Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 28,

29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocati e di

procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 novembre 1970 dal tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra la società SAIWA e Giorgianni Tullio,

iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dal tribunale di Velletri nel

procedimento civile vertente tra Capozzi Antonio e Pistolesi Otello,

iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Giorgianni Tullio;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore

Nicola Reale;

uditi l'avv. Michele Giorgianni, per Giorgianni Tullio, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Dall'ordinanza emessa il 6 novembre 1970 dal tribunale di Genova,

nel procedimento civile vertente fra l'avv. Tullio Giorgianni e la

società SAIWA, risulta che l'attore, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.,

aveva richiesto ed ottenuto dal presidente di detto tribunale un

decreto ingiuntivo per la somma di lire 30.146.956, oltre gli interessi

e le spese, nei confronti della convenuta società, a titolo di

compenso per prestazioni professionali svolte in numerosi procedimenti

civili promossi, nell'interesse della stessa società, negli anni dal

1959 al 1968.

Contro questo decreto la società SAIWA aveva proposto opposizione

ed il tribunale, con ordinanza 11 giugno 1970, aveva disposto la

prosecuzione del giudizio secondo il rito speciale preveduto dagli

artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari degli

avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia

civile, e non secondo le norme di cui agli artt. 645 e seguenti del

codice di procedura civile. Nel corso di questo procedimento la stessa

società convenuta sollevava eccezione di costituzionalità dei detti

articoli 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, in riferimento agli artt.

3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Il tribunale ha ritenuto l'eccezione non manifestamente infondata

ed ha osservato che le norme in questione prevedono che l'opposizione

al decreto ingiuntivo riguardante i compensi e le spese da

corrispondersi agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni

giudiziali civili, deve essere decisa con ordinanza succintamente

motivata, non impugnabile ed avente efficacia di titolo esecutivo. Il

procedimento, inoltre, informato a criteri di sommarietà, pur

richiedendo la comparizione delle parti, anche al fine del tentativo di

conciliazione, non ne assicurerebbe la difesa, non esigendo il

ministero del difensore e non disciplinando né la possibilità né le

modalità della istruzione probatoria. Donde, da un lato, la disparità

di trattamento ai danni dei soggetti contro i quali il professionista

forense ha ottenuto la pronunzia del provvedimento ingiuntivo,

precludendo loro lo svolgimento di un giudizio di opposizione con

completezza di istruzione e di cognizione, quali sono attuate, invece,

nel giudizio di cognizione ordinario o monitorio; la lesione, d'altro

lato, della garanzia della difesa, in senso tecnico ed in senso

sostanziale, con l'alterazione del contraddittorio a vantaggio

dell'attore professionista legale.

Costituitosi davanti a questa Corte con atto 22 maggio 1971, l'avv.

Tullio Giorgianni ha contestato che il carattere di sommarietà del

procedimento per la liquidazione dei compensi e delle spese agli

avvocati ed ai procuratori leda i predetti principi costituzionali. Ha

ricordato che il procedimento stesso non è applicabile quando la

controversia esula dalla liquidazione dei compensi, ad esempio a

seguito di contestazioni sull'incarico professionale o di azioni

riconvenzionali, e che il carattere speciale del procedimento (da

considerarsi in relazione alla peculiarità dei rapporti che ne

costituiscono l'oggetto) non sottrae il giudizio, né sotto il profilo

sostanziale né sotto quello processuale, alle comuni norme circa

l'onere ed i mezzi di prova, né al corrispondente dovere del giudice

di provvedere entro i limiti della domanda ed in base alle prove

raccolte. La giurisprudenza inoltre ha affermato l'obbligo della

motivazione anche riguardo all'ordinanza con la quale il procedimento

in esame è definito e ne ha ritenuta l'impugnabilità per cassazione.

Analoghe conclusioni e deduzioni sono state formulate

dall'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con altra ordinanza, emessa il 15 marzo 1972 dal tribunale di

Velletri nel corso del procedimento per la liquidazione degli onorari

promosso, ai sensi dell'art. 28 della sopracitata legge 13 giugno 1942,

n. 794, con ricorso dell'avv. Antonio Capozzi contro il proprio

cliente Otello Pistolesi, è stata sollevata la questione di

legittimità degli artt. 28 e 29 della legge predetta, per contrasto

con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza si osserva che le norme in questione conferiscono al

solo professionista la facoltà di scelta del procedimento speciale,

senza possibilità che il cliente vi si opponga, al fine della

instaurazione del giudizio ordinario.

Nello stesso procedimento al convenuto non sarebbe consentito il

pieno diritto di prova e sarebbe impedito di opporre fatti diretti ad

"elidere o ridurre le pretese creditorie dell'istante".

L'unicità di grado di merito costituirebbe ulteriore limitazione

del diritto di difesa del convenuto.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, in rappresentanza del quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha depositato deduzioni e conclusioni analoghe a quelle di cui

all'atto di intervento sopra menzionato. Considerato in diritto :

1. - Nelle due cause sono prospettate questioni connesse che

occorre decidere con unica sentenza.

2. - Le ordinanze dei tribunali di Genova e di Velletri denunziano

l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, del procedimento per la liquidazione delle spese,

degli onorari e dei diritti inerenti a prestazioni giudiziali civili, a

favore degli avvocati e dei procuratori nei confronti dei propri

clienti. Tale procedimento è compreso nella normativa di cui alla

legge 13 giugno 1942, n. 794, modificata da altra legge 19 dicembre

1949, n. 957, e con le ulteriori modifiche di cui alla deliberazione 15

febbraio 1958 del Consiglio nazionale forense, approvata con decreto

ministeriale 28 febbraio 1958 emanato in virtù della legge 7 novembre

1957; deliberazione confermata da altra 14 aprile 1960, parimenti

approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1960.

Il tribunale di Velletri, in sede di cognizione di un ricorso per

liquidazione di onorari e diritti di procuratore, contesta che siano

compatibili col principio di uguaglianza e con la garanzia della difesa

in giudizio, l'art. 28 della legge del 1942, in quanto attribuisce al

solo professionista legale la potestà di promuovere il procedimento

speciale sopraindicato e regolato dal successivo art. 29, senza

accordare al cliente convenuto il diritto di opporvisi e di richiedere

la instaurazione di un ordinario processo di cognizione; l'art. 29,

nelle parti in cui stabilisce non essere obbligatorio il ministero del

difensore (terzo comma); non prevede le modalità dell'istruttoria,

prescrivendo soltanto che il presidente del tribunale o della Corte

d'appello ordini con suo decreto la comparizione degli interessati

davanti al collegio in camera di consiglio (primo comma), perché

vengano sentiti anche al fine di un tentativo di conciliazione (quarto

comma). Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non

avviene, la controversia è decisa mediante ordinanza non impugnabile,

avente efficacia di titolo esecutivo (sesto comma); il che, secondo il

giudice a quo, limiterebbe il diritto di difesa del cliente, lasciando

adito al solo sindacato di legittimità a seguito di ricorso per

cassazione (art. 111 Cost.).

Analoghe censure contro detta normativa ha prospettato anche il

tribunale di Genova, nel corso dell'opposizione proposta, ai sensi

dell'art. 645 c.p.c., contro un decreto ingiuntivo pronunziato a favore

di un avvocato, che ne aveva fatto richiesta a norma dell'art. 633, n.

2, dello stesso codice.

La rilevanza della questione in questo giudizio è derivata

dall'applicazione, fattane nella specie dal tribunale, dell'art. 30

della predetta legge del 1942. Articolo impugnato sotto gli accennati

profili, in quanto, con disposizioni analoghe a quelle testé ricordate

stabilisce, nel primo comma, che anche l'opposizione, proposta ai sensi

dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari,

diritti o spese spettanti ad avvocati o procuratori per prestazioni

giudiziali, è decisa dal tribunale o dalla Corte d'appello in camera

di consiglio (oppure dal conciliatore o dal pretore) con ordinanza non

impugnabile, la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese;

ed in quanto, nel secondo comma, stabilisce che anche questo

procedimento è regolato dal precedente articolo; secondo criteri,

cioè, di sommarietà di cognizione che non consentirebbero il pieno

svolgimento della difesa e l'espletamento delle prove nell'interesse

del cliente.

Le questioni non sono fondate.

3. - Va respinta in primo luogo la censura che lo speciale

procedimento di liquidazione dei compensi e delle spese di cui alla

normativa impugnata costituisca un ingiustificato privilegio accordato

agli avvocati ed ai procuratori legali, non estensibile a tutela di

crediti per altre prestazioni di opera intellettuale, il cui esercizio

professionale, subordinato alla iscrizione in appositi albi od elenchi,

è unitariamente disciplinato nel capo II del titolo III del V libro

del codice civile.

L'ambito di applicazione della procedura in esame, in entrambi i

casi indicati negli artt. 28 e 30 della legge risulta, infatti,

obiettivamente determinato in conformità di quanto disposto dalla

normativa sopraricordata con espresso riferimento ai crediti per spese,

onorari e diritti per prestazioni giudiziali in materia civile od

equiparata.

Ed a tali requisiti sono condizionate così la proponibilità del

ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, quanto

l'instaurazione del procedimento sommario di opposizione, ove

l'interessato abbia promosso il procedimento monitorio.

Tale via giudiziaria per il recupero dei crediti per compensi e

spese può essere seguita dagli avvocati e dai procuratori non per il

solo fatto della loro qualità professionale, risultante dalla

iscrizione negli appositi albi di categoria, ma nei soli casi nei quali

la prestazione professionale risulti svolta nell'adempimento di un

mandato di patrocinio legale in materia giudiziaria civile. Donde

l'esclusione, risultante dalla legge, della procedura sommaria di

liquidazione per i compensi e le spese riguardanti la materia penale,

nei sensi affermati dalla giurisprudenza, come pure in materia

stragiudiziale. Si aggiunga che lo stesso procedimento è fermamente

ritenuto inapplicabile quando dal convenuto venga contestata

l'esistenza del suddetto rapporto di patrocinio e siano proposte

domande riconvenzionali.

Come è chiarito nella relazione del Guardasigilli alla legge, il

procedimento trova giustificazione e limite nella peculiarità delle

fattispecie che ne consentono l'instaurazione e ne consigliano la

definizione possibilmente in via conciliativa. Aggiungasi la relativa

semplicità degli accertamenti di fatto, solitamente desumibili dagli

atti del processo nel quale le prestazioni sono state eseguite o che

comunque, in riferimento alla controversia, sono normale esplicazione

di attività di patrocinio. Accertamenti tutti compiuti dal giudice

alla stregua delle voci e con l'osservanza delle tariffe di cui alle

tabelle allegate al testo legislativo, nonché, in determinati casi,

tenendosi presente il parere degli organi professionali.

Ed in tali limiti non è dubbio che la disciplina della

liquidazione dei compensi e delle spese forensi costituisca un

razionale strumento di tutela giurisdizionale, concorrente con i

procedimenti di cognizione ordinaria e monitoria.

4. - Né possono essere accolte le censure basate nell'articolo 24,

secondo comma, della Costituzione. L'art. 29 della legge in esame,

ancorché non lo richieda obbligatoriamente, dà tuttavia potestà alle

parti, a loro scelta, sia di avvalersi di un difensore (come avvenuto

nei giudizi di specie) sia di stare in giudizio senza ministero di

difensore, come è pur consentito dall'ordinamento in altri casi. Né

le modalità del procedimento previste dallo stesso articolo importano

sacrificio del principio del contraddittorio e tanto meno limitano la

cognizione del giudice in ordine all'acquisizione delle prove e alla

risoluzione della controversia.

Nella effettiva sua applicazione, attraverso una provvida

elaborazione, giurisprudenziale, la normativa in oggetto ha, infatti,

assunto contenuto non divergente dalle linee fondamentali del processo

civile, in aderenza allo spirito dell'art. 24 della Costituzione.

Il procedimento speciale, si riconosce ormai, non è sottratto alle

comuni norme circa l'onere della domanda e della prova, cui

rigorosamente è correlato l'esercizio della potestà giurisdizionale

sotto il profilo istruttorio e quello decisorio.

Nello stesso procedimento, di indubbia natura contenziosa, sono

ritenute ammissibili le indagini volte all'accertamento dei fatti

dedotti dalle parti e le prove, in particolare quelle orali per

interrogatorio formale e per testimoni. Il tutto da svolgersi nelle

forme compatibili con la natura camerale del procedimento, ed

ovviamente in attuazione del principio generale della idoneità degli

atti processuali al raggiungimento del loro scopo.

Inoltre, alle ragioni addotte dalle parti ed alle risultanze

istruttorie il giudice è necessariamente astretto nel decidere la

controversia, e su di esse ha l'obbligo di motivare, in modo succinto

ma esauriente, nel provvedimento conclusivo. Ancorché questo, come si

è ricordato, abbia, ai sensi della legge, forma di ordinanza e sia

dichiarato non impugnabile, non si dubita della sua funzione non

ordinatoria processuale, ma decisoria di merito, in quanto è diretto a

dirimere una lite in conformità della legge e a dare certezza ad un

concreto regolamento degli interessi delle parti, con idoneità ad

acquistare definitivamente autorità di cosa giudicata. Quindi la non

impugnabilità di esso è stata razionalmente intesa negli stretti

limiti della non appellabilità in quanto sia emanato nei limiti della

materia della liquidazione. In conseguenza, pur escludendosi il doppio

grado di cognizione di merito (peraltro non riconosciuto dalla

Costituzione quale necessaria garanzia di difesa) si è affermata da

lungo tempo l'esperibilità del ricorso per cassazione (e lo ammette lo

stesso tribunale di Genova), secondo l'art. 111 Cost., ai fini del

sindacato di legittimità' nel quale la giurisprudenza ha avuto modo di

chiarire essere compreso il difetto di motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di

avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile),

sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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