Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1967 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D. 17

agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,

promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1965 dal Tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra Pregnolato Sante e la società

fratelli Righini, iscritta al n. 105 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 10

luglio 1965.

Visti gli atti di costituzione di Pregnolato Sante e della società

Righini e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Carlo Smuraglia, per il Pregnolato, gli avvocati Guido

Gentile ed Enrico Biamonti, per la società Righini, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso avanti al

Tribunale di Milano con atto di citazione di Pregnolato Sante per

ottenere dalla convenuta s.r.1. Fratelli Righini il risarcimento dei

danni subiti dall'attore, durante il viaggio compiuto con automezzo di

proprietà del convenuto per assolvere mansioni a lui assegnate, in

conseguenza di un incidente dovuto al fatto colposo del conducente del

veicolo, anch'esso dipendente dalla società stessa, il Tribunale in

accoglimento della richiesta formulata dalla difesa del Pregnolato

perché fosse sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, ha, con ordinanza in data

25 marzo 1965, proposto tale questione avendola ritenuta rilevante ai

fini della decisione della causa e non manifestamente infondata, dato

che l'articolo stesso, nella parte in cui sottrae il datore di lavoro

alle comuni norme in materia di responsabilità civile, con conseguente

menomazione del diritto al risarcimento a danno del lavoratore

infortunato, sembra contrastare tanto con il primo comma quanto con il

secondo comma dell'art. 3, ed altresì con gli artt. 35 e 38, che

impongono rispettivamente la tutela del lavoro in ogni sua forma, e

l'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita a favore dei

lavoratori rimasti vittime di infortunio sul lavoro.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 10 luglio 1965.

Si sono costituiti nel giudizio avanti alla Corte il signor

Pregnolato Sante, assistito dagli avvocati Carlo Smuraglia e Luigi

Giorgetti, con deduzioni depositate il 17 maggio 1965; la resistente

società Righini rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Gentile ed

Enrico Biamonti con deduzioni del 15 maggio stesso anno; il Presidente

del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato con deduzioni depositate il 28 giugno 1965.

2. - La difesa dell'attore ha fatto rilevare che i danni da

infortuni non sono risarciti che in piccola parte dall'indennità

assicurativa, e che l'azione di risarcimento contro il datore è

subordinata dall'art. 4 della legge infortunistica ad una serie di

restrizioni in deroga al diritto comune, come sono quelle che

richiedono l'avvenuta condanna penale del datore per reati perseguibili

per azione pubblica, oppure quella a carico di un dipendente solo se

risulti incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro,

diversamente da quanto dispone l'art. 2049, o le altre secondo le quali

occorre si sia verificata invalidità per più di 40 giorni, o

consentono che, in caso di estinzione del processo penale l'azione

civile possa proseguire solo quando l'estinzione stessa derivi dalla

morte o dalla amnistia e non già per altre cause, come per esempio in

seguito a prescrizione dell'azione penale. Sostiene che tali

limitazioni contrastano, oltre che con i due commi dell'art. 3, e con

gli artt. 35 e 38 denunciati dall'ordinanza del Tribunale, anche con

l'art. 41. E dopo avere fatto presente che la legittimità dell'art. 4

era stata posta in dubbio, da una parte della dottrina, già in

confronto dell'art. 2087 del nuovo Codice civile e che a maggior

ragione deve apparire incompatibile con la Costituzione, conclude

chiedendo che ne sia dichiarata l'illegittimità.

In data 27 ottobre 1966 la difesa stessa ha prodotto una memoria

nella quale ribadisce le considerazioni già prima svolte per

dimostrare il contrasto dell'art. 4 con le norme costituzionali

denunciate, ed aggiunge che contrasto vi è pure con l'art. 24. Essa

affronta poi il problema più generale se il criterio transattivo cui

si ispira il sistema consacrato della legge infortunistica, fondata

sulla accettazione del principio del rischio professionale, e la

conseguente riduzione quantitativa del ristoro del danno nonché la

notevole mitigazione a favore del datore della normale responsabilità

civile possano ritenersi in armonia con la nuova Costituzione. La

risposta negativa viene argomentata dal carattere assoluto ed

inderogabile della prescrizione dell'art. 38, che non tollera riduzioni

in ordine agli adeguati mezzi di vita da assicurare al lavoratore

infortunato, nonché dal divieto che l'art. 3 oppone a trattamenti

disuguali, quali sono quelli che la legge in esame fa derivare nei

confronti di posizioni attinenti ad un unico gruppo sociale, e che

determinano una situazione di privilegio a favore del datore di lavoro.

A corroborare tale giudizio fa rilevare che il carattere transattivo

che si attribuisce al sistema del rischio professionale è solo

apparente poiché i contributi assicurativi appartengono

sostanzialmente alla retribuzione rappresentando quote di salario,

secondo è riconosciuto da un'autorevole dottrina e dalla stessa

commissione ministeriale costituita nel 1947 per la riforma della

previdenza sociale. Osserva poi che nella presente sede di giudizio di

legittimità nessun rilievo può assumere la considerazione degli

effetti sul sistema che potrebbero derivare dalla pronuncia di

annullamento dell'art. 4, e insiste nel richiedere che si decida in tal

senso.

3. - La difesa della ditta convenuta fa rilevare come il principio

del rischio professionale, cui si informa il denunciato art. 4, crea

una situazione di equilibrio, poiché, se pone a carico del datore una

responsabilità oggettiva, garantisce altresì il lavoratore anche

contro le conseguenze della propria colpa, ed è stato perciò adottato

in tutti gli Stati europei. Sotto l'aspetto giuridico, il principio

stesso si collega ad un altro più generale, secondo cui norme

particolari sulla responsabilità sono giustificate allorché il danno

colpisce coloro che hanno assunto ed accettato i rischi inerenti alla

prestazione del lavoro svolto; mentre, sotto l'aspetto politico, esso

trova Giustificazione nell'opportunità di evitare conflitti fra datori

e lavoratori, come accadrebbe se si dovessero applicare le norme sulla

presunzione di responsabilità. Fa rilevare come la legislazione in

materia ha apportato continui perfezionamenti alla disciplina

infortunistica, sia con il migliorare i trattamenti a favore dei

lavoratori vittime di incidenti sul lavoro, e sia con l'imporre misure

sempre più rigorose di prevenzione, in conformità al disposto

dell'art. 2087 del Codice civile la cui violazione pone in essere una

fattispecie giuridica di colpa penale a carico dell'imprenditore. Sulla

base di tali premesse afferma che la disciplina dell'art. 4 non si pone

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché il principio di

eguaglianza non vieta trattamenti differenziati che corrispondano ad

esigenze della vita sociale, importando solo l'esclusione di privilegi;

secondo del resto risulta da disposizioni analogamente limitative della

responsabilità (come dall'art. 2047 cpv. del Codice civile: dagli

artt. 275 e 967 del Codice della navigazione, dall'art. 46 della legge

di espropriazione per pubblica utilità). Aggiunge che non può

ritenersi violata neppure la norma programmatica di cui all'art. 38

della Costituzione poiché le disposizioni che hanno migliorato il

trattamento degli infortunati e provveduto ad assicurare la loro

rieducazione soddisfano le esigenze poste dalla medesima.

Fa infine osservare che l'annullamento dell'art. 4 farebbe decadere

anche la facoltà di regresso stabilita dall'art. 5 a favore dell'ente

assicuratore verso il datore di lavoro, sconvolgendo così tutto il

sistema. Conclude chiedendo che si dichiari l'infondatezza della

questione sollevata. Con successiva memoria depositata il 27 ottobre

1966 la difesa della società Righini riafferma le argomentazioni prima

svolte e le conclusioni prese.

4. - Anche l'Avvocatura generale dello Stato, nelle sue deduzioni e

nella successiva memoria depositata il 26 ottobre, sostiene

l'infondatezza delle questioni sollevate, nella considerazione che il

sistema del rischio conferisce al lavoratore una garanzia maggiore di

quella che gli deriverebbe dall'applicazione pura e semplice dei

principi generali della responsabilità civile, in quanto prescinde

dall'accertamento della colpa e consente il risarcimento anche nel caso

che il danno si sia verificato per forza maggiore o per colpa dello

stesso infortunato, mentre addossa al datore di lavoro, con l'obbligo

del pagamento dei premi, l'onore di far fronte ad eventi che

normalmente non sarebbero a lui imputabili. Si giustifica così

l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità ex artt. 2043 e

segg. del Codice civile, la quale presuppone invece il dolo e la colpa

di lui, o di uno dei soggetti indicati nell'art. 2049 del Codice

civile. Passando quindi ad esaminare la particolare ipotesi in cui il

fatto lesivo sia tale da determinare una responsabilità penale,

l'Avvocatura stessa rileva che per i casi più lievi gli obblighi di

risarcimento sono assorbiti dalla particolare funzione del rapporto

assicurativo, mentre per quelli più gravi il datore è chiamato a

rispondere non solo pel fatto proprio ma anche per quello dei suoi

dipendenti. La limitazione in quest'ultima ipotesi della

responsabilità, solo per fatti delittuosi addebitabili ai dipendenti

che siano incaricati della direzione e sorveglianza del lavoro, apporta

una deviazione dagli ordinari principi della responsabilità civile,

che però è tale da scalfire solo in minima parte il trattamento di

cui i lavoratori fruiscono in caso di infortunio, trattamento che

risulta complessivamente più favorevole di quello derivabile dalle

norme comuni. Non sussiste perciò la denunciata violazione del

principio di eguaglianza, poiché "quando al regime della

responsabilità aquiliana si sostituisce quello della responsabilità

per rischio di impresa, ed al concetto di giudizio sulla colpa

individuale quello dell'indennizzo automatico di tipo assicurativo

(facendosi gravare i relativi obblighi sull'imprenditore), ricercare

una parità di funzionamento e di effetti tra i due sistemi è impresa

manifestamente impossibile". Da tali considerazioni consegue, a

giudizio dell'Avvocatura, anche l'infondatezza delle altre violazioni

costituzionali denunciate. In particolare, per quanto riguarda l'art.

38 della Costituzione fa rilevare che esso ha per oggetto aspetti

sostanziali dell'assistenza sociale e nulla stabilisce circa la tutela

giurisdizionale dei vari diritti e interessi. Conclude pertanto

chiedendo altra pronuncia di rigetto. Considerato in diritto :

1. - Per potere apprezzare la fondatezza della censura di

violazione del principio consacrato nell'art. 3, primo comma, che

l'ordinanza rivolge contro l'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765,

occorre richiamarsi alle pronuncie con le quali la Corte ha

costantemente ritenuto che il contrasto con il principio di eguaglianza

è rilevabile dal giudice della legittimità costituzionale, cui è

precluso ogni apprezzamento di merito, solo quando la disparità di

trattamento risultante dal confronto fra le discipline adottate dal

legislatore in ordine a più fattispecie relativamente omogenee sia

tale da non trovare alcun ragionevole fondamento nella diversità delle

situazioni alle quali ognuna di esse ha inteso provvedere. Si rende

pertanto necessario accertare se nella specie un siffatto fondamento, a

giustificazione del contrasto che si allega fra il citato art. 4 del

R.D. n. 1765 e gli art. 2043, 2049 e 2054, terzo comma, del Codice

civile, non possa rinvenirsi nei principi che ispirano il sistema

previdenziale - assicurativo in materia di infortuni sul lavoro, del

quale l'art. 4 è parte integrante.

Risulta che, in tale sistema, alla riduzione della misura del

risarcimento a danno dell'infortunato, rispetto a quello che

spetterebbe nella generalità dei casi in cui il danno sia stato

cagionato dal fatto doloso o colposo altrui, sulla quale si appunta la

censura del Tribunale, fa riscontro una serie di altre norme, anch'esse

derogatorie del Codice civile, le quali si risolvono in un sensibile

beneficio per il lavoratore, sia sotto l'aspetto sostanziale, in quanto

garantiscono a lui il risarcimento in ogni caso, pur quando

l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per colpa, sia

sotto quello procedimentale, per l'automaticità della liquidazione

dell'indennizzo, che giova a sottrarlo all'esigenza del promuovimento

di apposita azione giudiziaria e della conseguente osservanza delle

regole sull'onere della prova; mentre poi nessuna eccezione più si

oppone all'impero del diritto comune allorché l'infortunio risulti

dovuto a colpa grave del datore, penalmente sanzionata. Pertanto la

posizione del lavoratore infortunato, quale deriva dal complesso

sistematico delle norme speciali relative al trattamento assicurativo,

assume caratteri così peculiari da renderla non assimilabile a quella

cui hanno riguardo le altre norme di diritto privato in materia di

responsabilità civile; e di conseguenza, non può, sotto questo

aspetto, ritenersi che faccia difetto quel ragionevole motivo del

trattamento differente da quello spettante agli altri cittadini,

sufficiente a far considerare infondata la censura di violazione

dell'art. 3, primo comma.

Una tale violazione non può riscontrarsi neanche se si prenda in

considerazione la diversità che viene a determinarsi nell'ambito della

stessa categoria dei lavoratori, secondo le allegazioni della difesa

del Pregnolato, dato che tale diversità la legge fa discendere dalla

differente gravità delle lesioni prodotte dall'infortunio, e non è

irragionevole assumere tale gravità come criterio di differenziazione

del trattamento praticato, tanto più quando si tenga presente che alla

minore entità del danno subito corrisponde anche una diminuzione dello

scarto fra l'indennità assicurativa e quella che si sarebbe potuta

conseguire alla stregua delle norme comuni.

2. - L'ordinanza prospetta il dubbio di incostituzionalità anche

sotto l'aspetto della violazione del secondo comma dell'articolo ora

citato: dubbio che sembra voglia mettere in rilievo la particolare

qualificazione che la riduzione del diritto al risarcimento assume

allorché sia disposto a carico di lavoratori, in quanto conduce ad

aggravare la situazione di inferiorità nella quale costoro si trovano,

ponendosi così in contrasto con l'obbligo imposto dal comma predetto

di rimuovere gli ostacoli che la determinano. È chiaro che

l'apprezzamento del motivo di incostituzionalità, così prospettato,

deve effettuarsi non più - come prima si è fatto - in base al

confronto con quanto è disposto in generale per gli altri cittadini,

ma invece con riguardo alle parti dello stesso rapporto di lavoro,

trattandosi di accertare se, tenuto conto delle particolari condizioni

in cui si svolge il lavoro di fabbrica o quello ad esso equiparato, il

trattamento infortunistico, quale risulta dal sistema assicurativo

vigente, non sia tale da determinare una sperequazione a danno del

lavoratore, contraddicendo così all'esigenza, fatta valere dal citato

secondo comma, della speciale tutela spettante alla parte più debole

del rapporto lavorativo. Ora è incontestabile che i danni da

infortunio sul lavoro assumano caratteri peculiari, ed è appunto in

relazione ad essi che appaiono privi di rilievo i richiami fatti dalla

difesa dei resistenti alle varie disposizioni di legge le quali

dispongono eccezioni alla normale determinazione e misura del contenuto

del danno, come nel caso degli albergatori e simili (artt. 1784, 1786

del Codice civile), o dei vettori, o esercenti di trasporti marittimi o

aerei (artt. 412, 423, 943 del Codice della navigazione) poiché dette

norme si riferiscono a danni alle cose o anche alle persone, ma sempre

occorsi in occasione di un rapporto precario di alloggio o di

trasporto.

Invece, il lavoro di fabbrica, mentre assoggetta l'intera attività

del lavoratore al potere organizzativo e di direzione

dell'imprenditore, importa in larga misura l'impiego di macchine, al

quale è fatalmente connesso il rischio di danno alla persona del

lavoratore, anche senza che ricorra alcun comportamento colposo, per

effetto di eventi del tutto fortuiti. E non può esser dubbio che (in

virtù del principio secondo cui i particolari oneri inerenti

all'esercizio di determinate attività sono da addossare al soggetto

che dall'esercizio di tali attività ricava particolari vantaggi) debba

gravare sul datore di lavoro la responsabilità del risarcimento dei

danni subiti dal lavoratore in occasione del lavoro prestato alle

dipendenze di lui nel caso che i danni stessi provengano (oltreché,

com'è ovvio, dall'imperfetto adempimento dell'obbligo di predisporre

ogni specie di misura idonea a prevenire gli infortuni) dal caso

fortuito o dalla forza maggiore. E poiché gli eventi ora menzionati

sembrano costituire i fattori determinanti gli infortuni sul lavoro

più rilevanti, sia sotto l'aspetto numerico che sotto quello

qualitativo, potrebbe sorgere un qualche dubbio sul punto se l'esonero

dalla responsabilità civile del datore, qual è sancito in via

generale dal primo comma dell'art. 4 in esame, non determini nei suoi

riguardi una posizione di maggior favore rispetto a quella in cui viene

a trovarsi il lavoratore costretto a subire in ogni caso una

decurtazione dell'ammontare del risarcimento che gli sarebbe dovuto.

Tuttavia un'indagine su questo punto, allo scopo di accertare

un'eventuale violazione dell'art. 3, richiederebbe una

particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio

assicurato e della loro diversa incidenza media sugli infortuni,

indagine che esula del tutto dai poteri della Corte.

Né a differente avviso potrebbe condurre la considerazione, fatta

valere dalla difesa del Pregnolato, secondo cui l'onere dei contributi

assicurativi solo apparentemente grava sul datore, poiché in realtà

viene trasferito sul lavoratore, che quindi dall'attuale assetto del

congegno assicurativo verrebbe a sopportare, in definitiva, una

riduzione di salario. Infatti, a parte il rilievo circa l'ostacolo

opposto all'allegata traslazione dalla regolamentazione salariale

risultante dai contratti collettivi di lavoro, è da osservare che

l'eventuale suo verificarsi corrispenderebbe ad una situazione di

fatto, non apprezzabile in questa sede.

La difesa stessa ha anche invocato, a sostegno della censura di

violazione dell'art. 3, la sentenza n. 1 del 1962 di questa Corte; ma

deve escludersi che la questione allora decisa possa comunque

assimilarsi alla presente, poiché la pronuncia di illegittimità

costituzionale allora emessa riguardava una legge che, in alcuni casi,

escludeva nei confronti di una categoria di cittadini ogni indennizzo

per danni alla persona, derivanti da causa di servizio prestato a

favore dello Stato, ed in altri casi, concedeva loro un indennizzo solo

apparente.

3. - Infondata deve ritenersi la questione di illegittimità

costituzionale prospettata anche se la si esamini con riguardo

all'altro motivo, che l'ordinanza deduce dall'art. 35 della

Costituzione. Infatti il principio da questo enunciato nel suo primo

comma nulla aggiunge alle dichiarazioni risultanti dall'art. 1 della

Costituzione, nonché dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4,

primo comma, venendo piuttosto ad assumere, collocato com'è all'inizio

del titolo III, solo una funzione introduttiva alle disposizioni che

entrano a far parte di questo: cioè vuole, non già determinare i modi

e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciare il criterio

ispiratore comune alle disposizioni stesse, nelle quali ultime

esclusivamente sono poi da ritrovare le specificazioni degli oggetti

della tutela voluta accordare.

4. - Più consistente potrebbe sembrare l'altra denuncia di

incostituzionalità che l'ordinanza ricava dall'art. 38, nella parte in

cui questo garantisce ai lavoratori infortunati mezzi adeguati alle

loro esigenze di vita. Ma tale non si rivela ad un più approfondito

esame. È anzitutto da notare che il citato articolo pone un principio

generale, riguardante tutte le situazioni bisognevoli di prestazioni

previdenziali, e pertanto non esclude che la legge disciplini

variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle

particolarità delle singole situazioni, predisponendo i mezzi

finanziari all'uopo necessari. In particolare, per quanto riguarda le

prestazioni dovute in conseguenza di infortuni sul lavoro, non si rende

possibile la loro commisurazione alle esigenze di vita se non si

proceda preventivamente alla determinazione dei criteri che debbano

presiedervi. Una volta che si fossero ritenute inapplicabili le norme

vigenti, per il loro asserito contrasto con l'art. 38, il criterio che

si ricerca non potrebbe rintracciarsi nelle disposizioni di diritto

comune, alle quali l'ordinanza ha fatto richiamo, poiché, a tenore

delle medesime, il risarcimento per danno da fatto illecito non è da

commisurare sulla base delle esigenze di vita, bensì solo sul grado di

riduzione dell'integrità fisica. D'altra parte, l'affermazione che la

riduzione dell'indennizzo, qual è disposto dalla legge denunziata, sia

tale da compromettere la soddisfazione delle esigenze di vita (che sono

da determinare sulla base di valutazioni differenti dalle altre che

riguardano il salario sufficiente, a termini dell'art. 36, secondo ha

messo in rilievo la sentenza n. 67 del 1964 della Corte) non trova

riscontro nella legislazione vigente, poiché questa contempla una

serie di provvidenze (come quelle che tengono conto del fattore

familiare nella determinazione di alcune prestazioni previdenziali, ai

sensi degli artt. 77 e 85 del T.U. n. 1124 del 1965, o le altre che

dispongono la rivalutazione periodica delle rendite, così da farle

variare in dipendenza dei mutamenti dei livelli salariali) le quali

tendono appunto ad adeguare, almeno in una certa misura, l'entità

dell'indennizzo alle esigenze di vita del lavoratore.

In conclusione, deve ritenersi che la norma denunciata non

contrasta con l'art. 38, mentre l'integrale applicazione del precetto

in esso contenuto esige la strutturazione su nuove basi dell'intero

congegno previdenziale e del relativo sistema di finanziamento.

5. - A soluzione diversa da quella prima adottata si deve giungere

quando si esamini la conformità con l'art. 3, primo comma, del terzo

comma dell'art. 4, che esonera dalla piena responsabilità il datore di

lavoro allorché il danno alla persona del lavoratore sia stato

cagionato da colpa grave, sanzionata con condanna penale, di uno dei

suoi dipendenti, che non rivesta la qualifica di incaricato della

direzione o di sorvegliante dei lavori, anche se del fatto di lui egli

dovrebbe rispondere secondo il Codice civile. Tale limitazione

all'esercizio dell'azione di risarcimento (limitazione che appare tanto

più grave quando si tenga presente l'interpretazione restrittiva che

la giurisprudenza ha dato della natura delle mansioni atte a

qualificare l'incaricato o il sorvegliante, e dell'esigenza fatta

valere dalla giurisprudenza stessa di una specifica investitura

nell'incarico da parte dell'imprenditore) sembra sfornita di ogni anche

minimo fondamento razionale, che valga a spiegare il contrasto in cui

la medesima si pone, sia con la regola generale vigente in materia, sia

con quelle risultanti dalla legislazione speciale. Secondo la prima,

quale risulta consacrata nell'art. 2049 del Codice civile, risale ai

padroni ed ai committenti la responsabilità per fatto illecito dei

domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono

addetti, indipendentemente dalla prova di qualsiasi loro colpa, anche

solo in eligendo, o senza alcuna discriminazione derivabile dalla

natura delle mansioni esplicate dai medesimi.

Ma anche le leggi speciali equiparano sempre il fatto di tutti i

dipendenti o preposti a quello del vettore o dell'esercente (così per

es., quelle dettate per l'esercizio della navigazione, artt. 414, 942,

943, 944 cpv., 952, 965, 971 del Codice della navigazione) ed anche nei

casi in cui deve aversi riguardo al grado della colpa o all'intensità

del dolo, tale requisito è esteso, senza discriminazioni, alla colpa o

al dolo dei dipendenti o preposti (artt. 943, 944 cpv., 952, 971). Non

varrebbe obbiettare che le disposizioni per ultimo richiamate si

riferiscono a danni recati a terzi e che quindi non sono invocabili per

coloro che beneficiano del regime assicurativo, poiché ciò può

valere fin dove vale tale regime, mentre nei casi in cui questo faccia

difetto, o quando si superino i limiti entro cui il regime stesso

opera, il dipendente colpito dal fatto illecito di altro dipendente

(quando l'uno o l'altro agiscano nell'esercizio del lavoro loro

commesso) viene ad assumere la posizione di terzo, ed a beneficiare

delle norme di diritto comune.

L'affermazione secondo cui la disposizione denunciata troverebbe

fondamento nella considerazione che l'infortunio occorso ad un

lavoratore pel fatto di altro dipendente dalla stessa impresa,

allorché questi non eserciti funzioni di direzione o di sorveglianza,

rientra nel rischio specifico che l'industria comporta, non fornisce in

realtà alcuna giustificazione, risolvendosi piuttosto in una pura e

semplice constatazione di quanto disposto dal legislatore. Quello che

sarebbe necessario accertare è se, una volta esclusi dal rischio

professionale coperto dall'assicurazione gli infortuni provocati da

colpa grave, configurabili come reati, e come tali accertati in una

sentenza di condanna, risponda ad una qualche esigenza di ragione far

dipendere la soddisfazione della pretesa all'integrale risarcimento

dalla natura delle mansioni espletate dal dipendente che abbia

provocato il danno.

Si è affermato che siffatta giustificazione possa ritrovarsi nel

diverso grado di utilità che proviene all'imprenditore dall'attività

esplicata dai propri dipendenti, secondo la diversità delle posizioni

rivestite da questi. Ma, una volta ammesso che la responsabilità pel

fatto dei dipendenti si fonda sul principio cuius commoda eius

incommoda, non si rende possibile operare discriminazioni sulla base

della entità dei vantaggi conseguiti, dato che tutti i dipendenti

rivestono la stessa posizione di elementi dell'impresa o dell'azienda,

e per tutti l'unica circostanza che, nella fattispecie considerata,

può venire in considerazione, è la gravità del reato commesso a

danno dell'infortunato. Informato a questo principio è l'art. 19 della

legge 31 dicembre 1963, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia

nucleare che, stabilisce l'obbligo dell'esercente di risarcire il

danno, senza alcuna limitazione, nel caso che questo sia derivato da

reato commesso da lui o da coloro del cui operato esso risponde a norma

del Codice civile.

Neppure varrebbe invocare il personale rapporto fiduciario, che

lega il datore di lavoro ad alcuni e non ad altri dipendenti, perché

ciò condurrebbe ad introdurre nella figura della responsabilità

oggettiva, qual è quella gravante sull'imprenditore, un elemento di

culpa in eligendo che deve rimanere irrilevante.

La deroga ai principi ed alle norme che si sono richiamate, qual è

apportata dal terzo comma dell'art. 4 in esame, viene a porsi in

contrasto con l'art. 3, per l'ingiustificata differenza di trattamento

che importa a carico dei lavoratori colpiti dall'altrui fatto

delittuoso, non solo in confronto con i comuni cittadini, ma anche con

gli altri lavoratori che risultino danneggiati per effetto di un reato,

secondo che questo sia addebitabile ad un incaricato o un sorvegliante

o ad altro dipendente. Mentre nel caso prima considerato la diversità

del risarcimento spettante ai lavoratori danneggiati da un infortunio

che consegua da un fatto delittuoso perseguibile d'ufficio rispetto a

quello spettante agli altri lavoratori infortunati, poteva (sotto

quest'ultimo aspetto della diversità di disciplina dei lavoratori fra

di loro) trovare giustificazione nella differente entità delle lesioni

subite, analogo carattere di ragionevolezza non può riscontrarsi

quando la diversità si colleghi alla natura delle attribuzioni

esercitate dal dipendente al quale risale l'evento dannoso perseguibile

penalmente.

6. - La difesa dell'attore ha, nella memoria, fatto altresì

rilevare la incostituzionalità del quinto comma dell'art. 4, in quanto

questo, nello stabilire che spetta al giudice civile decidere circa la

sussistenza della responsabilità, a norma dei precedenti commi, per il

fatto che avrebbe costituito reato, allorché l'azione penale si sia

estinta per morte dell'imputato o per amnistia, ha omesso di

considerare il caso analogo dell'estinzione per effetto di intervenuta

prescrizione.

Tale questione non risulta formalmente proposta dall'ordinananza,

ma può tuttavia ritenersi compresa nella generica denuncia di

violazione dell'art. 3, in quanto fondata sull'asserito trattamento

differenziale di fattispecie legali fra loro equivalenti.

La censura così formulata sembra fondata, in quanto la

prescrizione dell'azione penale, per i casi presi in considerazione

dall'art. 4, che sono procedibili solamente per azione pubblica, viene

ad operare con la stessa efficacia degli altri eventi considerati nello

stesso comma quinto. L'anomalia potrebbe venire superata anche in via

di interpretazione sistematica, dato che questa conduce a far ritenere

estensibile alla prescrizione la norma stabilita per la morte o per

l'amnistia. Tuttavia, per meglio assicurare la certezza del diritto, si

deve procedere ad un'espressa statuizione in questo senso.

7. - In applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 si

deve dichiarare anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, in esecuzione della legge di

delegazione 19 gennaio 1963, n. 15, ha emanato il T.U. delle leggi

sugli infortuni, nella parte che riproduce testualmente le statuizioni

dell'art. 4 ritenute affette da tale illegittimità

Analoga applicazione non si rende necessaria in confronto all'art.

186 T.U. n. 1124, che estende la disposizione dell'art. 10 anche ai

casi di infortunio nell'agricoltura, dato che esso rinvia alla norma

che si dichiara illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo

comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente "disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali" nella parte in cui limita la responsabilità

civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da

reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati

della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri

dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto

comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, in quanto consente che il

giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato

l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione

dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza

menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato;

c) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo

1953, n. 87:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, che approva il T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro,

limitatamente al comma terzo ed al comma quinto, nella parte in cui

essi riproducono le norme dichiarate incostituzionali nei limiti di cui

sub a) e b);

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo e secondo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765

predetto, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35 e 38

della Costituzione, sollevata con ordinanza 25 marzo 1965 del Tribunale

di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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