioni.

Sulla violazione dell'art. 40 Cost. osserva, in particolare, che i

fatti di occupazione difficilmente potrebbero essere valutati, in

pratica, prescindendo dalle motivazioni di carattere sindacale o

connesse con l'esercizio di sciopero. Individua, poi, la principale

ratio della norma denunziata nell'intento di impedire la turbativa

dello svolgimento del lavoro quale fattore dell'economia nazionale; ed

afferma che la Costituzione avrebbe capovolto il rapporto

precedentemente esistente tra il bene dell'economia nazionale e quello

dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

Riconosce, infine, che l'occupazione di locali aziendali, pur non

facendo venir meno la destinazione economica dei medesimi, inciderebbe

sulla regolarità del ciclo produttivo e sulla sua ripresa. Tale

anormale svolgimento sarebbe, però, uno dei possibili momenti della

dialettica tra l'attività di disposizione dell'organizzazione

produttiva e quella sindacale a tutela del lavoro, nella quale si

risolverebbero comportamenti vietati dalla censurata disposizione. La

quale, perciò, contrasterebbe anche con gli altri due precetti

costituzionali sul diritto al lavoro e sul limite dell'utilità sociale

posto alla libertà di iniziativa economica.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale del primo

comma del medesimo art. 508 cod. pen., "limitatamente alla parte che

punisce l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda agricola o

industriale", con esclusione della condotta consistente nel disporre di

macchine altrui, è stata promossa, in riferimento agli artt. 3 e 40

Cost., con ordinanza 19 giugno 1973, dal giudice istruttore del

tribunale di Biella, nel procedimento penale a carico di Renzo Giardino

ed altri, introdottisi, senza violenza, in alcune fabbriche circostanti

e nei locali adibiti alla produzione per invitare i lavoratori ivi

occupati a partecipare ad uno sciopero.

Il giudice istruttore fa, anzitutto, presente che la suddetta norma

- inserita in un gruppo organico di disposizioni dichiaratamente volte

a reprimere lo sciopero, assunto ora a diritto fondamentale e

costituzionalmente garantito - punendo l'invasione o l'occupazione di

un'azienda commesse "al solo scopo di impedire o turbare il normale

svolgimento del lavoro", colpisce con una grave sanzione penale chi

senza violenza e senza realizzare il presupposto della violazione di

domicilio, esercita il suddetto diritto proprio in una delle sue

espressioni più vitali e connaturali, e cioè nel momento della

propaganda e della azione di proselitismo.

Afferma, poi, che una tale sanzione sarebbe ingiustamente più

severa di quella prevista dall'art. 633 dello stesso codice per il

reato di invasione di terreni o edifici, in quanto comporterebbe sempre

la procedibilità di ufficio, una più severa pena edittale e

l'applicazione congiunta e non alternativa della pena detentiva e

pecuniaria, per una condotta materiale identica, ma posta in essere non

arbitrariamente né a fine di profitto, bensì nell'ambito

dell'esercizio del diritto di sciopero.

Da ciò discenderebbe, in violazione del principio di eguaglianza

garantito dall'art. 3 Cost. e correlato con l'art. 40, una disparità

di trattamento, non più compatibile con i vigenti principii

fondamentali, anche perché la tutela della continuità della

produzione nazionale, che, unitamente a quella degli interessi

patrimoniali dell'imprenditore, sarebbe a base della norma denunziata,

non potrebbe assumere alcuna rilevanza penale, quando venga in

conflitto con il diritto di sciopero.

3. - In nessuno dei due giudizi innanzi a questa Corte vi è stata

costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 508 del codice penale viene denunziato, nel suo

complesso, dal pretore di Castelfiorentino, per violazione degli artt.

4, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, e dal giudice istruttore

del tribunale di Biella, "limitatamente alla parte in cui punisce

l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda agricola o

industriale", per violazione degli artt. 3 e 40 della Costituzione.

2. - Le due ordinanze dei giudici a quibus attengono alla stessa

materia e, pertanto, i giudizi possono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

3. - È da considerare che la Costituzione, lungi dall'estraniarsi

dal campo economico, ne regola e ne tutela i rapporti nel titolo III,

privilegiando bensì il lavoro, ma contemperandone le esigenze con

quelle della produzione e della libertà. Quanto alla produzione, può

affermarsi che proprio per effetto dell'ampia apertura sociale della

nostra Costituzione - della quale significativa espressione è il

complesso sistema di limiti, controlli e programmi che in forza

dell'art. 41 circoscrive e, nel contempo, indirizza l'iniziativa

economica -, viene imposto al legislatore ordinario di non ritenere

irrilevanti i comportamenti che, quando non siano espressione di un

diritto costituzionalmente garantito quale è lo sciopero - e

contenuti, è ovvio, nell'ambito strettamente necessario all'esercizio

del diritto medesimo - impediscano o turbino il normale svolgimento del

lavoro. E non può, quindi, dirsi illegittima una disposizione, quale

è quella in esame, che punisce l'invasione od occupazione dell'azienda

agricola o industriale, non già di per sé, ma solo se messa in atto

col dolo specifico di recare al lavoro impedimento o turbativa. Nel che

è agevole cogliere la tutela dell'ulteriore interesse, di grande

rilievo costituzionale inerente alla libertà del lavoro.

4. - Mette conto subito rilevare che è ictu oculi infondata la

censura del pretore di Castelfiorentino, per ciò che attiene al

secondo comma dell'art. 508 cod. pen., perché non è mai coperto da

protezione costituzionale il danneggiamento, in qualsiasi modo ed in

qualsiasi circostanza effettuato. E non lo è, a fortiori, quello di

aziende agricole o industriali ovvero di attrezzi, macchine, scorte,

apparecchi o strumenti alle aziende adibiti. Del danneggiamento, quale

circostanza aggravante se commesso da lavoratori in occasione di

scioperi, si è occupata questa Corte, che si è pronunziata per

l'illegittimità: ma illegittimità della norma che prevede

l'aggravante, non di quella che prevede l'incriminazione del

danneggiamento (sentenza n. 119 del 1970).

Né può sostenersi che vi sia ingiustificata ed irrazionale

disparità di trattamento normativo tra chi commetta un reato di

danneggiamento (semplice o aggravato), previsto e punito dall'art. 635,

e chi commetta il danneggiamento previsto e punito dal secondo comma

dell'art. 508, stante il carattere plurioggettivo di quest'ultimo, che

vulnera due diversi e distinti beni penalmente protetti (l'economia

pubblica e la proprietà privata o pubblica.

D'altronde, nel vigente ordinamento vi sono reati di danneggiamento

puniti, per una scelta discrezionale del legislatore, più severamente

che non quelli del ridetto secondo comma dell'art. 508 (vedansi gli

artt. 424, secondo comma, 425,427,429).

5. - Analogo argomento va addotto, in riferimento all'art. 3 Cost.,

circa la pretesa disparità di trattamento punitivo tra le ipotesi

criminose dell'art. 508, primo comma, e quelle dell'art. 633 dello

stesso codice ("Invasione di terreni o edifici"), annoverate tra i

delitti che offendono soltanto il patrimonio.

6. - Già da ciò che si è detto nel paragrafo 2 risulta che

l'incriminazione dei fatti contemplati dalla prima ipotesi dell'art.

508 cod. pen. (censurata sia dal pretore di Castelfiorentino, sia dal

giudice istruttore di Biella) non è in contrasto con gli artt. 40 e 41

della Costituzione.

Altri argomenti confermano la validità di siffatta conclusione.

In ordine all'art. 41 Cost., è vero che la rilevanza sociale

dell'economia esclude un'assoluta libertà dell'imprenditore. Epperò

questo significa che la libertà di iniziativa economica subisce

legittimi limiti (negativi e positivi), legittimi controlli, legittime

imposizioni ed indirizzi programmatici: non significa affatto che essa

debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia contrastarla.

Né, ad avviso della Corte; vi può essere interferenza fra il bene

protetto dall'art. 40 Cost. e l'interesse tutelato dall'art. 508 cod.

pen., giacché l'esercizio del diritto di sciopero non comporta come

mezzo indispensabile l'occupazione dell'azienda altrui. Peraltro, giova

ancora una volta ribadire che quest'ultima norma punisce l'invasione o

l'occupazione dell'altrui azienda se ed in quanto la condotta sia posta

in atto "col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento

del lavoro". Dal che discende che si è fuori dalle previsioni

dell'art. 508, se al momento dell'occupazione, lo svolgimento del

lavoro sia già sospeso per effetto di una causa antecedente e

indipendente rispetto all'occupazione stessa, come, ad esempio, nel

caso di serrata e finché questa perduri.

7. - Non è invocato a proposito, infine, l'art. 4, primo comma,

Cost., per il quale "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il

diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo

diritto", dappoiché la prima ipotesi del primo comma dell'art. 508,

nel suo testuale tenore, concerne - anche alla stregua di taluni passi

dei lavori preparatori (Rel. min. sul progetto del codice, II, p. 294)

e di precedenti di giurisprudenza ordinaria - comportamenti di

preclusione o di turbativa del lavoro. Orbene, è di tutta evidenza che

la sfera di efficacia sanzionatoria della norma è ben lungi

dall'estendersi ad ostacolare il diritto al lavoro, volta, come essa

è, proprio a proteggere, del lavoro, la continuità e la regolarità.

8. - La mancanza del dolo specifico, cioè dello scopo essenziale

ed esclusivo della condotta, richiesto esplicitamente dalla legge,

condurrà l'interprete ad esaminare e valutare se sussistano gli

estremi obiettivi e subiettivi dell'art. 633 cod. pen. o di altri fatti

di reato (Rel. del presidente della Commissione min. p. 388): compito

che esula dall'indagine di legittimità costituzionale e che, comunque,

è estraneo al tema che ne occupa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 508 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3, 4, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in

epigrafe dal pretore di Castelfiorentino e dal giudice istruttore del

tribunale di Biella.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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