Codice della navigazione

Art. 423 c.nav. — Limiti del risarcimento

[1]Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco. 75

[2]Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta, non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

75

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 26 maggio 2005, n. 199 (in G.U. 1a s.s. 1/6/2005, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilita' determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti".

Testo vigente dal 2 giugno 2005

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 199/2005

    Ha colpito questo articolo
    26 maggio 2005

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (r. d. 30 marzo 1942, n. 327), a tenore del quale «il risarcimento dovuto dal vettore [marittimo interno] non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco», nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti. Nella disciplina della responsabilità del caricatore marittimo è, anzitutto, ravvisabile una irragionevole discriminazione rispetto alla disciplina della responsabilità del caricatore nel trasporto aereo interno (art. 952 cod. nav.), costituente un 'tertium comparationis' omogeneo – a differenza della disciplina del trasporto marittimo internazionale – e perciò correttamente evocato dal giudice 'a quò, atteso che, con la sola esclusione del trasporto marittimo, per ogni tipo di trasporto oggetto di disciplina speciale, rispetto a quella codicistica, il legislatore – nel derogare, con la previsione del limite del risarcimento del vettore, alla regola, di cui all'art. 1693 cod. civ., della responsabilità 'ex receptò – ha sempre fatto oggetto di espressa e distinta disciplina l'ipotesi in cui la perdita o l'avaria delle cose trasportate dipenda da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti: ipotesi considerata ora per escludere 'tout court' l'applicabilità del limite (trasporto aereo e trasporto su strada), ora per raddoppiare l'importo di quel limite (trasporto per ferrovia: art. 7, comma 3, del d.l. n. 82 del 1993). Dalle numerose pronunce dedicate dalla Corte costituzionale alla disciplina del limite di risarcimento del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate in relazione all'ipotesi di dolo o colpa grave si desume, da un lato, che il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, optare o per l'esclusione 'sic et simpliciter' dell'operatività del limite stesso, ovvero per una congrua elevazione del massimale e, dall'altro lato, che tale seconda soluzione presuppone «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno» (sent. n. 420 del 1991), quali può fornire, sempre che l'importo-base sia fissato in misura congrua dalla legge, un meccanismo di periodico adeguamento. Pertanto, la norma denunciata confligge con l'art. 3 Cost., nella parte in cui – a differenza di quanto previsto per ogni altro tipo di trasporto – irragionevolmente omette di considerare, assoggettando anch'essa al limite di risarcimento, l'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate dovuta a dolo o colpa grave del vettore marittimo o di suoi dipendenti o preposti. All’irragionevolezza, constatata in linea di principio, della norma censurata nella parte in cui disciplina come irrilevante, ai fini del limite del risarcimento, l'ipotesi di dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti, potrebbe in tesi ovviarsi sia esentando sic et simpliciter tale ipotesi dal limite, sia prevedendo un congruo aumento del limite stesso: tuttavia, la circostanza che il limite fissato (nel 1954) dall'art. 423, comma primo, cod. nav. sia (divenuto) manifestamente inadeguato (sent. n. 401 del 1987) comporta che, in assenza di «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento» (cfr. sentenza n. 420 del 1991), la dichiarazione di incostituzionalità debba consistere – così come previsto dall'art. 952, comma primo, cod. nav. e dalla disciplina del trasporto su strada – nell'esclusione dell'operatività del limite del risarcimento in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti. - In tema di responsabilità del vettore, si veda la sentenza n. 401/1987 in ordine a: omogeneità delle discipline del trasporto interno, quale che sia il mezzo usato, e diversità delle situazioni nel trasporto internazionale marittimo ed in quello interno; limiti del risarcimento a carico del vettore marittimo nel trasporto interno. - Sulla legittimità costituzionale, sotto diversi profili, dell’art. 423 cod. nav., cfr. ordinanza n. 8/1991 e sentenza n. 71/2003. - Limiti al risarcimento nel trasporto di cose per ferrovia, sentenza n. 90/1982. - Limiti al risarcimento per il trasporto su strada nel sistema delle tariffe a forcella (legge n. 450 del 1985): sentenze n. 420/1991 e n. 64/1993.

    Art. 423 c.nav.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 387/2006

    Altra decisione
    21 novembre 2006

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, primo comma, del codice della navigazione, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il limite della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose sia periodicamente aggiornato, a differenza di quanto prevede in materia di trasporto aereo di cose l'art. 952, primo comma, del medesimo codice. Invero, premesso che il giudice rimettente fonda il giudizio di rilevanza della questione sulla constatazione che l'art. 423 cod. nav. nega ogni "rilevanza di una eventuale colpa grave del vettore", successivamente all'ordinanza di remissione, per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 199 del 2005, è mutato il contesto normativo considerato dal giudice a quo , sicché si impone un nuovo esame della rilevanza della questione.

    Art. 3 cost. · Art. 274 c.nav. · Art. 423 c.nav. · Art. 2049 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 71/2003

    Questione infondata
    14 marzo 2003

    In materia di limitazione della responsabilità del vettore marittimo, non sussiste disparità di trattamento fra le due situazioni - differenti anche quanto alla fonte della disciplina - del trasporto nazionale e del trasporto internazionale, in quanto: a) nel trasporto internazionale come quello interno, il limite di responsabilità non è eliso dalla colpa grave, bensì soltanto "da un atto o da una omissione del vettore che ha avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe risultato"; b) l'ammontare dei danni risarcibili, nel trasporto interno, è rimesso alla volontà dell'utente, il quale ha la facoltà di sostituire il limite risarcitorio legale previsto per la unità di carico, dichiarando, con effetto vincolante per il vettore, il valore della merce trasportata; c) il mancato aggiornamento dell'entità del limite legale di responsabilità non è censurabile per essere "l'entità del risarcimento in funzione del costo dell'operazione di trasporto", benché sia auspicabile un intervento del legislatore. - Sulla legittimità del limite di responsabilità del vettore marittimo, v. citata sentenza n. 401/1987; analogamente citata sentenza n. 64/1993 a proposito del trasporto terrestre. - Sul punto dell'aggiornamento dell'entità del limite di responsabilità, v. citata sentenza n. 401/1987.

    Art. 423 c.nav. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 2 giugno 2005

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1954 al 2 giugno 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 26 maggio 2005, n. 199 (in G.U. 1a s.s. 1/6/2005, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilita' determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art423 · fonte del testo

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